Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/05/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.14556/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, nata a [...] il [...], (C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], (C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliate in Biancavilla (CT), piazza Sgriccio 10, presso lo studio dell'Avv. Dino
Privitera, che le rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
-parte attrice-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: e Controparte_1 CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_2 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliati in Biancavilla Viale Europa n. 34, presso lo studio dell'Avv. Grazia Ventura che li rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
- parte convenuta -
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 20/01/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Con atto di citazione notificato in data 8 ottobre 2019, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio e , proprietari dell'immobile sito in Biancavilla Controparte_1 Controparte_2
C.le Monaco, adiacente l'immobile di proprietà della parte attrice, chiedendo di“accertare, ritenere e dichiarare che i danni riportati dall'immobile di proprietà degli attori sito in Biancavilla CT C.le
Monaco, censito al catasto fabbricati al foglio 40 part.lla 1771, ed in narrativa descritti, sono stati
1
accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità dei sig.ri e , odierni convenuti, in quanto proprietari Controparte_1 Controparte_2 del suddetto immobile demolito: a) per non aver provveduto all'eliminazione delle cause stesse dei danni sopra citati e, conseguentemente, per essere venuti meno al dovere di custodia del suddetto immobile che in quanto proprietari grava sugli stessi;
b) per non aver tenuto indenni gli attori dai danni subiti all'immobile di loro proprietà, anche a seguito dell'aggravamento dei danni alla pavimentazione dovuta all'espansione molto veloce delle radici dell'albero ad alto fusto ivi esistente che, come detto in narrativa, è cresciuto naturalmente in loco ad una distanza di meno di un metro dall'immobile di proprietà degli attori;
per l'effetto condannare i convenuti sia all'immediata rimozione di tutte le cause dei danni subiti agli attori nell'immobile di loro proprietà, che al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalle sig.re e , nella Parte_3 Parte_2 misura di € 6.994,80 o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa.
Condannare, altresì, i convenuti alla rimozione dell'albero ad alto fusto cresciuto naturalmente nell'immobile di loro proprietà perché posto ad una distanza dal confine con l'immobile di proprietà degli attori inferiore a quella prevista per legge”.
Con comparsa depositata in data 28 febbraio 2020, i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando sia l'an che il quantum dei danni lamentati da parte attrice. Sotto il primo profilo, secondo quanto dedotto dalla parte convenuta, gli attori, non avrebbero sufficientemente dimostrato il nesso eziologico tra la demolizione e i danni da infiltrazione lamentati. Sotto il profilo del quantum, è stato contestato, che in un lasso di tempo alquanto breve e privo di precipitazioni, come quello che ha interessato il periodo che va dal 29 novembre 2018 (giorno della demolizione), all'instaurarsi della presente causa, siano potuti insorgere i danni denunciati dagli attori.
Disposta consulenza tecnica di ufficio, la relazione è stata depositata in data 31.12.2020.
All'udienza del 20 gennaio 2025, la causa è stata posta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
Ciò premesso, in diritto, si osserva quanto segue.
La responsabilità del proprietario custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva in quanto fondata non sulla colpa del custode bensì sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno evento - con onere della prova in capo al danneggiante del caso fortuito inteso quale fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, attinente non alla colpa ma al profilo causale dell'evento (cfr. Cass.
2 7763/2007; Cass. 15042/2008; Cass. 20427/2008), idoneo ad interrompere il nesso eziologico e da solo sufficiente a determinare l'evento (Cass. Civ. 5658/2010).
In forza della superiore normativa, dunque, il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico con la cosa in custodia, mentre il custode si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato derivi da "caso fortuito" (cfr. Cass. Civ. Sez.
3, Ordinanza n. 16295 del 18/06/2019; Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 6651 del 09/03/2020).
Secondo quanto allegato dalla parte attrice, in data 29 novembre 2018, la parte convenuta ha fatto demolire il proprio immobile, omettendo di procedere alla rimozione del materiale di risulta. La permanenza del cumulo di macerie sull'area di sedime, prolungatasi nel tempo, secondo quanto dedotto dagli attori, ha favorito il defluire delle acque piovane, nella direzione del proprio immobile confinante, determinando l'insorgere di infiltrazioni d'acqua nello stesso. Inoltre, le radici di un albero ad alto fusto insinuatesi nel sottosuolo al confine tra le proprietà delle parti, avrebbero ulteriormente aggravato la situazione, favorendo l'accesso delle acque lungo le fondamenta dell'immobile in proprietà di parte attrice.
La parte attrice, ha attribuito a dette infiltrazioni, la causa dei danni al proprio immobile, consistenti nell'ammaloramento delle pareti e della pavimentazione, segnatamente di quelle poste in corrispondenza del confine con la proprietà convenuta.
Quanto dedotto dalla parte attrice ha trovato riscontro all'esito della C.T.U. eseguita sui luoghi.
La sussistenza dei danni alle mura perimetrali dell'immobile di parte attrice è comprovata dai rilievi fotografici prodotti, nonché dalle conclusioni della relazione del C.T.U. secondo cui:“Non vi è dubbio alcuno, che le condizioni di degrado dell'immobile di proprietà attoreo esistono e sono sia datate e sia in atto esistenti e risultano concentrate sulle pareti e pavimentazione dell'immobile, con più accentuata percentuale igrometrica in corrispondenza della parete posta a confine dell'immobile di proprietà convenuta ed una più bassa percentuale igrometrica in direzione da ovest verso est (area più distante dal confine con la proprietà convenuta)”.
Quanto al nesso di causalità tra le infiltrazioni d'acqua e la presenza del materiale di risulta della demolizione relitto sull'area di sedime dell'immobile di proprietà convenuta, il CTU ha precisato che
“esfoliazione di intonaci, distacco di intonaci, fessurazioni di intonaci, muffe ecc.., […] sono sicuramente da addebitare alle infiltrazioni d'acqua durante le precipitazioni meteoriche gravanti sul bene oggetto di causa e dovute alle seguenti cause:
1. Mancanza di idonea impermeabilizzazione ed isolamento all'acqua delle pareti dell'originario immobile di proprietà convenuta oggi in parte crollato/demolito, che consente all'acqua di poter infiltrarsi all'interno della parete e/o
3 dell'intercapedine tra le due pareti a confine e da qui in direzione dell'immobile attoreo posto a piano terra;
2. Mancanza di idonea pendenza del massetto dell'area di proprietà convenuta originariamente occupata dalla costruzione. Inoltre, si sottolinea che parte dell'acqua allo stato penetra all'interno dello strato della parete dell'immobile attoreo per capillarità dovuto all'assorbimento di acqua da parte del massetto cementizio e da qui in direzione delle murature dell'originario fabbricato e da qui in direzione dell'immobile attoreo. Si sottolinea che le problematiche riscontrate sono da addebitare totalmente a tali infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile di proprietà convenuta allo stato dei luoghi ed in funzione di come lo erano durante il momento del crollo e stagnazione delle macerie”.
Risulta pertanto comprovata la sussistenza del nesso di causalità tra i danni all'immobile di parte attrice e le infiltrazioni d'acqua provocate dall'inerzia di parte convenuta, che non ha rimosso le macerie e che non ha realizzato un massetto cementizio idoneo al corretto deflusso delle acque in direzione della via pubblica come evidenziato dal CTU.
La circostanza per la quale la rilevanza dei danni da umidità all'edificio di proprietà attrice sia più importante lungo le pareti poste a confine con la proprietà convenuta, scemando via via di intensità nelle aree da esso più lontane comprova la correttezza delle conclusioni del CTU.
Il CTU ha poi escluso rispondendo anche alle osservazioni del CTU in maniera plausibile e convincente che le infiltrazioni derivino dal cortile In particolare, il CTU ha riferito: “Si CP_3
sottolinea che le problematiche riscontrate sono da addebitare totalmente a tali infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile di proprietà convenuta allo stato dei luoghi ed in funzione di come lo erano durante il momento del crollo e stagnazione delle macerie. Ad avvalorare tale tesi è la tipologia di diffusione dell'umidità nei vari vani dell'immobile attoreo, con percentuale igrometrica che va scemando man mano che ci si allontana dalle pareti a confine con l'immobile di proprietà convenuta.
E' totalmente da escludere la possibilità di infiltrazione d'acqua dal e ne è testimonianza CP_4
la mancanza attuale con misurazione igrometrica di umidità attiva sulle pareti interne ed esterne dell'immobile attoreo in tale area”.
La parte convenuta ha, in corso di causa, provveduto alla rimozione delle macerie, dell'albero ad alto fusto, nonché alla posa di un massetto cementizio sull'area di sedime del proprio immobile così sgomberato.
Tuttavia, secondo quanto emerge dalla relazione del C.T.U., permane la situazione lesiva in quanto le cause delle infiltrazioni d'acqua permangono.
Si legge a tal proposito nella relazione: “la proprietà convenuta delimitata proprio a confine con la proprietà attorea dagli originari muri perimetrali in muratura di pietre, non correttamente
4 impermeabilizzata, non intonacata e non sistemata in maniera da evitare all'acqua di penetrare al suo interno ed al confine tra le due proprietà ed intaccare la proprietà attorea. A ciò si aggiunge che la causa delle problematiche è anche da attribuire allo stato in cui versa la pavimentazione dell'area di proprietà convenuta senza una adeguata pendenza della stessa nella fascia a ridosso dei muri perimetrali esistenti”.
Pertanto, ritenuta la responsabilità in capo alla parte convenuta nella causazione dei danni oggetto di causa ex art. 2051 c.c., la stessa deve essere condannata all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, nonché alla riduzione in pristino delle parti ammalorate dell'immobile di parte attrice.
Secondo quanto riportato dalla relazione della C.T.U., al fine di eliminare le cause di infiltrazioni sarà necessario, eseguire i lavori indicati nella relazione, in una delle due ipotesi alternative, ambedue valide per la risoluzione delle infiltrazioni all'immobile attoreo.
Va altresì disposta la condanna dei convenuti in solido al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di €5.040,00, oltre IVA, per la riduzione in pristino dell'immobile attoreo.
Al fine di ripristinare l'unità immobiliare degli attori danneggiata dalle infiltrazioni, il CTU ha stimato opere per €4.240,00, oltre IVA, oltre che le spese di predisposizione della pratica urbanistica e direzione dei lavori pari ad €800,00, oltre IVA, per un totale di €5.040,00, oltre IVA.
In conclusione, va accertata la responsabilità della parte convenuta ex art. 2051 c.c. per i danni all'immobile di parte attrice con la condanna dei convenuti in solido all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua, secondo quanto meglio specificato nella relazione della C.T.U. depositata in data 31.12.2020.
Nulla occorre statuire sulla domanda di parte attrice volta all'eliminazione dell'albero ad alto fusto, per aver la parte convenuta già provveduto in tal senso, con conseguente cessata materia del contendere sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza con la condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D. M.
55/14 e succ. modif. per lo scaglione di valore di riferimento, per tutte le fasi, ai minimi secondo quanto richiesto nella nota spese del difensore di parte attrice, nonchè tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta. Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
Accerta la responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. e per l'effetto condanna i convenuti in solido all'esecuzione delle opere meglio specificate nella relazione di CTU depositata in data 31.12.2020; condanna i convenuti in solido al pagamento, per le causali di cui in parte motiva in favore degli attori, della somma di euro 5.040,00, oltre IVA;
Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori, delle spese di lite liquidate in euro
2.540,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, iva e cpa se dovute per legge;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 2.5.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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