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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/05/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, Angela Vitarelli, all' esito della trattazione cartolare dell'udienza del 16.5.2025, tenuta ai sensi dell'art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3319/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli e Massimo Parte_1
Raffio
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall' Controparte_1
avv. Rosario Salonia
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.4.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, deduceva: di aver lavorato alle dipendenze di in forza di un primo contratto di lavoro a Controparte_1
termine, presso la Filiale di Foggia, Ufficio di Torremaggiore, per il periodo dal 10.04.2000 al 30.06.2000, con mansioni di portalettere – Area Operativa ex art.43 CCNL del 26.11.1994; di aver impugnato giudizialmente il contratto citato;
che, con Sentenza n.6058/12 del
19.11.2012 la Corte d'Appello di Bari, dichiarava la nullità del contratto a termine citato e la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dalla data del 10.4.2000, condannando la resistente società a “riammettere in servizio” la ricorrente;
che tale sentenza è divenuta definitiva a seguito della pronuncia della Corte di
Cassazione n.25087 del 11/12/2015; che nonostante la decorrenza del rapporto di lavoro fosse stata accertata giudizialmente dalla data del 10.04.2000, parte resistente continua a riportare erroneamente nelle busta paga relative alla ricorrente la data del 19.11.2012, data della sentenza pubblicata dalla Corte d'Appello di Bari, non corrispondente alla reale decorrenza giuridica del rapporto di lavoro;
di avere diffidato con raccomandata del
14.02.2022 parte resistente a provvedere alla rettifica della data effettiva di decorrenza del rapporto di lavoro. Tanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “-1. accertato il diritto reclamato in premessa, ordinare e condannare , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., a procedere alla corretta indicazione in busta paga della data di assunzione della SI.ra in quella del 10.04.2000, in luogo di quella Parte_1
erroneamente indicata del 19.11.2012, così come disposto nella Sentenza della Corte di
Appello di Bari n.6058/12, passata in giudicato, nonché a riconoscere ai fini giuridici tale decorrenza del rapporto di lavoro;
-2. condannare al pagamento delle Controparte_1
spese e competenze del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari.”.
2. Costituitasi in giudizio, la Società convenuta resisteva al ricorso, concludendo per il rigetto della domanda azionata.
3. Istruita documentalmente- disattese le istanze istruttorie formulate dalla resistente in quanto vertenti su circostanze incontestate e suscettibili di riscontro documentale- all' esito della trattazione cartolare dell'udienza in epigrafe indicata, la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta. Le parti, inoltre, davano atto del fallimento delle trattative di bonario componimento della controversia.
Nel merito, si osserva quanto segue. E' pacifico, nonché documentalmente provato, che in favore della ricorrente è intervenuta la conversione del rapporto di lavoro inizialmente a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato con sentenza n. 6058/2012 della Corte di Appello di Bari, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25087 del 11.12.2015.
La ricorrente lamenta che, pur essendo stata già giudizialmente accertata la decorrenza del rapporto dal 10.04.2000, continua a riportare, nelle buste paga alla voce Controparte_1
“data di assunzione” la data del 19.11.2012 (cfr. all. 5 del ricorso), deducendo da tale circostanza l'inadempimento del dovere di buona fede contrattuale certamente esigibile dalle parti del rapporto di lavoro.
Parte resistente ha richiamato l'art. 1 della legge n. 4/1953, che testualmente recita: “È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute”.
Ha, altresì, dedotto che “nel sistema aziendale SAP, utilizzato dalla Società deducente per la gestione dei rapporti di lavoro, nella schermata relativa alla SI.ra (all.1 – schermata Pt_1 del gestionale SAP relativa alla SI.ra risulta riportata alla voce “Z2 Nomina Pt_1 [...]
” e “Z7 Data calc. ferie” la data del 7.4.2000, che per l'appunto è la data di decorrenza CP_2 giuridica del rapporto di lavoro, e alla voce “Z0 Data conven. Assunz.” E Z4 Anzianità Conv.
TFR” la data del 19.11.2012, coincidente con la data di decorrenza economica del medesimo rapporto” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva).
Ha dedotto, inoltre, che, per il periodo antecedente alla sentenza: “ ogni questione è stata definita con il pagamento sia delle spettanze retributive maturate con il contratto a termine sia della indennità risarcitoria liquidata ai sensi dell'art. 32 L. 183/2010 con la richiamata sentenza della Corte di Appello di Bari”.
Ne deriverebbe, in assenza di un obbligo legale di indicare nei cedolini paga la data di assunzione, in quanto non esplicitamente menzionato, che non sarebbe configurabile il lamentato inadempimento contrattuale.
La tesi di parte resistente non merita accoglimento.
La disposizione normativa relativa alla redazione delle buste paga, richiamata dalla resistente, impone al datore di lavoro a un obbligo di coerenza sostanziale e documentale tra i dati riportati nei cedolini paga e le scritture obbligatorie aziendali, assicurando così non solo una corretta informazione al lavoratore, ma anche un allineamento tra rappresentazione formale e realtà giuridica del rapporto.
Nel caso di specie, la persistente indicazione, nel cedolino, della data del 19.11.2012 in luogo di quella effettiva del 10.04.2000 — decorrenza giuridica del rapporto di lavoro accertata con sentenza passata in giudicato — determina una discordanza evidente tra quanto riportato e quanto risultante da un accertamento giudiziale oramai irrevocabile.
Tale incoerenza incide direttamente sul rapporto giuridico in esame, determinando effetti pregiudizievoli per la lavoratrice in termini di anzianità riconosciuta, carriera interna, ricadute pensionistiche.
Peraltro, risulta documentalmente provato che altri dipendenti dalla resistente, destinatari di provvedimenti giudiziari analoghi a quello della ricorrente, vedono riportata nei propri prospetti paga la data di assunzione effettiva, corrispondente a quella accertata giudizialmente, ossia la data di inizio del primo rapporto a termine poi convertito (cfr. all. 2, n. 4 buste paga, alle note di trattazione scritta della ricorrente depositate per l'udienza del 16.5.2025).
In merito, parte resistente non ha dedotto la specifica sussistenza di ragioni a sostegno di tale disparità di trattamento.
La documentata difformità di comportamento- a parità di presupposti sostanziali- configura una violazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1375 c.c.
Secondo la ricostruzione della giurisprudenza più recente: “ La buona fede oggettiva, infatti, è il nerbo delle regole della condotta dei soggetti giuridicamente coinvolti nel rapporto: regole necessariamente elastiche ma comunque ontologicamente etiche, il diritto essendo dell'etica la pratica facies. La concretizzazione del rapporto giuridico che viene così affidata alle parti rimane allora corretta se è governata dalla buona fede, ovvero se la condotta delle parti è collaborativa/sociale, e quindi diretta a tutelare anche i legittimi interessi della "controparte" al pari dei propri, mediante l'adempimento appunto di tale basilare obbligo relazionale “ ( cfr. in motivazione Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, (ud. 06/02/2024, dep. 27/03/2024),
n.8277).
Ne consegue l'accoglimento della domanda.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e vengono liquidate secondo dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (indeterminabile, complessità bassa), con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, Angela Vitarelli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3319/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ad indicare nei cedolini paga relativi alla ricorrente la data del
10.4.2000 nella sezione relativa alla data di assunzione;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro € 4.629,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Foggia, all' esito dell'udienza con trattazione cartolare del 16.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli