Articolo 82 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 81Articolo 83
Versione
15 gennaio 1970
Art. 82.
Alle spese di cui al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970