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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/12/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. FRANCESCO FERDINANDI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 904 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 11.07.2025 con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente
TRA
e , rappresentate e difese dall'Avv. Angelo Maria Parte_1 Parte_2
Terenzi,
opponenti
E
in persona del legale rappresentante p.t., e nella Controparte_1 qualità di mandatari della rappresentata dall'Avv. Controparte_2
RT RA
opposta conclusioni: come da verbale del 11.07.25
Motivi della decisione
otteneva dal Tribunale di Frosinone il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.83/23 nei confronti di e per la somma di € 8.414,38 Parte_1 Parte_2 oltre interessi , sulla base di contratto di mutuo N.CAC0576933 stipulato in data
15.05.2008 con . Controparte_3
e proponevano opposizione, contestando la violazione Parte_1 Parte_2 della L.108/96 con conseguente applicabilità al contratto della sanzione della gratuità del mutuo ex art.1815 secondo comma c.c.
1 Nello specifico le opponenti lamentavano la “ pattuizione di condizioni usurarie, in quanto il TEG calcolato includendo tra gli oneri il premio assicurativo di € 741,60 relativo alla polizza Protection Carifin inserita in contratto risulta pari al 21,179%, apprezzabilmente superiore alla soglia prevista per la categoria degli “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali ed altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” superiori ad € 5.000, pari nel trimestre di stipula (II trimestre 2008) al 18,525% “.
Così concludevano: “- accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento
N.CAC0576933 intercorso tra le parti (plusvalore) sia usurario per il travalicamento del tasso soglia usura di riferimento, come da perizia allegata e conseguentemente annullare, dichiarare nullo per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B. il decreto ingiuntivo opposto n. 83/2023 del Tribunale di Frosinone, e quindi revocare il predetto con tutte le conseguenze di legge.
- Accertata l'usurarietà degli interessi applicati al contratto di finanziamento citato, conseguentemente condannare la società convenuta alla restituzione della somma di euro € 2.943,45 indebitamente corrisposta a titolo di interessi usurari non dovuti”.
Si costituiva in giudizio la e per essa Controparte_1 [...] chiedendo il rigetto dell'opposizione , deducendo di aver dato Controparte_2 prova della propria legittimazione attiva e della titolarità del credito;
di aver dimostrato la fonte negoziale del proprio diritto di credito , del suo esatto ammontare e del parziale adempimento delle opponenti;
che le opponenti non avevano mai contestato di aver sottoscritto il prestito, di aver ricevuto l'importo finanziato e di essere inadempienti.
Contestava, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo alla richiesta restitutoria di € 2.943,45 a titolo di interessi usurari, in quanto la cessionaria non può essere condannata alla restituzione di somme che non ha mai ricevuto in pagamento.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sulla questione preliminare relativa alla legittimazione dell'opposta e, pertanto, trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 Osserva il Tribunale, riguardo alla preliminare questione della titolarità del credito in capo all'opposta che, in base all'art. 167 c.p.c., il convenuto è tenuto a prendere specifica posizione sui fatti dedotti dall'attore ed a farne oggetto di specifiche contestazioni, nella comparsa di risposta, altrimenti dovendo detti fatti essere ritenuti incontroversi (da ultimo Cass. 10374/25).
Pertanto l'opponente, nell'atto di opposizione (corrispondente alla comparsa di costituzione nel giudizio ordinario), avrebbe dovuto prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti a fondamento della domanda di ingiunzione, contestando in maniera specifica il fatto storico della intervenuta cessione del credito e deducendo che nella cessione in blocco non fosse compreso il credito ingiunto;
tuttavia tali specifiche contestazioni non sono state tempestivamente formulate nell'atto di opposizione.
In definitiva l'avvenuta cessione deve ritenersi incontestata ex art. 115 c.p.c., con la conseguenza che deve affermarsi la titolarità del credito in capo alla banca opposta.
Ciò posto, nell'atto di opposizione vengono formulate, invece, specifiche contestazioni circa l'esistenza nel mutuo di pattuizioni usurarie, in particolare riguardo al T.E.G. effettivamente applicato al rapporto, che non terrebbe conto degli oneri sopportati per la stipulazione dell'assicurazione afferente il prestito.
Anche tale questione può essere decisa , non abbisognando di istruttoria , solo dovendosi soggiungere prima di passare all'esame della questione , che , per pacifica giurisprudenza , il giudice può comunque decidere l'intera causa , anche quando la stessa sia stata rimessa in decisione su una questione preliminare (
Cass. 17450) .
Orbene ,secondo condivisibile indirizzo della Corte di legittimità , ai fini dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo , devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione per ottenere il credito , essendo sufficiente che le stesse siano collegate alla concessione del credito;
la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta in caso di contestualità tra le spese di assicurazione e l'erogazione del mutuo (
Cass. 8806/17 ).
3 Nel caso di specie non risulta prodotto il contratto assicurativo;
tuttavia della stipula della polizza v'è evidenza nello stesso testo del contratto di finanziamento ( cfr. pag. 1) , il che consente di ritenere che la polizza sia stata stipulata contestualmente. Peraltro nel testo contrattuale all'art. 15 , intitolato “ gli indennizzi assicurativi “ , si legge : “ Ove contestualmente alla richiesta di finanziamento abbia aderito al programma assicurativo accessorio al finanziamento medesimo . . . . “ .
In tal modo risulta evidente che la stipula della polizza era meramente eventuale (
“ Ove . . . . abbia aderito . . . “ ) , dunque facoltativa e non già obbligatoria ai fini della concessione del finanziamento . Può allora ritenersi che la mera eventualità della polizza ricavabile dallo stesso testo contrattuale sottoscritto dalle parti , consenta di superare la presunzione - derivante dalla contestualità tra finanziamento e polizza - che quest'ultima servisse per accedere al finanziamento
; onde deve escludersi che il costo della polizza vada computato per il calcolo del
TEG .
Risolta tale questione , ne consegue che non può trovare accoglimento la domanda di ripetizione degli interessi asseritamente usurari , senza che sia necessario , in virtù del principio della ragione più liquida , esaminare la questione della legittimazione passiva della cessionaria .
Le discussioni svoltesi nella giurisprudenza di merito sugli elementi che debbono ricorrere per escludere la presunzione di collegamento con il finanziamento , inducono alla compensazione delle spese .
PQM
Rigetta l'opposizione ; spese compensate.
Frosinone 28.11.25
Il Giudice
AN RD
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