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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/06/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 628/2022 R.G. promossa
DA
), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Manuela Lo Presti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
OGGETTO: appello – opposizione ad avvisi di addebito - revoca agevolazioni contributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 213/2022 del 20 gennaio 2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 59320190002784680000, notificato a
[...]
mezzo pec il 03.07.2019; n. 59320190005802130000 e n. 59320190005959220000, entrambi notificati a mezzo pec il 31.07.2019, con i quali l' intimava, per indebita CP_1
fruizione di agevolazioni contributive, la complessiva somma di € 5.034,67, oltre somme aggiuntive, compensi di riscossione e spese di notifica, fondandone il titolo in note di rettifica precedentemente notificate.
In particolare, delineato il quadro normativo di riferimento in materia di recupero dei benefici contributivi indebitamente fruiti dalle aziende, il giudice rilevava che in ordine alle questioni attinenti al merito della pretesa l'opponente non aveva dedotto nulla riguardo alla sussistenza dei requisiti necessari per ottenere i benefici fiscali, né con riferimento alle condizioni personali dei lavoratori assunti né con riferimento alla regolarità contributiva.
Inoltre, respingeva anche l'argomentazione dell'attore secondo cui il rimborso delle agevolazioni dovesse essere circoscritto al solo periodo di contribuzione irregolare, ritenendo detto assunto smentito dalla giurisprudenza di legittimità formatosi sul punto avendo la Suprema Corte stabilito la decadenza dal beneficio contributivo anche in caso di regolarizzazione tardiva.
Avverso la sentenza proponeva appello la con Parte_1
atto depositato il 20.7.2022; pur nella regolarità della notifica, l' rimaneva CP_1
contumace.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza di primo grado per non aver recepito il contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti.
Osserva che, nelle note del 13 gennaio 2022, l' in accoglimento dell'istanza in CP_1
autotutela, dava atto dell'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito n.
59320170002348632000 e, atteso che le difese dell'ente si basavano unicamente su tale avviso, chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Inoltre, precisa che il decidente, in ossequio al principio di non contestazione ex art 115 c.p.c. avrebbe dovuto accogliere il ricorso sia in ordine al diritto alle agevolazioni contributive che in ordine alla aliquota percentuale spettante, posto che l' aveva dedotto che la perdita delle agevolazioni era dovuta al pagamento CP_1
intempestivo dell'avviso di addebito n. 59320170002348632000, poi annullato dall' . CP_1
2. Con il secondo motivo d'appello lamenta la mancata pronuncia circa la spettanza della aliquota ridotta per il socio iscritto alla IVS commercianti 3-V., Pt_1
adducendo che il decidente avrebbe omesso di applicare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. per come tempestivamente chiesto ed eccepito.
3. Con il terzo motivo lamenta l'omessa pronunzia sulla pendenza dei ricorsi amministrativi non definiti e sulla non retroattività del recupero degli sgravi.
Quanto all'omessa pronunzia sulla pendenza dei ricorsi amministrativi non definiti, rileva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità degli avvisi opposti poiché emessi in pendenza di ricorso in via amministrativa.
Circa la non retroattività del recupero degli sgravi adduce che, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, la questione è ancora al centro del dibattito giurisprudenziale. Erra, dunque, il giudice nel non valorizzare la omessa decisione avverso i ricorsi amministrativi e la conseguente violazione dell'art. 3 del DM del
2015, che impone all'ente di adottare procedure di recupero di sgravi ex art. 1 solo in caso di assenza di esperimento dei prescritti rimedi amministrativi, nonché nel dichiarare legittimo il recupero retroattivo degli sgravi per il periodo precedente l'invito a regolarizzare del dicembre 2019.
4. Con il quarto motivo d'appello impugna il capo della sentenza sulle spese, che dovevano essere compensate anche in considerazione della richiesta in tal senso dell' nelle note di trattazione scritta, ignorate del giudice di prime cure. CP_1
5. L'appello è parzialmente fondato.
6. Quanto al primo motivo, rileva il collegio che l' in primo grado nelle CP_1
note di trattazione scritta del 13.1.2022 ha preannunciato uno sgravio che era ancora in corso di perfezionamento e che, in assenza di una richiesta congiunta delle parti costituite, il tribunale non poteva emettere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
7. Ciò posto, quanto alla censura relativa all'emissione dell'avviso di addebito in pendenza dei ricorsi amministrativi sulle note di rettifica, in violazione dell'art. 24 dlgs n. 46/1999, si osserva che sui ricorsi amministrativi si forma il silenzio rigetto decorsi inutilmente 90 giorni.
Nel caso in esame la società appellante, come si evince dalla documentazione in atti, ha proposto ricorsi amministrativi in data 31.1.2019 e 12.3.2019, per cui alla data di formazione degli avvisi di addebito oggetto del giudizio (24 giugno 2019 e 24 luglio 2019) erano decorsi i 90 giorni e i ricorsi amministrativi erano già stati definiti con silenzio rigetto.
8. E' opportuno, a questo punto, evidenziare che il giudice di primo grado ha ritenuto non provati i presupposti per il godimento degli sgravi contributivi oggetto di recupero mediante gli avvisi di addebito (periodi gennaio, febbraio, marzo, dicembre
2016, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2018), sia quelli previsti dalle norme riguardanti i singoli sgravi, sia quello della correntezza contributiva richiesta dall'art. 1 comma 1175 l. n. 296/2006; si legge nella sentenza: “Infatti, tenuto conto che dalla documentazione allegata dalle parti non si evince quale sia il requisito di legge mancante che ha fatto venir meno la possibilità di usufruire dei benefici contributivi, non specificatamente dedotto né dalla società e men che meno dall' , che riferisce unicamente che gli avvisi sono scaturiti “per inadempienze CP_1
dalle 3026 alla 3034”, senza che sia identificabile né riconducibile tale numerazione ad un preciso requisito previsto dalla legge per godere degli esoneri contributivi, parte opponente aveva l'onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti, sia riferibili alle condizioni personali dei lavoratori assunti (ad es. disoccupazione, ecc.), che alla regolarità contributiva”.
In realtà l' costituendosi in primo grado aveva dedotto che il recupero degli CP_1
sgravi era riconducibile esclusivamente alla mancanza di correntezza contributiva ed in particolare alla mancata sanatoria nei termini di legge di altro avviso di addebito:
“L'esito negativo dei citati DURC scaturisce dalla mancata sanatoria nei termini di legge del debito portato dall'avviso di addebito n. 59320170002348632000, saldato oltre il termine di 15 giorni decorrenti dall'invito al contribuente a regolarizzare formulato dall'istituto come per legge”.
Su richiesta del collegio, la società ha prodotto tale avviso di addebito riguardante DM10 rettificativi per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio settembre e ottobre 2016, avviso saldato dalla società, che quindi riconosce trattasi di contributi dovuti e non corrisposti nei termini (tanto da essere stati iscritti a ruolo con la formazion dell'avviso di addebito).
E tuttavia alcuni dei DM rettificativi oggetto degli avvisi di addebito opposti nel presente giudizio riguardano periodi precedenti l'aprile 2016, per i quali, pertanto,
l'istituto neanche allega la mancanza di correntezza contributiva.
In altri termini se con gli avvisi di addebito opposti l' ha recuperato gli CP_1
sgravi ai sensi dell'art. 1 comma 1175 e ss. L. n. 296/2006 per mancanza di regolarità contributiva, per mancato pagamento di quanto dovuto per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre 2016, si deve ritenere che alla data di scadenza del pagamento dei contributi dovuti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 nessuna irregolarità contributiva poteva prospettarsi e dunque gli sgravi non potevano essere revocati. Diversamente alla scadenza delle altre mensilità non sussisteva il requisito della correntezza contributiva per le inadempienze di cui all'avviso di addebito n.
59320170002348632000.
L'opposizione proposta in primo grado risulta dunque fondata quanto alle somme richieste per recupero sgravi contributivi per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 e da rigettare nel resto.
Da ultimo la società ha documentato che l'avviso di addebito n.
59320190002784680000, contenente le mensilità per le quali l'opposizione è fondata, risulta sgravato per euro 1.972,64, residuando la somma di euro 665,97. In tali limiti va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere. 9. Le spese di entrambi i gradi possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di euro 1.972, 64 portata dall'avviso di addebito n. 59320190002784680000 e rigetta, nel resto, l'opposizione a tale avviso di addebito, nonché l'opposizione agli avvisi di addebito n.
59320190005802130000 e n. 59320190005959220000; compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il Presidente
dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 628/2022 R.G. promossa
DA
), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Manuela Lo Presti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
OGGETTO: appello – opposizione ad avvisi di addebito - revoca agevolazioni contributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 213/2022 del 20 gennaio 2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 59320190002784680000, notificato a
[...]
mezzo pec il 03.07.2019; n. 59320190005802130000 e n. 59320190005959220000, entrambi notificati a mezzo pec il 31.07.2019, con i quali l' intimava, per indebita CP_1
fruizione di agevolazioni contributive, la complessiva somma di € 5.034,67, oltre somme aggiuntive, compensi di riscossione e spese di notifica, fondandone il titolo in note di rettifica precedentemente notificate.
In particolare, delineato il quadro normativo di riferimento in materia di recupero dei benefici contributivi indebitamente fruiti dalle aziende, il giudice rilevava che in ordine alle questioni attinenti al merito della pretesa l'opponente non aveva dedotto nulla riguardo alla sussistenza dei requisiti necessari per ottenere i benefici fiscali, né con riferimento alle condizioni personali dei lavoratori assunti né con riferimento alla regolarità contributiva.
Inoltre, respingeva anche l'argomentazione dell'attore secondo cui il rimborso delle agevolazioni dovesse essere circoscritto al solo periodo di contribuzione irregolare, ritenendo detto assunto smentito dalla giurisprudenza di legittimità formatosi sul punto avendo la Suprema Corte stabilito la decadenza dal beneficio contributivo anche in caso di regolarizzazione tardiva.
Avverso la sentenza proponeva appello la con Parte_1
atto depositato il 20.7.2022; pur nella regolarità della notifica, l' rimaneva CP_1
contumace.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza di primo grado per non aver recepito il contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti.
Osserva che, nelle note del 13 gennaio 2022, l' in accoglimento dell'istanza in CP_1
autotutela, dava atto dell'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito n.
59320170002348632000 e, atteso che le difese dell'ente si basavano unicamente su tale avviso, chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Inoltre, precisa che il decidente, in ossequio al principio di non contestazione ex art 115 c.p.c. avrebbe dovuto accogliere il ricorso sia in ordine al diritto alle agevolazioni contributive che in ordine alla aliquota percentuale spettante, posto che l' aveva dedotto che la perdita delle agevolazioni era dovuta al pagamento CP_1
intempestivo dell'avviso di addebito n. 59320170002348632000, poi annullato dall' . CP_1
2. Con il secondo motivo d'appello lamenta la mancata pronuncia circa la spettanza della aliquota ridotta per il socio iscritto alla IVS commercianti 3-V., Pt_1
adducendo che il decidente avrebbe omesso di applicare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. per come tempestivamente chiesto ed eccepito.
3. Con il terzo motivo lamenta l'omessa pronunzia sulla pendenza dei ricorsi amministrativi non definiti e sulla non retroattività del recupero degli sgravi.
Quanto all'omessa pronunzia sulla pendenza dei ricorsi amministrativi non definiti, rileva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità degli avvisi opposti poiché emessi in pendenza di ricorso in via amministrativa.
Circa la non retroattività del recupero degli sgravi adduce che, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, la questione è ancora al centro del dibattito giurisprudenziale. Erra, dunque, il giudice nel non valorizzare la omessa decisione avverso i ricorsi amministrativi e la conseguente violazione dell'art. 3 del DM del
2015, che impone all'ente di adottare procedure di recupero di sgravi ex art. 1 solo in caso di assenza di esperimento dei prescritti rimedi amministrativi, nonché nel dichiarare legittimo il recupero retroattivo degli sgravi per il periodo precedente l'invito a regolarizzare del dicembre 2019.
4. Con il quarto motivo d'appello impugna il capo della sentenza sulle spese, che dovevano essere compensate anche in considerazione della richiesta in tal senso dell' nelle note di trattazione scritta, ignorate del giudice di prime cure. CP_1
5. L'appello è parzialmente fondato.
6. Quanto al primo motivo, rileva il collegio che l' in primo grado nelle CP_1
note di trattazione scritta del 13.1.2022 ha preannunciato uno sgravio che era ancora in corso di perfezionamento e che, in assenza di una richiesta congiunta delle parti costituite, il tribunale non poteva emettere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
7. Ciò posto, quanto alla censura relativa all'emissione dell'avviso di addebito in pendenza dei ricorsi amministrativi sulle note di rettifica, in violazione dell'art. 24 dlgs n. 46/1999, si osserva che sui ricorsi amministrativi si forma il silenzio rigetto decorsi inutilmente 90 giorni.
Nel caso in esame la società appellante, come si evince dalla documentazione in atti, ha proposto ricorsi amministrativi in data 31.1.2019 e 12.3.2019, per cui alla data di formazione degli avvisi di addebito oggetto del giudizio (24 giugno 2019 e 24 luglio 2019) erano decorsi i 90 giorni e i ricorsi amministrativi erano già stati definiti con silenzio rigetto.
8. E' opportuno, a questo punto, evidenziare che il giudice di primo grado ha ritenuto non provati i presupposti per il godimento degli sgravi contributivi oggetto di recupero mediante gli avvisi di addebito (periodi gennaio, febbraio, marzo, dicembre
2016, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2018), sia quelli previsti dalle norme riguardanti i singoli sgravi, sia quello della correntezza contributiva richiesta dall'art. 1 comma 1175 l. n. 296/2006; si legge nella sentenza: “Infatti, tenuto conto che dalla documentazione allegata dalle parti non si evince quale sia il requisito di legge mancante che ha fatto venir meno la possibilità di usufruire dei benefici contributivi, non specificatamente dedotto né dalla società e men che meno dall' , che riferisce unicamente che gli avvisi sono scaturiti “per inadempienze CP_1
dalle 3026 alla 3034”, senza che sia identificabile né riconducibile tale numerazione ad un preciso requisito previsto dalla legge per godere degli esoneri contributivi, parte opponente aveva l'onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti, sia riferibili alle condizioni personali dei lavoratori assunti (ad es. disoccupazione, ecc.), che alla regolarità contributiva”.
In realtà l' costituendosi in primo grado aveva dedotto che il recupero degli CP_1
sgravi era riconducibile esclusivamente alla mancanza di correntezza contributiva ed in particolare alla mancata sanatoria nei termini di legge di altro avviso di addebito:
“L'esito negativo dei citati DURC scaturisce dalla mancata sanatoria nei termini di legge del debito portato dall'avviso di addebito n. 59320170002348632000, saldato oltre il termine di 15 giorni decorrenti dall'invito al contribuente a regolarizzare formulato dall'istituto come per legge”.
Su richiesta del collegio, la società ha prodotto tale avviso di addebito riguardante DM10 rettificativi per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio settembre e ottobre 2016, avviso saldato dalla società, che quindi riconosce trattasi di contributi dovuti e non corrisposti nei termini (tanto da essere stati iscritti a ruolo con la formazion dell'avviso di addebito).
E tuttavia alcuni dei DM rettificativi oggetto degli avvisi di addebito opposti nel presente giudizio riguardano periodi precedenti l'aprile 2016, per i quali, pertanto,
l'istituto neanche allega la mancanza di correntezza contributiva.
In altri termini se con gli avvisi di addebito opposti l' ha recuperato gli CP_1
sgravi ai sensi dell'art. 1 comma 1175 e ss. L. n. 296/2006 per mancanza di regolarità contributiva, per mancato pagamento di quanto dovuto per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre 2016, si deve ritenere che alla data di scadenza del pagamento dei contributi dovuti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 nessuna irregolarità contributiva poteva prospettarsi e dunque gli sgravi non potevano essere revocati. Diversamente alla scadenza delle altre mensilità non sussisteva il requisito della correntezza contributiva per le inadempienze di cui all'avviso di addebito n.
59320170002348632000.
L'opposizione proposta in primo grado risulta dunque fondata quanto alle somme richieste per recupero sgravi contributivi per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 e da rigettare nel resto.
Da ultimo la società ha documentato che l'avviso di addebito n.
59320190002784680000, contenente le mensilità per le quali l'opposizione è fondata, risulta sgravato per euro 1.972,64, residuando la somma di euro 665,97. In tali limiti va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere. 9. Le spese di entrambi i gradi possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di euro 1.972, 64 portata dall'avviso di addebito n. 59320190002784680000 e rigetta, nel resto, l'opposizione a tale avviso di addebito, nonché l'opposizione agli avvisi di addebito n.
59320190005802130000 e n. 59320190005959220000; compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il Presidente
dott.ssa Graziella Parisi