Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8248/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.07.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadino: CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Mattia Alessandro Conti presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Mattia Alessandro Conti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Buscate (MI) in data 28 febbraio 2011 (anno
2011, atto n. 1, parte 1, serie A) in separazione dei beni.
separati con sentenza n. 1706/2024 pubblicata il 4 novembre 2024 del Tribunale di Milano (passata in giudicato v. documenti in atti)
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Persona_1 [...]
, cittadino italiano. C.F._3
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 luglio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. i coniugi si danno il reciproco assenso a stabilire che il figlio minorenne viva con la Per_1 madre, in regime di affidamento congiunto a residenza privilegiata presso l'abitazione della stessa sita in Parabiago (MI) alla via Santorre di Santarosa n. 10;
3. il Sig. , che vive nell'abitazione di sua residenza sita nel Comune di Parte_2
Nerviano (MI) alla via per Villanova n. 39, si impegna a contribuire al mantenimento del figlio minore versando l'importo di € 200,00 mensili;
il Sig. Per_1 Parte_2 avrà il diritto e ed il dovere di tenere con sé il figlio minore nei giorni lavorativi Per_1 della settimana (da lunedì a venerdì) e nei giorni del fine settimana (sabato e domenica), nel rispetto delle esigenze del figlio e degli impegni della Sig.ra secondo un Per_1 Parte_1 calendario che verrà di volta in volta concordato, nel segno della massima libertà di frequentazione;
4. per quanto riguarda le vacanze estive del figlio i coniugi convengo che le stesse Per_1 verranno concordemente stabilite dai genitori di anno in anno, nel rispetto delle esigenze del primo e degli impegni dei secondi, impegnandosi a prestare il necessario consenso affinchè possa espatriare e passare le vacanze all'estero, potendosi prevedere che il padre Per_1 tenga con sé il figlio per un periodo complessivo di due settimane, anche non Per_1 consecutive, nel mese di agosto;
5. i coniugi si danno reciproco atto che le spese di carattere straordinario del figlio minore verranno suddivise pro quota per il 50% secondo il Protocollo in uso presso il Per_1
Tribunale di Milano e quindi:
1. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
2. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
3. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
5. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
6. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
* * *
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 23.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Buscate (MI) in data 28 febbraio 2011 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buscate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 04.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG