Art. 82.
Alle spese di cui al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Alle spese di cui al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.