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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/05/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 608/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, con il patrocinio dell'avv. MESSURI
GIOVANNI STEFANO,
contro
, Controparte_1
(C.F. ) C.F._1
pagina 1 di 43 , CP_2
(C.F. ) C.F._2
, CP_3
(C.F. C.F._3
- appellati -
elettivamente domiciliati in VICENZA, CORSO PALLADIO n. 114, con il patrocinio dell'avv. ZUIN PIERO,
GIÀ , Controparte_4 Controparte_5
(C.F. )
- appellata -
contumace.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1624/22, pubblicata in data
27.9.22.
Conclusioni della appellante:
Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione e domanda, così giudicare per i motivi esposti in atti:
1. in via preliminare: disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva o, se già iniziata,
dell'esecuzione della sentenza impugnata.
Nel merito.
1. in riforma della sentenza n. 1624/2022 del Tribunale di Vicenza pubbl. il 27.09.2022
in R.G. 8096/2018, voglia la Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni eccezione e domanda avversaria, rigettarsi tutte le domande proposte da ed Controparte_1 CP_2
pagina 2 di 43 in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul minore CP_2 [...]
CP_3
1.1. rigettarsi l'impugnazione incidentale e tutte le domande proposte da CP_1
ed , in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul
[...] CP_2
minore CP_3
2. in via subordinata, anche incidentale: nella denegata ipotesi di rigetto, anche parziale,
delle domande di parte appellante, o di accoglimento – anche parziale –
dell'impugnazione incidentale, confermarsi il capo di sentenza relativo alla condanna di
(contumace in primo grado) ora Controparte_5 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di compagnia
[...]
assicuratrice di , obbligata a tenere indenne da ogni Parte_1 CP_7
esborso cui la stessa fosse eventualmente tenuta in favore degli appellati, anche in relazione alle richieste svolte in via incidentale e alle spese di lite del presente grado e del precedente grado di giudizio, emettendosi ogni consequenziale pronuncia, anche previo accoglimento delle domanda di cui al capo seguente;
3. in ogni caso: condannarsi il (già Controparte_6 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso integrale CP_5
delle spese legali affrontate dall'assicurato – per entrambi i Parte_1
gradi di giudizio – per la difesa in proprio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917, co. 3,
cod. civ.; 4. spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge, anche relativi alla fase cautelare, interamente rifusi.
* * *
pagina 3 di 43 In via istruttoria. Per i motivi esposti nella citazione in appello, si chiede nominarsi nuovo e diverso collegio peritale ai fini dell'espletamento e della rinnovazione della
CTU medico legale.
Conclusioni degli appellati:
IN VIA PRELIMINARE
1) Rigettarsi l'eccezione preliminare svolta da in ordine alla Parte_1
tardività dell'appello incidentale svolto da ed , in proprio Controparte_1 CP_2
e quali genitori esercenti la potestà parentale sul minore avverso la CP_3
Sentenza n. 1624-2022 del Tribunale di Vicenza pubbl. il 27.09.2022 in RG8096-2018
in quanto infondata in fatto ed in diritto.-
2) Rigettarsi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata da 8 essendo infondata ed inammissibile per i motivi Pt_1 Pt_1
esposti in memoria di costituzione con proposizione di appello incidentale.- Si evidenzia peraltro che a tutt'oggi l'impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza non è stata azionata.-
NEL MERITO
Respingersi l'appello principale proposto da rigettando tutte le Parte_1
domande proposte da quest'ultima nei confronti di ed in Controparte_1 CP_2
proprio e quali genitori esercenti la potestà parentale nei confronti del figlio minore
- CP_3
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE
In parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1624-2022 emessa dal Tribunale di
Vicenza pubblicata il 27.09.2022 nel procedimento n. 8096-2018 R.G. condannare al risarcimento dei danni: Parte_1
pagina 4 di 43 • subiti da ed , in proprio, per quanto attiene il danno non Controparte_1 CP_2
patrimoniale da grave lesione del rapporto parentale, da liquidarsi nella misura di €
331.922,00 per ciascuno.-
• subiti da per quanto attiene il danno patrimoniale, per mancato Controparte_1
guadagno, da liquidarsi nella misura di 640.433,34 o, in via subordinata, attraverso la costituzione di una rendita con importo annuale di € 21.873,61, da versarsi per il passato in un'unica soluzione e per il futuro in 4 rate trimestrali entro i primi dieci giorni del mese.-
• subiti da per quanto attiene il danno emergente per spese mediche, Controparte_1
consulenze psicoterapeutiche e per il corso di esecutore manovre di disostruzione pediatrica da liquidarsi nella misura di € 1.128,00.-
• subiti da ed quali genitori esercenti la potestà parentale Controparte_1 CP_2
sul figlio minore per quanto attiene il danno non patrimoniale da CP_3
liquidarsi per l'intero nell'importo complessivo di € 2.696.237,10 o, in via subordinata, attraverso la costituzione di una rendita con importo annuale di € 71.132,37 da versarsi per il passato in un'unica soluzione e per il futuro in 4 rate trimestrali di pari importo entro i primi dieci giorni di ogni trimestre;
• subiti da ed , quali genitori esercenti la potestà Controparte_1 CP_2
genitoriale sul figlio minore per quanto attiene il danno patrimoniale da CP_3
liquidarsi tramite la costituzione di una rendita annuale dell'importo di € 114.617,96 da versarsi per il passato in un'unica soluzione e per il futuro in 4 rate trimestrali di pari importo entro i primi dieci giorni di ogni trimestre.-
pagina 5 di 43 In ogni caso condannarsi a rifondere a ed Pt_1 Pt_1 Controparte_1 [...]
gli importi da quest'ultimi sostenuti per l'espletamento dell'ATP pari a CP_2
complessivi € 41.268,46.-
Ovvero nelle diverse, anche maggiori, somme che saranno considerate di giustizia da maggiorarsi per rivalutazione monetaria ed interessi maturati anche dopo la sentenza impugnata sino al saldo e per quanto riguarda l'eventuale costituzione di rendite da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.-
Spese e competenze processionali dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge,
anche relativi alla fase cautelare, interamente rifusi.-
*** *** ***
IN VIA ISTRUTTORIA
Per i motivi esposti in memoria di costituzione con proposizione di appello incidentale si chiede, in riforma dei provvedimenti adottati dal Tribunale di Vicenza, di ammettersi le prove per testi indicate dagli odierni appellanti nella Memoria ex art. 183 VI co. n. 2
c.p.c. del 25.11.2019 e riproposti in memoria di costituzione con proposizione di appello incidentale, che si riportano di seguito:
“2. Ammettersi, occorrendo, prova per testi sulle seguenti circostanze:
a) “Descriva il teste lo stile di vita della sig.ra e del sig. Controparte_1 CP_2
antecedentemente e successivamente alla nascita del figlio;
CP_2
b) “Vero che antecedentemente alla nascita del figlio la sig.ra CP_3 CP_1
lavorava presso l'Associazione Sportiva Dilettantistica Nastro Rosso di Vicenza
[...]
con mansione di “Alleducatrice PGS di primo livello” di ginnastica ritmica con compenso annuale pari ad € 7.500,00 come da Certificazione Compensi erogati che le si rammostrano (cfr. doc. 22 e 23 fasc. attoreo)?”;
pagina 6 di 43 c) “Vero che dalla nascita del figlio la sig.ra ha interrotto la CP_3 Controparte_1
predetta mansione per prestare assistenza continuativa al figlio?”;
d) “Vero che, antecedentemente alla nascita del figlio era CP_3 Controparte_1
impiegata alle dipendenze della Ditta Styplast S.a.s. di Vicenza come si evince dalla documentazione fiscale che le si rammostra (cfr. doc. 23 fasc. attoreo) ?”;
e) “Dica il teste se dalla nascita del figlio alla data odierna la sig.ra CP_3
è rientrata al lavoro presso la Ditta Stylplast S.a.s.?”; Controparte_1
f) “Vero che il periodo di congedo parentale di cui ha usufruito dalla Controparte_1
nascita del figlio andrà ad esaurirsi in data 10.12.2019?”; CP_3
g) “Vero che antecedentemente alla nascita del figlio i sig.ri CP_3 Controparte_1
ed erano soliti uscire con gli amici almeno una volta alla settimana, CP_2
andare al cinema, teatro, ristoranti, pizzerie…?””;
h) “Vero che antecedentemente alla nascita del figlio i sig.ri CP_3 Controparte_1
ed trascorrevano ogni anno un periodo di vacanza in Trentino Alto Adige CP_2
della durata di una settimana ed effettuavano un viaggio all'estero?”;
i) “Vero che antecedentemente alla nascita del figlio i sig.ri CP_3 Controparte_1
ed si erano recati in vacanza, rispettivamente, a Parigi nel 2007, Londra CP_2
nel 2008, Barcellona nel 2009, Fuerteventura nel 2011, Salisburgo nel 2012”?;
j) “Indichi il teste quale delle attività indicate nei precedenti capitoli di prova il sig.
e la sig.ra abbiano svolto dopo la nascita del figlio e con CP_2 Controparte_1
quale cadenza?”;
k) “Vero che l'abitazione familiare di cui erano proprietari ed Controparte_1 [...]
è posta al terzo piano del condominio sito in Vicenza Via Fusinato n. 208?”; CP_2
l) “Vero che il condominio di cui al capitolo di prova sub K è privo di ascensore?”;
pagina 7 di 43 m) “Vero che i coniugi hanno venduto in data 29.03.2019 Persona_1
l'appartamento di cui sopra sito in Vicenza Via Fusinato n. 208 come da dichiarazione del 29.03.2019 a firma del Notaio di Vicenza che le si rammostra (cfr. Persona_2
doc. 121 fasc. attoreo)?”;
n) “Vero che a seguito di detta vendita i coniugi vivono separati presso le CP_2
abitazioni dei rispettivi genitori?”;
o) “Vero che attualmente il minore vive con la madre in CP_3 Controparte_1
Vicenza, Via Fusinato n. 208 i. 5 ?”;
Si indicano quali testimoni i sig.ri: residente in [...], Testimone_1
Via Leoncavallo n. 10 i. 4; residente in [...]
Leoncavallo n. 10 i. 4; residente in [...]
Puccini n. 6; residente in [...]; Controparte_8
residente in [...] ed il Notaio dott. Persona_3 Per_2
di Vicenza Contrà Vescovado n. 4 quest'ultimo limitatamente al capitolo k) con
[...]
riserva di altri indicare in prefiggendo termine.-
3. Ammettersi, occorrendo, prova per testi sulle seguenti circostanze:
q. “Vero che riceveva dai sig.ri e la somma di cui al CP_2 Controparte_1
documento fiscale che le si rammostra?”.-
Si indicano quali testi gli emittenti dei docc. da 26 a 76, da 87 a 93, da 107 a 120, e da
127 a doc. 145 del fascicolo di parte attrice.-
4. Ammettersi, occorrendo, prova per testi sulle seguenti circostanze:
A. “Vero che per l'assistenza del minore il sig. provvedeva ad CP_3 CP_3
assumere in data 16.02.2017 la sig.ra come da lettera di assunzione che le CP_9
rammostra (cfr. doc. 80 fasc. attoreo)?”;
pagina 8 di 43 B. Vero che detto rapporto di collaborazione familiare veniva denunziato all'INPS come da comunicazione che le si rammostra (cfr. doc. 81 fasc. attoreo) e cessava in data
09.06.2018 a fronte delle dimissioni della sig.ra come da lettera di CP_9
dimissioni che le si rammostra (cfr. doc. 82 fasc. attoreo) ?”;
D. “Vero che il sig. ha provveduto al pagamento alla sig.ra di n. 17 CP_2 CP_9
buste paga, comprese tra il mese di Febbraio 2017 ed il mese di Giugno 2018, oltre alle gratifiche natalizie ed al trattamento di fine rapporto come dalla documentazione che le si rammostra (cfr. doc. 84 fasc. attoreo)?”;
E. “Vero che per quanto attiene il rapporto di collaborazione familiare di cui sopra il sig. ha provveduto al pagamento dei contributi INPS della sig.ra CP_2 CP_9
come da n. 7 bollettini INPS e n. 9 ricevute di pagamento che le si rammostrano?”;
F. “Vero che per seguire la contabilità legata all'assunzione della sig.ra il sig. CP_9
ha provveduto al pagamento delle n. 3 fatture della CST (Centro Servizi CP_2
Terziario) di Arzignano che le si rammostrano (cfr. doc. 86 fasc. attoreo)?”;
G. “Vero che l'assistenza familiare di è attualmente seguita dal CP_3
personale specializzato della Faiberica S.c.S. di Vicenza come da contratto per servizi socio-assistenziali con ICDp-f che le si rammostra (cfr. doc. 122 fasc. attoreo)?”;
H. “Vero che riceveva dal sig. la somma di cui ai documenti fiscali che le CP_2
si rammostrano (cfr. doc. 123 fasc. attoreo)?”;
Si indicano quali testimoni la sig.ra residente in [...]
Monte delle Rose n. 18/A ed il Rag. quale legale rapp.te pro-tempore Testimone_2
della Via Leoncavallo n. 10/1, quest'ultimi Controparte_10
limitatamente ai capitoli da A) a F) compresi, ed i sig.ri quale legale Testimone_4
rapp.te pro-tempore della Faiberica s.c.s. corr.te in Vicenza, Viale Crispi n. 142 e la pagina 9 di 43 sig.ra residente in [...] Testimone_5
quest'ultimi limitatamente ai capitoli da G) compreso ad H) compreso.-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Vicenza, e Controparte_1
, in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul figlio CP_2
minore premettendo: CP_3
- che in data 26.9.13, a seguito di parto cesareo d'urgenza, era nato quest'ultimo,
affetto da gravi patologie quali asfissia perinatale, encefalopatia ipossico-ischemica,
ipoglicemia neonatale transitoria, convulsioni neonatali, discoagulopatia e piastrinopenia transitoria,
- che le predette condizioni psicofisiche del minore andavano ascritte a colpa dei sanitari per aver incautamente ed imperitamente ritardato il momento del parto,
- che la CTU svolta in sede sommaria aveva confermato l'addebito di responsabilità a carico dei sanitari,
- che dalle suddette patologie invalidanti erano conseguiti danni patrimoniali e non patrimoniali a carico sia del minore che di loro stessi, quali suoi genitori,
- che, per effetto delle prestazioni previdenziali erogate ed erogande dall'INPS in favore del minore, andava detratto dal montante risarcitorio richiesto l'importo capitalizzato di € 852.311,18, chiedevano la condanna della ad un risarcimento di complessivi € Parte_1
15.798.206,06, oltre rivalutazione e interessi.
Costituitasi in giudizio, la struttura sanitaria – che, previo differimento della prima udienza, procedeva alla regolare e tempestiva chiamata in causa di , CP_5
pagina 10 di 43 poi rimasta contumace – contestava integralmente le predette richieste:
- eccependo la nullità e comunque l'inutilizzabilità dell'accertamento peritale eseguito ai sensi dell'art. 696 bis cpc, sia sul piano formale, per violazione del primo comma dell'art. 15 della legge 8.3.17 n. 24), sia nel merito, stante la violazione dell'art. 191 cpc per mancata formulazione del quesito e comunque per l'assoluta inammissibilità delle richieste formulate in proposito dagli attori,
- deducendo l'erroneità e la contraddittorietà delle conclusioni raggiunte dalla CTU,
- affermando l'assenza di una qualsiasi propria responsabilità sia in relazione alla struttura dell'asserito illecito, sia in relazione alla normativa speciale di riferimento, sia infine con riferimento al riparto dell'onere probatorio,
- ribadendo la corretta osservanza delle linee guida da parte dei sanitari e la conseguente assenza di colpa in loro capo,
- rilevando, ad ogni modo, l'inesistenza del nesso di causa tra le condotte contestate ed il prodursi del danno lamentato,
- rilevando l'incongruenza tra la documentazione depositata in atti e la prospettazione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo,
- contestando siccome esorbitante il quantum richiesto,
sicché concludeva, in principalità, per il rigetto del ricorso nonché, in via gradata, per l'accoglimento della richiesta di manleva svolta nei confronti della terza chiamata, cui veniva rivolta anche la richiesta di rimborso delle spese processuali ex art. 1917 cc.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con il deposito delle memorie istruttorie,
disposta la rinnovazione della CTU medico legale, anche in osservanza al disposto dell'art. 15 della legge n. 24/2017, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n.
1624/22, pubblicata in data 27.9.22, in forza della quale il giudice di primo grado:
pagina 11 di 43 - richiamate le risultanze della CTU svolta in corso di causa,
- opinato risultare allora provato il nesso causale tra le censurate condotte dei sanitari e il verificarsi delle gravissime lesioni patite dal minore,
- ritenuto doversi riconoscere ai genitori il ristoro del danno da lesione del rapporto parentale,
- considerato spettare inoltre al minore per l'intera durata della sua vita, tenuto conto dell'incertezza circa il prolungarsi della sopravvivenza, una rendita annua, destinata a coprire sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale,
- riscontrata, inoltre, l'esistenza di un danno patrimoniale dell'importo di € 10.000,00
subito dai genitori,
- affermato l'obbligo della terza chiamata di indennizzare la convenuta, nei limiti del massimale, di quanto tenuta a corrispondere agli attori,
ha condannato la a risarcire in favore dei genitori l'importo di € Parte_1
205.000,00 ciascuno nonché a pagare in favore di , vita natural durante, CP_3
una rendita di € 80.000,00 annui, rivalutabile in base all'indice Istat, da versarsi, per il passato, in unica soluzione e, per il futuro, in quattro rate trimestrali di eguale importo,
in via anticipata entro i primi dieci giorni di ogni trimestre, con obbligo di manleva a carico di . Controparte_5
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria convenuta formulando sette motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la richiesta di rigetto delle avverse pretese risarcitorie, come meglio precisato in epigrafe.
Gli appellati, costituitisi a propria volta in giudizio, hanno invocato il rigetto del pagina 12 di 43 gravame in quanto infondato, formulando a propria volta cinque motivi di appello incidentale.
Eccepita da 8 l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale in quanto Pt_1 Pt_1
tardiva, disposta l'interruzione del giudizio a seguito del fallimento della terza chiamata e riassunto il giudizio a cura della appellante, nell'ambito del quale veniva quindi dichiarata la contumacia di già Controparte_4 [...]
, ed altresì respinta l'istanza di inibitoria, la causa è stata quindi CP_5
rimessa al collegio per l'udienza del 30 aprile 2025.
3. I motivi della decisione dell'appello principale
Il gravame principale e quello incidentale sono entrambi parzialmente fondati e meritano quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Preliminarmente all'esame di ogni altra questione, ritiene il collegio di dover rigettare l'eccezione di tardività dell'impugnazione incidentale proposta dagli originari attori osservando che quest'ultima tardiva può essere esperita anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e
371 cpc, occorrendo consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione,
di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (Cass. 29.5.24 n. 15100).
3.2 Venendo allora al merito, si nota come, con il primo motivo di doglianza, la struttura sanitaria censuri la sentenza di primo grado per motivazione apparente,
rilevando che dalla stringatissima enunciazione delle ragioni della decisione parrebbe pagina 13 di 43 essersi affermata la colpa dei sanitari per il solo fatto dell'esistenza del nesso di causa senza peraltro essersi verificato se vi sia stata, o meno, da parte dei medesimi l'inosservanza di una qualsiasi regola di condotta dovuta ad imperizia, imprudenza o negligenza, il che risulta vieppiù grave ove si consideri che la CTU aveva escluso l'esistenza di raccomandazioni che indicassero in maniera univoca e documentata come comportarsi nel caso in esame.
Il motivo è infondato.
La CTU, invero, ha avuto modo di evidenziare in maniera molto chiara i vari profili di inadeguatezza della prestazione sanitaria resa in favore del neonato chiarendo:
- quanto all'evoluzione del caso:
o che nel corso della ventesima settimana di gestazione emerse che il cordone ombelicale era costituito da una vena e da una sola arteria, condizione notoriamente associata a rischio di restrizione di crescita fetale,
o che il successivo riscontro, alla trentaduesima settimana, di una significativa restrizione di crescita fetale emersa dai controlli biometrici, portò la madre ad un ricovero ospedaliero dal 14.8.13 al 29.8.13 finalizzato ad attuare una maturazione polmonare fetale con profilassi corticosteroidea, nell'ipotesi di procedere ad un espletamento elettivo del parto prima della trentasettesima settimana per condizioni di rischio fetale,
o che la fu quindi dimessa con l'invio all'ambulatorio di CP_1
gravidanza a rischio, ove continuò ad effettuare controlli ostetrici programmati di volta in volta da diversi sanitari con esecuzione di pagina 14 di 43 flussimetria e cardiografia computerizzata,
o che il 26.9.13, a trentanove settimane di gestazione, in coincidenza di una riduzione dei movimenti attivi fetali, venne eseguito un controllo cardiotocografico che si mostrò patologico e suggestivo di un'ipossia grave o di una asfissia fetale,
o che fu quindi eseguito un taglio cesareo urgente che non risparmiò al neonato una paralisi cerebrale di cui soffre tutt'ora in un quadro di tetraparesi spastica,
- quanto alle responsabilità dei sanitari:
o che le cure prestate alla gestante furono appropriate sino al ricovero del
14.8.13,
o che nel corso di questo, invece, si riscontrarono i primi grossolani scostamenti rispetto a quanto viene indicato dalle linee guida e raccomandazioni dal momento che, se lo scopo del ricovero era quello di procedere alla somministrazione di profilassi corticosteroidea per ridurre il rischio di stress respiratorio neonatale e di monitorare intensamente lo stato di benessere fetale con cardiotocografia eseguita più volte nell'arco delle 24
ore e con flussimetria doppler dell'arteria ombelicale e dell'arteria cerebrale media, tale ultimo adempimento non venne correttamente attuato, dal momento che le ecografie eseguite rispettivamente in data 19.8.13, 22.8.13 e
16.913, furono incomplete per mancata valutazione della flussimetria in arteria cerebrale media raccomandata dalle linee guida e dalle evidenze pagina 15 di 43 scientifiche,
o che l'aver omesso questo tipo di indagine, di esecuzione routinaria in un centro in grado di gestire gravidanze con restrizione di crescita, è stato un errore importante tale da favorire la mancata individuazione del momento cruciale in cui la situazione del feto virò in senso negativo, venendo meno le sue capacità di adattamento vascolare per garantire un sufficiente flusso cerebrale con le conseguenze di cui oggi soffre,
o che sebbene per questo metodo di valutazione del benessere fetale non esistano raccomandazioni, che indichino in maniera univoca e documentata l'intervallo di tempo con cui è necessario ripetere il test negativo, non patologico, la gestione ostetrica, basata sull'esperienza e sulla cultura del
Consultant Ostetrico, indica il più appropriato management da attuare, sino a prevedere per taluni casi il ricovero ospedaliero della madre volto ad eseguire ripetuti controlli dello stato di benessere fetale nel corso della stessa giornata,
o che nel caso di specie il trattamento doveva necessariamente essere accurato e specialistico per la presenza delle patologie relative ad una arteria ombelicale unica del cordone ombelicale ed alla restrizione di crescita in utero di grado severo, con alterazione della flussimetria doppler delle arterie uterine,
o che tali condizioni, peraltro, configuravano una patologia comunemente gestita in unità operative ospedaliere italiane all'epoca dei fatti con una pagina 16 di 43 diagnostica che è patrimonio comune degli specialisti in ostetricia e ginecologia,
o che, in particolare, risulta allora censurabile l'omissione rappresentata dal fatto che in occasione di alcune ecografie eseguite durante il ricovero non si procedette ad un adeguato monitoraggio della flussimetria nel distretto dell'arteria cerebrale media,
o che, di più, va anche stigmatizzata la decisione di dimettere la gestante in data 29.8.13, nel corso della trentacinquesima settimana di gestazione,
nonostante l'evoluzione della gravidanza mantenesse tutte le criticità che ne avevano consigliato il ricovero,
o che il monitoraggio a quel punto prescritto e da eseguirsi presso l'ambulatorio di gravidanza a rischio si presentò poi scorrettamente attuato sia stante la mancata individuazione di un referente del caso, che avrebbe potuto valutare con maggiore cognizione di causa l'evolversi della situazione, sia in ragione della inspiegabile ragione per cui non siano stati più eseguiti controlli flussimetrici dal 16.9.13 al 26.9.13, quando l'evidenza cardiotocografica testimoniò inequivocabilmente che quanto era prevedibile accadesse si era di fatto realizzato con uno stato asfittico fetale,
o che, d'altro canto, la presunzione da parte degli ostetrici di uno stato di benessere fetale documentato dalla GTG e dalla flussimetria in arteria ombelicale risultava concettualmente inficiata dall'evidenza scientifica che attribuisce alla cardiocotografia una valenza diagnostica attuale e non pagina 17 di 43 proiettabile nelle migliori condizioni di ossigenazione fetale oltre le 24 ore,
come ben evidenziato nella letteratura medica all'uopo richiamata,
o che le evidenze sopra riportate avrebbero, al contrario, indicato la necessità
di applicare un monitoraggio intensivo, utilizzando metodiche associate
(quali la CTG Computerizzata, la Flussimetria Doppler e la valutazione della motricità fetale e del volume del liquido amniotico) con frequenza ravvicinata,
o che il monitoraggio post-ricovero fu quindi inadeguato e inefficace in quanto lasciava spazio alla possibilità di precipitare in tempi brevissimi da una condizione patologica di ipossemia severa (peraltro nota) ad una di ipossia/asfissia in utero e quindi di rischio concreto di danno cerebrale neonatale se non, addirittura, di morte fetale,
o che si riscontra inoltre inadeguatezza nel timing del parto, il quale avrebbe dovuto essere programmato già per la trentasettesima settimana, senza aspettare la trentanovesima, come ampiamente specificato nelle linee guida e nelle raccomandazioni vigenti in materia.
A fronte delle quali chiarissime considerazioni non si vede proprio come si possa contestare la sussistenza dell'elemento della colpa in capo ai sanitari, i quali, in spregio delle linee guida e, comunque, del patrimonio di conoscenze comune a tutti gli specialisti in ostetricia e ginecologia, non solo omettevano di compiere tutta una serie di controlli necessari a verificare le effettive condizioni di salute del feto a rischio, ma addirittura procrastinavano di circa due settimane il parto, assai gravemente innalzando pagina 18 di 43 le probabilità che a causa di tale ritardo potesse verificarsi quell'evento avverso poi in concreto realizzatosi.
Né, a sgravare la loro posizione, vale richiamare il fatto, evidenziato dagli stessi CTU,
che non esistono linee guida specifiche in merito agli intervalli di tempo con cui è
necessario ripetere il test negativo, non patologico, della flussimetria in arteria cerebrale media giacché:
- da un lato, le medesime linee guida prevedono comunque la necessità di effettuare tale esame, rimettendo quindi alla valutazione caso per caso dei sanitari l'individuazione delle relative tempistiche,
- d'altro lato, i CTU hanno ben chiarito le ragioni afferenti al caso di specie, e cioè le condizioni di particolare vulnerabilità del feto, che necessariamente consigliavano una effettuazione costante e ripetuta di tale controllo, pure specificando che ciò
costituisce patrimonio comune degli ostetrici e dei ginecologi.
Il che vale a dire che la mancanza di un termine specifico dipende unicamente dalla estrema variabilità delle circostanze in cui i sanitari si possono trovare a dover valutare la, pur necessaria, effettuazione di tale esame e non implica affatto una assoluta libertà
dei medesimi in materia, comunque doverosamente tenuti a valutare ogni aspetto del caso concreto al fine di individuare il più opportuno lasso temporale da far intercorrere tra una verifica e l'altra.
E ciò anche perché, diversamente argomentando, si potrebbe giungere all'assurdo di ritenere corretta la scelta di eseguire l'esame una volta ogni tre mesi, così di fatto disattendendo la prescrizione, pur esistente nelle linee guida, della necessaria pagina 19 di 43 effettuazione dello stesso.
3.3 Con la seconda ragione di gravame la 8 si duole del fatto che il Pt_1 Pt_1
Tribunale di Vicenza non abbia preso in considerazione le osservazioni formulate dal proprio CTP.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, sebbene dalla lettura della pronuncia non sia dato riscontrare uno specifico passaggio destinato a confutare quanto sostenuto dal CTP di parte odierna appellante,
vale anche osservare come già il richiamo delle complessive considerazioni svolte dai
CTU ben valesse peraltro a superare le predette critiche, tutte incentrate sulla mera circostanza, già più sopra evidenziata e riscontrata siccome ultronea, relativa all'assenza, nelle linee guida, delle indicazione delle tempistiche relative alla ripetizione del test negativo, non patologico, di flussimetria Doppler dell'arteria cerebrale media.
Così come non appaiono dirimenti le considerazioni compiute in merito alla pregressa patologia naturale che affliggeva il feto, affetto a dire della da una Parte_1
situazione di ipocellularità originaria, avendo i CTU ben chiarito non essere emerso alcun elemento a supporto di un'ipotetica sindrome genetica, siccome comprovato dal fatto:
- che il test array-CGH risultò normale,
- che anche la ricerca del gene DHCR7, responsabile della Sindrome Smith-Lemli-
Opitz (SLOS), dette esito negativo,
- che le ecografie eseguite durante la gravidanza non rilevarono alterazioni o malformazioni anatomiche, fatto che non si armonizza con la tesi sostenuta dal CTP,
pagina 20 di 43 sicché l'unico elemento certo in grado di determinare il grave complesso menomante riportato dal neonato non può che essere rappresentato dal danno cerebrale indotto dalla documentata asfissia neonatale.
3.4 Con il terzo e con il quinto motivo di doglianza, da valutare unitariamente in quanto fra loro strettamente connessi, viene contestato:
- da un lato, che la pronuncia di primo grado abbia errato nel determinare il quantum
risarcitorio tenendo conto delle ridotte aspettative di vita del minore ma senza peraltro in alcun modo spiegare come si sia giunti ad individuare l'ammontare della rendita riconosciuta in favore del medesimo nell'aberrante importo di € 80.000,00
annui che, viceversa, operando la capitalizzazione degli importi così riconosciuti per la presumibile durata di trentacinque anni di vita residua ipotizzabile, avrebbe condotto all'attribuzione di una somma almeno dimezzata,
- d'altro lato che il danno parentale sia stato erroneamente quantificato senza minimamente rendere conto delle particolarità del caso di specie e, in particolare:
o omettendo di considerare la mancata allegazione delle circostanze, da parte degli attori, che avrebbero dovuto sorreggere la domanda,
o utilizzando il più risalente sistema tabellare milanesi a forbice, anziché a punti.
Unitamente a tali due motivi vanno valutati, in quanto anch'essi relativi alle medesime questioni, i quattro motivi di appello incidentale formulati dagli originari attori per mezzo dei quali gli stessi, rispettivamente:
1) contestano la modalità di liquidazione del danno non patrimoniale da grave lesione del rapporto parentale patito dai genitori osservando non essere stato chiarito a quali pagina 21 di 43 tabelle intendesse riferirsi il giudice di prime cure e sostenendo doversi comunque risarcire il pregiudizio con applicazione dei valori massimi delle più recenti Tabelle
del Tribunale di Milano,
2) censurano la determinazione del danno di natura patrimoniale, osservando, sotto un primo profilo, che il pregiudizio in questione era stato patito dalla sola
[...]
e, sotto un secondo aspetto, che esso era stato ampiamente sottostimato CP_1
in soli € 10.000,00 giacché riconosciuto per le sole spese mediche e di trasporto,
senza considerare che la madre del piccolo era stata costretta a dimettersi dal lavoro che in quel momento svolgeva presso la STYLPLAST SAS e ad interrompere l'attività di istruttrice presso la ASD NASTRO ROSSO di Vicenza, per dedicarsi interamente alle cure del figlio ormai quasi totalmente incapace, con una perdita economica complessiva capitalizzata di € 640.433,34,
3) si dolgono dell'omessa liquidazione dell'ulteriore posta di danno patrimoniale rappresentata dalle spese sostenute per € 1.128,00 al fine di partecipare ad un corso volto ad insegnare le tecniche di disostruzione pediatrica,
4) lamentano, infine, non apparire debitamente quantificato il ristoro di natura sia patrimoniale che non patrimoniale riconosciuto al figlio minore non essendo per nulla chiaro se in sentenza si sia o meno tenuto conto:
o da un lato, di tutte le richieste risarcitorie avanzate in causa, comprensive del ristoro del danno da invalidità permanente con riconoscimento della personalizzazione, del danno esistenziale, del danno patrimoniale da elisione della capacità lavorativa specifica, del danno emergente, delle spese future per cura, assistenza, abbattimento delle barriere architettoniche, viaggi,
pagina 22 di 43 terapie ed acquisto di autovettura idonea al trasporto in carrozzina),
o d'altro lato degli acconti già percepiti dal minore a titolo di indennità di accompagnamento dall'INPS per € 516,35 mensili e a titolo di contributo per la cura domiciliare per persone con disabilità dalla , per € Parte_1
365,04.
I predetti motivi di entrambe le parti sono almeno parzialmente fondati e comportano la complessiva rivalutazione dell'intera liquidazione del danno, giacché operata dal giudice di prime cure in maniera assolutamente apodittica ed incomprensibile, senza che venissero in alcun modo evidenziati i percorsi logici utilizzati per giungere alle proprie conclusioni.
Iniziando allora a valutare per ordine le varie poste di danno oggetto dei motivi di gravame, rileva il collegio come debba innanzi tutto determinarsi quanto spettante al minore per l'intervenuta compromissione della sua salute.
In proposito, tenuto conto del fatto che la CTU ha consentito di appurare l'esistenza a carico di di un danno biologico nella misura del 95%, deve allora CP_3
procedersi alla relativa quantificazione facendo applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica”
predisposte dal Tribunale di Milano, le quali, secondo la Suprema Corte, costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226
cc, là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione, tanto da affermare che risulti incongrua la motivazione della sentenza di merito che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione pagina 23 di 43 che risulti sproporzionata rispetto a quella cui si giungerebbe mediante l'applicazione dei parametri indicati dalle predette tabelle (Cass. 30.6.11 n. 14402).
E ciò poiché sarebbe intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, mentre garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, in quanto già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e al quale la Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cc, dal quale ci si può
quindi discostare solo ove sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. 22.12.11 n. 28290 e 7.6.11 n. 12408),
Derivandone quindi che il minore, il quale al momento del fatto lesivo era appena nato,
ha patito un pregiudizio fisico stimabile in complessivi € 908.331,00, mentre nulla spetta poi a titolo di danno morale – il quale va valutato in maniera autonoma dal danno biologico giacché non suscettibile di accertamento medico-legale e concretantesi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto,
pur potendole influenzare, dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato
– dal momento che il neonato non era nemmeno in grado, in ragione della sua tenerissima età e dell'insulto patito a livello cerebrale, di comprendere quanto accaduto e di interiorizzare uno stato di tormento ed afflizione per quanto accaduto.
Poiché, peraltro, il CTU ha avuto modo di chiarire che le probabilità di sopravvivenza del minore si attestano ragionevolmente intorno ai trentacinque anni di età, laddove le pagina 24 di 43 tabelle milanesi determinano invece il danno tenendo conto della vita media di un soggetto pari a quella ipotizzabile per ciascuna classe di età, e ricordato che un neonato maschio può aspirare ad una vita media di ottantadue anni, risulta necessario limitare la somma sopra indicata alla quota del 42.7%, relativa alla frazione di vita che verrà in concreto presumibilmente vissuta dal minore, così determinandosi in € 387.857,34 il danno effettivamente risarcibile, già attualizzato ad oggi essendosi utilizzate per il calcolo le più recenti tabelle milanesi del 2024.
Mentre non si ritiene di dover ulteriormente personalizzare la cifra in esame, essendo stato ben chiarito dai giudici di legittimità che il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento a titolo di personalizzazione del danno, salvo che gli interessati alleghino e dimostrino circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il pregiudizio in concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni dello stesso genere sofferte da persone della stessa età (Cass.
4.3.21 n. 5865, 11.11.19 n. 28988 e 7.11.14 n. 23778).
Ciò a cui non si è peraltro provveduto nel caso di specie, apparendo evidente che l'impossibilità per il danneggiato di spostarsi autonomamente, la necessità di essere imboccato e vestito, la difficoltà a svolgere le funzioni di evacuazione, l'obbligo di essere quotidianamente movimentato a livello articolare per almeno un'ora,
rappresentano le normali conseguenze di una quasi totale compromissione delle capacità fisiche derivanti da una lesione che raggiunge il 95% del complessivo danno pagina 25 di 43 biologico.
In secondo luogo, va poi risarcito il danno da lucro cessante relativo alla menomazione della capacità lavorativa, il quale, configurando un pregiudizio di carattere economico,
deve essere ricondotto nell'ambito del danno patrimoniale (Cass. 27.1.11 n. 1879 e
9.8.07 n. 17464) e va quindi determinato tenendo conto di quanto l'interessato avrebbe conseguito se non si fosse verificato il fatto illecito, sulla base di una ragionevole e fondata prevedibilità, utilizzando dati il più possibile reali e non meramente ipotetici,
tali da comprovare che la lesione subita abbia avuto una incidenza immediata e diretta sulla produzione del reddito (Cass. 12.2.13 n. 3290 e 27.4.10 n. 10074), essendosi in proposito affermato che il danno patrimoniale inteso come conseguenza della riduzione della capacità di guadagno è risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi sia la prova che il soggetto leso svolgeva – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un'attività lavorativa produttiva di reddito e che tale reddito, o parte di esso,
non sia stato, o non sarebbe stato, in concreto conseguito (Cass. 25.8.06 n. 18489 e
2.2.01 n. 1512).
Ora, dal momento che nella fattispecie:
- da un lato, non sono state evidenziate dalla compagnia assicuratrice ragioni in forza delle quali si debba presumere che non fosse destinato a svolgere in futuro CP_3
una qualsiasi attività lavorativa,
- d'altro lato, non ricorrono nemmeno elementi per stabilire con un minimo di certezza quale quali doti avrebbe sviluppato il minore e quale attività avrebbe in concreto poi prescelto, apparendo del tutto aleatorio immaginare che il medesimo sarebbe entrato con un ruolo di prestigio all'interno dell'azienda di famiglia, che pagina 26 di 43 nessuna certezza nemmeno sussiste possa ancora risultare in attività quando egli avrà raggiunto l'età per iniziare a lavorare,
ritiene il collegio di dover procedere alla liquidazione del danno così patito utilizzando in via analogica il criterio del triplo della pensione sociale, menzionato dall'art. 137
C.d.A. nelle ipotesi di vittima di un sinistro che godeva di un reddito sporadico, giacché,
a mente di quanto affermato dalla Suprema Corte, un danno patrimoniale risarcibile può
essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito,
in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che, proiettandosi appunto per il futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà a svolgere un'attività remunerata, e deve pertanto essere quantificato anche in via equitativa, tenuto conto delle circostanze del caso (Cass. 23.9.14 n. 20003,
14.11.13 n. 25634 e 30.11.05 n. 26081).
Considerato quanto appena esposto, deve allora procedersi alla capitalizzazione della relativa rendita anticipata moltiplicando il dato in questione, pari nel 2013 ad €
17.249,70, per il tasso percentuale di menomazione della capacità lavorativa (95%) e per il coefficiente di capitalizzazione ragguagliato all'età del soggetto al momento dell'evento lesivo ed alla durata del periodo di sopravvivenza media di un soggetto sano
( ) – così individuato utilizzando quelli predisposti da parte del C.S.M. e Nume_1
pubblicati al n. 41 dei Quaderni editi dal Consiglio medesimo, trattandosi della elaborazione più aggiornata in materia poiché redatta sulla base delle tavole di mortalità
della popolazione del 1981 – ed operando quindi la decurtazione forfetaria nella misura pagina 27 di 43 del 55% in ragione dello scarto tra vita fisica (82 anni) e vita lavorativa (37 anni).
Sicché, operati i relativi conteggi (€ 17.249,70 x 95/100 x 37.9045 – 55%), deve riconoscersi il diritto ad una rendita anticipata di € 279.517,13.
Dovendosi, in proposito, precisare che si tiene conto, nel predetto calcolo, delle normali aspettative di vita che avrebbe avuto laddove nato sano – poiché quella è la CP_3
situazione in cui si sarebbe venuto a trovare in assenza del negligente trattamento ospedaliero ricevuto – e non invece di quelle attuali, purtroppo limitate a soli trentacinque anni in ragione della accertata malpractice sanitaria.
Sicché, tenuto poi conto della rivalutazione da riconoscersi per il periodo intercorso tra il 2013 ed il deposito della presente pronuncia, conclusivamente compete al minore il versamento a tale titolo di ulteriori € 338.215,73.
Quanto invece ai genitori deve innanzi tutto rivedersi la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, sbrigativamente compiuta dal Tribunale in due righe riconoscendo dovuto l'importo di € 200.000,00 ciascuno.
In proposito, va innanzi tutto ricordato come, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale
– il quale trae fondamento dalla considerazione che il riconoscimento dei diritti della famiglia tutelati dall'art. 29, primo comma, Cost., vada inteso non già, restrittivamente,
come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a pagina 28 di 43 gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati (Cass. n. 12.5.06 n. 13546) – spetti in effetti anche ai prossimi congiunti di persona che sia deceduta o abbia subito gravi lesioni a causa di fatto illecito costituente reato, in considerazione della particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo in proposito il disposto dell'art. 1223 cc, in quanto anche tale pregiudizio trova causa immediata nel fatto dannoso.
Con l'unica ma necessaria precisazione che, nell'ambito della tutela apprestata dall'art. 2059 cc, può postularsi la risarcibilità di tale danno non patrimoniale – consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del genitore in relazione all'esigenza di provvedere perennemente agli straordinari bisogni del figlio, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti – solo ove il fatto lesivo abbia effettivamente e profondamente alterato il normale assetto del predetto rapporto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni dell'uno dei componenti il nucleo famigliare e dei doveri gravanti sugli altri componenti nonché una correlata e determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale dovrebbero derivare a ciascuno di essi (Cass. 31.5.03 n. 8827).
Il quale principio ha poi trovato conferma in altre pronunce relative ad ipotesi in cui il congiunto leso aveva riportato serissimi danni, tali da comportarne una sostanziale invalidità totale (Cass. Sez. Un.
1.7.02 n. 9556 e 3.4.08 n. 8546). Essendosi pure precisato che, in tal caso – costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto – il medesimo, non essendo accertabile con metodi scientifici e potendo essere provato in modo diretto solo quando assuma connotazioni eclatanti, vada necessariamente accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da pagina 29 di 43 soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass. 16.2.12
n. 2228 e 3.4.08 n. 8546).
A fronte dei quali arresti giurisprudenziali non pare dubbio che nel caso di specie ben ricorrano i presupposti per riconoscere tale posta di danno, apparendo evidente come le attuali condizioni di abbiano necessariamente costretto i genitori ad un totale CP_3
adattamento delle proprie abitudini di vita alle esigenze del figlio, gravato dei tremendi esiti di una asfissia perinatale con encefalopatia ipossico ischemica epilettogena, tale da configurare un danno biologico del 95%, sottraendo inoltre loro una parte decisiva delle soddisfazioni che potevano sperare di trarre dal rapporto con il medesimo e gravandoli,
al contrario, di una ben comprensibile ansia ed angoscia generata dalle attuali condizioni fisiche dello stesso.
Tenuto conto di quanto esposto e ricordato che il relativo danno deve poi essere liquidato in via equitativa – apprezzando tutte le circostanze del caso concreto e senza alcun automatismo, ma potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari (Cass. 13.12.12 n. 22909 e
5.10.10 n. 20667) – appare infine logico quantificarlo facendo riferimento alle tabelle elaborate in proposito dal Tribunale di Roma per la lesione del rapporto parentale,
attribuendo, a ciascuno degli attori:
- 20 punti per la qualità di genitore,
- 8 punti per l'età compresa al momento del fatto tra 21 e 30 anni,
- 10 punti per l'età del danneggiato,
pagina 30 di 43 - per un totale di 38 punti,
- da moltiplicare per il coefficiente di 0.8 relativo alla presenza di due soggetti tenuti all'assistenza,
- per un totale di 30.4 punti,
- da moltiplicare per il complessivo importo di € 5.924,00 a punto, di cui € 3.474,00
per l'aspetto della sofferenza interiore ed € 2.450,00 per l'aspetto dinamico-
relazionale, atteso che il minore ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento,
conseguendone conclusivamente la spettanza dell'importo di € 180.089,60 ciascuno.
Con la precisazione che la predetta liquidazione risulta compiuta all'attualità, in quanto si sono utilizzati per i calcoli le più recenti tabelle romane, e che sulle somme in oggetto spettano inoltre gli interessi dal deposito di questa sentenza al saldo.
Quanto, invece, alla richiesta liquidazione del danno esistenziale opina questa Corte che lo stesso non risulti dovuto giacché, secondo la prevalente è più condivisibile giurisprudenza di legittimità, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del danno esistenziale, in quanto:
- ove in essa si intendano ricomprendere i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, va ricordato come essi siano già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cc, sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria,
- ove in essa si intendano invece includere i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili pagina 31 di 43 della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi non sono risarcibili alla stregua del menzionato articolo (Cass. 13.1.16 n. 336).
Il che si accorda pienamente con quelle pronunce le quali affermano che le singole voci di danno elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza – tradizionalmente rappresentate dal danno biologico, dal danno esistenziale e dal danno alla vita di relazione – non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili (Cass. 16.5.13 n. 11950), ma semmai ulteriori sottocategorie aventi valenza meramente descrittiva (Cass. ord. 13.7.11
n. 15414), delle quali deve essere evitata una errata duplicazione risarcitoria dal momento che la sofferenza soggettiva derivante da una lesione della salute costituisce necessariamente una componente di quest'ultima (Cass. Sez. Un. 11.11.08 n. 26972).
E pure dovendosi tenere conto del fatto che, anche laddove si voglia accedere all'orientamento giurisprudenziale minoritario che riconosce una distinta autonomia ai singoli elementi costitutivi del pregiudizio non patrimoniale, ciò nonostante, ai fini della sua personalizzazione dovrebbe dimostrarsi, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, che a seguito del fatto lesivo si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse (Cass. 22.8.13 n. 19402), al ristoro del quale sconvolgimento nella fattispecie si
è, peraltro, già provveduto, riconoscendo la spettanza del risarcimento da lesione del rapporto parentale.
Con riguardo invece al danno patrimoniale vanno in primo luogo ristorati ai genitori:
- € 5.835,07 di spese sanitarie, riconosciute congrue dai CTU,
- € 206,50 di spese autostradali,
pagina 32 di 43 - € 1.000,00 forfetari per spese di carburante, così liquidati in maniera equitativa, dal momento che:
o da un lato, secondo la Suprema Corte il giudice, dinanzi a lesioni personali di devastante entità, che abbiano costretto il leso ed i suoi familiari a numerosi e ripetuti ricoveri, purché questi ultimi siano documentati, può
liquidare il pregiudizio consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche in assenza della prova dei relativi esborsi, ai sensi dell'art. 1226 cc
(Cass. 19.1.10 n. 712),
o d'altro lato non vi è prova che i predetti consumi abbiano peraltro raggiunto l'ammontare richiesto dalla parte,
- € 9.035,00 per spese di consulenza medica legale in sede di ATP.
Somme queste complessivamente rivalutate ad oggi in € 19.468,73 alle quali vanno aggiunti gli importi:
- di € 5.000,00 quale presumibile costo di installazione di un montascale idoneo a consentire il transito lungo le scale, senza che sia necessario ricorrere alla realizzazione di un vero e proprio ascensore,
- di € 10.000,00 quale differenza di costo tra una normale vettura che sarebbe comunque stata acquistata a e quella attrezzata per il trasporto di un CP_3
disabile,
somme queste non oggetto di rivalutazione poiché non ancora in concreto sborsate.
Conseguendone quindi la spettanza a tale titolo del complessivo importo di € 34.468,73
oltre agli interessi al saggio legale a far data dalla pronuncia dell'odierno pagina 33 di 43 provvedimento e fino al saldo effettivo.
Con riguardo invece alle somme dovute in favore del minore per far fronte alle spese di assistenza che dovrà sopportare, una volta osservato:
- che per sostenere le esigenze di gestione quotidiana del medesimo già più sopra evidenziate (necessità di spostamento, di essere imboccato e vestito, di svolgere le funzioni di evacuazione, di essere quotidianamente movimentato per almeno un'ora), appare necessario l'ausilio continuativo di una persona per tutte le ore diurne,
- che il costo orario di un contratto mensile continuativo di una badante si aggirava nel 2013 intorno ad € 1.500,00, comprensivi di contributi INPS, oltre spese di vitto stimabili in ulteriori € 300,00,
- che si possono quindi ipotizzare spese mensili di tal genere pari ad € 1.800,00,
- che il minore versa in condizioni tali da poter comunque ottenere sia il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, che nel 2013 era pari ad €
499,97 sia del contributo per la cura domiciliare delle persone con disabilità
psichiche corrisposto dalla , pari ad € 365,00, Parte_1
- che pertanto è presumibile una spesa mensile a tale titolo a carico dei genitori di €
950,00 (€ 1.800,00 - € 850,00) e conseguentemente annua di € 11.400,00,
- che della stessa va tenuto conto per la durata di presumibile sopravvivenza del minore, pari a trentacinque anni,
ne consegue allora la spettanza di un importo capitalizzato al 2013 di € 476.292,00
(11.400,00 x 41,78), calcolato utilizzando le tabelle di attualizzazione del danno pagina 34 di 43 patrimoniale da perdita reddituale elaborate dal tribunale di Milano.
Somma questa da rivalutare poi all'attualità in € 576.313,32, oltre interessi di legge dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo.
Ed ancora, va riconosciuto a l'importo di € 1.128,00 per le spese di Controparte_1
consulenza psico-terapeutica e di partecipazione ad un corso di manovre di disostruzione pediatrica, rivalutato ad oggi in € 1.367,14.
Nulla è invece dovuto per non meglio specificati trattamenti fisioterapici e farmacologici futuri, dei quali non è stata fornita alcuna evidenza e che comunque,
anche ove necessari, saranno assai presumibilmente coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale.
Considerato poi:
- che la madre del bimbo, a seguito della vicenda, è stata costretta a licenziarsi dall'impiego in essere presso la STYLPLAST SAS al fine di seguirlo costantemente, come reso necessario dalle sue condizioni fisiche,
- che in analogia a quanto disposto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, il reddito di lavoro va determinato, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni,
- che nel triennio precedente la aveva raggiunto un reddito massimo di € CP_1
13.115,62,
- che a tale somma va aggiunta quella di € 8.758,00 percepita quale allenatrice ed educatrice di ginnastica ritmica, che si ritiene peraltro di poter riconoscere nella minor misura di € 2.000,00, dal momento che in ogni caso a seguito della nascita di pagina 35 di 43 un figlio gli spazi per lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quella lavorativa principale si sarebbero grandemente ridotti e che con il trascorrere dell'età siffatto impegno sarebbe risultato sempre più gravoso e quindi meno appetibile,
ne consegue allora doversi procedere alla capitalizzazione della relativa rendita anticipata moltiplicando tale guadagno annuo complessivo di € 15.115,62 per il coefficiente ragguagliato all'età del soggetto ed operando la decurtazione forfetaria nella misura del 39% (età di 28 anni al momento del fatto e conseguente vita lavorativa residua di 34 anni, presumendosi che lavorasse già da 3 anni, a fronte di una residua speranza di vita di 56 anni).
Nell'ambito delle quali operazioni il giudicante, come appena detto, ritiene di applicare i coefficienti di capitalizzazione predisposti da parte del C.S.M. e pubblicati al n. 41 dei
Quaderni editi dal Consiglio medesimo, trattandosi della elaborazione più aggiornata in materia in quanto redatta sulla base delle tavole di mortalità della popolazione italiana del 1981. Sicché, operati i relativi conteggi (€ 15.115,62 x 31.9846 – 39%), deve riconoscersi il diritto della ad una rendita anticipata di € 294.914,90, CP_1
attualizzata ad oggi in € 357.731,77.
3.5 Con il quarto motivo di contestazione l'originaria convenuta lamenta poi non essersi tenuto in alcun conto le somme già ricevute dal minore a cura dall'INPS, in violazione del principio dello scomputo dell'aliunde perceptum, derivante dalla necessità di dare corso alla compensatio lucri cum damno, e ciò sebbene gli stessi attori ne avessero correttamente dato conto sin dall'atto di citazione.
Premesso che dalla lettura della sentenza di primo grado non si evince in alcun modo se pagina 36 di 43 il Tribunale di Vicenza abbia o meno tenuto conto delle somme già versate in favore del minore da parte dell'INPS e di , osserva questa Corte come, in effetti, Parte_1
in applicazione del principio indennitario, dalla somma complessivamente dovuta al danneggiato vadano detratti tali importi, avendo la Suprema Corte ben precisato che il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dal suo ammontare l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto,
in quanto detta indennità viene appunto erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio da lui subito in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso e soddisfa,
neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito (Cass. Sez.
Un. 22.5.18 n. 12566).
Delle predette somme, peraltro – versate a titolo di indennità di accompagnamento e di contributo per la cura domiciliare – si è già tenuto conto nell'ambito dei conteggi di cui sopra, di tal che gli stessi non possono che essere confermati nel loro ammontare come sopra determinato.
3.6 Con il sesto motivo di appello la censura quindi l'omessa Parte_1
pronuncia sul rimborso delle spese di resistenza e di chiamata in causa a carico della compagnia assicurativa, dovute rispettivamente a mente del disposto del terzo e del quarto comma dell'art. 1917 cc.
Il motivo è fondato.
Ed invero l'assicurazione risulta a ciò tenuta in forza del disposto del terzo comma dell'art. 1917 cc, il quale si riferisce appunto alle spese direttamente sostenute pagina 37 di 43 dall'assicurato per resistere alla pretesa del terzo (Cass. 14.2.13 n. 3638).
Il che è previsto dal momento che le spese di resistenza sborsate dall'assicurato sono state affrontate nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore, salva la sola ipotesi,
non ricorrente nel caso di specie, che esse siano state sostenute in maniera avventata ex art. 1914 cc, secondo comma, il quale non è che una applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1227 cc, secondo comma.
E, d'altro canto, a mente dell'ultimo comma della medesima norma l'assicurato è anche autorizzato ad evocare in causa l'assicuratore onde esserne manlevato.
3.7 Da ultimo, infine, la appellante principale si duole dell'addossamento delle spese di lite che, in vista dell'accoglimento del gravame, si chiede siano poste a carico della controparte.
Alla luce di quanto sin qui osservato il motivo è infondato, essendo stata confermata la responsabilità della struttura sanitaria nel verificarsi delle lesioni a carico del minore e la conseguente sussistenza del diritto degli attori ad ottenere il risarcimento richiesto.
3.8 Conclusivamente, pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata prevedendosi la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento dell'importo:
- di € 1.302.386,39 in favore di , CP_3
- di € 539.731,77 in favore di , Controparte_1
- di € 180.089,60 in favore di , CP_2
- di € 34.468,73 in favore solidale di e , Controparte_1 CP_2
somme queste già attualizzate ad oggi e sulle quali spettano poi gli interessi di legge a far data dal deposito della sentenza e sino al saldo effettivo.
I medesimi non sono invece dovuti per il periodo precedente poiché essi vanno pagina 38 di 43 unicamente liquidati qualora – dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe in ipotesi di un tempestivo soddisfo e avendo potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi – la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima (Cass. 12.2.10 n. 3355 e 24.10.07 n. 22347).
Ciò che non è a riscontrarsi nella fattispecie dal momento che tale effetto, come insegnato dalla Suprema Corte, dipende sostanzialmente dal rapporto tra remuneratività
media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo considerato, essendo ovvio che in tutti i casi in cui la prima sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è
normalmente configurabile, conseguendone, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non risulta configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 13.7.18 n. 18564).
3.9 Oltre a ciò, va poi anche disposta la condanna di Controparte_4
a manlevare 8 di tutto quanto tenuto a versare in
[...] Pt_1 Pt_1
favore di , e , stante la pacifica operatività CP_3 CP_2 Controparte_1
della polizza azionata dalla strutturtaria.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la pagina 39 di 43 valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
2.000.000,01 ed € 4.000.000,00,
- della opportunità di aumentare il compenso del 30% in ragione dell'avvenuta prestazione del patrocinio in favore di più parti,
- della circostanza che, essendosi altresì tenuta la fase di ATP, la cui fase di studio e quella introduttiva peraltro in gran parte coincidono con quella del giudizio di merito, tali ultime voci devono essere liquidate nel minimo,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 16.896,00 Parte_1
quanto alla fase di ATP, in € 55.737,50 quanto al giudizio di primo grado ed in €
40.667,90 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
pagina 40 di 43 Fase di studio ATP € 4.671,00
Fase introduttiva ATP € 3.194,00
Fase istruttoria ATP € 5.132,00
Aumento del 30% pluralità di parti € 3.899,10
Totale € 16.896,00
Fase di studio I^ grado € 3.893,00
Fase introduttiva I^ grado € 2.568,00
Fase istruttoria I^ grado € 22.872,00
Fase decisionale I^ grado € 13.542,00
Aumento del 30% pluralità di parti € 12.862,50
Totale € 55.737,50
Fase di studio II^ grado € 9.643,00
Fase introduttiva II^ grado € 5.607,00
Fase decisionale II^ grado € 16.033,00
Aumento del 30% pluralità di parti € 9.384,90
Totale € 40.667,90
Mentre le stesse vanno integralmente compensate fra la struttura sanitaria e la sua assicurazione che non ha mai contestato l'operatività della polizza.
Oltre a ciò devono poi porsi a carico della parte soccombente le spese di CTU e di CTP
relativa al giudizio di primo grado.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente pagina 41 di 43 controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 1624/22, pubblicata in data 27.9.22,
che per il resto conferma:
1) condanna la a pagare, a titolo di risarcimento danni: Parte_1
o la somma già rivalutata di € 1.302.386,39 in favore di , CP_3
o la somma già rivalutata di € 539.731,77 in favore di , Controparte_1
o la somma già rivalutata di € 180.089,60 in favore di , CP_2
o la somma già rivalutata di € 34.468,73 in favore solidale di Controparte_1
e , CP_2
oltre agli interessi di legge dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo saldo;
2) condanna la 8 a rifondere in favore della controparte le spese Pt_1 Pt_1
processuali che liquida in € 16.896,00 quanto alla fase di ATP, in € 55.737,50
quanto al giudizio di primo grado ed in € 40.667,90 quanto al giudizio di secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) pone le competenze di CTU e di CTP del primo grado a carico della 8 Pt_1
; Pt_1
4) condanna a manlevare Controparte_4 Pt_1
di tutto quanto tenuto a versare in favore di ,
[...] CP_3 CP_2
e in forza dei precedenti capi di sentenza nonché a riconoscere Controparte_1
all'assicurato l'importo delle spese di lite di tutti i gradi e le fasi di giudizio,
pagina 42 di 43 liquidate in € 16.896,00 quanto alla fase di ATP, in € 55.737,50 quanto al giudizio di primo grado ed in € 40.667,90 quanto al giudizio di secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 43 di 43
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 608/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, con il patrocinio dell'avv. MESSURI
GIOVANNI STEFANO,
contro
, Controparte_1
(C.F. ) C.F._1
pagina 1 di 43 , CP_2
(C.F. ) C.F._2
, CP_3
(C.F. C.F._3
- appellati -
elettivamente domiciliati in VICENZA, CORSO PALLADIO n. 114, con il patrocinio dell'avv. ZUIN PIERO,
GIÀ , Controparte_4 Controparte_5
(C.F. )
- appellata -
contumace.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1624/22, pubblicata in data
27.9.22.
Conclusioni della appellante:
Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione e domanda, così giudicare per i motivi esposti in atti:
1. in via preliminare: disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva o, se già iniziata,
dell'esecuzione della sentenza impugnata.
Nel merito.
1. in riforma della sentenza n. 1624/2022 del Tribunale di Vicenza pubbl. il 27.09.2022
in R.G. 8096/2018, voglia la Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni eccezione e domanda avversaria, rigettarsi tutte le domande proposte da ed Controparte_1 CP_2
pagina 2 di 43 in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul minore CP_2 [...]
CP_3
1.1. rigettarsi l'impugnazione incidentale e tutte le domande proposte da CP_1
ed , in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul
[...] CP_2
minore CP_3
2. in via subordinata, anche incidentale: nella denegata ipotesi di rigetto, anche parziale,
delle domande di parte appellante, o di accoglimento – anche parziale –
dell'impugnazione incidentale, confermarsi il capo di sentenza relativo alla condanna di
(contumace in primo grado) ora Controparte_5 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di compagnia
[...]
assicuratrice di , obbligata a tenere indenne da ogni Parte_1 CP_7
esborso cui la stessa fosse eventualmente tenuta in favore degli appellati, anche in relazione alle richieste svolte in via incidentale e alle spese di lite del presente grado e del precedente grado di giudizio, emettendosi ogni consequenziale pronuncia, anche previo accoglimento delle domanda di cui al capo seguente;
3. in ogni caso: condannarsi il (già Controparte_6 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso integrale CP_5
delle spese legali affrontate dall'assicurato – per entrambi i Parte_1
gradi di giudizio – per la difesa in proprio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917, co. 3,
cod. civ.; 4. spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge, anche relativi alla fase cautelare, interamente rifusi.
* * *
pagina 3 di 43 In via istruttoria. Per i motivi esposti nella citazione in appello, si chiede nominarsi nuovo e diverso collegio peritale ai fini dell'espletamento e della rinnovazione della
CTU medico legale.
Conclusioni degli appellati:
IN VIA PRELIMINARE
1) Rigettarsi l'eccezione preliminare svolta da in ordine alla Parte_1
tardività dell'appello incidentale svolto da ed , in proprio Controparte_1 CP_2
e quali genitori esercenti la potestà parentale sul minore avverso la CP_3
Sentenza n. 1624-2022 del Tribunale di Vicenza pubbl. il 27.09.2022 in RG8096-2018
in quanto infondata in fatto ed in diritto.-
2) Rigettarsi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata da 8 essendo infondata ed inammissibile per i motivi Pt_1 Pt_1
esposti in memoria di costituzione con proposizione di appello incidentale.- Si evidenzia peraltro che a tutt'oggi l'impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza non è stata azionata.-
NEL MERITO
Respingersi l'appello principale proposto da rigettando tutte le Parte_1
domande proposte da quest'ultima nei confronti di ed in Controparte_1 CP_2
proprio e quali genitori esercenti la potestà parentale nei confronti del figlio minore
- CP_3
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE
In parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1624-2022 emessa dal Tribunale di
Vicenza pubblicata il 27.09.2022 nel procedimento n. 8096-2018 R.G. condannare al risarcimento dei danni: Parte_1
pagina 4 di 43 • subiti da ed , in proprio, per quanto attiene il danno non Controparte_1 CP_2
patrimoniale da grave lesione del rapporto parentale, da liquidarsi nella misura di €
331.922,00 per ciascuno.-
• subiti da per quanto attiene il danno patrimoniale, per mancato Controparte_1
guadagno, da liquidarsi nella misura di 640.433,34 o, in via subordinata, attraverso la costituzione di una rendita con importo annuale di € 21.873,61, da versarsi per il passato in un'unica soluzione e per il futuro in 4 rate trimestrali entro i primi dieci giorni del mese.-
• subiti da per quanto attiene il danno emergente per spese mediche, Controparte_1
consulenze psicoterapeutiche e per il corso di esecutore manovre di disostruzione pediatrica da liquidarsi nella misura di € 1.128,00.-
• subiti da ed quali genitori esercenti la potestà parentale Controparte_1 CP_2
sul figlio minore per quanto attiene il danno non patrimoniale da CP_3
liquidarsi per l'intero nell'importo complessivo di € 2.696.237,10 o, in via subordinata, attraverso la costituzione di una rendita con importo annuale di € 71.132,37 da versarsi per il passato in un'unica soluzione e per il futuro in 4 rate trimestrali di pari importo entro i primi dieci giorni di ogni trimestre;
• subiti da ed , quali genitori esercenti la potestà Controparte_1 CP_2
genitoriale sul figlio minore per quanto attiene il danno patrimoniale da CP_3
liquidarsi tramite la costituzione di una rendita annuale dell'importo di € 114.617,96 da versarsi per il passato in un'unica soluzione e per il futuro in 4 rate trimestrali di pari importo entro i primi dieci giorni di ogni trimestre.-
pagina 5 di 43 In ogni caso condannarsi a rifondere a ed Pt_1 Pt_1 Controparte_1 [...]
gli importi da quest'ultimi sostenuti per l'espletamento dell'ATP pari a CP_2
complessivi € 41.268,46.-
Ovvero nelle diverse, anche maggiori, somme che saranno considerate di giustizia da maggiorarsi per rivalutazione monetaria ed interessi maturati anche dopo la sentenza impugnata sino al saldo e per quanto riguarda l'eventuale costituzione di rendite da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.-
Spese e competenze processionali dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge,
anche relativi alla fase cautelare, interamente rifusi.-
*** *** ***
IN VIA ISTRUTTORIA
Per i motivi esposti in memoria di costituzione con proposizione di appello incidentale si chiede, in riforma dei provvedimenti adottati dal Tribunale di Vicenza, di ammettersi le prove per testi indicate dagli odierni appellanti nella Memoria ex art. 183 VI co. n. 2
c.p.c. del 25.11.2019 e riproposti in memoria di costituzione con proposizione di appello incidentale, che si riportano di seguito:
“2. Ammettersi, occorrendo, prova per testi sulle seguenti circostanze:
a) “Descriva il teste lo stile di vita della sig.ra e del sig. Controparte_1 CP_2
antecedentemente e successivamente alla nascita del figlio;
CP_2
b) “Vero che antecedentemente alla nascita del figlio la sig.ra CP_3 CP_1
lavorava presso l'Associazione Sportiva Dilettantistica Nastro Rosso di Vicenza
[...]
con mansione di “Alleducatrice PGS di primo livello” di ginnastica ritmica con compenso annuale pari ad € 7.500,00 come da Certificazione Compensi erogati che le si rammostrano (cfr. doc. 22 e 23 fasc. attoreo)?”;
pagina 6 di 43 c) “Vero che dalla nascita del figlio la sig.ra ha interrotto la CP_3 Controparte_1
predetta mansione per prestare assistenza continuativa al figlio?”;
d) “Vero che, antecedentemente alla nascita del figlio era CP_3 Controparte_1
impiegata alle dipendenze della Ditta Styplast S.a.s. di Vicenza come si evince dalla documentazione fiscale che le si rammostra (cfr. doc. 23 fasc. attoreo) ?”;
e) “Dica il teste se dalla nascita del figlio alla data odierna la sig.ra CP_3
è rientrata al lavoro presso la Ditta Stylplast S.a.s.?”; Controparte_1
f) “Vero che il periodo di congedo parentale di cui ha usufruito dalla Controparte_1
nascita del figlio andrà ad esaurirsi in data 10.12.2019?”; CP_3
g) “Vero che antecedentemente alla nascita del figlio i sig.ri CP_3 Controparte_1
ed erano soliti uscire con gli amici almeno una volta alla settimana, CP_2
andare al cinema, teatro, ristoranti, pizzerie…?””;
h) “Vero che antecedentemente alla nascita del figlio i sig.ri CP_3 Controparte_1
ed trascorrevano ogni anno un periodo di vacanza in Trentino Alto Adige CP_2
della durata di una settimana ed effettuavano un viaggio all'estero?”;
i) “Vero che antecedentemente alla nascita del figlio i sig.ri CP_3 Controparte_1
ed si erano recati in vacanza, rispettivamente, a Parigi nel 2007, Londra CP_2
nel 2008, Barcellona nel 2009, Fuerteventura nel 2011, Salisburgo nel 2012”?;
j) “Indichi il teste quale delle attività indicate nei precedenti capitoli di prova il sig.
e la sig.ra abbiano svolto dopo la nascita del figlio e con CP_2 Controparte_1
quale cadenza?”;
k) “Vero che l'abitazione familiare di cui erano proprietari ed Controparte_1 [...]
è posta al terzo piano del condominio sito in Vicenza Via Fusinato n. 208?”; CP_2
l) “Vero che il condominio di cui al capitolo di prova sub K è privo di ascensore?”;
pagina 7 di 43 m) “Vero che i coniugi hanno venduto in data 29.03.2019 Persona_1
l'appartamento di cui sopra sito in Vicenza Via Fusinato n. 208 come da dichiarazione del 29.03.2019 a firma del Notaio di Vicenza che le si rammostra (cfr. Persona_2
doc. 121 fasc. attoreo)?”;
n) “Vero che a seguito di detta vendita i coniugi vivono separati presso le CP_2
abitazioni dei rispettivi genitori?”;
o) “Vero che attualmente il minore vive con la madre in CP_3 Controparte_1
Vicenza, Via Fusinato n. 208 i. 5 ?”;
Si indicano quali testimoni i sig.ri: residente in [...], Testimone_1
Via Leoncavallo n. 10 i. 4; residente in [...]
Leoncavallo n. 10 i. 4; residente in [...]
Puccini n. 6; residente in [...]; Controparte_8
residente in [...] ed il Notaio dott. Persona_3 Per_2
di Vicenza Contrà Vescovado n. 4 quest'ultimo limitatamente al capitolo k) con
[...]
riserva di altri indicare in prefiggendo termine.-
3. Ammettersi, occorrendo, prova per testi sulle seguenti circostanze:
q. “Vero che riceveva dai sig.ri e la somma di cui al CP_2 Controparte_1
documento fiscale che le si rammostra?”.-
Si indicano quali testi gli emittenti dei docc. da 26 a 76, da 87 a 93, da 107 a 120, e da
127 a doc. 145 del fascicolo di parte attrice.-
4. Ammettersi, occorrendo, prova per testi sulle seguenti circostanze:
A. “Vero che per l'assistenza del minore il sig. provvedeva ad CP_3 CP_3
assumere in data 16.02.2017 la sig.ra come da lettera di assunzione che le CP_9
rammostra (cfr. doc. 80 fasc. attoreo)?”;
pagina 8 di 43 B. Vero che detto rapporto di collaborazione familiare veniva denunziato all'INPS come da comunicazione che le si rammostra (cfr. doc. 81 fasc. attoreo) e cessava in data
09.06.2018 a fronte delle dimissioni della sig.ra come da lettera di CP_9
dimissioni che le si rammostra (cfr. doc. 82 fasc. attoreo) ?”;
D. “Vero che il sig. ha provveduto al pagamento alla sig.ra di n. 17 CP_2 CP_9
buste paga, comprese tra il mese di Febbraio 2017 ed il mese di Giugno 2018, oltre alle gratifiche natalizie ed al trattamento di fine rapporto come dalla documentazione che le si rammostra (cfr. doc. 84 fasc. attoreo)?”;
E. “Vero che per quanto attiene il rapporto di collaborazione familiare di cui sopra il sig. ha provveduto al pagamento dei contributi INPS della sig.ra CP_2 CP_9
come da n. 7 bollettini INPS e n. 9 ricevute di pagamento che le si rammostrano?”;
F. “Vero che per seguire la contabilità legata all'assunzione della sig.ra il sig. CP_9
ha provveduto al pagamento delle n. 3 fatture della CST (Centro Servizi CP_2
Terziario) di Arzignano che le si rammostrano (cfr. doc. 86 fasc. attoreo)?”;
G. “Vero che l'assistenza familiare di è attualmente seguita dal CP_3
personale specializzato della Faiberica S.c.S. di Vicenza come da contratto per servizi socio-assistenziali con ICDp-f che le si rammostra (cfr. doc. 122 fasc. attoreo)?”;
H. “Vero che riceveva dal sig. la somma di cui ai documenti fiscali che le CP_2
si rammostrano (cfr. doc. 123 fasc. attoreo)?”;
Si indicano quali testimoni la sig.ra residente in [...]
Monte delle Rose n. 18/A ed il Rag. quale legale rapp.te pro-tempore Testimone_2
della Via Leoncavallo n. 10/1, quest'ultimi Controparte_10
limitatamente ai capitoli da A) a F) compresi, ed i sig.ri quale legale Testimone_4
rapp.te pro-tempore della Faiberica s.c.s. corr.te in Vicenza, Viale Crispi n. 142 e la pagina 9 di 43 sig.ra residente in [...] Testimone_5
quest'ultimi limitatamente ai capitoli da G) compreso ad H) compreso.-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Vicenza, e Controparte_1
, in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul figlio CP_2
minore premettendo: CP_3
- che in data 26.9.13, a seguito di parto cesareo d'urgenza, era nato quest'ultimo,
affetto da gravi patologie quali asfissia perinatale, encefalopatia ipossico-ischemica,
ipoglicemia neonatale transitoria, convulsioni neonatali, discoagulopatia e piastrinopenia transitoria,
- che le predette condizioni psicofisiche del minore andavano ascritte a colpa dei sanitari per aver incautamente ed imperitamente ritardato il momento del parto,
- che la CTU svolta in sede sommaria aveva confermato l'addebito di responsabilità a carico dei sanitari,
- che dalle suddette patologie invalidanti erano conseguiti danni patrimoniali e non patrimoniali a carico sia del minore che di loro stessi, quali suoi genitori,
- che, per effetto delle prestazioni previdenziali erogate ed erogande dall'INPS in favore del minore, andava detratto dal montante risarcitorio richiesto l'importo capitalizzato di € 852.311,18, chiedevano la condanna della ad un risarcimento di complessivi € Parte_1
15.798.206,06, oltre rivalutazione e interessi.
Costituitasi in giudizio, la struttura sanitaria – che, previo differimento della prima udienza, procedeva alla regolare e tempestiva chiamata in causa di , CP_5
pagina 10 di 43 poi rimasta contumace – contestava integralmente le predette richieste:
- eccependo la nullità e comunque l'inutilizzabilità dell'accertamento peritale eseguito ai sensi dell'art. 696 bis cpc, sia sul piano formale, per violazione del primo comma dell'art. 15 della legge 8.3.17 n. 24), sia nel merito, stante la violazione dell'art. 191 cpc per mancata formulazione del quesito e comunque per l'assoluta inammissibilità delle richieste formulate in proposito dagli attori,
- deducendo l'erroneità e la contraddittorietà delle conclusioni raggiunte dalla CTU,
- affermando l'assenza di una qualsiasi propria responsabilità sia in relazione alla struttura dell'asserito illecito, sia in relazione alla normativa speciale di riferimento, sia infine con riferimento al riparto dell'onere probatorio,
- ribadendo la corretta osservanza delle linee guida da parte dei sanitari e la conseguente assenza di colpa in loro capo,
- rilevando, ad ogni modo, l'inesistenza del nesso di causa tra le condotte contestate ed il prodursi del danno lamentato,
- rilevando l'incongruenza tra la documentazione depositata in atti e la prospettazione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo,
- contestando siccome esorbitante il quantum richiesto,
sicché concludeva, in principalità, per il rigetto del ricorso nonché, in via gradata, per l'accoglimento della richiesta di manleva svolta nei confronti della terza chiamata, cui veniva rivolta anche la richiesta di rimborso delle spese processuali ex art. 1917 cc.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con il deposito delle memorie istruttorie,
disposta la rinnovazione della CTU medico legale, anche in osservanza al disposto dell'art. 15 della legge n. 24/2017, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n.
1624/22, pubblicata in data 27.9.22, in forza della quale il giudice di primo grado:
pagina 11 di 43 - richiamate le risultanze della CTU svolta in corso di causa,
- opinato risultare allora provato il nesso causale tra le censurate condotte dei sanitari e il verificarsi delle gravissime lesioni patite dal minore,
- ritenuto doversi riconoscere ai genitori il ristoro del danno da lesione del rapporto parentale,
- considerato spettare inoltre al minore per l'intera durata della sua vita, tenuto conto dell'incertezza circa il prolungarsi della sopravvivenza, una rendita annua, destinata a coprire sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale,
- riscontrata, inoltre, l'esistenza di un danno patrimoniale dell'importo di € 10.000,00
subito dai genitori,
- affermato l'obbligo della terza chiamata di indennizzare la convenuta, nei limiti del massimale, di quanto tenuta a corrispondere agli attori,
ha condannato la a risarcire in favore dei genitori l'importo di € Parte_1
205.000,00 ciascuno nonché a pagare in favore di , vita natural durante, CP_3
una rendita di € 80.000,00 annui, rivalutabile in base all'indice Istat, da versarsi, per il passato, in unica soluzione e, per il futuro, in quattro rate trimestrali di eguale importo,
in via anticipata entro i primi dieci giorni di ogni trimestre, con obbligo di manleva a carico di . Controparte_5
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria convenuta formulando sette motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la richiesta di rigetto delle avverse pretese risarcitorie, come meglio precisato in epigrafe.
Gli appellati, costituitisi a propria volta in giudizio, hanno invocato il rigetto del pagina 12 di 43 gravame in quanto infondato, formulando a propria volta cinque motivi di appello incidentale.
Eccepita da 8 l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale in quanto Pt_1 Pt_1
tardiva, disposta l'interruzione del giudizio a seguito del fallimento della terza chiamata e riassunto il giudizio a cura della appellante, nell'ambito del quale veniva quindi dichiarata la contumacia di già Controparte_4 [...]
, ed altresì respinta l'istanza di inibitoria, la causa è stata quindi CP_5
rimessa al collegio per l'udienza del 30 aprile 2025.
3. I motivi della decisione dell'appello principale
Il gravame principale e quello incidentale sono entrambi parzialmente fondati e meritano quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Preliminarmente all'esame di ogni altra questione, ritiene il collegio di dover rigettare l'eccezione di tardività dell'impugnazione incidentale proposta dagli originari attori osservando che quest'ultima tardiva può essere esperita anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e
371 cpc, occorrendo consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione,
di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (Cass. 29.5.24 n. 15100).
3.2 Venendo allora al merito, si nota come, con il primo motivo di doglianza, la struttura sanitaria censuri la sentenza di primo grado per motivazione apparente,
rilevando che dalla stringatissima enunciazione delle ragioni della decisione parrebbe pagina 13 di 43 essersi affermata la colpa dei sanitari per il solo fatto dell'esistenza del nesso di causa senza peraltro essersi verificato se vi sia stata, o meno, da parte dei medesimi l'inosservanza di una qualsiasi regola di condotta dovuta ad imperizia, imprudenza o negligenza, il che risulta vieppiù grave ove si consideri che la CTU aveva escluso l'esistenza di raccomandazioni che indicassero in maniera univoca e documentata come comportarsi nel caso in esame.
Il motivo è infondato.
La CTU, invero, ha avuto modo di evidenziare in maniera molto chiara i vari profili di inadeguatezza della prestazione sanitaria resa in favore del neonato chiarendo:
- quanto all'evoluzione del caso:
o che nel corso della ventesima settimana di gestazione emerse che il cordone ombelicale era costituito da una vena e da una sola arteria, condizione notoriamente associata a rischio di restrizione di crescita fetale,
o che il successivo riscontro, alla trentaduesima settimana, di una significativa restrizione di crescita fetale emersa dai controlli biometrici, portò la madre ad un ricovero ospedaliero dal 14.8.13 al 29.8.13 finalizzato ad attuare una maturazione polmonare fetale con profilassi corticosteroidea, nell'ipotesi di procedere ad un espletamento elettivo del parto prima della trentasettesima settimana per condizioni di rischio fetale,
o che la fu quindi dimessa con l'invio all'ambulatorio di CP_1
gravidanza a rischio, ove continuò ad effettuare controlli ostetrici programmati di volta in volta da diversi sanitari con esecuzione di pagina 14 di 43 flussimetria e cardiografia computerizzata,
o che il 26.9.13, a trentanove settimane di gestazione, in coincidenza di una riduzione dei movimenti attivi fetali, venne eseguito un controllo cardiotocografico che si mostrò patologico e suggestivo di un'ipossia grave o di una asfissia fetale,
o che fu quindi eseguito un taglio cesareo urgente che non risparmiò al neonato una paralisi cerebrale di cui soffre tutt'ora in un quadro di tetraparesi spastica,
- quanto alle responsabilità dei sanitari:
o che le cure prestate alla gestante furono appropriate sino al ricovero del
14.8.13,
o che nel corso di questo, invece, si riscontrarono i primi grossolani scostamenti rispetto a quanto viene indicato dalle linee guida e raccomandazioni dal momento che, se lo scopo del ricovero era quello di procedere alla somministrazione di profilassi corticosteroidea per ridurre il rischio di stress respiratorio neonatale e di monitorare intensamente lo stato di benessere fetale con cardiotocografia eseguita più volte nell'arco delle 24
ore e con flussimetria doppler dell'arteria ombelicale e dell'arteria cerebrale media, tale ultimo adempimento non venne correttamente attuato, dal momento che le ecografie eseguite rispettivamente in data 19.8.13, 22.8.13 e
16.913, furono incomplete per mancata valutazione della flussimetria in arteria cerebrale media raccomandata dalle linee guida e dalle evidenze pagina 15 di 43 scientifiche,
o che l'aver omesso questo tipo di indagine, di esecuzione routinaria in un centro in grado di gestire gravidanze con restrizione di crescita, è stato un errore importante tale da favorire la mancata individuazione del momento cruciale in cui la situazione del feto virò in senso negativo, venendo meno le sue capacità di adattamento vascolare per garantire un sufficiente flusso cerebrale con le conseguenze di cui oggi soffre,
o che sebbene per questo metodo di valutazione del benessere fetale non esistano raccomandazioni, che indichino in maniera univoca e documentata l'intervallo di tempo con cui è necessario ripetere il test negativo, non patologico, la gestione ostetrica, basata sull'esperienza e sulla cultura del
Consultant Ostetrico, indica il più appropriato management da attuare, sino a prevedere per taluni casi il ricovero ospedaliero della madre volto ad eseguire ripetuti controlli dello stato di benessere fetale nel corso della stessa giornata,
o che nel caso di specie il trattamento doveva necessariamente essere accurato e specialistico per la presenza delle patologie relative ad una arteria ombelicale unica del cordone ombelicale ed alla restrizione di crescita in utero di grado severo, con alterazione della flussimetria doppler delle arterie uterine,
o che tali condizioni, peraltro, configuravano una patologia comunemente gestita in unità operative ospedaliere italiane all'epoca dei fatti con una pagina 16 di 43 diagnostica che è patrimonio comune degli specialisti in ostetricia e ginecologia,
o che, in particolare, risulta allora censurabile l'omissione rappresentata dal fatto che in occasione di alcune ecografie eseguite durante il ricovero non si procedette ad un adeguato monitoraggio della flussimetria nel distretto dell'arteria cerebrale media,
o che, di più, va anche stigmatizzata la decisione di dimettere la gestante in data 29.8.13, nel corso della trentacinquesima settimana di gestazione,
nonostante l'evoluzione della gravidanza mantenesse tutte le criticità che ne avevano consigliato il ricovero,
o che il monitoraggio a quel punto prescritto e da eseguirsi presso l'ambulatorio di gravidanza a rischio si presentò poi scorrettamente attuato sia stante la mancata individuazione di un referente del caso, che avrebbe potuto valutare con maggiore cognizione di causa l'evolversi della situazione, sia in ragione della inspiegabile ragione per cui non siano stati più eseguiti controlli flussimetrici dal 16.9.13 al 26.9.13, quando l'evidenza cardiotocografica testimoniò inequivocabilmente che quanto era prevedibile accadesse si era di fatto realizzato con uno stato asfittico fetale,
o che, d'altro canto, la presunzione da parte degli ostetrici di uno stato di benessere fetale documentato dalla GTG e dalla flussimetria in arteria ombelicale risultava concettualmente inficiata dall'evidenza scientifica che attribuisce alla cardiocotografia una valenza diagnostica attuale e non pagina 17 di 43 proiettabile nelle migliori condizioni di ossigenazione fetale oltre le 24 ore,
come ben evidenziato nella letteratura medica all'uopo richiamata,
o che le evidenze sopra riportate avrebbero, al contrario, indicato la necessità
di applicare un monitoraggio intensivo, utilizzando metodiche associate
(quali la CTG Computerizzata, la Flussimetria Doppler e la valutazione della motricità fetale e del volume del liquido amniotico) con frequenza ravvicinata,
o che il monitoraggio post-ricovero fu quindi inadeguato e inefficace in quanto lasciava spazio alla possibilità di precipitare in tempi brevissimi da una condizione patologica di ipossemia severa (peraltro nota) ad una di ipossia/asfissia in utero e quindi di rischio concreto di danno cerebrale neonatale se non, addirittura, di morte fetale,
o che si riscontra inoltre inadeguatezza nel timing del parto, il quale avrebbe dovuto essere programmato già per la trentasettesima settimana, senza aspettare la trentanovesima, come ampiamente specificato nelle linee guida e nelle raccomandazioni vigenti in materia.
A fronte delle quali chiarissime considerazioni non si vede proprio come si possa contestare la sussistenza dell'elemento della colpa in capo ai sanitari, i quali, in spregio delle linee guida e, comunque, del patrimonio di conoscenze comune a tutti gli specialisti in ostetricia e ginecologia, non solo omettevano di compiere tutta una serie di controlli necessari a verificare le effettive condizioni di salute del feto a rischio, ma addirittura procrastinavano di circa due settimane il parto, assai gravemente innalzando pagina 18 di 43 le probabilità che a causa di tale ritardo potesse verificarsi quell'evento avverso poi in concreto realizzatosi.
Né, a sgravare la loro posizione, vale richiamare il fatto, evidenziato dagli stessi CTU,
che non esistono linee guida specifiche in merito agli intervalli di tempo con cui è
necessario ripetere il test negativo, non patologico, della flussimetria in arteria cerebrale media giacché:
- da un lato, le medesime linee guida prevedono comunque la necessità di effettuare tale esame, rimettendo quindi alla valutazione caso per caso dei sanitari l'individuazione delle relative tempistiche,
- d'altro lato, i CTU hanno ben chiarito le ragioni afferenti al caso di specie, e cioè le condizioni di particolare vulnerabilità del feto, che necessariamente consigliavano una effettuazione costante e ripetuta di tale controllo, pure specificando che ciò
costituisce patrimonio comune degli ostetrici e dei ginecologi.
Il che vale a dire che la mancanza di un termine specifico dipende unicamente dalla estrema variabilità delle circostanze in cui i sanitari si possono trovare a dover valutare la, pur necessaria, effettuazione di tale esame e non implica affatto una assoluta libertà
dei medesimi in materia, comunque doverosamente tenuti a valutare ogni aspetto del caso concreto al fine di individuare il più opportuno lasso temporale da far intercorrere tra una verifica e l'altra.
E ciò anche perché, diversamente argomentando, si potrebbe giungere all'assurdo di ritenere corretta la scelta di eseguire l'esame una volta ogni tre mesi, così di fatto disattendendo la prescrizione, pur esistente nelle linee guida, della necessaria pagina 19 di 43 effettuazione dello stesso.
3.3 Con la seconda ragione di gravame la 8 si duole del fatto che il Pt_1 Pt_1
Tribunale di Vicenza non abbia preso in considerazione le osservazioni formulate dal proprio CTP.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, sebbene dalla lettura della pronuncia non sia dato riscontrare uno specifico passaggio destinato a confutare quanto sostenuto dal CTP di parte odierna appellante,
vale anche osservare come già il richiamo delle complessive considerazioni svolte dai
CTU ben valesse peraltro a superare le predette critiche, tutte incentrate sulla mera circostanza, già più sopra evidenziata e riscontrata siccome ultronea, relativa all'assenza, nelle linee guida, delle indicazione delle tempistiche relative alla ripetizione del test negativo, non patologico, di flussimetria Doppler dell'arteria cerebrale media.
Così come non appaiono dirimenti le considerazioni compiute in merito alla pregressa patologia naturale che affliggeva il feto, affetto a dire della da una Parte_1
situazione di ipocellularità originaria, avendo i CTU ben chiarito non essere emerso alcun elemento a supporto di un'ipotetica sindrome genetica, siccome comprovato dal fatto:
- che il test array-CGH risultò normale,
- che anche la ricerca del gene DHCR7, responsabile della Sindrome Smith-Lemli-
Opitz (SLOS), dette esito negativo,
- che le ecografie eseguite durante la gravidanza non rilevarono alterazioni o malformazioni anatomiche, fatto che non si armonizza con la tesi sostenuta dal CTP,
pagina 20 di 43 sicché l'unico elemento certo in grado di determinare il grave complesso menomante riportato dal neonato non può che essere rappresentato dal danno cerebrale indotto dalla documentata asfissia neonatale.
3.4 Con il terzo e con il quinto motivo di doglianza, da valutare unitariamente in quanto fra loro strettamente connessi, viene contestato:
- da un lato, che la pronuncia di primo grado abbia errato nel determinare il quantum
risarcitorio tenendo conto delle ridotte aspettative di vita del minore ma senza peraltro in alcun modo spiegare come si sia giunti ad individuare l'ammontare della rendita riconosciuta in favore del medesimo nell'aberrante importo di € 80.000,00
annui che, viceversa, operando la capitalizzazione degli importi così riconosciuti per la presumibile durata di trentacinque anni di vita residua ipotizzabile, avrebbe condotto all'attribuzione di una somma almeno dimezzata,
- d'altro lato che il danno parentale sia stato erroneamente quantificato senza minimamente rendere conto delle particolarità del caso di specie e, in particolare:
o omettendo di considerare la mancata allegazione delle circostanze, da parte degli attori, che avrebbero dovuto sorreggere la domanda,
o utilizzando il più risalente sistema tabellare milanesi a forbice, anziché a punti.
Unitamente a tali due motivi vanno valutati, in quanto anch'essi relativi alle medesime questioni, i quattro motivi di appello incidentale formulati dagli originari attori per mezzo dei quali gli stessi, rispettivamente:
1) contestano la modalità di liquidazione del danno non patrimoniale da grave lesione del rapporto parentale patito dai genitori osservando non essere stato chiarito a quali pagina 21 di 43 tabelle intendesse riferirsi il giudice di prime cure e sostenendo doversi comunque risarcire il pregiudizio con applicazione dei valori massimi delle più recenti Tabelle
del Tribunale di Milano,
2) censurano la determinazione del danno di natura patrimoniale, osservando, sotto un primo profilo, che il pregiudizio in questione era stato patito dalla sola
[...]
e, sotto un secondo aspetto, che esso era stato ampiamente sottostimato CP_1
in soli € 10.000,00 giacché riconosciuto per le sole spese mediche e di trasporto,
senza considerare che la madre del piccolo era stata costretta a dimettersi dal lavoro che in quel momento svolgeva presso la STYLPLAST SAS e ad interrompere l'attività di istruttrice presso la ASD NASTRO ROSSO di Vicenza, per dedicarsi interamente alle cure del figlio ormai quasi totalmente incapace, con una perdita economica complessiva capitalizzata di € 640.433,34,
3) si dolgono dell'omessa liquidazione dell'ulteriore posta di danno patrimoniale rappresentata dalle spese sostenute per € 1.128,00 al fine di partecipare ad un corso volto ad insegnare le tecniche di disostruzione pediatrica,
4) lamentano, infine, non apparire debitamente quantificato il ristoro di natura sia patrimoniale che non patrimoniale riconosciuto al figlio minore non essendo per nulla chiaro se in sentenza si sia o meno tenuto conto:
o da un lato, di tutte le richieste risarcitorie avanzate in causa, comprensive del ristoro del danno da invalidità permanente con riconoscimento della personalizzazione, del danno esistenziale, del danno patrimoniale da elisione della capacità lavorativa specifica, del danno emergente, delle spese future per cura, assistenza, abbattimento delle barriere architettoniche, viaggi,
pagina 22 di 43 terapie ed acquisto di autovettura idonea al trasporto in carrozzina),
o d'altro lato degli acconti già percepiti dal minore a titolo di indennità di accompagnamento dall'INPS per € 516,35 mensili e a titolo di contributo per la cura domiciliare per persone con disabilità dalla , per € Parte_1
365,04.
I predetti motivi di entrambe le parti sono almeno parzialmente fondati e comportano la complessiva rivalutazione dell'intera liquidazione del danno, giacché operata dal giudice di prime cure in maniera assolutamente apodittica ed incomprensibile, senza che venissero in alcun modo evidenziati i percorsi logici utilizzati per giungere alle proprie conclusioni.
Iniziando allora a valutare per ordine le varie poste di danno oggetto dei motivi di gravame, rileva il collegio come debba innanzi tutto determinarsi quanto spettante al minore per l'intervenuta compromissione della sua salute.
In proposito, tenuto conto del fatto che la CTU ha consentito di appurare l'esistenza a carico di di un danno biologico nella misura del 95%, deve allora CP_3
procedersi alla relativa quantificazione facendo applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica”
predisposte dal Tribunale di Milano, le quali, secondo la Suprema Corte, costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226
cc, là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione, tanto da affermare che risulti incongrua la motivazione della sentenza di merito che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione pagina 23 di 43 che risulti sproporzionata rispetto a quella cui si giungerebbe mediante l'applicazione dei parametri indicati dalle predette tabelle (Cass. 30.6.11 n. 14402).
E ciò poiché sarebbe intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, mentre garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, in quanto già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e al quale la Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cc, dal quale ci si può
quindi discostare solo ove sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. 22.12.11 n. 28290 e 7.6.11 n. 12408),
Derivandone quindi che il minore, il quale al momento del fatto lesivo era appena nato,
ha patito un pregiudizio fisico stimabile in complessivi € 908.331,00, mentre nulla spetta poi a titolo di danno morale – il quale va valutato in maniera autonoma dal danno biologico giacché non suscettibile di accertamento medico-legale e concretantesi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto,
pur potendole influenzare, dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato
– dal momento che il neonato non era nemmeno in grado, in ragione della sua tenerissima età e dell'insulto patito a livello cerebrale, di comprendere quanto accaduto e di interiorizzare uno stato di tormento ed afflizione per quanto accaduto.
Poiché, peraltro, il CTU ha avuto modo di chiarire che le probabilità di sopravvivenza del minore si attestano ragionevolmente intorno ai trentacinque anni di età, laddove le pagina 24 di 43 tabelle milanesi determinano invece il danno tenendo conto della vita media di un soggetto pari a quella ipotizzabile per ciascuna classe di età, e ricordato che un neonato maschio può aspirare ad una vita media di ottantadue anni, risulta necessario limitare la somma sopra indicata alla quota del 42.7%, relativa alla frazione di vita che verrà in concreto presumibilmente vissuta dal minore, così determinandosi in € 387.857,34 il danno effettivamente risarcibile, già attualizzato ad oggi essendosi utilizzate per il calcolo le più recenti tabelle milanesi del 2024.
Mentre non si ritiene di dover ulteriormente personalizzare la cifra in esame, essendo stato ben chiarito dai giudici di legittimità che il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento a titolo di personalizzazione del danno, salvo che gli interessati alleghino e dimostrino circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il pregiudizio in concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni dello stesso genere sofferte da persone della stessa età (Cass.
4.3.21 n. 5865, 11.11.19 n. 28988 e 7.11.14 n. 23778).
Ciò a cui non si è peraltro provveduto nel caso di specie, apparendo evidente che l'impossibilità per il danneggiato di spostarsi autonomamente, la necessità di essere imboccato e vestito, la difficoltà a svolgere le funzioni di evacuazione, l'obbligo di essere quotidianamente movimentato a livello articolare per almeno un'ora,
rappresentano le normali conseguenze di una quasi totale compromissione delle capacità fisiche derivanti da una lesione che raggiunge il 95% del complessivo danno pagina 25 di 43 biologico.
In secondo luogo, va poi risarcito il danno da lucro cessante relativo alla menomazione della capacità lavorativa, il quale, configurando un pregiudizio di carattere economico,
deve essere ricondotto nell'ambito del danno patrimoniale (Cass. 27.1.11 n. 1879 e
9.8.07 n. 17464) e va quindi determinato tenendo conto di quanto l'interessato avrebbe conseguito se non si fosse verificato il fatto illecito, sulla base di una ragionevole e fondata prevedibilità, utilizzando dati il più possibile reali e non meramente ipotetici,
tali da comprovare che la lesione subita abbia avuto una incidenza immediata e diretta sulla produzione del reddito (Cass. 12.2.13 n. 3290 e 27.4.10 n. 10074), essendosi in proposito affermato che il danno patrimoniale inteso come conseguenza della riduzione della capacità di guadagno è risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi sia la prova che il soggetto leso svolgeva – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un'attività lavorativa produttiva di reddito e che tale reddito, o parte di esso,
non sia stato, o non sarebbe stato, in concreto conseguito (Cass. 25.8.06 n. 18489 e
2.2.01 n. 1512).
Ora, dal momento che nella fattispecie:
- da un lato, non sono state evidenziate dalla compagnia assicuratrice ragioni in forza delle quali si debba presumere che non fosse destinato a svolgere in futuro CP_3
una qualsiasi attività lavorativa,
- d'altro lato, non ricorrono nemmeno elementi per stabilire con un minimo di certezza quale quali doti avrebbe sviluppato il minore e quale attività avrebbe in concreto poi prescelto, apparendo del tutto aleatorio immaginare che il medesimo sarebbe entrato con un ruolo di prestigio all'interno dell'azienda di famiglia, che pagina 26 di 43 nessuna certezza nemmeno sussiste possa ancora risultare in attività quando egli avrà raggiunto l'età per iniziare a lavorare,
ritiene il collegio di dover procedere alla liquidazione del danno così patito utilizzando in via analogica il criterio del triplo della pensione sociale, menzionato dall'art. 137
C.d.A. nelle ipotesi di vittima di un sinistro che godeva di un reddito sporadico, giacché,
a mente di quanto affermato dalla Suprema Corte, un danno patrimoniale risarcibile può
essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito,
in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che, proiettandosi appunto per il futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà a svolgere un'attività remunerata, e deve pertanto essere quantificato anche in via equitativa, tenuto conto delle circostanze del caso (Cass. 23.9.14 n. 20003,
14.11.13 n. 25634 e 30.11.05 n. 26081).
Considerato quanto appena esposto, deve allora procedersi alla capitalizzazione della relativa rendita anticipata moltiplicando il dato in questione, pari nel 2013 ad €
17.249,70, per il tasso percentuale di menomazione della capacità lavorativa (95%) e per il coefficiente di capitalizzazione ragguagliato all'età del soggetto al momento dell'evento lesivo ed alla durata del periodo di sopravvivenza media di un soggetto sano
( ) – così individuato utilizzando quelli predisposti da parte del C.S.M. e Nume_1
pubblicati al n. 41 dei Quaderni editi dal Consiglio medesimo, trattandosi della elaborazione più aggiornata in materia poiché redatta sulla base delle tavole di mortalità
della popolazione del 1981 – ed operando quindi la decurtazione forfetaria nella misura pagina 27 di 43 del 55% in ragione dello scarto tra vita fisica (82 anni) e vita lavorativa (37 anni).
Sicché, operati i relativi conteggi (€ 17.249,70 x 95/100 x 37.9045 – 55%), deve riconoscersi il diritto ad una rendita anticipata di € 279.517,13.
Dovendosi, in proposito, precisare che si tiene conto, nel predetto calcolo, delle normali aspettative di vita che avrebbe avuto laddove nato sano – poiché quella è la CP_3
situazione in cui si sarebbe venuto a trovare in assenza del negligente trattamento ospedaliero ricevuto – e non invece di quelle attuali, purtroppo limitate a soli trentacinque anni in ragione della accertata malpractice sanitaria.
Sicché, tenuto poi conto della rivalutazione da riconoscersi per il periodo intercorso tra il 2013 ed il deposito della presente pronuncia, conclusivamente compete al minore il versamento a tale titolo di ulteriori € 338.215,73.
Quanto invece ai genitori deve innanzi tutto rivedersi la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, sbrigativamente compiuta dal Tribunale in due righe riconoscendo dovuto l'importo di € 200.000,00 ciascuno.
In proposito, va innanzi tutto ricordato come, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale
– il quale trae fondamento dalla considerazione che il riconoscimento dei diritti della famiglia tutelati dall'art. 29, primo comma, Cost., vada inteso non già, restrittivamente,
come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a pagina 28 di 43 gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati (Cass. n. 12.5.06 n. 13546) – spetti in effetti anche ai prossimi congiunti di persona che sia deceduta o abbia subito gravi lesioni a causa di fatto illecito costituente reato, in considerazione della particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo in proposito il disposto dell'art. 1223 cc, in quanto anche tale pregiudizio trova causa immediata nel fatto dannoso.
Con l'unica ma necessaria precisazione che, nell'ambito della tutela apprestata dall'art. 2059 cc, può postularsi la risarcibilità di tale danno non patrimoniale – consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del genitore in relazione all'esigenza di provvedere perennemente agli straordinari bisogni del figlio, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti – solo ove il fatto lesivo abbia effettivamente e profondamente alterato il normale assetto del predetto rapporto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni dell'uno dei componenti il nucleo famigliare e dei doveri gravanti sugli altri componenti nonché una correlata e determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale dovrebbero derivare a ciascuno di essi (Cass. 31.5.03 n. 8827).
Il quale principio ha poi trovato conferma in altre pronunce relative ad ipotesi in cui il congiunto leso aveva riportato serissimi danni, tali da comportarne una sostanziale invalidità totale (Cass. Sez. Un.
1.7.02 n. 9556 e 3.4.08 n. 8546). Essendosi pure precisato che, in tal caso – costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto – il medesimo, non essendo accertabile con metodi scientifici e potendo essere provato in modo diretto solo quando assuma connotazioni eclatanti, vada necessariamente accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da pagina 29 di 43 soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass. 16.2.12
n. 2228 e 3.4.08 n. 8546).
A fronte dei quali arresti giurisprudenziali non pare dubbio che nel caso di specie ben ricorrano i presupposti per riconoscere tale posta di danno, apparendo evidente come le attuali condizioni di abbiano necessariamente costretto i genitori ad un totale CP_3
adattamento delle proprie abitudini di vita alle esigenze del figlio, gravato dei tremendi esiti di una asfissia perinatale con encefalopatia ipossico ischemica epilettogena, tale da configurare un danno biologico del 95%, sottraendo inoltre loro una parte decisiva delle soddisfazioni che potevano sperare di trarre dal rapporto con il medesimo e gravandoli,
al contrario, di una ben comprensibile ansia ed angoscia generata dalle attuali condizioni fisiche dello stesso.
Tenuto conto di quanto esposto e ricordato che il relativo danno deve poi essere liquidato in via equitativa – apprezzando tutte le circostanze del caso concreto e senza alcun automatismo, ma potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari (Cass. 13.12.12 n. 22909 e
5.10.10 n. 20667) – appare infine logico quantificarlo facendo riferimento alle tabelle elaborate in proposito dal Tribunale di Roma per la lesione del rapporto parentale,
attribuendo, a ciascuno degli attori:
- 20 punti per la qualità di genitore,
- 8 punti per l'età compresa al momento del fatto tra 21 e 30 anni,
- 10 punti per l'età del danneggiato,
pagina 30 di 43 - per un totale di 38 punti,
- da moltiplicare per il coefficiente di 0.8 relativo alla presenza di due soggetti tenuti all'assistenza,
- per un totale di 30.4 punti,
- da moltiplicare per il complessivo importo di € 5.924,00 a punto, di cui € 3.474,00
per l'aspetto della sofferenza interiore ed € 2.450,00 per l'aspetto dinamico-
relazionale, atteso che il minore ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento,
conseguendone conclusivamente la spettanza dell'importo di € 180.089,60 ciascuno.
Con la precisazione che la predetta liquidazione risulta compiuta all'attualità, in quanto si sono utilizzati per i calcoli le più recenti tabelle romane, e che sulle somme in oggetto spettano inoltre gli interessi dal deposito di questa sentenza al saldo.
Quanto, invece, alla richiesta liquidazione del danno esistenziale opina questa Corte che lo stesso non risulti dovuto giacché, secondo la prevalente è più condivisibile giurisprudenza di legittimità, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del danno esistenziale, in quanto:
- ove in essa si intendano ricomprendere i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, va ricordato come essi siano già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cc, sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria,
- ove in essa si intendano invece includere i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili pagina 31 di 43 della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi non sono risarcibili alla stregua del menzionato articolo (Cass. 13.1.16 n. 336).
Il che si accorda pienamente con quelle pronunce le quali affermano che le singole voci di danno elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza – tradizionalmente rappresentate dal danno biologico, dal danno esistenziale e dal danno alla vita di relazione – non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili (Cass. 16.5.13 n. 11950), ma semmai ulteriori sottocategorie aventi valenza meramente descrittiva (Cass. ord. 13.7.11
n. 15414), delle quali deve essere evitata una errata duplicazione risarcitoria dal momento che la sofferenza soggettiva derivante da una lesione della salute costituisce necessariamente una componente di quest'ultima (Cass. Sez. Un. 11.11.08 n. 26972).
E pure dovendosi tenere conto del fatto che, anche laddove si voglia accedere all'orientamento giurisprudenziale minoritario che riconosce una distinta autonomia ai singoli elementi costitutivi del pregiudizio non patrimoniale, ciò nonostante, ai fini della sua personalizzazione dovrebbe dimostrarsi, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, che a seguito del fatto lesivo si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse (Cass. 22.8.13 n. 19402), al ristoro del quale sconvolgimento nella fattispecie si
è, peraltro, già provveduto, riconoscendo la spettanza del risarcimento da lesione del rapporto parentale.
Con riguardo invece al danno patrimoniale vanno in primo luogo ristorati ai genitori:
- € 5.835,07 di spese sanitarie, riconosciute congrue dai CTU,
- € 206,50 di spese autostradali,
pagina 32 di 43 - € 1.000,00 forfetari per spese di carburante, così liquidati in maniera equitativa, dal momento che:
o da un lato, secondo la Suprema Corte il giudice, dinanzi a lesioni personali di devastante entità, che abbiano costretto il leso ed i suoi familiari a numerosi e ripetuti ricoveri, purché questi ultimi siano documentati, può
liquidare il pregiudizio consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche in assenza della prova dei relativi esborsi, ai sensi dell'art. 1226 cc
(Cass. 19.1.10 n. 712),
o d'altro lato non vi è prova che i predetti consumi abbiano peraltro raggiunto l'ammontare richiesto dalla parte,
- € 9.035,00 per spese di consulenza medica legale in sede di ATP.
Somme queste complessivamente rivalutate ad oggi in € 19.468,73 alle quali vanno aggiunti gli importi:
- di € 5.000,00 quale presumibile costo di installazione di un montascale idoneo a consentire il transito lungo le scale, senza che sia necessario ricorrere alla realizzazione di un vero e proprio ascensore,
- di € 10.000,00 quale differenza di costo tra una normale vettura che sarebbe comunque stata acquistata a e quella attrezzata per il trasporto di un CP_3
disabile,
somme queste non oggetto di rivalutazione poiché non ancora in concreto sborsate.
Conseguendone quindi la spettanza a tale titolo del complessivo importo di € 34.468,73
oltre agli interessi al saggio legale a far data dalla pronuncia dell'odierno pagina 33 di 43 provvedimento e fino al saldo effettivo.
Con riguardo invece alle somme dovute in favore del minore per far fronte alle spese di assistenza che dovrà sopportare, una volta osservato:
- che per sostenere le esigenze di gestione quotidiana del medesimo già più sopra evidenziate (necessità di spostamento, di essere imboccato e vestito, di svolgere le funzioni di evacuazione, di essere quotidianamente movimentato per almeno un'ora), appare necessario l'ausilio continuativo di una persona per tutte le ore diurne,
- che il costo orario di un contratto mensile continuativo di una badante si aggirava nel 2013 intorno ad € 1.500,00, comprensivi di contributi INPS, oltre spese di vitto stimabili in ulteriori € 300,00,
- che si possono quindi ipotizzare spese mensili di tal genere pari ad € 1.800,00,
- che il minore versa in condizioni tali da poter comunque ottenere sia il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, che nel 2013 era pari ad €
499,97 sia del contributo per la cura domiciliare delle persone con disabilità
psichiche corrisposto dalla , pari ad € 365,00, Parte_1
- che pertanto è presumibile una spesa mensile a tale titolo a carico dei genitori di €
950,00 (€ 1.800,00 - € 850,00) e conseguentemente annua di € 11.400,00,
- che della stessa va tenuto conto per la durata di presumibile sopravvivenza del minore, pari a trentacinque anni,
ne consegue allora la spettanza di un importo capitalizzato al 2013 di € 476.292,00
(11.400,00 x 41,78), calcolato utilizzando le tabelle di attualizzazione del danno pagina 34 di 43 patrimoniale da perdita reddituale elaborate dal tribunale di Milano.
Somma questa da rivalutare poi all'attualità in € 576.313,32, oltre interessi di legge dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo.
Ed ancora, va riconosciuto a l'importo di € 1.128,00 per le spese di Controparte_1
consulenza psico-terapeutica e di partecipazione ad un corso di manovre di disostruzione pediatrica, rivalutato ad oggi in € 1.367,14.
Nulla è invece dovuto per non meglio specificati trattamenti fisioterapici e farmacologici futuri, dei quali non è stata fornita alcuna evidenza e che comunque,
anche ove necessari, saranno assai presumibilmente coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale.
Considerato poi:
- che la madre del bimbo, a seguito della vicenda, è stata costretta a licenziarsi dall'impiego in essere presso la STYLPLAST SAS al fine di seguirlo costantemente, come reso necessario dalle sue condizioni fisiche,
- che in analogia a quanto disposto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, il reddito di lavoro va determinato, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni,
- che nel triennio precedente la aveva raggiunto un reddito massimo di € CP_1
13.115,62,
- che a tale somma va aggiunta quella di € 8.758,00 percepita quale allenatrice ed educatrice di ginnastica ritmica, che si ritiene peraltro di poter riconoscere nella minor misura di € 2.000,00, dal momento che in ogni caso a seguito della nascita di pagina 35 di 43 un figlio gli spazi per lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quella lavorativa principale si sarebbero grandemente ridotti e che con il trascorrere dell'età siffatto impegno sarebbe risultato sempre più gravoso e quindi meno appetibile,
ne consegue allora doversi procedere alla capitalizzazione della relativa rendita anticipata moltiplicando tale guadagno annuo complessivo di € 15.115,62 per il coefficiente ragguagliato all'età del soggetto ed operando la decurtazione forfetaria nella misura del 39% (età di 28 anni al momento del fatto e conseguente vita lavorativa residua di 34 anni, presumendosi che lavorasse già da 3 anni, a fronte di una residua speranza di vita di 56 anni).
Nell'ambito delle quali operazioni il giudicante, come appena detto, ritiene di applicare i coefficienti di capitalizzazione predisposti da parte del C.S.M. e pubblicati al n. 41 dei
Quaderni editi dal Consiglio medesimo, trattandosi della elaborazione più aggiornata in materia in quanto redatta sulla base delle tavole di mortalità della popolazione italiana del 1981. Sicché, operati i relativi conteggi (€ 15.115,62 x 31.9846 – 39%), deve riconoscersi il diritto della ad una rendita anticipata di € 294.914,90, CP_1
attualizzata ad oggi in € 357.731,77.
3.5 Con il quarto motivo di contestazione l'originaria convenuta lamenta poi non essersi tenuto in alcun conto le somme già ricevute dal minore a cura dall'INPS, in violazione del principio dello scomputo dell'aliunde perceptum, derivante dalla necessità di dare corso alla compensatio lucri cum damno, e ciò sebbene gli stessi attori ne avessero correttamente dato conto sin dall'atto di citazione.
Premesso che dalla lettura della sentenza di primo grado non si evince in alcun modo se pagina 36 di 43 il Tribunale di Vicenza abbia o meno tenuto conto delle somme già versate in favore del minore da parte dell'INPS e di , osserva questa Corte come, in effetti, Parte_1
in applicazione del principio indennitario, dalla somma complessivamente dovuta al danneggiato vadano detratti tali importi, avendo la Suprema Corte ben precisato che il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dal suo ammontare l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto,
in quanto detta indennità viene appunto erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio da lui subito in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso e soddisfa,
neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito (Cass. Sez.
Un. 22.5.18 n. 12566).
Delle predette somme, peraltro – versate a titolo di indennità di accompagnamento e di contributo per la cura domiciliare – si è già tenuto conto nell'ambito dei conteggi di cui sopra, di tal che gli stessi non possono che essere confermati nel loro ammontare come sopra determinato.
3.6 Con il sesto motivo di appello la censura quindi l'omessa Parte_1
pronuncia sul rimborso delle spese di resistenza e di chiamata in causa a carico della compagnia assicurativa, dovute rispettivamente a mente del disposto del terzo e del quarto comma dell'art. 1917 cc.
Il motivo è fondato.
Ed invero l'assicurazione risulta a ciò tenuta in forza del disposto del terzo comma dell'art. 1917 cc, il quale si riferisce appunto alle spese direttamente sostenute pagina 37 di 43 dall'assicurato per resistere alla pretesa del terzo (Cass. 14.2.13 n. 3638).
Il che è previsto dal momento che le spese di resistenza sborsate dall'assicurato sono state affrontate nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore, salva la sola ipotesi,
non ricorrente nel caso di specie, che esse siano state sostenute in maniera avventata ex art. 1914 cc, secondo comma, il quale non è che una applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1227 cc, secondo comma.
E, d'altro canto, a mente dell'ultimo comma della medesima norma l'assicurato è anche autorizzato ad evocare in causa l'assicuratore onde esserne manlevato.
3.7 Da ultimo, infine, la appellante principale si duole dell'addossamento delle spese di lite che, in vista dell'accoglimento del gravame, si chiede siano poste a carico della controparte.
Alla luce di quanto sin qui osservato il motivo è infondato, essendo stata confermata la responsabilità della struttura sanitaria nel verificarsi delle lesioni a carico del minore e la conseguente sussistenza del diritto degli attori ad ottenere il risarcimento richiesto.
3.8 Conclusivamente, pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata prevedendosi la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento dell'importo:
- di € 1.302.386,39 in favore di , CP_3
- di € 539.731,77 in favore di , Controparte_1
- di € 180.089,60 in favore di , CP_2
- di € 34.468,73 in favore solidale di e , Controparte_1 CP_2
somme queste già attualizzate ad oggi e sulle quali spettano poi gli interessi di legge a far data dal deposito della sentenza e sino al saldo effettivo.
I medesimi non sono invece dovuti per il periodo precedente poiché essi vanno pagina 38 di 43 unicamente liquidati qualora – dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe in ipotesi di un tempestivo soddisfo e avendo potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi – la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima (Cass. 12.2.10 n. 3355 e 24.10.07 n. 22347).
Ciò che non è a riscontrarsi nella fattispecie dal momento che tale effetto, come insegnato dalla Suprema Corte, dipende sostanzialmente dal rapporto tra remuneratività
media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo considerato, essendo ovvio che in tutti i casi in cui la prima sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è
normalmente configurabile, conseguendone, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non risulta configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 13.7.18 n. 18564).
3.9 Oltre a ciò, va poi anche disposta la condanna di Controparte_4
a manlevare 8 di tutto quanto tenuto a versare in
[...] Pt_1 Pt_1
favore di , e , stante la pacifica operatività CP_3 CP_2 Controparte_1
della polizza azionata dalla strutturtaria.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la pagina 39 di 43 valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
2.000.000,01 ed € 4.000.000,00,
- della opportunità di aumentare il compenso del 30% in ragione dell'avvenuta prestazione del patrocinio in favore di più parti,
- della circostanza che, essendosi altresì tenuta la fase di ATP, la cui fase di studio e quella introduttiva peraltro in gran parte coincidono con quella del giudizio di merito, tali ultime voci devono essere liquidate nel minimo,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 16.896,00 Parte_1
quanto alla fase di ATP, in € 55.737,50 quanto al giudizio di primo grado ed in €
40.667,90 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
pagina 40 di 43 Fase di studio ATP € 4.671,00
Fase introduttiva ATP € 3.194,00
Fase istruttoria ATP € 5.132,00
Aumento del 30% pluralità di parti € 3.899,10
Totale € 16.896,00
Fase di studio I^ grado € 3.893,00
Fase introduttiva I^ grado € 2.568,00
Fase istruttoria I^ grado € 22.872,00
Fase decisionale I^ grado € 13.542,00
Aumento del 30% pluralità di parti € 12.862,50
Totale € 55.737,50
Fase di studio II^ grado € 9.643,00
Fase introduttiva II^ grado € 5.607,00
Fase decisionale II^ grado € 16.033,00
Aumento del 30% pluralità di parti € 9.384,90
Totale € 40.667,90
Mentre le stesse vanno integralmente compensate fra la struttura sanitaria e la sua assicurazione che non ha mai contestato l'operatività della polizza.
Oltre a ciò devono poi porsi a carico della parte soccombente le spese di CTU e di CTP
relativa al giudizio di primo grado.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente pagina 41 di 43 controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 1624/22, pubblicata in data 27.9.22,
che per il resto conferma:
1) condanna la a pagare, a titolo di risarcimento danni: Parte_1
o la somma già rivalutata di € 1.302.386,39 in favore di , CP_3
o la somma già rivalutata di € 539.731,77 in favore di , Controparte_1
o la somma già rivalutata di € 180.089,60 in favore di , CP_2
o la somma già rivalutata di € 34.468,73 in favore solidale di Controparte_1
e , CP_2
oltre agli interessi di legge dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo saldo;
2) condanna la 8 a rifondere in favore della controparte le spese Pt_1 Pt_1
processuali che liquida in € 16.896,00 quanto alla fase di ATP, in € 55.737,50
quanto al giudizio di primo grado ed in € 40.667,90 quanto al giudizio di secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) pone le competenze di CTU e di CTP del primo grado a carico della 8 Pt_1
; Pt_1
4) condanna a manlevare Controparte_4 Pt_1
di tutto quanto tenuto a versare in favore di ,
[...] CP_3 CP_2
e in forza dei precedenti capi di sentenza nonché a riconoscere Controparte_1
all'assicurato l'importo delle spese di lite di tutti i gradi e le fasi di giudizio,
pagina 42 di 43 liquidate in € 16.896,00 quanto alla fase di ATP, in € 55.737,50 quanto al giudizio di primo grado ed in € 40.667,90 quanto al giudizio di secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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