TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 17/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 953/2024 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato GALETTA ANGELA
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato PETITO VITTORIA C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/7/2024 - premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio in data 25/9/1985 in Matera con e Controparte_1
che dalla loro unione erano nati due figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, adiva il Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dal marito, con richiesta di porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile per il mantenimento del coniuge di € 550,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, con decorrenza dal mese di aprile 2024 (data in cui la lasciava l'abitazione coniugale). Pt_1 Con comparsa di costituzione depositata in data 7/10/2024 Controparte_1
si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di separazione ma opponendosi
[...]
a quella di tipo economico;
chiedeva, altresì, che fosse disposta l'assegnazione per metà a ciascun coniuge degli arredi della casa coniugale.
Sentite le parti all'udienza del 5/12/2024, con ordinanza del 18/12/2024 il Giudice relatore, constatata l'infruttuosità del tentativo di conciliazione e rilevati, allo stato, il mancato svolgimento da parte della di attività lavorativa (pur avendo la stessa capacità Pt_1
lavorativa) e la mancata percezione da parte di costei di redditi di natura previdenziale o derivanti dalla titolarità di quote degli immobili pervenuti in successione;
tenuto conto altresì della percezione da parte del di una pensione pari ad € 1.643,44 mensili, degli CP_1
ulteriori oneri gravanti sullo stesso, delle sue condizioni fisiche nonché, infine, della possibilità per la ricorrente di attivarsi per lo svolgimento di attività lavorativa, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, con decorrenza dalla domanda (22/7/2024), l'importo di € 300,00 a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Con la medesima ordinanza formulava altresì una proposta conciliativa ex art. 473- bis.21 c.p.c, che veniva accettata dal mentre la dichiarava di accettarla a CP_1 Pt_1
condizione che fosse chiarito che le rate del mutuo, stipulato da entrambi i coniugi, fossero poste interamente a carico del resistente.
Con ordinanza del 13/3/2025 il Giudice disponeva la comparizione personale delle parti al fine di un'eventuale consensualizzazione della separazione.
All'udienza del 10/4/2025 il dichiarava di accettare la proposta conciliativa CP_1
formulata dal Giudice, assumendosi altresì il pagamento integrale delle rate del muto, anche per la quota a carico della , sino alla sua estinzione;
la ricorrente dichiarava di accettare Pt_1
tale proposta.
La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'insuccesso del tentativo di conciliazione, deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione. Quanto agli aspetti economici, tenuto conto che le parti, chiarita la questione relativa al pagamento delle rate del mutuo, hanno accettato la proposta conciliativa formulata con ordinanza del 18/12/2024, si conferma l'onere posto a carico di Controparte_1
di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla Parte_1 domanda (22/7/2024), l'importo di € 300,00 a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, avuto riguardo all'attuale situazione di carenza di redditi propri della ricorrente, determinante ai fini del mantenimento.
Le spese di lite, stante l'intervenuto accordo, si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/7/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, coniugati in MATERA in data 25/09/1985; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985,
Parte II, serie A, numero 2;
3) conferma a carico di , con decorrenza dalla domanda Controparte_1
(22/7/2024), l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1
l'importo di € 300,00 a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
16/4/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 953/2024 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato GALETTA ANGELA
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato PETITO VITTORIA C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/7/2024 - premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio in data 25/9/1985 in Matera con e Controparte_1
che dalla loro unione erano nati due figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, adiva il Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dal marito, con richiesta di porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile per il mantenimento del coniuge di € 550,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, con decorrenza dal mese di aprile 2024 (data in cui la lasciava l'abitazione coniugale). Pt_1 Con comparsa di costituzione depositata in data 7/10/2024 Controparte_1
si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di separazione ma opponendosi
[...]
a quella di tipo economico;
chiedeva, altresì, che fosse disposta l'assegnazione per metà a ciascun coniuge degli arredi della casa coniugale.
Sentite le parti all'udienza del 5/12/2024, con ordinanza del 18/12/2024 il Giudice relatore, constatata l'infruttuosità del tentativo di conciliazione e rilevati, allo stato, il mancato svolgimento da parte della di attività lavorativa (pur avendo la stessa capacità Pt_1
lavorativa) e la mancata percezione da parte di costei di redditi di natura previdenziale o derivanti dalla titolarità di quote degli immobili pervenuti in successione;
tenuto conto altresì della percezione da parte del di una pensione pari ad € 1.643,44 mensili, degli CP_1
ulteriori oneri gravanti sullo stesso, delle sue condizioni fisiche nonché, infine, della possibilità per la ricorrente di attivarsi per lo svolgimento di attività lavorativa, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, con decorrenza dalla domanda (22/7/2024), l'importo di € 300,00 a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Con la medesima ordinanza formulava altresì una proposta conciliativa ex art. 473- bis.21 c.p.c, che veniva accettata dal mentre la dichiarava di accettarla a CP_1 Pt_1
condizione che fosse chiarito che le rate del mutuo, stipulato da entrambi i coniugi, fossero poste interamente a carico del resistente.
Con ordinanza del 13/3/2025 il Giudice disponeva la comparizione personale delle parti al fine di un'eventuale consensualizzazione della separazione.
All'udienza del 10/4/2025 il dichiarava di accettare la proposta conciliativa CP_1
formulata dal Giudice, assumendosi altresì il pagamento integrale delle rate del muto, anche per la quota a carico della , sino alla sua estinzione;
la ricorrente dichiarava di accettare Pt_1
tale proposta.
La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'insuccesso del tentativo di conciliazione, deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione. Quanto agli aspetti economici, tenuto conto che le parti, chiarita la questione relativa al pagamento delle rate del mutuo, hanno accettato la proposta conciliativa formulata con ordinanza del 18/12/2024, si conferma l'onere posto a carico di Controparte_1
di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla Parte_1 domanda (22/7/2024), l'importo di € 300,00 a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, avuto riguardo all'attuale situazione di carenza di redditi propri della ricorrente, determinante ai fini del mantenimento.
Le spese di lite, stante l'intervenuto accordo, si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/7/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, coniugati in MATERA in data 25/09/1985; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985,
Parte II, serie A, numero 2;
3) conferma a carico di , con decorrenza dalla domanda Controparte_1
(22/7/2024), l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1
l'importo di € 300,00 a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
16/4/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco