TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/04/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3575/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica,
in persona del giudice dott.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3575/2020 R.G., promossa da
nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Catalano;
C.F._1
opponente
contro
codice fiscale e partita I.V.A. Controparte_1
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore ed in carica, Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Roberto Franco;
opposta
codice fiscale e P. IVA di gruppo n. e per essa, Controparte_3 P.IVA_2
quale procuratrice e servicer – giusta procura conferita nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott.
di Pordenone del 21.09.2016 - Rep. n. 293285, Racc. n. 28260, la Persona_1 breviter “ ] Controparte_4 Controparte_5
che, a sua volta, agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer pagina 1 di 13 in persona del procuratore Dott. rappresentata e Controparte_6 Controparte_7 difesa dall'avvocato Andrea Fioretti - in virtù di procura generali alle liti per atto Notaio del
Dott. rep. 5529 racc. 3784 del 5 dicembre 2023 - e dall'avv. Riccardo Persona_2
Rosaria Ciampa;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 562/2020, emesso in data 27.7.2020, il Tribunale di
Reggio Calabria ingiungeva alla società “Glamour Group” - quale debitore principale – nonché a - quali garante - di pagare, in solido fra loro, la somma di € Parte_1
220.640,14, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'ingiunzione di pagamento erano posti i seguenti crediti:
▪ € 33.673,40, di cui € 8.167,02 per capitale residuo ed € 25.506,38 per rate insolute ed accessori, oltre interessi convenzionali e di mora dal 28.2.2020 a causa dell'inadempimento del contratto di finanziamento n. 6117659 del 17.9.2015 (allegato n. 3
fascicolo monitorio);
▪ € 59.422,97, di cui € 5.000,00 per capitale residuo ed € 54.422,97 per rate insolute ed accessori, oltre interessi convenzionali e di mora dal 28.2.2020 a causa dell'inadempimento del contratto di finanziamento n. 6128942 del 3.4.2017 (allegato n. 5
fascicolo monitorio);
▪ € 84.859,04, oltre interessi convenzionali e di mora dall'1.1.2020 al soddisfo per lo scoperto del conto corrente n. 3621 concluso in data 26.5.2015 (allegati n. 6 e 7 fascicolo monitorio);
▪ € 42.684,73, oltre interessi convenzionali e di mora dal 1.1.2020 al soddisfo per lo scoperto del conto anticipi su fatture n. 280887;
nonché, per la posizione di , i seguenti titoli: Parte_1
• fideiussione specifica, sottoscritta in data 6.10.2015 a garanzia dell'adempimento del fido “entro 18 mesi ordinario a breve termine” concesso a , fino Controparte_8
pagina 2 di 13 a concorrenza della somma di € 35.000,00 oltre interessi;
• fideiussione generica, sottoscritta in data 4.3.2016 a garanzia delle obbligazioni Contr assunte da “ verso “ , in dipendenza di operazioni bancarie di Controparte_8
qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite, fino a concorrenza della somma di € 110.000,00 oltre interessi;
• fideiussione specifica, sottoscritta a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da “ con la stipula del contratto di finanziamento n. 6128942 Controparte_8 del 3.4.2017, fino a concorrenza della somma di € 180.000,00 oltre interessi.
Con atto di citazione in opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificato in data 1 dicembre 2020, gli ingiunti chiedevano, preliminarmente, di accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione proposta da;
nel merito di rigettare l'opposizione e Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, di condannare gli opponenti al pagamento delle somme ingiunte, pari a € 220.640,14 o, comunque, al pagamento della somma maggiore o minore risultante dovuta all'esito del giudizio;
nonché, di rigettare la domanda riconvenzionale degli opponenti e “dichiarare estinta l'eventuale obbligazione della banca convenuta in funzione della compensazione con il maggior credito da questa vantato in conseguenza della mancata esecuzione delle prestazioni di pagamento poste a
carico della società e del fideiussore in ragione del debito maturato a loro carico, nella misura e per gli importi registrati nelle allegate scritture contabili”, oltre interessi corrispettivi e di mora ed oltre spese. In via ulteriormente gradata di dichiarare la piena validità ed efficacia degli atti di fideiussione sottoscritti da o, “ in caso di Parte_1
accoglimento della eccezione di nullità, accertare e dichiarare la nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c. e, quindi, in ogni caso la validità dell'assunzione della obbligazione di garanzia e per l'effetto condannarlo al pagamento delle somme dovute”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8.04.2022, si costituiva in giudizio la eccependo la tardività della notifica dell'atto di Controparte_1 opposizione a decreto ingiuntivo proposta nell'interesse di e, per l'effetto, Parte_1
l'inammissibilità di tutte le domande ed eccezioni da quest'ultimo proposte;
nel merito,
pagina 3 di 13 concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 9.11.2022 il precedente Giudice Istruttore dichiarava l'interruzione del giudizio in relazione alla posizione della per intervenuta Controparte_8
cancellazione dal Registro delle Imprese e concedeva la provvisoria esecuzione, relativamente alla posizione di , all'ingiunzione di pagamento n. 562 del 27 Parte_1
luglio 2020.
Con comparsa depositata in data 3.04.2024 spiegava intervento volontario la società quale cessionaria del credito in controversia, riportandosi alle difese Controparte_3
svolte dalla cedente.
La causa veniva istruita a mezzo di prova documentale e, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta, con ordinanza del 31 ottobre 2024 la causa era riservata per la decisione.
2. Sull'intervento volontario del cessionario.
Preliminarmente, deve rilevarsi che il trasferimento del diritto controverso, a mente dell'art. 111 c.p.c., 1° e 2° comma, non incide sul rapporto processuale che deve continuare a svolgersi fra le parti originarie, senza che l'eventuale (anche se consentito) intervento in giudizio del successore determini, in mancanza di esplicito consenso dei contendenti, la estromissione del dante causa.
Ciò precisato la società ha acquistato, pro soluto ed in blocco, in Controparte_3
virtù di contratto di cessione di crediti concluso in data 16 gennaio 2024, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, di un portafoglio di crediti classificati a sofferenza e qualificabili come crediti “deteriorati”, sorti nel periodo intercorrente tra l'anno 1963 e l'anno 2022.
Di conseguenza, ha, certamente, interesse a spiegare intervento volontario nel presente giudizio atteso che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto è regolarmente avvenuta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 Legge sulla pagina 4 di 13 Cartolarizzazione dei crediti, n. 130/1999 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, tramite pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da . Parte_1
L'eccezione di tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta da
[...]
, è fondata per quanto di seguito esposto. Pt_1
Con l'atto di opposizione si allega che “in data 22 Ottobre 2020 è stato notificato alla in liquidazione Decreto Ingiuntivo n.562/2020 … su ricorso (RG Controparte_8
1585/2020) presentato dalla Società e che al sig. Controparte_1 [...]
, debitore ingiunto come co-obbligato solidale, “non è stato notificato alcun Pt_1
Decreto ingiuntivo, ma, [che] per il ruolo di liquidatore, è comunque venuto a conoscenza dell'ingiunzione”.
Com'è noto, nella notificazione a mezzo posta, la legge n. 890 del 1982 (art. 8) prevede che se l'operatore postale non può recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario, gli dà notizia del tentativo di notifica e del deposito del plico (presso il punto di deposito più vicino al destinatario) mediante avviso in busta chiusa, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza. La
notificazione si ha, comunque, per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata oppure dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni.
Nel caso di specie, la comunicazione di avvenuto deposito è stata spedita presso l'indirizzo di via Saracinello n. 49/F (Reggio Calabria), con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in data 2.09.2020 e, pertanto, la notifica si è perfezionata in data
12.9.2020 per compiuta giacenza.
Il termine per proporre opposizione scadeva in data 22.10.2020 atteso che il debitore ingiunto è tenuto a notificare al ricorrente della fase monitoria, l'opposizione al decreto ingiuntivo, nelle forme del procedimento ordinario, nel termine di quaranta giorni dalla pagina 5 di 13 notifica del decreto e se essa è proposta oltre il termine, l'opposizione viene dichiarata inammissibile.
L'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 1.2.2020 è, certamente, tardiva.
La possibilità di proporre opposizione tardiva, oltre il termine di quaranta giorni, è prevista dalla legge allorquando il debitore ingiunto fornisca la prova di non avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, entro i quaranta giorni, per irregolarità della notificazione per caso fortuito o per forza maggiore.
In particolare, l'art. 650 c.p.c. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto “tempestiva conoscenza” dello stesso.
Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, però, non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio,
ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (ex multis,
Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27529 del 20/11/2017; Cass. II, n. 19938/ 2020; Cass. II. N.
16211/2017; Cass. S.U., n. 9938/2005).
Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass.
20850/2018).
Orbene, tale prova non può dirsi raggiunta.
Nel costituirsi in giudizio la parte opposta ha prodotto il ricorso ed il decreto ingiuntivo notificati, a mezzo posta, a , per come si è già detto, in via Saracinello n. 49/F, Parte_1
sostenendo che tale indirizzo di residenza è risultante dalla visura camerale allegata alla copia notificata del decreto ingiuntivo.
I medesimi atti sono stati nuovamente prodotti in data 25.03.2024.
pagina 6 di 13 Con la memoria ex art. 183 c.p.c. la parte opponente ha precisato e documentato che l'indirizzo di residenza di era in Reggio Calabria alla via Maldariti 85 e non Parte_1
già in via Saracinello 49/F.
Orbene, l'indirizzo di via Saracinello 49/F - in cui è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto - corrisponde al domicilio di , quale liquidatore della società Parte_1
indicato nella visura camerale, nonché a uno degli indirizzi storici di Controparte_8
residenza/domicilio del medesimo indicati a pag. 13 della visura ER (v. Parte_1
rispettivamente allegato C della comparsa di costituzione e risposta e allegato 15 del fascicolo monitorio).
Tuttavia, negli atti di fideiussione, così come nei contratti di pegno, il ha indicato il Pt_1 diverso indirizzo di “via Saracinello 85 int 10”.
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria,
carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale siano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima.
In ogni caso, anche a ritenere che la notificazione – che ha, per come illustrato, un collegamento con il destinatario – sia nulla o irregolare, la proposizione dell'opposizione tardiva è subordinata alla prova, da parte dell'intimato, di non avere avuto conoscenza del decreto emesso "inaudita altera parte" a causa dell'irregolarità, al pari della prova del caso fortuito o di forza maggiore, della notificazione del decreto (cfr. Corte di Cassazione,
Ordinanza n. 28600 del 06/11/2024).
Il non ha dimostrato quando il decreto ingiuntivo opposto è entrato nella sua sfera Pt_1 di conoscenza e, pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile, con conseguente conferma dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 562/2020, relativamente alla posizione di . Parte_1
4. Sulle domande riconvenzionali.
4.1. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione pagina 7 di 13 di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte (Cass. sez. 3, Ordinanza n.
4131 del 14/02/2024; nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni locatizi comportasse l'inammissibilità della domanda riconvenzionale con la quale l'opponente aveva chiesto la restituzione del deposito cauzionale, erroneamente qualificata come eccezione riconvenzionale).
In applicazione del richiamato principio, sono ammissibili le domande riconvenzionali,
formulate da . Parte_1
4.2. La domanda riconvenzionale di restituzione, per come precisata nel corso del giudizio, è infondata per quanto di seguito esposto.
A sostegno della domanda riconvenzionale di restituzione deduce che “era Parte_1
titolare di un conto deposito titoli esclusivamente a lui intestato e deteneva dei titoli
Contr obbligazionari presso sul medesimo conto. Nel periodo Gennaio - Feb 2019 la Banca
Opposta, senza preventiva comunicazione, senza preavviso e senza autorizzazione e titolo
giustificativo (assenze di clausole contrattuali, assenza di contratti di pegno, anche irregolare, sottoscritti con data certa, etc.) ha agito inaudita altera parte (anche contro
ogni principio di buona fede e correttezza) arrogandosi, illegittimamente, il diritto di esercitare lo Ius Vendendi delle obbligazioni personali depositate sul conto titoli personale
Contr (in e di ritenere parte del ricavato destinandolo con bonifico, eseguito anch'esso Contr senza preavviso, su un conto speciale (scelto da intestato alla e con CP_8
gravissimo pregiudizio a danno del che, legittimamente invoca, in via Parte_1 riconvenzionale, la ripetizione della somma di € 68.413,00 oltre risarcimento danni”.
pagina 8 di 13 La banca ha allegato e documentato che, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società con la stipula del contratto di finanziamento del
17.9.2015, ha costituito in pegno, in favore della Banca, il certificato Parte_1
rappresentativo di n. 326 quote del fondo comune di investimento mobiliare aperto denominato SICAV ESTERI BNPPLI BOND WORLD PL LU (ISIN DLU0159059996) di sua proprietà, aventi un valore di € 35.000,00 di seguito descritto: “7060260 BNPPLI
(RAPPORTO 643178)” e che il medesimo in data 12.5.2017, ha costituito in pegno il Pt_1 valore pari a € 35.754,50 dell'insieme degli strumenti finanziari dematerializzati registrati sul conto 643178 a garanzia di ogni credito della Banca nei confronti di “ CP_8
ed in particolare “a garanzia del pagamento di tutte le somme che, per capitale,
[...]
interessi ed ogni altro accessorio, saranno dovuti in dipendenza del fido entro 18 mesi orinario breve termine EUR 35.000,00 al tasso di interesse convenuto”; questi ultimi titoli costituiti in pegno sono così descritti: “COD. TIT.7060280 BNPPL 1 BOND WORLD
QUANTITA' 338.264”.
Invoca, poi, la parte opposta l'operatività della clausola di “estensione del pegno ad altri crediti”, contenuta in entrambi i titoli di pegno, per la quale il pegno si intende costituito a garanzia di “ogni altro credito anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale- già in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il debitore, rappresentato dal saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria …” (art. 3).
Nella memoria ex art. 183 c.p.c., n° 1 rappresenta l'opponente che: a) il primo pegno
(allegato G della comparsa di costituzione di parte opposta) è del 06/10/2015 e che, a quella data, ancora non era stato acceso, dalla il conto speciale 280887 ed era Controparte_8
stato costituito a garanzia di un affidamento di 35.000,00 euro (sempre della
[...]
per cui il aveva concesso una fideiussione specifica;
b) che l'altro pegno è CP_8 Pt_1
stato costituito nel maggio 2017, sempre a garanzia del rinnovato affidamento di 35.000,00
euro; c) che così facendo la parte opposta, nello smobilizzare gli strumenti finanziari giacenti sul conto personale del bonificando la somma di € 68.413 verso il conto Pt_1
pagina 9 di 13 speciale 280887 intestato a Glamour Group, ha, in maniera illegittima, eseguito il pegno
“come se lo stesso fosse una garanzia atipica omnibus (un pegno omnibus), atto a garantire qualsiasi linea o diritto di credito (con la nel ruolo di creditrice) esistente tra i la CP_1
e la società garantita” . CP_1
Nella predetta memoria l'opponente modifica parzialmente la domanda riconvenzionale, volta alla restituzione della somma di € 68.413,00, chiedendo che, qualora l'esecuzione del pegno sia ritenuta legittima, la stessa sia limitata alla somma garantita di €
35.000,00 con conseguente restituzione della “differenza di € 33.413” e liberazione dalla fideiussione specifica (posta a garanzia del medesimo rapporto).
Orbene, reputa il Tribunale adìto di dover dare continuità al principio espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione in base al quale “Agli effetti dell'art. 2787 c.c., la sufficiente indicazione del credito garantito, può essere desunta in via indiretta, in base ad elementi
che comunque portino alla identificazione del credito in questione, che siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa” (v. Cassazione civ. Sez. I
Sent., 02/10/2007, n. 20699 in cui la Corte ha ritenuto che “la scrittura costitutiva di pegno recasse l'indicazione dell'ammontare del credito garantito e della sua natura e che la banca avesse concesso un'apertura di credito in conto corrente sino alla concorrenza della somma indicata nell'atto costitutivo di pegno ed ha, quindi, cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto la nullità del pegno per indeterminatezza del credito garantito” e Cass. civ. Sez. I, 26/01/2006, n. 1532).
I giudici di legittimità hanno, poi, precisato che "In tema di pegno a garanzia di crediti,
il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 cod. civ. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non
ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2832 cod. civ.,
l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che
possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente;
in quest'ultimo
caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la
pagina 10 di 13 determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del
rapporto, ma anche della sua fonte;
ferma restando la validità e l'efficacia del contratto
"inter partes", comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità
del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto
che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, terzo comma, cod. civ., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito." (Sentenza n.
24790 del 05/12/2016 e Cass. 7214/2009).
Nel caso in esame, nell'art. 5 del contratto di finanziamento del 17.09.2015, sottoscritto anche dal quale costituente, è pattuito che costituisce in pegno il Pt_1 Parte_1
certificato singolo rappresentativo di n. 326 quote del fondo comune di investimento mobiliare aperto denominato SICAV ESTERI BNPPLI BOND WORLD PL LU (ISIN
DLU0159059996) di sua proprietà, aventi un valore di € 35.000,00 e che il costituente conferisce alla Banca mandato irrevocabile a compiere, in nome e per suo conto, tutti gli adempimenti necessari, tra l'altro, per la liquidazione delle quote oggetto della garanzia.
La clausola di costituzione non pone dubbi sulla sua legittimità essendo esplicito il collegamento funzionale tra il finanziamento di “euro 70.000,00” e la costituzione della garanzia sulle quote del fondo comune di investimento mobiliare. La previsione negoziale,
quindi, contiene adeguata specificazione tanto del credito garantito, tanto dell'oggetto della garanzia;
Non sussistono dubbi, pertanto, in ordine alla legittimità della garanzia e alla sua realizzazione.
Con successivo atto sottoscritto in data 6.10.2017, il medesimo ha Parte_1
Contr costituito in pegno, sempre in favore di “ , gli strumenti finanziari dematerializzati registrati sul conto 643178 a garanzia di ogni credito della Banca nei confronti di “
[...]
ed in particolare, “a garanzia del pagamento di tutte le somme che, per CP_8
capitale, interessi ed ogni altro accessorio, saranno dovuti in dipendenza del seguente fido
che vi siete dichiarati disposti ad accordare: fidejussioni comm entro 18 mesi ordinario breve termine EUR 35.000,00 al tasso di interesse convenuto”.
pagina 11 di 13 Tenuto conto dei principi esposti, il pegno deve ritenersi legittimo atteso che contiene sufficienti indicazioni per individuare il credito garantito e contiene anche l'indicazione dell'ammontare della garanzia, con conseguente assorbimento della questione relativa alla validità della clausola contenuta nell'art. 3.
Ne consegue che è valida l'operazione di realizzo dei titoli dati in pegno, a decurtazione dell'esposizione facente capo alla società garantita dal Poli.
Nello specifico, l'istituto bancario ha accreditato la somma di € 68.413,00, ricavata dall'operazione di smobilizzo dei titoli mobiliari, sul conto n° 280887 intestato alla
(con bonifico dal conto titoli personale n. 643178 di ), così Controparte_8 Parte_1 riducendo l'esposizione debitoria della da € 109.552,93 ad € 41.687,45 (v. CP_8
documenti 8, 9 e 10 del fascicolo monitorio).
Deve, però, darsi atto che non è dimostrata la ricezione, da parte del della Pt_1
comunicazione scritta (v. allegato H della comparsa di costituzione e risposta), prevista dalle disposizioni contrattuali, con preavviso di cinque giorni) per dar luogo alla realizzazione del pegno.
Si tratta della violazione di una regola di condotta che non incide sulla validità dell'operazione di realizzo del pegno, potendo solo essere fonte – laddove ne ricorrano tutti i presupposti – di responsabilità risarcitoria.
In conclusione, la domanda riconvenzionale di ripetizione va rigettata poiché l'istituto bancario ha dimostrato l'esistenza di una causa giustificativa del pagamento che si è prospettato come non dovuto.
4.3. E', parimenti, da respingere la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non avendo l'istante dato alcuna dimostrazione del danno subito (di cui, invero, non vi è alcuna specifica descrizione).
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite si compensano, integralmente, fra tutte le parti in causa al fine di tenere conto della novità della questione trattata nell'esaminare la domanda riconvenzionale,
pagina 12 di 13 nonché del comportamento poco trasparente tenuto nella realizzazione dei pegni dall'istituto bancario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica,
in persona del Giudice dott.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 562/2020 del Tribunale di Reggio Calabria e, per l'effetto, conferma,
limitatamente alla sua posizione, l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte da . Parte_1
3) compensa, integralmente, le spese di lite.
Reggio Calabria, 31 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica,
in persona del giudice dott.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3575/2020 R.G., promossa da
nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Catalano;
C.F._1
opponente
contro
codice fiscale e partita I.V.A. Controparte_1
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore ed in carica, Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Roberto Franco;
opposta
codice fiscale e P. IVA di gruppo n. e per essa, Controparte_3 P.IVA_2
quale procuratrice e servicer – giusta procura conferita nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott.
di Pordenone del 21.09.2016 - Rep. n. 293285, Racc. n. 28260, la Persona_1 breviter “ ] Controparte_4 Controparte_5
che, a sua volta, agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer pagina 1 di 13 in persona del procuratore Dott. rappresentata e Controparte_6 Controparte_7 difesa dall'avvocato Andrea Fioretti - in virtù di procura generali alle liti per atto Notaio del
Dott. rep. 5529 racc. 3784 del 5 dicembre 2023 - e dall'avv. Riccardo Persona_2
Rosaria Ciampa;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 562/2020, emesso in data 27.7.2020, il Tribunale di
Reggio Calabria ingiungeva alla società “Glamour Group” - quale debitore principale – nonché a - quali garante - di pagare, in solido fra loro, la somma di € Parte_1
220.640,14, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'ingiunzione di pagamento erano posti i seguenti crediti:
▪ € 33.673,40, di cui € 8.167,02 per capitale residuo ed € 25.506,38 per rate insolute ed accessori, oltre interessi convenzionali e di mora dal 28.2.2020 a causa dell'inadempimento del contratto di finanziamento n. 6117659 del 17.9.2015 (allegato n. 3
fascicolo monitorio);
▪ € 59.422,97, di cui € 5.000,00 per capitale residuo ed € 54.422,97 per rate insolute ed accessori, oltre interessi convenzionali e di mora dal 28.2.2020 a causa dell'inadempimento del contratto di finanziamento n. 6128942 del 3.4.2017 (allegato n. 5
fascicolo monitorio);
▪ € 84.859,04, oltre interessi convenzionali e di mora dall'1.1.2020 al soddisfo per lo scoperto del conto corrente n. 3621 concluso in data 26.5.2015 (allegati n. 6 e 7 fascicolo monitorio);
▪ € 42.684,73, oltre interessi convenzionali e di mora dal 1.1.2020 al soddisfo per lo scoperto del conto anticipi su fatture n. 280887;
nonché, per la posizione di , i seguenti titoli: Parte_1
• fideiussione specifica, sottoscritta in data 6.10.2015 a garanzia dell'adempimento del fido “entro 18 mesi ordinario a breve termine” concesso a , fino Controparte_8
pagina 2 di 13 a concorrenza della somma di € 35.000,00 oltre interessi;
• fideiussione generica, sottoscritta in data 4.3.2016 a garanzia delle obbligazioni Contr assunte da “ verso “ , in dipendenza di operazioni bancarie di Controparte_8
qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite, fino a concorrenza della somma di € 110.000,00 oltre interessi;
• fideiussione specifica, sottoscritta a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da “ con la stipula del contratto di finanziamento n. 6128942 Controparte_8 del 3.4.2017, fino a concorrenza della somma di € 180.000,00 oltre interessi.
Con atto di citazione in opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificato in data 1 dicembre 2020, gli ingiunti chiedevano, preliminarmente, di accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione proposta da;
nel merito di rigettare l'opposizione e Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, di condannare gli opponenti al pagamento delle somme ingiunte, pari a € 220.640,14 o, comunque, al pagamento della somma maggiore o minore risultante dovuta all'esito del giudizio;
nonché, di rigettare la domanda riconvenzionale degli opponenti e “dichiarare estinta l'eventuale obbligazione della banca convenuta in funzione della compensazione con il maggior credito da questa vantato in conseguenza della mancata esecuzione delle prestazioni di pagamento poste a
carico della società e del fideiussore in ragione del debito maturato a loro carico, nella misura e per gli importi registrati nelle allegate scritture contabili”, oltre interessi corrispettivi e di mora ed oltre spese. In via ulteriormente gradata di dichiarare la piena validità ed efficacia degli atti di fideiussione sottoscritti da o, “ in caso di Parte_1
accoglimento della eccezione di nullità, accertare e dichiarare la nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c. e, quindi, in ogni caso la validità dell'assunzione della obbligazione di garanzia e per l'effetto condannarlo al pagamento delle somme dovute”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8.04.2022, si costituiva in giudizio la eccependo la tardività della notifica dell'atto di Controparte_1 opposizione a decreto ingiuntivo proposta nell'interesse di e, per l'effetto, Parte_1
l'inammissibilità di tutte le domande ed eccezioni da quest'ultimo proposte;
nel merito,
pagina 3 di 13 concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 9.11.2022 il precedente Giudice Istruttore dichiarava l'interruzione del giudizio in relazione alla posizione della per intervenuta Controparte_8
cancellazione dal Registro delle Imprese e concedeva la provvisoria esecuzione, relativamente alla posizione di , all'ingiunzione di pagamento n. 562 del 27 Parte_1
luglio 2020.
Con comparsa depositata in data 3.04.2024 spiegava intervento volontario la società quale cessionaria del credito in controversia, riportandosi alle difese Controparte_3
svolte dalla cedente.
La causa veniva istruita a mezzo di prova documentale e, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta, con ordinanza del 31 ottobre 2024 la causa era riservata per la decisione.
2. Sull'intervento volontario del cessionario.
Preliminarmente, deve rilevarsi che il trasferimento del diritto controverso, a mente dell'art. 111 c.p.c., 1° e 2° comma, non incide sul rapporto processuale che deve continuare a svolgersi fra le parti originarie, senza che l'eventuale (anche se consentito) intervento in giudizio del successore determini, in mancanza di esplicito consenso dei contendenti, la estromissione del dante causa.
Ciò precisato la società ha acquistato, pro soluto ed in blocco, in Controparte_3
virtù di contratto di cessione di crediti concluso in data 16 gennaio 2024, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, di un portafoglio di crediti classificati a sofferenza e qualificabili come crediti “deteriorati”, sorti nel periodo intercorrente tra l'anno 1963 e l'anno 2022.
Di conseguenza, ha, certamente, interesse a spiegare intervento volontario nel presente giudizio atteso che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto è regolarmente avvenuta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 Legge sulla pagina 4 di 13 Cartolarizzazione dei crediti, n. 130/1999 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, tramite pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da . Parte_1
L'eccezione di tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta da
[...]
, è fondata per quanto di seguito esposto. Pt_1
Con l'atto di opposizione si allega che “in data 22 Ottobre 2020 è stato notificato alla in liquidazione Decreto Ingiuntivo n.562/2020 … su ricorso (RG Controparte_8
1585/2020) presentato dalla Società e che al sig. Controparte_1 [...]
, debitore ingiunto come co-obbligato solidale, “non è stato notificato alcun Pt_1
Decreto ingiuntivo, ma, [che] per il ruolo di liquidatore, è comunque venuto a conoscenza dell'ingiunzione”.
Com'è noto, nella notificazione a mezzo posta, la legge n. 890 del 1982 (art. 8) prevede che se l'operatore postale non può recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario, gli dà notizia del tentativo di notifica e del deposito del plico (presso il punto di deposito più vicino al destinatario) mediante avviso in busta chiusa, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza. La
notificazione si ha, comunque, per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata oppure dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni.
Nel caso di specie, la comunicazione di avvenuto deposito è stata spedita presso l'indirizzo di via Saracinello n. 49/F (Reggio Calabria), con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in data 2.09.2020 e, pertanto, la notifica si è perfezionata in data
12.9.2020 per compiuta giacenza.
Il termine per proporre opposizione scadeva in data 22.10.2020 atteso che il debitore ingiunto è tenuto a notificare al ricorrente della fase monitoria, l'opposizione al decreto ingiuntivo, nelle forme del procedimento ordinario, nel termine di quaranta giorni dalla pagina 5 di 13 notifica del decreto e se essa è proposta oltre il termine, l'opposizione viene dichiarata inammissibile.
L'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 1.2.2020 è, certamente, tardiva.
La possibilità di proporre opposizione tardiva, oltre il termine di quaranta giorni, è prevista dalla legge allorquando il debitore ingiunto fornisca la prova di non avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, entro i quaranta giorni, per irregolarità della notificazione per caso fortuito o per forza maggiore.
In particolare, l'art. 650 c.p.c. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto “tempestiva conoscenza” dello stesso.
Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, però, non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio,
ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (ex multis,
Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27529 del 20/11/2017; Cass. II, n. 19938/ 2020; Cass. II. N.
16211/2017; Cass. S.U., n. 9938/2005).
Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass.
20850/2018).
Orbene, tale prova non può dirsi raggiunta.
Nel costituirsi in giudizio la parte opposta ha prodotto il ricorso ed il decreto ingiuntivo notificati, a mezzo posta, a , per come si è già detto, in via Saracinello n. 49/F, Parte_1
sostenendo che tale indirizzo di residenza è risultante dalla visura camerale allegata alla copia notificata del decreto ingiuntivo.
I medesimi atti sono stati nuovamente prodotti in data 25.03.2024.
pagina 6 di 13 Con la memoria ex art. 183 c.p.c. la parte opponente ha precisato e documentato che l'indirizzo di residenza di era in Reggio Calabria alla via Maldariti 85 e non Parte_1
già in via Saracinello 49/F.
Orbene, l'indirizzo di via Saracinello 49/F - in cui è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto - corrisponde al domicilio di , quale liquidatore della società Parte_1
indicato nella visura camerale, nonché a uno degli indirizzi storici di Controparte_8
residenza/domicilio del medesimo indicati a pag. 13 della visura ER (v. Parte_1
rispettivamente allegato C della comparsa di costituzione e risposta e allegato 15 del fascicolo monitorio).
Tuttavia, negli atti di fideiussione, così come nei contratti di pegno, il ha indicato il Pt_1 diverso indirizzo di “via Saracinello 85 int 10”.
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria,
carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale siano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima.
In ogni caso, anche a ritenere che la notificazione – che ha, per come illustrato, un collegamento con il destinatario – sia nulla o irregolare, la proposizione dell'opposizione tardiva è subordinata alla prova, da parte dell'intimato, di non avere avuto conoscenza del decreto emesso "inaudita altera parte" a causa dell'irregolarità, al pari della prova del caso fortuito o di forza maggiore, della notificazione del decreto (cfr. Corte di Cassazione,
Ordinanza n. 28600 del 06/11/2024).
Il non ha dimostrato quando il decreto ingiuntivo opposto è entrato nella sua sfera Pt_1 di conoscenza e, pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile, con conseguente conferma dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 562/2020, relativamente alla posizione di . Parte_1
4. Sulle domande riconvenzionali.
4.1. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione pagina 7 di 13 di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte (Cass. sez. 3, Ordinanza n.
4131 del 14/02/2024; nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni locatizi comportasse l'inammissibilità della domanda riconvenzionale con la quale l'opponente aveva chiesto la restituzione del deposito cauzionale, erroneamente qualificata come eccezione riconvenzionale).
In applicazione del richiamato principio, sono ammissibili le domande riconvenzionali,
formulate da . Parte_1
4.2. La domanda riconvenzionale di restituzione, per come precisata nel corso del giudizio, è infondata per quanto di seguito esposto.
A sostegno della domanda riconvenzionale di restituzione deduce che “era Parte_1
titolare di un conto deposito titoli esclusivamente a lui intestato e deteneva dei titoli
Contr obbligazionari presso sul medesimo conto. Nel periodo Gennaio - Feb 2019 la Banca
Opposta, senza preventiva comunicazione, senza preavviso e senza autorizzazione e titolo
giustificativo (assenze di clausole contrattuali, assenza di contratti di pegno, anche irregolare, sottoscritti con data certa, etc.) ha agito inaudita altera parte (anche contro
ogni principio di buona fede e correttezza) arrogandosi, illegittimamente, il diritto di esercitare lo Ius Vendendi delle obbligazioni personali depositate sul conto titoli personale
Contr (in e di ritenere parte del ricavato destinandolo con bonifico, eseguito anch'esso Contr senza preavviso, su un conto speciale (scelto da intestato alla e con CP_8
gravissimo pregiudizio a danno del che, legittimamente invoca, in via Parte_1 riconvenzionale, la ripetizione della somma di € 68.413,00 oltre risarcimento danni”.
pagina 8 di 13 La banca ha allegato e documentato che, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società con la stipula del contratto di finanziamento del
17.9.2015, ha costituito in pegno, in favore della Banca, il certificato Parte_1
rappresentativo di n. 326 quote del fondo comune di investimento mobiliare aperto denominato SICAV ESTERI BNPPLI BOND WORLD PL LU (ISIN DLU0159059996) di sua proprietà, aventi un valore di € 35.000,00 di seguito descritto: “7060260 BNPPLI
(RAPPORTO 643178)” e che il medesimo in data 12.5.2017, ha costituito in pegno il Pt_1 valore pari a € 35.754,50 dell'insieme degli strumenti finanziari dematerializzati registrati sul conto 643178 a garanzia di ogni credito della Banca nei confronti di “ CP_8
ed in particolare “a garanzia del pagamento di tutte le somme che, per capitale,
[...]
interessi ed ogni altro accessorio, saranno dovuti in dipendenza del fido entro 18 mesi orinario breve termine EUR 35.000,00 al tasso di interesse convenuto”; questi ultimi titoli costituiti in pegno sono così descritti: “COD. TIT.7060280 BNPPL 1 BOND WORLD
QUANTITA' 338.264”.
Invoca, poi, la parte opposta l'operatività della clausola di “estensione del pegno ad altri crediti”, contenuta in entrambi i titoli di pegno, per la quale il pegno si intende costituito a garanzia di “ogni altro credito anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale- già in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il debitore, rappresentato dal saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria …” (art. 3).
Nella memoria ex art. 183 c.p.c., n° 1 rappresenta l'opponente che: a) il primo pegno
(allegato G della comparsa di costituzione di parte opposta) è del 06/10/2015 e che, a quella data, ancora non era stato acceso, dalla il conto speciale 280887 ed era Controparte_8
stato costituito a garanzia di un affidamento di 35.000,00 euro (sempre della
[...]
per cui il aveva concesso una fideiussione specifica;
b) che l'altro pegno è CP_8 Pt_1
stato costituito nel maggio 2017, sempre a garanzia del rinnovato affidamento di 35.000,00
euro; c) che così facendo la parte opposta, nello smobilizzare gli strumenti finanziari giacenti sul conto personale del bonificando la somma di € 68.413 verso il conto Pt_1
pagina 9 di 13 speciale 280887 intestato a Glamour Group, ha, in maniera illegittima, eseguito il pegno
“come se lo stesso fosse una garanzia atipica omnibus (un pegno omnibus), atto a garantire qualsiasi linea o diritto di credito (con la nel ruolo di creditrice) esistente tra i la CP_1
e la società garantita” . CP_1
Nella predetta memoria l'opponente modifica parzialmente la domanda riconvenzionale, volta alla restituzione della somma di € 68.413,00, chiedendo che, qualora l'esecuzione del pegno sia ritenuta legittima, la stessa sia limitata alla somma garantita di €
35.000,00 con conseguente restituzione della “differenza di € 33.413” e liberazione dalla fideiussione specifica (posta a garanzia del medesimo rapporto).
Orbene, reputa il Tribunale adìto di dover dare continuità al principio espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione in base al quale “Agli effetti dell'art. 2787 c.c., la sufficiente indicazione del credito garantito, può essere desunta in via indiretta, in base ad elementi
che comunque portino alla identificazione del credito in questione, che siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa” (v. Cassazione civ. Sez. I
Sent., 02/10/2007, n. 20699 in cui la Corte ha ritenuto che “la scrittura costitutiva di pegno recasse l'indicazione dell'ammontare del credito garantito e della sua natura e che la banca avesse concesso un'apertura di credito in conto corrente sino alla concorrenza della somma indicata nell'atto costitutivo di pegno ed ha, quindi, cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto la nullità del pegno per indeterminatezza del credito garantito” e Cass. civ. Sez. I, 26/01/2006, n. 1532).
I giudici di legittimità hanno, poi, precisato che "In tema di pegno a garanzia di crediti,
il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 cod. civ. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non
ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2832 cod. civ.,
l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che
possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente;
in quest'ultimo
caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la
pagina 10 di 13 determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del
rapporto, ma anche della sua fonte;
ferma restando la validità e l'efficacia del contratto
"inter partes", comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità
del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto
che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, terzo comma, cod. civ., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito." (Sentenza n.
24790 del 05/12/2016 e Cass. 7214/2009).
Nel caso in esame, nell'art. 5 del contratto di finanziamento del 17.09.2015, sottoscritto anche dal quale costituente, è pattuito che costituisce in pegno il Pt_1 Parte_1
certificato singolo rappresentativo di n. 326 quote del fondo comune di investimento mobiliare aperto denominato SICAV ESTERI BNPPLI BOND WORLD PL LU (ISIN
DLU0159059996) di sua proprietà, aventi un valore di € 35.000,00 e che il costituente conferisce alla Banca mandato irrevocabile a compiere, in nome e per suo conto, tutti gli adempimenti necessari, tra l'altro, per la liquidazione delle quote oggetto della garanzia.
La clausola di costituzione non pone dubbi sulla sua legittimità essendo esplicito il collegamento funzionale tra il finanziamento di “euro 70.000,00” e la costituzione della garanzia sulle quote del fondo comune di investimento mobiliare. La previsione negoziale,
quindi, contiene adeguata specificazione tanto del credito garantito, tanto dell'oggetto della garanzia;
Non sussistono dubbi, pertanto, in ordine alla legittimità della garanzia e alla sua realizzazione.
Con successivo atto sottoscritto in data 6.10.2017, il medesimo ha Parte_1
Contr costituito in pegno, sempre in favore di “ , gli strumenti finanziari dematerializzati registrati sul conto 643178 a garanzia di ogni credito della Banca nei confronti di “
[...]
ed in particolare, “a garanzia del pagamento di tutte le somme che, per CP_8
capitale, interessi ed ogni altro accessorio, saranno dovuti in dipendenza del seguente fido
che vi siete dichiarati disposti ad accordare: fidejussioni comm entro 18 mesi ordinario breve termine EUR 35.000,00 al tasso di interesse convenuto”.
pagina 11 di 13 Tenuto conto dei principi esposti, il pegno deve ritenersi legittimo atteso che contiene sufficienti indicazioni per individuare il credito garantito e contiene anche l'indicazione dell'ammontare della garanzia, con conseguente assorbimento della questione relativa alla validità della clausola contenuta nell'art. 3.
Ne consegue che è valida l'operazione di realizzo dei titoli dati in pegno, a decurtazione dell'esposizione facente capo alla società garantita dal Poli.
Nello specifico, l'istituto bancario ha accreditato la somma di € 68.413,00, ricavata dall'operazione di smobilizzo dei titoli mobiliari, sul conto n° 280887 intestato alla
(con bonifico dal conto titoli personale n. 643178 di ), così Controparte_8 Parte_1 riducendo l'esposizione debitoria della da € 109.552,93 ad € 41.687,45 (v. CP_8
documenti 8, 9 e 10 del fascicolo monitorio).
Deve, però, darsi atto che non è dimostrata la ricezione, da parte del della Pt_1
comunicazione scritta (v. allegato H della comparsa di costituzione e risposta), prevista dalle disposizioni contrattuali, con preavviso di cinque giorni) per dar luogo alla realizzazione del pegno.
Si tratta della violazione di una regola di condotta che non incide sulla validità dell'operazione di realizzo del pegno, potendo solo essere fonte – laddove ne ricorrano tutti i presupposti – di responsabilità risarcitoria.
In conclusione, la domanda riconvenzionale di ripetizione va rigettata poiché l'istituto bancario ha dimostrato l'esistenza di una causa giustificativa del pagamento che si è prospettato come non dovuto.
4.3. E', parimenti, da respingere la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non avendo l'istante dato alcuna dimostrazione del danno subito (di cui, invero, non vi è alcuna specifica descrizione).
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite si compensano, integralmente, fra tutte le parti in causa al fine di tenere conto della novità della questione trattata nell'esaminare la domanda riconvenzionale,
pagina 12 di 13 nonché del comportamento poco trasparente tenuto nella realizzazione dei pegni dall'istituto bancario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica,
in persona del Giudice dott.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 562/2020 del Tribunale di Reggio Calabria e, per l'effetto, conferma,
limitatamente alla sua posizione, l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte da . Parte_1
3) compensa, integralmente, le spese di lite.
Reggio Calabria, 31 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
pagina 13 di 13