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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3313/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3313/2022 promossa da:
Controparte_1
(C.F.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Bovolone (VR) presso lo studio dell'Avv.
Eleonora Marzari, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione, unitamente all'avv. TESTA
ANGELANTONIO;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._1 domiciliata in LUNGADIGE MATTEOTTI 7 VERONA presso lo studio dell'Avv. PETTENE OSVALDO che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta unitamente all'avv. FRANZONI GIULIANA;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ (d'ora innanzi, per brevità, “ ”) ha proposto CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 872/2022 con cui il
Tribunale di Verona l'ha condannata al pagamento di euro
190.754,77, oltre a interessi e spese, in favore della ditta individuale deducendo: a) Controparte_3
l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, non essendo il credito azionato liquido, né essendo documentato da prova scritta;
nel merito, eccependo b) la perdita dell'indennizzo, essendo, al momento del sinistro, gli addetti in numero superiore rispetto a quelli dichiarati (13 anziché 5) e non essendo stata tale circostanza comunicata dall'assicurata; c) la perdita dell'indennizzo per non essere stata l'assicurata in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 1 lett. b) – Sezione E delle condizioni generali di assicurazione;
d)
l'insussistenza del diritto all'indennizzo in quanto il danno sarebbe derivato da fatto doloso dell'assicurata (art. 1917 c.c.) e a causa della tardiva denuncia del sinistro (art. 1915 c.c.); e) evidenziando, in subordine, come l'indennizzo debba essere parametrato secondo i limiti e le condizioni di polizza;
f) eccependo l'inopponibilità alla stessa della liquidazione del danno effettuata dal Tribunale di
Verona nella sentenza 71/2022.
Parte opponente ha dunque chiesto: in via preliminare e/o pregiudiziale, - dichiararsi la nullità e/o annullamento e/o disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto pagina 2 di 8 n. 872/2022 Tribunale di Verona (n. 2051/2022 R.G. Tribunale di
Verona) in mancanza dei presupposti di legge per la sua emissione;
- rigettarsi qualsivoglia richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 872/2022 Tribunale di Verona (n. 2051/2022 R.G. Tribunale di Verona) essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
nel merito, in via principale: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 872/2022 Tribunale di Verona (n. 2051/2022 R.G. Tribunale di
Verona) e comunque respingersi le domande avanzate nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi CP_1 esposti in causa, essendo, tra l'altro, il danno alla sig.ra
[...]
derivante da fatto doloso (dolo eventuale) della Parte_1 convenuta opposta ed avendo quest'ultima altresì violato l'obbligo di informazione in ordine al rischio ed al numero di addetti impiegati e/o non sussistendo il presupposto del rischio e/o non essendo la garanzia assicurativa della polizza invocata n.
0A/M10677541 operante né operativa in relazione ai fatti ed alle domande per cui è causa e/o per aver parte resistente perduto il diritto all'indennizzo ai sensi di polizza e di legge anche ex artt.
1892, 1893, 1894, 1895, 1898, 1915, 1917 c.c;
- in via subordinata: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n.
872/2022 Tribunale di Verona (n. 2051/2022 R.G. Tribunale di
Verona) e comunque respingersi le domande avanzate nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto ed CP_1 indimostrate;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dalla convenuta opposta, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n.
872/2022 Tribunale di Verona (n. 2051/2022 R.G. Tribunale di
Verona) e accertarsi il grado di responsabilità ascrivibile, nell'infortunio occorso, alla sig.ra e limitarsi la Parte_1
pagina 3 di 8 condanna di a manlevare la convenuta opposta nei soli CP_1 limiti dei patti e condizioni di polizza con ogni esclusione, scoperto, franchigia e laddove la garanzia assicurativa di cui alla polizza n.
0A/M10677541 fosse operante e/o operativa in relazione ai fatti ed alle domande per cui è causa, nei limiti dell'accertato grado di responsabilità dell'assicurata e per i soli danni accertati giudizialmente e quantificati in base ai parametri civilistici e con detrazione di quanto già corrisposto da e di quanto CP_1 erogato e/o erogando alla sig.ra anche da Parte_1 assicurazioni infortuni private e con esclusione di quanto dovuto da terzi in ragione di un eventuale vincolo di solidarietà e comunque ferma, se del caso, ogni esclusione e/o riduzione prevista in polizza e dalla legge anche ex artt. 1892, 1893, 1894,
1895, 1898, 1915, 1917 c.c.
- in via riconvenzionale: condannarsi la sig.ra a Controparte_2 restituire ad la somma di euro 380.000,00 oltre CP_1 interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo ovvero in subordine condannarsi la sig.ra a restituire ad la Controparte_2 CP_1 diversa somma che verrà accertata in causa come corrisposta in esubero rispetto a quanto dovuto, sempre con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Si è costituita in giudizio , contestando che i Controparte_2 dipendenti impiegati al momento del sinistro fossero 13, evidenziando l'operatività della Appendice 001 del 31.7.2015, deducendo l'insussistenza del dolo in capo all'assicurata, e chiedendo che l'eventuale riduzione dell'indennizzo sia disposta in misura inferiore al 60% indicato da controparte.
L'opposta ha, pertanto, chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante ordine di esibizione del libro matricola (ovvero libro unico) dell'opposta, con pagina 4 di 8 l'elenco dei dipendenti della nell'epoca in cui si è verificato CP_3 il sinistro.
Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La sig.ra ha agito in via monitoria in forza della Controparte_2 polizza n. 0A/M10677541 sottoscritta con , con CP_1 decorrenza dalle ore 24.00 del 21.1.2015 e scadenza alle ore 24.00 del 21.7.2016 (doc. 1 di parte opponente).
Le condizioni generali di assicurazione contenute nella Sezione E –
Responsabilità civile prevedono, all'art. 1 lett. B, che “La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria
INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro”.
Detta clausola, ad avviso di questo Giudice, va interpretata nel senso che debba essere esclusa la copertura assicurativa in tutti i casi in cui vi sia stata una violazione, da parte del datore di lavoro, di disposizioni normative in tema di occupazione che abbia determinato un aumento del rischio assicurato. E così non solo quando egli abbia omesso di denunciare il rapporto lavorativo, in quanto il lavoratore “in nero” è foriero di maggiori rischi per l'assicurazione posto che normalmente egli non viene informato sui rischi generici e specifici della mansione esercitata e, tantomeno, formato (cfr. Trib. Mantova 10/21), ma anche quando il datore abbia impiegato i propri dipendenti in un ambiente di lavoro non rispettoso dei requisiti normativi di sicurezza, ravvisandosi anche in questa ipotesi – come nella precedente – un incremento della possibilità che si verifichino infortuni in danno dei propri dipendenti.
Ciò detto, è emerso, nel caso di specie, che la di CP_3 CP_2
ha commesso plurime violazioni delle leggi a presidio della
[...] sicurezza dei lavoratori (d.lgs. 81/08), per avere dato in uso alla sig.ra una macchina non rispondente ai requisiti Parte_1
pagina 5 di 8 essenziali di sicurezza, avendo l'area pericolosa totalmente accessibile e non certificata con marchiatura CE di conformità, e per avere permesso alla lavoratrice neoassunta di usare una attrezzattura di lavoro senza avere frequentato alcuno specifico corso di formazione e senza avere a disposizione procedure operative di sicurezza, senza effettuare la valutazione dei rischi e pericoli della macchina, prima che questa fosse data in uso al lavoratore.
Dette violazioni sono state inequivocabilmente accertate dalla sentenza del Tribunale di Verona 71/22 (doc. 8 di parte convenuta) e risultano altresì evincibili sia dai verbali Spisal dimessi da parte opponente quale doc. 12, sia dalla sentenza di applicazione della pena resa dal Tribunale di Verona (doc. 7 di parte opponente).
A ciò si aggiunga che le molteplici trasgressioni della normativa antinfortunistica perpetrate dall'opposta non possono ritenersi essere frutto di un atteggiamento meramente colposo, come sostenuto dalla nella comparsa di costituzione e risposta, CP_3 solo che si consideri come il Tribunale di Verona abbia accertato che la macchina interessata dal sinistro non dovesse essere utilizzata poiché in fase di manutenzione per la realizzazione delle misure di messa a norma imposte a a seguito di altro CP_3 infortunio occorso solo un mese prima, il 6.5.15, con le stesse modalità ad altra dipendente (peraltro non assunta con regolare contratto), mentre lavorava su altra macchina del tutto simile.
Va quindi esclusa la copertura assicurativa invocata da parte opposta e va revocato il decreto ingiuntivo n. 872/22 emesso dal
Tribunale di Verona.
Alla luce di tali considerazioni, va pure accolta la domanda riconvenzionale, con cui ha chiesto la condanna di CP_1 alla restituzione di quanto indebitamente percepito in virtù CP_3 della polizza, importo quantificato in euro 380.000,00.
pagina 6 di 8 È, invero, pacifico che quando la compagnia di assicurazione abbia spontaneamente pagato un importo al danneggiato in ragione del diritto di manleva dedotto dall'assicurato, la cui ricorrenza è stata poi esclusa, il diritto della compagnia alla ripetizione di quanto indebitamente pagato per conto ed in sostituzione dell'assicurato medesimo deve essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, e non del danneggiato (cfr. Cass. 3999/2020).
Nel caso di specie, è stato documentato (ed è peraltro pacifico in causa) che abbia corrisposto euro 80.000,00 alla CP_1 sig.ra (doc. 11 di parte opponente) e l'importo di euro Parte_1
300.000,00 all'INAIL, il quale aveva agito in rivalsa nei confronti del datore di lavoro, instaurando il giudizio r.g. 492/19 (doc. 3 di parte opponente). deve quindi essere condannata alla restituzione, in favore CP_3 di degli importi indebitamente versati, oltre agli CP_1 interessi legali dal giorno della domanda (notificazione dell'atto di citazione) sino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi di giudizio, diminuite per quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie l'opposizione promossa da e, per l'effetto, CP_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 872/2022 emesso dal Tribunale di
Verona;
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da CP_1
condanna al pagamento, in
[...] Controparte_3 favore di parte opponente, dell'importo di euro 380.000,00, oltre agli interessi legali dal giorno della domanda sino al saldo effettivo;
pagina 7 di 8 Condanna altresì parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 11.200,00 per compensi e €
1.241,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F.,
IVA e CPA come per legge.
Verona, 7 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3313/2022 promossa da:
Controparte_1
(C.F.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Bovolone (VR) presso lo studio dell'Avv.
Eleonora Marzari, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione, unitamente all'avv. TESTA
ANGELANTONIO;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._1 domiciliata in LUNGADIGE MATTEOTTI 7 VERONA presso lo studio dell'Avv. PETTENE OSVALDO che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta unitamente all'avv. FRANZONI GIULIANA;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ (d'ora innanzi, per brevità, “ ”) ha proposto CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 872/2022 con cui il
Tribunale di Verona l'ha condannata al pagamento di euro
190.754,77, oltre a interessi e spese, in favore della ditta individuale deducendo: a) Controparte_3
l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, non essendo il credito azionato liquido, né essendo documentato da prova scritta;
nel merito, eccependo b) la perdita dell'indennizzo, essendo, al momento del sinistro, gli addetti in numero superiore rispetto a quelli dichiarati (13 anziché 5) e non essendo stata tale circostanza comunicata dall'assicurata; c) la perdita dell'indennizzo per non essere stata l'assicurata in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 1 lett. b) – Sezione E delle condizioni generali di assicurazione;
d)
l'insussistenza del diritto all'indennizzo in quanto il danno sarebbe derivato da fatto doloso dell'assicurata (art. 1917 c.c.) e a causa della tardiva denuncia del sinistro (art. 1915 c.c.); e) evidenziando, in subordine, come l'indennizzo debba essere parametrato secondo i limiti e le condizioni di polizza;
f) eccependo l'inopponibilità alla stessa della liquidazione del danno effettuata dal Tribunale di
Verona nella sentenza 71/2022.
Parte opponente ha dunque chiesto: in via preliminare e/o pregiudiziale, - dichiararsi la nullità e/o annullamento e/o disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto pagina 2 di 8 n. 872/2022 Tribunale di Verona (n. 2051/2022 R.G. Tribunale di
Verona) in mancanza dei presupposti di legge per la sua emissione;
- rigettarsi qualsivoglia richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 872/2022 Tribunale di Verona (n. 2051/2022 R.G. Tribunale di Verona) essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
nel merito, in via principale: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 872/2022 Tribunale di Verona (n. 2051/2022 R.G. Tribunale di
Verona) e comunque respingersi le domande avanzate nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi CP_1 esposti in causa, essendo, tra l'altro, il danno alla sig.ra
[...]
derivante da fatto doloso (dolo eventuale) della Parte_1 convenuta opposta ed avendo quest'ultima altresì violato l'obbligo di informazione in ordine al rischio ed al numero di addetti impiegati e/o non sussistendo il presupposto del rischio e/o non essendo la garanzia assicurativa della polizza invocata n.
0A/M10677541 operante né operativa in relazione ai fatti ed alle domande per cui è causa e/o per aver parte resistente perduto il diritto all'indennizzo ai sensi di polizza e di legge anche ex artt.
1892, 1893, 1894, 1895, 1898, 1915, 1917 c.c;
- in via subordinata: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n.
872/2022 Tribunale di Verona (n. 2051/2022 R.G. Tribunale di
Verona) e comunque respingersi le domande avanzate nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto ed CP_1 indimostrate;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dalla convenuta opposta, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n.
872/2022 Tribunale di Verona (n. 2051/2022 R.G. Tribunale di
Verona) e accertarsi il grado di responsabilità ascrivibile, nell'infortunio occorso, alla sig.ra e limitarsi la Parte_1
pagina 3 di 8 condanna di a manlevare la convenuta opposta nei soli CP_1 limiti dei patti e condizioni di polizza con ogni esclusione, scoperto, franchigia e laddove la garanzia assicurativa di cui alla polizza n.
0A/M10677541 fosse operante e/o operativa in relazione ai fatti ed alle domande per cui è causa, nei limiti dell'accertato grado di responsabilità dell'assicurata e per i soli danni accertati giudizialmente e quantificati in base ai parametri civilistici e con detrazione di quanto già corrisposto da e di quanto CP_1 erogato e/o erogando alla sig.ra anche da Parte_1 assicurazioni infortuni private e con esclusione di quanto dovuto da terzi in ragione di un eventuale vincolo di solidarietà e comunque ferma, se del caso, ogni esclusione e/o riduzione prevista in polizza e dalla legge anche ex artt. 1892, 1893, 1894,
1895, 1898, 1915, 1917 c.c.
- in via riconvenzionale: condannarsi la sig.ra a Controparte_2 restituire ad la somma di euro 380.000,00 oltre CP_1 interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo ovvero in subordine condannarsi la sig.ra a restituire ad la Controparte_2 CP_1 diversa somma che verrà accertata in causa come corrisposta in esubero rispetto a quanto dovuto, sempre con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Si è costituita in giudizio , contestando che i Controparte_2 dipendenti impiegati al momento del sinistro fossero 13, evidenziando l'operatività della Appendice 001 del 31.7.2015, deducendo l'insussistenza del dolo in capo all'assicurata, e chiedendo che l'eventuale riduzione dell'indennizzo sia disposta in misura inferiore al 60% indicato da controparte.
L'opposta ha, pertanto, chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante ordine di esibizione del libro matricola (ovvero libro unico) dell'opposta, con pagina 4 di 8 l'elenco dei dipendenti della nell'epoca in cui si è verificato CP_3 il sinistro.
Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La sig.ra ha agito in via monitoria in forza della Controparte_2 polizza n. 0A/M10677541 sottoscritta con , con CP_1 decorrenza dalle ore 24.00 del 21.1.2015 e scadenza alle ore 24.00 del 21.7.2016 (doc. 1 di parte opponente).
Le condizioni generali di assicurazione contenute nella Sezione E –
Responsabilità civile prevedono, all'art. 1 lett. B, che “La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria
INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro”.
Detta clausola, ad avviso di questo Giudice, va interpretata nel senso che debba essere esclusa la copertura assicurativa in tutti i casi in cui vi sia stata una violazione, da parte del datore di lavoro, di disposizioni normative in tema di occupazione che abbia determinato un aumento del rischio assicurato. E così non solo quando egli abbia omesso di denunciare il rapporto lavorativo, in quanto il lavoratore “in nero” è foriero di maggiori rischi per l'assicurazione posto che normalmente egli non viene informato sui rischi generici e specifici della mansione esercitata e, tantomeno, formato (cfr. Trib. Mantova 10/21), ma anche quando il datore abbia impiegato i propri dipendenti in un ambiente di lavoro non rispettoso dei requisiti normativi di sicurezza, ravvisandosi anche in questa ipotesi – come nella precedente – un incremento della possibilità che si verifichino infortuni in danno dei propri dipendenti.
Ciò detto, è emerso, nel caso di specie, che la di CP_3 CP_2
ha commesso plurime violazioni delle leggi a presidio della
[...] sicurezza dei lavoratori (d.lgs. 81/08), per avere dato in uso alla sig.ra una macchina non rispondente ai requisiti Parte_1
pagina 5 di 8 essenziali di sicurezza, avendo l'area pericolosa totalmente accessibile e non certificata con marchiatura CE di conformità, e per avere permesso alla lavoratrice neoassunta di usare una attrezzattura di lavoro senza avere frequentato alcuno specifico corso di formazione e senza avere a disposizione procedure operative di sicurezza, senza effettuare la valutazione dei rischi e pericoli della macchina, prima che questa fosse data in uso al lavoratore.
Dette violazioni sono state inequivocabilmente accertate dalla sentenza del Tribunale di Verona 71/22 (doc. 8 di parte convenuta) e risultano altresì evincibili sia dai verbali Spisal dimessi da parte opponente quale doc. 12, sia dalla sentenza di applicazione della pena resa dal Tribunale di Verona (doc. 7 di parte opponente).
A ciò si aggiunga che le molteplici trasgressioni della normativa antinfortunistica perpetrate dall'opposta non possono ritenersi essere frutto di un atteggiamento meramente colposo, come sostenuto dalla nella comparsa di costituzione e risposta, CP_3 solo che si consideri come il Tribunale di Verona abbia accertato che la macchina interessata dal sinistro non dovesse essere utilizzata poiché in fase di manutenzione per la realizzazione delle misure di messa a norma imposte a a seguito di altro CP_3 infortunio occorso solo un mese prima, il 6.5.15, con le stesse modalità ad altra dipendente (peraltro non assunta con regolare contratto), mentre lavorava su altra macchina del tutto simile.
Va quindi esclusa la copertura assicurativa invocata da parte opposta e va revocato il decreto ingiuntivo n. 872/22 emesso dal
Tribunale di Verona.
Alla luce di tali considerazioni, va pure accolta la domanda riconvenzionale, con cui ha chiesto la condanna di CP_1 alla restituzione di quanto indebitamente percepito in virtù CP_3 della polizza, importo quantificato in euro 380.000,00.
pagina 6 di 8 È, invero, pacifico che quando la compagnia di assicurazione abbia spontaneamente pagato un importo al danneggiato in ragione del diritto di manleva dedotto dall'assicurato, la cui ricorrenza è stata poi esclusa, il diritto della compagnia alla ripetizione di quanto indebitamente pagato per conto ed in sostituzione dell'assicurato medesimo deve essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, e non del danneggiato (cfr. Cass. 3999/2020).
Nel caso di specie, è stato documentato (ed è peraltro pacifico in causa) che abbia corrisposto euro 80.000,00 alla CP_1 sig.ra (doc. 11 di parte opponente) e l'importo di euro Parte_1
300.000,00 all'INAIL, il quale aveva agito in rivalsa nei confronti del datore di lavoro, instaurando il giudizio r.g. 492/19 (doc. 3 di parte opponente). deve quindi essere condannata alla restituzione, in favore CP_3 di degli importi indebitamente versati, oltre agli CP_1 interessi legali dal giorno della domanda (notificazione dell'atto di citazione) sino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi di giudizio, diminuite per quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie l'opposizione promossa da e, per l'effetto, CP_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 872/2022 emesso dal Tribunale di
Verona;
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da CP_1
condanna al pagamento, in
[...] Controparte_3 favore di parte opponente, dell'importo di euro 380.000,00, oltre agli interessi legali dal giorno della domanda sino al saldo effettivo;
pagina 7 di 8 Condanna altresì parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 11.200,00 per compensi e €
1.241,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F.,
IVA e CPA come per legge.
Verona, 7 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 8 di 8