Sentenza 29 aprile 2021
Ordinanza collegiale 27 novembre 2024
Inammissibile
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/03/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01767/2025REG.PROV.COLL.
N. 10615/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10615 del 2021, proposto da
US TI, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Castellana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda ter , n. 05051/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Si dà atto che l'avvocato Alessandro Castellana ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La signora US TI ha impugnato innanzi al Tar per il Lazio l’ordinanza n. 275 del 17/12/07, con cui il Sindaco di Roma ha ordinato la soppressione della postazione di commercio della ricorrente sull’area pubblica ivi indicata, chiedendo l’accertamento del diritto di occupare la postazione medesima.
1.1. A fondamento della gravata ordinanza il sindaco di Roma aveva richiamato:
- la nota n. 1/823-1 del 06/12/07 con cui il Comando Provinciale di Roma dei Carabinieri aveva trasmesso la lettera della Compagnia Carabinieri Roma Centro del 4 dicembre 2007 che aveva rappresentato che il 23 novembre 2007 personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, intervenuto a seguito della caduta di intonaco dall’edificio sito al civico n. 87 di Via Frattina, aveva incontrato notevoli difficoltà di accesso al luogo dell’intervento in ragione della ubicazione di alcune postazioni di commercio collocate su aree pubbliche, in posizione di intralcio ai mezzi di soccorso;
- la nota del 4 dicembre 2007 della Stazione CC di San Lorenzo in Lucina la quale aveva segnalato che alle due estremità di Via Frattina, agli incroci con Via del Corso e con Via del Babuino - Piazza di Spagna, erano state ubicate sulla sede stradale due postazioni per il commercio ambulante di generi alimentari che intralciavano il transito straordinario di veicoli di soccorso e che per tale motivo dovevano essere delocalizzate;
- una precedente nota del Comando provinciale dei vigili del fuoco che, per l’accessibilità dei mezzi di soccorso, aveva chiesto una larghezza della strada di metri 3,50 ed un’altezza libera di metri 4;
- l’esigenza di tutela della pubblica incolumità e del rispetto degli articoli 157 commi 2 e 4 del codice della strada, che prevede che debba rimanere una fascia libera percorribile di almeno tre metri ed una fascia di rispetto di un metro dal filo del fabbricato in caso di assenza del marciapiede, e 158 comma 1 lettera f) del medesimo codice, che prescrive che la sosta non può ricadere in corrispondenza degli incroci e a meno di 5 metri dagli stessi.
1.2. Con le censure, tra loro connesse, la ricorrente deduceva in prime cure :
- la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 e vizio della motivazione in quanto il gravato provvedimento sarebbe stato adottato senza la previa comunicazione di avvio del procedimento, la quale avrebbe consentito alla ricorrente di dimostrare che la propria postazione non rientrasse nell’ambito dell’urgenza richiamata a fondamento della soppressione delle postazioni di commercio; infatti, davanti al posteggio della TI vi sarebbe stato uno spazio libero di metri 3,65 che, quindi, non avrebbe comportato alcun ostacolo ai mezzi di soccorso come comprovato da una perizia giurata allegata al gravame. Pertanto, non sussistevano i presupposti di necessità ed urgenza necessari per l’adozione del provvedimento impugnato che era affetto da difetto d’istruttoria e da una motivazione carente e, comunque, generica (prima doglianza);
- l’amministrazione comunale non avrebbe effettuato i necessari accertamenti in ordine all’urgenza legittimante l’adozione della gravata ordinanza, come comprovato dal fatto che sulla medesima via della Vite esisteva altra occupazione di suolo pubblico non interessata dal provvedimento comunale e che la situazione di pericolo segnalata dai Vigili del fuoco riguardava una via diversa da quella in cui era collocata la postazione della ricorrente (seconda doglianza).
2. Il Tar capitolino, con sentenza della sez. II ter, 29 aprile 2021, n. 5051, ha ritenuto le censure prive di fondamento, prescindendo pertanto dalla disamina dell’eccezione di improcedibilità del ricorso formulata da Roma Capitale.
2.1. In particolare ha osservato che l’ordinanza gravata, in quanto plurimotivata, fosse sufficientemente fondata sul rilievo che i posteggi indicati non erano situati a distanza di cinque metri dall’incrocio, come prescritto dall’art. 158 comma 1 lettera f) d. lgs. n. 285/92.
Il posteggio della ricorrente non rispettava infatti la prescrizione in esame, come evincibile dalla stessa documentazione fotografica e dalla planimetria allegate alla perizia giurata prodotta da parte ricorrente, la quale, infatti, nulla aveva dedotto in merito.
Tale circostanza, peraltro, confermava anche il pericolo per la pubblica incolumità in quanto la collocazione del posteggio a distanza dall’incrocio non conforme a legge impediva il regolare accesso dei mezzi di soccorso in via della Vite, dovendo essere valutato non solo lo spazio libero, nella fattispecie peraltro palesemente insufficiente, per il transito, ma anche quello per la svolta di tali mezzi, notoriamente di significative dimensioni.
2.2. Da ciò l’insussistenza dei dedotti vizi di difetto d’istruttoria e carenza motivazionale e la correttezza sostanziale del provvedimento impugnato, con conseguente applicabilità alla fattispecie della preclusione all’annullamento giurisdizionale, prevista dall’art. 21 octies comma 2 l. n. 241/90, in relazione alla prospettata violazione dell’art. 7 l. n. 241/90, avente natura procedimentale.
2.3. Per le indicate ragioni è stata respinta anche la censura di eccesso di potere, evidenziando che, avuto riguardo all’insussistenza dei vizi di difetto d’istruttoria e di motivazione, nella fattispecie proprio la non conformità del posteggio della ricorrente alle disposizioni del codice della strada integrasse quella situazione di pericolo per la pubblica incolumità da ritenere, nel bilanciamento degli interessi, prevalente sulla pretesa del mantenimento dello status quo .
3. Avverso la sentenza di prime cure la signora TI US ha formulato le seguenti censure:
I) Illogicità della motivazione della sentenza impugnata – omessa valutazione delle doglianze del ricorso.
In tesi di parte appellante la sentenza non avrebbe rettamente valutato il primo motivo di impugnazione, liquidando il rigetto del motivo sul solo presupposto della vicinanza del chiosco all’incrocio con Via del Gambero, senza però valutare le effettive doglianze della ricorrente circa la violazione del principio di previa informazione e partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo.
Ciò in quanto integrando l’atto impugnato gli estremi del provvedimento di rimozione, anzi di soppressione (e quindi di revoca) del posteggio e dell’occupazione di suolo pubblico, andando ad incidere direttamente sugli interessi della ricorrente, doveva essere previamente comunicato alla ricorrente medesima (soggetto ben individuato ed individuabile) l’avvio del procedimento, affinché la stessa potesse esercitare le facoltà di intervento.
Le ragioni di urgenza, in tesi attorea più affermate che esistenti, non potevano ritenersi ostative alla comunicazione di avvio del procedimento, non essendosi verificato alcun pericolo imminente e grave alle cose e/o alle persone, tant’è che l’episodio del 23 novembre 2007 cui l’Amministrazione aveva fatto riferimento era da ritenersi assolutamente isolato e contingente. Anche perché, la partecipazione della ricorrente al procedimento istruttorio ed una attenta ponderazione degli interessi, avrebbe potuto anche portare ad ottimizzare il posteggio in parola nelle immediate vicinanze sempre su Via della Vite, in ottemperanza alle normative vigenti del Codice della Strada e in materia di sicurezza, atteso che su Via della Vite ben si poteva adeguare il posteggio della sig.ra TI.
In tesi attorea il posteggio in questione, così come gran parte degli altri citati nell’ordinanza impugnata, era ubicato nell’area di Via delle Vite da diversi decenni ed i relativi punti vendita facevano parte del tessuto storico del commercio del centro di Roma. In particolare, la sig.ra TI operava sul posteggio di Via della Vite da decenni e per diversi altri decenni vi aveva operato il suo dante causa, senza che fossero mai state segnalate problematiche attinenti alla sicurezza e all’ordine pubblico.
In tesi l’atto gravato in prime cure doveva ritenersi viziato anche per violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 2, del T.U.E.L. in virtù del quale il Sindaco aveva adottato l’impugnato provvedimento, in mancanza dei presupposti di legge e di una reale situazione di contingibilità, indifferibilità ed urgenza, e pertanto anche per incompetenza dell’organo emanante.
L’atto impugnato era quindi viziato, sotto similari aspetti, anche per eccesso di potere per difetto di istruttoria (riverberantesi sul difetto di motivazione), nonché per difetto dei presupposti e travisamento di fatto.
Tali presupposti non sussistevano anche per carenza della contingibilità ed urgenza.
Inoltre il provvedimento del Sindaco, emanato ai sensi dell’art. 54 del T.U.E.L., era comunque da considerarsi illegittimo perché abnorme, in quanto risultava assolutamente irragionevole ed eccessivo in vista degli obiettivi che intendeva perseguire.
Il vizio dell’eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti si evidenzierebbe ancor più, in tesi di parte appellante, considerando che l’Amministrazione non aveva provveduto ad effettuare alcuna reale misurazione o puntuale sopralluogo nel posto assegnato alla ricorrente al fine di valutare la rispondenza alle prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco
Nel tratto in questione, la strada era pedonalizzata (divieto di transito a qualsiasi tipo di vettura), ed era larga oltre 8 metri (precisamente 8,35 mt), mentre il chiosco occupava in larghezza solamente mt. 1,35, come da provvedimento concessorio e come evincibile dalla perizia asseverata e versata in atti di primo grado. Pertanto, lo spazio per i mezzi di soccorso ed il transito pedonale era superiore ai 3 metri.
L’ordinanza impugnata sopprimeva e quindi revocava il posteggio per il commercio su aree pubbliche già assegnato e concesso dall’Amministrazione comunale alla ricorrente, senza tuttavia assegnarle un posteggio alternativo, di pari consistenza; ciò in violazione del disposto di cui all’art. 44 della Legge Regionale del Lazio n. 33/1999 che, al comma 3-bis, dispone, nel caso di soppressione o revoca di un posteggio per motivi di interesse pubblico « l’operatore interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio. Il posteggio concesso in sostituzione del posteggio revocato deve essere equivalente, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell’operatore ».
L’Amministrazione aveva altresì l’obbligo, nelle more dell’assegnazione di altro posteggio secondo i criteri di cui sopra, di garantire all’operatore il pacifico svolgimento della propria attività, secondo quanto disposto dall’art. 23 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2006.
Nel caso di specie, il Comune non aveva né individuato un posteggio alternativo di pari valore commerciale per la ricorrente, né aveva emesso alcuna disposizione atta a permetterle di proseguire pacificamente la propria attività.
4. Il Comune di Roma, nel costituirsi ha insistito per la declaratoria di improcedibilità del ricorso di prime cure , profilo assorbito dal primo giudice.
5. Con ordinanza del 27 novembre 2024 n. 9357 la sezione ha comunicato, ex art. 73 comma 3 c.p.a., la sussistenza di profili di inammissibilità e di improcedibilità del gravame, assegnando termine per il deposito di memoria difensiva, ritualmente depositata dalla ricorrente che ha insistito nei propri assunti.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della successiva udienza pubblica del 13 febbraio 2025.
7. L’appello, come preannunciato con la citata ordinanza, presenta profili di inammissibilità, in disparte dai profili di improcedibilità da intendersi riferiti già al ricorso di prime cure , eccepiti da Roma Capitale.
8. Ed invero il primo giudice ha disatteso le doglianze attoree ritenendo che la gravata ordinanza contingibile e urgente fosse motivata non solo in relazione al profilo dell’insufficienza della larghezza di Via Vite per il transito dei mezzi di soccorso – profilo questo avversato dalla parte anche con la produzione di perizia tecnica – ma anche in considerazione dell’autonomo e sufficiente profilo motivazionale, non oggetto di alcuna contestazione, dato dalla circostanza che la postazione di commercio in titolarità della ricorrente non rispettasse la prescrizione dall’art. 158 comma 1 lettera f) d. lgs. n. 285/92, essendo posta a meno di cinque metri dall’incrocio.
Da ciò pertanto, secondo il primo giudice, la legittimità della stessa, stante l’insufficienza dello spazio per il transito e la manovra dei mezzi di soccorso, avuto riguardo al pericolo per la pubblica incolumità rappresentato da tale circostanza e la corretta ponderazione degli interessi in gioco, nonché l’applicabilità alla fattispecie de qua dell’art. 21 octies comma 2 l. 241/90, idoneo al superamento, quanto alla spiegata aziona impugnatoria, della censura riferita alla pretermissione del contraddittorio procedimentale.
8.1. L’appellante, lungi dal criticare il percorso motivazionale seguito dal primo giudice, si è limitata per un verso a riproporre i motivi del ricorso di prime cure, insistendo nella necessità della comunicazione di avvio del procedimento, stante l’insussistenza delle ragioni di urgenza, e nella sufficiente larghezza della strada de qua, laddove il primo giudice ha valorizzato, come innanzi precisato, l’ulteriore ed autonomo profilo motivazionale, dato dalla distanza dall’incrocio, ritenendo il pericolo in re ipsa palesato dal mancato rispetto di detta prescrizione, impeditiva della manovra e del passaggio dei mezzi di soccorso, con la conseguenza che alcun utile apporto procedimentale avrebbe potuto fornire la parte.
8.2. E’ al riguardo noto che ai sensi dell’art. 101 comma 1 c.p.a. il ricorso in appello deve contenere specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, non potendo risolversi nella mera riproposizione dei motivi di prime cure disattesi dal giudice di primo grado, pena l'inammissibilità dell'appello. Pertanto, l'appello deve sempre contenere, accanto alla parte volitiva, anche una parte critica, a confutazione della sentenza di primo grado, non trattandosi di un novum iudicium ma di una revisio prioris istantiae . A tal fine, pur non richiedendosi l'impiego di formule sacramentali, si esige l'onere specifico, a carico dell'appellante, di formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza appellata in modo che il giudice di appello sia posto nelle condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente ( ex multis Cons. Stato, sez. V, 01 luglio 2024, n. 577).
9. Per altro verso, come preannunciato nell’ordinanza ex art. 73 comma 3 c.p.a., l’appello risulta inammissibile anche sotto un secondo profilo , ovvero per divieto di ius novorum , ex art. 104 comma 1 c.p.a., essendo dedotte censure non espresse nei motivi di prime cure , come la mancata concessione di altra area di posteggio di superficie equivalente, nonché la violazione dell’art. 23 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2006 ( ex multis Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2024 n. 6440, secondo cui “ nel processo amministrativo, stante la necessità di formulazione delle censure ex art. 40 c.p.a. nel termine decadenziale di rito per la proposizione del ricorso, ex art. 41 comma 2 c.p.a. devono considerarsi inammissibili in appello motivi diversi da quelli tempestivamente formulati con il ricorso di prime cure, stante il divieto di cui all’art. 104 comma 1 c.p.a. ”).
9.1. Peraltro la doglianza riferita alla mancata concessione di altro spazio, oltre che inammissibile, nel senso innanzi precisato, e priva di fondamento, essendo l’assegnazione di altro spazio sostitutivo eccentrica rispetto all’ordinanza contingibile e urgente e rimessa ad un momento successivo, nel rispetto delle competenze e dell’iter procedimentale ordinari nella materia de qua , palesa i profili di improcedibilità del ricorso di prime cure , eccepiti da Roma Capitale tanto innanzi al Tar che nel presente grado di appello, posto che, come evidenziato dal Comune, la riassegnazione di altra area è stata disposta successivamente, ovvero la postazione di Via della Vite fronte civico n. 21 è stata ricollocata, nella Conferenza di Servizi del 21.12.2007 (All. 7 deposito di I grado) in Via del Gambero, perpendicolare a Via della Vite, prima provvisoriamente e, quindi, proprio su istanza dell’interessata, in modo permanente con la D.D. n. 2056 dell’11.08.2008.
9.1.1. Pertanto l’interesse al ricorso, ove detta postazione fosse stata ritenuta non satisfattiva degli interessi della ricorrente, non poteva che intendersi traslato avverso le successive determinazioni dirigenziali.
9.2. Ne parte appellante, a fronte dell’eccezione di improcedibilità reiterata nella presente sede dal Comune, ha dedotto di avere interesse allo scrutinio del merito dell’appello a fini risarcitori, ex art. 34 comma 3 c.p.a., nei termini di cui all’art. 73 comma 1 c.p.a., secondo il principio al riguardo elaborato da Consiglio di Stato, Ad. Plen. 13 luglio 2022, n. 8. Né detto interesse è stato palesato all’esito della comunicazione dell’ordinanza ex art. 73 comma 3 c.p.a..
10. In ogni caso in disparte dagli evidenziati profili di inammissibilità e di improcedibilità, cui parte appellante non ha congruamente argomentato nella memoria depositata all’esito dell’ordinanza ex art. 73 comma 3 c.p.a., solo per esigenze di completezza si evidenzia come l’appello sia del tutto destituito di fondamento, non rilevando tra l’altro l’eventuale risalenza nel tempo della postazione di commercio in titolarità della ricorrente e pertanto anche del pericolo che l’ordinanza contingibile e urgente ha inteso prevenire.
10.1. Come noto le ordinanze di necessità e urgenza, quali espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità, laddove all'uopo si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore, presuppongono necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (ex multis da ultimo Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2022, n. 9846).
I presupposti che consentono il legittimo esercizio del potere di ordinanza ex art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 sono quelli della contingibilità, intesa nell'accezione di necessità che implica l'insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo oppure che quelli sussistenti non siano adeguati ad affrontare, in maniera tempestiva, la situazione di pericolo, dell'urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data e dell'interesse pubblico da salvaguardare (Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 2022, n. 2193).
L'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente, presuppone pertanto l'esistenza di una situazione eccezionale ed imprevedibile: tale presupposto, tuttavia, va interpretato nel senso che rileva non la circostanza (estrinseca) che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza (intrinseca) della necessità e dell'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità, che, soprattutto, dall'imputabilità se del caso perfino all'Amministrazione stessa della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere. In definitiva, cioè, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, " perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l'immediatezza dell'intervento urgente del Sindaco va rapportata all'effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell'ordinanza " (Cons. Stato, sez. II, 22 luglio 2019, n. 5150 con richiamo anche a propri precedenti).
10.2. Ciò posto sussistevano nella fattispecie de qua , come palesato dagli atti istruttori richiamati nell’ordinanza gravata, i presupposti per la sua adozione, posto che in data 23 novembre 2007 il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, intervenuto a seguito della caduta di intonaco dall’edificio sito al civico n. 87 di Via Frattina, aveva incontrato notevoli difficoltà di accesso al luogo dell’intervento in ragione della ubicazione di alcune postazioni di commercio collocate in aree pubbliche in posizione di intralcio ai mezzi di soccorso, per cui, a seguito dei successivi accertamenti istruttori, erano state individuate le postazioni, anche se situate in vie limitrofe, non rispettose delle disposizioni del codice della strada.
10.3. Avuto riguardo al pericolo pro futuro per la pubblica incolumità che l’ordinanza mirava a prevenire, in ragione del mancato rispetto della prescrizione del codice della strada circa la distanza dagli incroci, impeditiva della manovra di mezzi di notevoli dimensione, fra cui i mezzi di soccorso, appare ravvisabile, come correttamente ritenuto dal primo giudice, anche il contemperamento in re ipsa con gli opposti e privati interessi, nonché la superabilità della censura riferita alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, in applicazione della sanatoria giurisprudenziale di cui all’art. 21 octies comma 2 seconda parte l. 241/90, applicabile agli atti discrezionali.
E’ infatti emerso in giudizio che il procedimento non avrebbe potuto avere esisto diverso, con conseguente necessità di delocalizzazione della postazione della ricorrente (non rispettosa delle prescrizioni del codice della strada) la cui riassegnazione era destinata ad intervenire – come in effetti avvenuto - in un momento successivo, come innanzi rappresentato, nel rispetto del normale iter procedimentale (e delle sottese garanzie partecipative, la cui eventuale violazione avrebbe dovuto essere fatta valere con l’impugnazione degli atti successivamente adottati dall’amministrazione capitolina).
10.4. Del tutto irrilevanti, ai fini dell’accoglimento dell’appello, sono poi le doglianze, reiterate nella presente sede ed insistentemente anche nella memoria depositata all’esito della comunicazione dell’ordinanza ex art. 73 comma 3 c.p.a., circa la sufficienza della larghezza della strada de qua , avuto riguardo alla sufficienza, già ravvisata dal primo giudice, dell’ulteriore profilo motivazionale, dato dal mancato rispetto della distanza dall’incrocio, non avversato dalla parte in prime cure .
Ciò, in ragione del principio, di cui ha fatto applicazione il primo giudice, radicato nella giurisprudenza amministrativa con riferimento all’impugnazione di provvedimenti amministrativi plurimotivati, secondo cui, in presenza di provvedimenti motivati con distinte ragioni, ciascuna delle quali di per sé astrattamente sufficiente a sorreggere la volizione amministrativa, la parte che agisce per l'annullamento ha l'onere di aggredire tutti i pilastri motivazionali che reggono l'avversata decisione, pena l'inammissibilità dell'azione, strutturalmente inidonea, quand'anche accolta, a determinare l'annullamento dell'atto, che, al contrario, resterebbe in piedi in virtù delle ragioni non fatte oggetto di censura (ex multis Cons. Stato, sez. V, 06 febbraio 2024, n. 1215).
11. L’appello va dunque dichiarato inammissibile, ferma in ogni caso l’improcedibilità del ricorso di prime cure , alla stregua dei precedenti rilievi.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e dichiara comunque inammissibile il ricorso di primo grado .
Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Roma Capitale, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO