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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 233/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 14/05/2025
d a rappresentata e difesa OGGETTO: Parte_1
dall'avv. CENTURIONI LUISELLA, elettivamente domiciliata in VIA DEI MILLE Responsabilità
10 24047 TREVIGLIO presso il suo studio professionale
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. BRIGNOLI Controparte_1
MARCELLO, elettivamente domiciliato in presso il suo studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 1771/2023 del Tribunale di Bergamo terza sezione in data 04/09/2023 pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Dell'appellante: In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti
in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.
1771/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione Civile, emessa il data
4/9/2023 e pubblicata in data 6/9/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel
giudizio di primo grado che qui si riportano: “NEL MERITO Previ gli accertamenti
e le declaratorie del caso ed in specie accertata la responsabilità professionale ed il
relativo inadempimento contrattuale dello in persona Controparte_1
della titolare, socia unica e legale rappresentante pro tempore sig.ra Parte_2
, per tutti i motivi meglio specificati in narrativa e, accertati i conseguenti
[...]
danni cagionati, per l'effetto condannare lo in persona Controparte_1
della titolare, socia unica e legale rappresentante pro tempore sig.ra Parte_2
, a corrispondere alla , per le causali di
[...] Parte_1
cui all'espositiva e a titolo di risarcimento dei predetti danni, la somma di €
16.003,70 o di quell'altra somma che risulterà dovuta in corso di causa. Con
integrale rifusione di spese e competenze del presente giudizio. Con riserva di
modificazione e precisazione ed integrazione ex art. 183 VI comma cpc. IN VIA
ISTRUTTORIA Si richiama espressamente ed integralmente la produzione
documentale tutta, effettuata nel corso del presente procedimento." e
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato: rigettare, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui al presente pagina 2 di 8 atto, l'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 1771/2023, resa inter partes dal Tribunale di Bergamo, emessa il
4/9/23 e pubblicata il 6/9/2023 mai notificata;
condannare, per tutte le ragioni in
fatto ed in diritto di cui al presente atto, Parte_1
al pagamento della somma della sanzione, quantificata secondo il libero
[...]
apprezzamento di Questa Ecc.ma Corte di Appello di Brescia ex art. 96 cod. proc.
civ., in favore della parte appellata Controparte_1
Con vittoria di spettanze di lite, oltre Iva e cpa come per legge e spese esenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24/9/2019 (di seguito Parte_1
Parte per brevità citava in giudizio lo Controparte_2
(di seguito per sentirlo condannare al pagamento della somma di € CP_1
16.003,70 o di altra somma riconosciuta in corsa di causa, a titolo di risarcimento danni per responsabilità professionale.
Deduceva l'attrice che:
nel 2015 aveva incaricato la consulente del lavoro (con cui Parte_2
intratteneva rapporti professionali dal 2011) di verificare se per l'assunzione, con contratto full time e a tempo indeterminato, di erano applicabili gli Controparte_3
sgravi contributivi Inps previsti dalla normativa vigente (cd. Jobs Act), perché in mancanza non avrebbe proceduto all'assunzione;
ricevute rassicurazioni in tal senso aveva proceduto, tramite la stessa alla CP_1
assunzione (01/12/2015) con l'applicazione delle suddette agevolazioni;
pagina 3 di 8 nel 2017 INPS (doc. 3) aveva chiesto la restituzione di € 9.654,21 (poi quantificati in
€ 14.493,55 per pagamento rateale-docc.6-7), negando l'esonero contributivo, in conseguenza del fatto che nell'ultimo trimestre del 2014, risultava già CP_3
dipendente dell'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
la consulente, riconosciuto il proprio errore professionale, aveva versato all'attrice €
Parte 1.673,07, pari alla sanzione inflitta dall'INPS, ma non la restante somma che doveva ancora versare.
Si costituiva lo studio convenuto che insisteva per il rigetto delle avverse domande.
Rilevava che:
era stato assunto dall'attrice ben 11 volte a far tempo dal 08/11/2004 e che CP_3
lo sarebbe stato ancora indipendentemente dal parere espresso dalla consulente in ordine all'accesso ai benefici fiscali;
in data 05/04/2017, aveva riconosciuto, alla luce dell'interpretazione e dei CP_1
Parte successivi mutamenti della normativa, a euro 1.673,07 per la sanzione applicata, unico danno dalla stessa subito, dato che per il resto quanto richiesto in restituzione dall'INPS riguardava la somma erogata all'attrice senza che ne avesse diritto e i successivi oneri per la rateizzazione concordata.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava le domande attoree, con condanna di alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
Controparte_1
Riteneva il giudice che:
Parte non aveva provato che non avrebbe assunto se avesse saputo di non CP_3
pagina 4 di 8 poter accedere agli sgravi contributivi previsti dal cd. Jobs Act;
tale assunto (solo affermato e non provato) non poteva semplicemente ricondursi al fatto che la convenuta aveva riconosciuto (doc.4) come proprio addebito l'importo della sanzione comminata per avere errato nell'interpretare la normativa vigente;
mancava quindi la dimostrazione del nesso causale tra la comunicazione di informazioni errate e il convincimento di assumere il lavoratore, tantopiù dato il lungo rapporto di collaborazione e le plurime assunzioni intervenute negli anni con
CP_3
Parte Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellato che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 14/05/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza ove il primo giudice non aveva ritenuto provata la circostanza che non avrebbe assunto senza gli Controparte_3
sgravi previsti dal jobs act.
Rileva che il tribunale non aveva valutato che:
prima dei fatti di causa era stato assunto sempre a tempo determinato e, dal CP_3
l'appellata era perfettamente a conoscenza quale sua consulente dal 2011; pagina 5 di 8 ricevuta la comunicazione dell'INPS del 05/04/2017 (doc. 3) era stato CP_3
immediatamente licenziato in data 10/04/2017 (doccc.16-17);
non tenendo conto delle circostanze dedotte e dei documenti versati in atti, aveva
Parte posto a carico di l'onere di una prova diabolica, mentre risultavano provati sia l'inadempimento contrattuale di sia il danno causato. CP_1
Con il secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia in ordine al rimborso totale quanto meno delle somme pagate a titolo di sanzioni, interessi, spese e compensi di riscossione.
Evidenzia che successivamente alla prima pec, INPS in data 24/05/2018 (doc.6)
aveva quantificato la somma dovuta in restituzione in € 12.903,22 e stante l'impossibilità di provvedere al pagamento in unica soluzione, aveva concesso, su sua richiesta, la rateizzazione (dal 3/10/18 e sino al 3/8/24-doc. 7) che aveva portato il dovuto a complessivi € 14.493,55 (di cui solo € 8.148,13 per contributi).
Pertanto l'ammontare degli oneri (sanzioni, interessi, spese, compensi di riscossione)
conseguenti al riconosciuto inadempimento di e a suo carico era pari ad CP_1
un importo di € 6.345,96, al quale andava detratto l'acconto già corrisposto e così per una somma residua pari a € 4.672,07 (€ 6.345,96 - € 1.673,07).
Con il terzo motivo quale conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello,
chiede l'integrale riforma anche del capo della sentenza in punto alla condanna di pagamento delle spese di lite
***
Il primo motivo va rigettato.
pagina 6 di 8 Parte Il fatto che a far tempo dal 2005 fosse stato per ben 12 volte assunto da CP_3
(doc. 17), prima con contratto a tempo determinato e dal 2011 a tempo indeterminato se pure per periodi di durata variabile ( 6-8mesi), evidenzia una continuità nel rapporto di collaborazione ed un apprezzamento delle competenze del lavoratore tali da far ritenere che, in assenza di prove contrarie, fosse comunque interesse e volontà
dell'appellante trasformare l'assunzione a tempo pieno.
Proprio le ripetute assunzioni in successione dello stesso lavoratore contraddicono la
Parte tesi difensiva sostenuta (pag. 7 appello) che non avrebbe assunto se CP_3
avesse saputo che non avrebbe potuto fruire dei benefici di cui al Jobs Act.
Non può che confermarsi quindi quanto correttamente ritenuto dal giudice di primo grado in relazione alla mancata prova del nesso causale tra la comunicazione di informazioni errate e la genesi del convincimento di assumere il lavoratore.
Neppure dalla mail di (con la quale lo studio riconosceva come proprio CP_1
addebito il pagamento delle sanzioni di € 1.673,07-doc.4) può ricondursi causalmente la decisione di assumere il lavoratore all'indebito esonero contributivo.
Anche il secondo motivo va rigettato.
L'appellante, a prescindere dalla consulenza di usufruiva di sgravi fiscali non CP_1
dovuti che naturalmente era tenuta a restituire.
Con la prima pec del 05/04/17 (doc. 3) INPS chiedeva la restituzione di € 9.654,21
(di cui 7.981,17 per contributi e € 1.673,07 per sanzioni).
Il mancato pagamento dei contributi ha fatto lievitare in data 24/05/2018 l'importo ad € 12.903 (doc. 6) ed in seguito ad € 14.493,55 in conseguenza dell'intervenuto pagina 7 di 8 accordo di rateizzazione (dal 3/10/18 e sino al 3/8/24-doc.7).
E' quindi evidente che l'aumento della somma iniziale (per ulteriore sanzione, quota di interessi di dilazione, compensi di riscossione e spese di notifica) causato dal
Parte richiesto dilazionamento del pagamento è dipeso unicamente dalle scelte di , e di esso non può in alcun modo essere ritenuta responsabile l'appellato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 16.003,70)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1771/2023 del Tribunale di
Bergamo terza sezione in data 04/09/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2010 a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 6/8 mesi, circostanza di cui
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 233/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 14/05/2025
d a rappresentata e difesa OGGETTO: Parte_1
dall'avv. CENTURIONI LUISELLA, elettivamente domiciliata in VIA DEI MILLE Responsabilità
10 24047 TREVIGLIO presso il suo studio professionale
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. BRIGNOLI Controparte_1
MARCELLO, elettivamente domiciliato in presso il suo studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 1771/2023 del Tribunale di Bergamo terza sezione in data 04/09/2023 pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Dell'appellante: In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti
in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.
1771/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione Civile, emessa il data
4/9/2023 e pubblicata in data 6/9/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel
giudizio di primo grado che qui si riportano: “NEL MERITO Previ gli accertamenti
e le declaratorie del caso ed in specie accertata la responsabilità professionale ed il
relativo inadempimento contrattuale dello in persona Controparte_1
della titolare, socia unica e legale rappresentante pro tempore sig.ra Parte_2
, per tutti i motivi meglio specificati in narrativa e, accertati i conseguenti
[...]
danni cagionati, per l'effetto condannare lo in persona Controparte_1
della titolare, socia unica e legale rappresentante pro tempore sig.ra Parte_2
, a corrispondere alla , per le causali di
[...] Parte_1
cui all'espositiva e a titolo di risarcimento dei predetti danni, la somma di €
16.003,70 o di quell'altra somma che risulterà dovuta in corso di causa. Con
integrale rifusione di spese e competenze del presente giudizio. Con riserva di
modificazione e precisazione ed integrazione ex art. 183 VI comma cpc. IN VIA
ISTRUTTORIA Si richiama espressamente ed integralmente la produzione
documentale tutta, effettuata nel corso del presente procedimento." e
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato: rigettare, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui al presente pagina 2 di 8 atto, l'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 1771/2023, resa inter partes dal Tribunale di Bergamo, emessa il
4/9/23 e pubblicata il 6/9/2023 mai notificata;
condannare, per tutte le ragioni in
fatto ed in diritto di cui al presente atto, Parte_1
al pagamento della somma della sanzione, quantificata secondo il libero
[...]
apprezzamento di Questa Ecc.ma Corte di Appello di Brescia ex art. 96 cod. proc.
civ., in favore della parte appellata Controparte_1
Con vittoria di spettanze di lite, oltre Iva e cpa come per legge e spese esenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24/9/2019 (di seguito Parte_1
Parte per brevità citava in giudizio lo Controparte_2
(di seguito per sentirlo condannare al pagamento della somma di € CP_1
16.003,70 o di altra somma riconosciuta in corsa di causa, a titolo di risarcimento danni per responsabilità professionale.
Deduceva l'attrice che:
nel 2015 aveva incaricato la consulente del lavoro (con cui Parte_2
intratteneva rapporti professionali dal 2011) di verificare se per l'assunzione, con contratto full time e a tempo indeterminato, di erano applicabili gli Controparte_3
sgravi contributivi Inps previsti dalla normativa vigente (cd. Jobs Act), perché in mancanza non avrebbe proceduto all'assunzione;
ricevute rassicurazioni in tal senso aveva proceduto, tramite la stessa alla CP_1
assunzione (01/12/2015) con l'applicazione delle suddette agevolazioni;
pagina 3 di 8 nel 2017 INPS (doc. 3) aveva chiesto la restituzione di € 9.654,21 (poi quantificati in
€ 14.493,55 per pagamento rateale-docc.6-7), negando l'esonero contributivo, in conseguenza del fatto che nell'ultimo trimestre del 2014, risultava già CP_3
dipendente dell'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
la consulente, riconosciuto il proprio errore professionale, aveva versato all'attrice €
Parte 1.673,07, pari alla sanzione inflitta dall'INPS, ma non la restante somma che doveva ancora versare.
Si costituiva lo studio convenuto che insisteva per il rigetto delle avverse domande.
Rilevava che:
era stato assunto dall'attrice ben 11 volte a far tempo dal 08/11/2004 e che CP_3
lo sarebbe stato ancora indipendentemente dal parere espresso dalla consulente in ordine all'accesso ai benefici fiscali;
in data 05/04/2017, aveva riconosciuto, alla luce dell'interpretazione e dei CP_1
Parte successivi mutamenti della normativa, a euro 1.673,07 per la sanzione applicata, unico danno dalla stessa subito, dato che per il resto quanto richiesto in restituzione dall'INPS riguardava la somma erogata all'attrice senza che ne avesse diritto e i successivi oneri per la rateizzazione concordata.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava le domande attoree, con condanna di alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
Controparte_1
Riteneva il giudice che:
Parte non aveva provato che non avrebbe assunto se avesse saputo di non CP_3
pagina 4 di 8 poter accedere agli sgravi contributivi previsti dal cd. Jobs Act;
tale assunto (solo affermato e non provato) non poteva semplicemente ricondursi al fatto che la convenuta aveva riconosciuto (doc.4) come proprio addebito l'importo della sanzione comminata per avere errato nell'interpretare la normativa vigente;
mancava quindi la dimostrazione del nesso causale tra la comunicazione di informazioni errate e il convincimento di assumere il lavoratore, tantopiù dato il lungo rapporto di collaborazione e le plurime assunzioni intervenute negli anni con
CP_3
Parte Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellato che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 14/05/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza ove il primo giudice non aveva ritenuto provata la circostanza che non avrebbe assunto senza gli Controparte_3
sgravi previsti dal jobs act.
Rileva che il tribunale non aveva valutato che:
prima dei fatti di causa era stato assunto sempre a tempo determinato e, dal CP_3
l'appellata era perfettamente a conoscenza quale sua consulente dal 2011; pagina 5 di 8 ricevuta la comunicazione dell'INPS del 05/04/2017 (doc. 3) era stato CP_3
immediatamente licenziato in data 10/04/2017 (doccc.16-17);
non tenendo conto delle circostanze dedotte e dei documenti versati in atti, aveva
Parte posto a carico di l'onere di una prova diabolica, mentre risultavano provati sia l'inadempimento contrattuale di sia il danno causato. CP_1
Con il secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia in ordine al rimborso totale quanto meno delle somme pagate a titolo di sanzioni, interessi, spese e compensi di riscossione.
Evidenzia che successivamente alla prima pec, INPS in data 24/05/2018 (doc.6)
aveva quantificato la somma dovuta in restituzione in € 12.903,22 e stante l'impossibilità di provvedere al pagamento in unica soluzione, aveva concesso, su sua richiesta, la rateizzazione (dal 3/10/18 e sino al 3/8/24-doc. 7) che aveva portato il dovuto a complessivi € 14.493,55 (di cui solo € 8.148,13 per contributi).
Pertanto l'ammontare degli oneri (sanzioni, interessi, spese, compensi di riscossione)
conseguenti al riconosciuto inadempimento di e a suo carico era pari ad CP_1
un importo di € 6.345,96, al quale andava detratto l'acconto già corrisposto e così per una somma residua pari a € 4.672,07 (€ 6.345,96 - € 1.673,07).
Con il terzo motivo quale conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello,
chiede l'integrale riforma anche del capo della sentenza in punto alla condanna di pagamento delle spese di lite
***
Il primo motivo va rigettato.
pagina 6 di 8 Parte Il fatto che a far tempo dal 2005 fosse stato per ben 12 volte assunto da CP_3
(doc. 17), prima con contratto a tempo determinato e dal 2011 a tempo indeterminato se pure per periodi di durata variabile ( 6-8mesi), evidenzia una continuità nel rapporto di collaborazione ed un apprezzamento delle competenze del lavoratore tali da far ritenere che, in assenza di prove contrarie, fosse comunque interesse e volontà
dell'appellante trasformare l'assunzione a tempo pieno.
Proprio le ripetute assunzioni in successione dello stesso lavoratore contraddicono la
Parte tesi difensiva sostenuta (pag. 7 appello) che non avrebbe assunto se CP_3
avesse saputo che non avrebbe potuto fruire dei benefici di cui al Jobs Act.
Non può che confermarsi quindi quanto correttamente ritenuto dal giudice di primo grado in relazione alla mancata prova del nesso causale tra la comunicazione di informazioni errate e la genesi del convincimento di assumere il lavoratore.
Neppure dalla mail di (con la quale lo studio riconosceva come proprio CP_1
addebito il pagamento delle sanzioni di € 1.673,07-doc.4) può ricondursi causalmente la decisione di assumere il lavoratore all'indebito esonero contributivo.
Anche il secondo motivo va rigettato.
L'appellante, a prescindere dalla consulenza di usufruiva di sgravi fiscali non CP_1
dovuti che naturalmente era tenuta a restituire.
Con la prima pec del 05/04/17 (doc. 3) INPS chiedeva la restituzione di € 9.654,21
(di cui 7.981,17 per contributi e € 1.673,07 per sanzioni).
Il mancato pagamento dei contributi ha fatto lievitare in data 24/05/2018 l'importo ad € 12.903 (doc. 6) ed in seguito ad € 14.493,55 in conseguenza dell'intervenuto pagina 7 di 8 accordo di rateizzazione (dal 3/10/18 e sino al 3/8/24-doc.7).
E' quindi evidente che l'aumento della somma iniziale (per ulteriore sanzione, quota di interessi di dilazione, compensi di riscossione e spese di notifica) causato dal
Parte richiesto dilazionamento del pagamento è dipeso unicamente dalle scelte di , e di esso non può in alcun modo essere ritenuta responsabile l'appellato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 16.003,70)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1771/2023 del Tribunale di
Bergamo terza sezione in data 04/09/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2010 a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 6/8 mesi, circostanza di cui