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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/05/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6475/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6475/2016 promossa da:
(C.F. e (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 si, in lc rt. 7 i IO NO e IC NO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori sito in Eboli alla via Matteotti n°77; ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., (P.I. ), rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1 ocura generale alle liti per notar 04.2017- Persona_1
Repertorio nr. 52163 - Raccolta nr.14154 in calce alla memoria difensiva dall'Avv. Carmela Malandrino ed elettivamente domiciliati presso Postale di Nocera Controparte_2 inferiore alla Via Amato
resistente
nonché
(C.F. e (C.F. CP_3 C.F._3 CP_4
, rapprese di man oria di C.F._4 mmaso Gallo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Cava De' Tirreni alla Via F. Alfieri n.16;
interventori
nonché
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di mandato a CP_5 C.F._5 oria . Mauro Iannone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Mercato San Severino (SA) alla via Torino n. 8;
chiamata in causa
pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 02.11.2016, e Parte_1 Parte_2 richiedevano al Tribunale di Nocera Inferiore accertarsi il loro diritto di ottenere, nei confronti delle , la liquidazione delle singole quote di loro spettanza per capitale ed Controparte_1 inter nque buoni postali fruttiferi cointestati ai defunti genitori, ritenendo illegittimo il rifiuto ricevuto di riscossione per mancata contestuale presenza di tutti gli aventi diritto, nello specifico per l'assenza della RM;
chiedevano pertanto ordinarsi CP_5
a il rimborso delle quote spett di interessi dovuti con vittoria Controparte_1
d
Con memoria difensiva del 05.05.2017 si costituiva in giudizio eccependo di Controparte_1 non poter provvedere al rimborso dei buoni fruttiferi pro quot e, in assenza di tutti gli aventi diritto e il difetto di contraddittorio stante la mancata chiamata in causa di tutti i coeredi;
chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda ed in subordine, integrato il contraddittorio, autorizzarsi all'estinzione anche parziale dei buoni fruttiferi. Controparte_1
Con comparsa di intervento del 01.06.2017 intervenivano nel giudizio i MA CP_3
e i quali avendo diritto, iure hereditatis, alla riscossione dei s CP_4
q discendenti, in linea retta, dei defunti coniugi e Persona_2 [...]
pertanto, spiegavano intervento adesivo chiedendo il rimborso dei buoni fruttiferi Per_3
spettante.
Il Giudice a scioglimento della riserva assunta, in occasione della prima udienza del 14.06.2017, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della RM rinviando CP_5 la causa all'udienza del 22.11.2017.
In occasione dell'udienza del 22.11.2017 si costituiva in giudizio la quale aderiva CP_5 alla domanda dei ricorrenti nei confronti di , sostenendo il proprio diritto di CP_1 riscuotere le somme portate dai buoni fruttiferi i in ricorso, con i dovuti interessi e secondo la quota a lei spettante per legge.
I ricorrenti, gli intervenuti e la chiamata in causa chiedevano un'ordinanza-ingiunzione di pagamento sulle somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. ferma la pretesa di maggior avere già azionata o un provvedimento autorizzativo per la presentazione dei titoli di legittimazione con ogni riserva sul maggiore avere azionato.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.11.2017, invitava gli aventi titolo alla riscossione dei buoni postali, con ogni riserva sul maggior avere già azionato, consegnando i titoli all'Ufficio postale e a produrre nuovamente gli stessi in copia leggibile e predisponendo un prospetto per il calcolo degli interessi vantati sui singoli titoli fissando per il prosieguo l'udienza del 21.11.18.
All'udienza del 21.11.2018 parte ricorrente chiedeva CTU contabile al fine di quantificare le somme ulteriormente dovute rispetto a quelle liquidate da e come da notule Controparte_1 apposte sul retro dei buoni postali. Il difensore della parte intervenuta depositava in copia la distinta di versamento degli importi non contestati ad opera di poste italiane e si riportava alle richieste del ricorrente.
pagina 2 di 6 All'udienza del 24.04.2019 i difensori dei MA (ricorrenti, intervenuti e chiamata in CP_5 causa) davano conto che nelle more del giudizi aveva provveduto a Controparte_1 liquidare le somme dovute e, pertanto, chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale con distrazione ai difensori antistatari.
Il Giudice rinviava all'udienza del 28.04.2022.
depositava note di trattazione scritta sostenendo l'irritualità del Controparte_1
02 bis c.p.c. e di non essere debitrice di altra somma ulteriore rispetto a quanto rimborsato.
I MA , e insistevano per la Parte_1 Parte_2 CP_3 CP_4 pronuncia i a al pagamento delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.
chiedeva che la causa fosse decisa. CP_5
Il Giudice rilevando che e nulla deducevano sulla cessata CP_5 Controparte_1 materia del contendere rinviava all'udienza del 09.11.2022.
All'udienza del 09.11.2022 con note di trattazione scritta insisteva con le Controparte_1 proprie eccezioni e depositava giurisprudenza a sostegno d Controparte_1 di rimborsare somme inferiori rispetto a quanto stabilito sui buoni fruttiferi postali stante la variabilità dei tassi di interesse normativamente prevista.
Tutti i MA chiedevano cessata materia del contendere e condanna alle spese della CP_5 resistente.
Seguivano alcuni rinvii per carico di ruolo sino a giungere all'udienza del 27.02.2025 per la discussione, rinviata al 25.10.2025 e successivamente anticipata all'udienza del 17.04.2025.
All'udienza del 17.04.2025 le parti reiteravano le proprie richieste e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
∗ ∗ ∗
Va preliminarmente chiarito che il giudizio de quo verte in materia di rimborso pro quota di buoni fruttiferi postali agli eredi.
Nel corso del giudizio parte ricorrente, parte intervenuta e la chiamata in causa hanno dato conto dell'avvenuta liquidazione da parte di dei buoni fruttiferi postali oggetto del Controparte_1 presente giudizio depositando a tal gamento degli stessi (vedasi verbale udienza 21.11.2018 e note di trattazione scritta del 19.10.2022). Dalla quietanza versata in atti dal difensore di parte resistente si evince che gli importi liquidati ai singoli MA risultano inferiori rispetto a quella quantificata nel ricorso introduttivo di pagina 3 di 6 giudizio e fatta propria dagli interventori e dalla chiamata in causa;
tuttavia, le parti non reiteravano richiesta di nomina di CTU né istanza di ulteriori somme.
La stessa resistente dava conto di non dover liquidare ulteriori somme Controparte_1 rispetto a quelle corri
Pertanto, in ordine alla domanda di rimborso dei buoni fruttiferi postali dovrà dichiararsi cessata la materia del contendere. A tal fine, infatti, in giurisprudenza è stato chiarito come “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 2 -
, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Tuttavia, stante la richiesta da parte dei MA di condanna alle spese di giudizio CP_5 secondo il principio della soccombenza virtuale si rà alla valutazione della fondatezza della domanda di rimborso pro quota dei buoni fruttiferi, azionata da parte ricorrente ed a cui hanno aderito gli intervenuti e la chiamata in causa.
In ordine al principio della rimborsabilità pro quota di buoni fruttiferi postali caduti in successione, si segnala quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità a cui questo Giudice, peraltro, aderisce:
“Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione.” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017), nonché
“I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero
pagina 4 di 6 credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007).
Inoltre, è da tenere in debito conto come nel giudizio de quo il Giudice invitava parte ricorrente ad integrare il contraddittorio nei confronti della RM , effettivamente CP_5 costituitasi nel giudizio e la cui costituzione in giudizio rendev borso stante la totalità di tutti gli aventi diritto come eccepito dalla resistente Controparte_1
La richiesta di parte ricorrente ed intervenuta di ulteriori somme rispetto a quelle prospettate e liquidate dal risulta, a seguito della liquidazione, abbandonata e non Controparte_1 reiterata.
Tuttavia, depositava copiosa giurisprudenza favorevole alla propria tesi circa Controparte_1
l'asserita lità dei B.P.F. e perciò della conseguenziale ininfluenza delle tabelle a tergo ai fini del calcolo del montante all'atto della riscossione dei titoli, nonché dell'applicabilità della variazione anche in pejus dei tassi di interesse.
Si segnala, a tal fine, quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità:
“In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1 -
, Ordinanza n. 4748 del 14/02/2022) Pertanto, può prospettarsi sul punto la soccombenza virtuale della parte ricorrente ed intervenuta.
Ravvisandosi, conclusivamente e nel caso di specie, una soccombenza virtuale reciproca e ciò sulla base di quanto sopra diffusamente chiarito, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
pagina 5 di 6
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Dott. Simone Iannone, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per le ragioni di cui in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6475/2016 promossa da:
(C.F. e (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 si, in lc rt. 7 i IO NO e IC NO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori sito in Eboli alla via Matteotti n°77; ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., (P.I. ), rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1 ocura generale alle liti per notar 04.2017- Persona_1
Repertorio nr. 52163 - Raccolta nr.14154 in calce alla memoria difensiva dall'Avv. Carmela Malandrino ed elettivamente domiciliati presso Postale di Nocera Controparte_2 inferiore alla Via Amato
resistente
nonché
(C.F. e (C.F. CP_3 C.F._3 CP_4
, rapprese di man oria di C.F._4 mmaso Gallo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Cava De' Tirreni alla Via F. Alfieri n.16;
interventori
nonché
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di mandato a CP_5 C.F._5 oria . Mauro Iannone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Mercato San Severino (SA) alla via Torino n. 8;
chiamata in causa
pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 02.11.2016, e Parte_1 Parte_2 richiedevano al Tribunale di Nocera Inferiore accertarsi il loro diritto di ottenere, nei confronti delle , la liquidazione delle singole quote di loro spettanza per capitale ed Controparte_1 inter nque buoni postali fruttiferi cointestati ai defunti genitori, ritenendo illegittimo il rifiuto ricevuto di riscossione per mancata contestuale presenza di tutti gli aventi diritto, nello specifico per l'assenza della RM;
chiedevano pertanto ordinarsi CP_5
a il rimborso delle quote spett di interessi dovuti con vittoria Controparte_1
d
Con memoria difensiva del 05.05.2017 si costituiva in giudizio eccependo di Controparte_1 non poter provvedere al rimborso dei buoni fruttiferi pro quot e, in assenza di tutti gli aventi diritto e il difetto di contraddittorio stante la mancata chiamata in causa di tutti i coeredi;
chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda ed in subordine, integrato il contraddittorio, autorizzarsi all'estinzione anche parziale dei buoni fruttiferi. Controparte_1
Con comparsa di intervento del 01.06.2017 intervenivano nel giudizio i MA CP_3
e i quali avendo diritto, iure hereditatis, alla riscossione dei s CP_4
q discendenti, in linea retta, dei defunti coniugi e Persona_2 [...]
pertanto, spiegavano intervento adesivo chiedendo il rimborso dei buoni fruttiferi Per_3
spettante.
Il Giudice a scioglimento della riserva assunta, in occasione della prima udienza del 14.06.2017, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della RM rinviando CP_5 la causa all'udienza del 22.11.2017.
In occasione dell'udienza del 22.11.2017 si costituiva in giudizio la quale aderiva CP_5 alla domanda dei ricorrenti nei confronti di , sostenendo il proprio diritto di CP_1 riscuotere le somme portate dai buoni fruttiferi i in ricorso, con i dovuti interessi e secondo la quota a lei spettante per legge.
I ricorrenti, gli intervenuti e la chiamata in causa chiedevano un'ordinanza-ingiunzione di pagamento sulle somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. ferma la pretesa di maggior avere già azionata o un provvedimento autorizzativo per la presentazione dei titoli di legittimazione con ogni riserva sul maggiore avere azionato.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.11.2017, invitava gli aventi titolo alla riscossione dei buoni postali, con ogni riserva sul maggior avere già azionato, consegnando i titoli all'Ufficio postale e a produrre nuovamente gli stessi in copia leggibile e predisponendo un prospetto per il calcolo degli interessi vantati sui singoli titoli fissando per il prosieguo l'udienza del 21.11.18.
All'udienza del 21.11.2018 parte ricorrente chiedeva CTU contabile al fine di quantificare le somme ulteriormente dovute rispetto a quelle liquidate da e come da notule Controparte_1 apposte sul retro dei buoni postali. Il difensore della parte intervenuta depositava in copia la distinta di versamento degli importi non contestati ad opera di poste italiane e si riportava alle richieste del ricorrente.
pagina 2 di 6 All'udienza del 24.04.2019 i difensori dei MA (ricorrenti, intervenuti e chiamata in CP_5 causa) davano conto che nelle more del giudizi aveva provveduto a Controparte_1 liquidare le somme dovute e, pertanto, chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale con distrazione ai difensori antistatari.
Il Giudice rinviava all'udienza del 28.04.2022.
depositava note di trattazione scritta sostenendo l'irritualità del Controparte_1
02 bis c.p.c. e di non essere debitrice di altra somma ulteriore rispetto a quanto rimborsato.
I MA , e insistevano per la Parte_1 Parte_2 CP_3 CP_4 pronuncia i a al pagamento delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.
chiedeva che la causa fosse decisa. CP_5
Il Giudice rilevando che e nulla deducevano sulla cessata CP_5 Controparte_1 materia del contendere rinviava all'udienza del 09.11.2022.
All'udienza del 09.11.2022 con note di trattazione scritta insisteva con le Controparte_1 proprie eccezioni e depositava giurisprudenza a sostegno d Controparte_1 di rimborsare somme inferiori rispetto a quanto stabilito sui buoni fruttiferi postali stante la variabilità dei tassi di interesse normativamente prevista.
Tutti i MA chiedevano cessata materia del contendere e condanna alle spese della CP_5 resistente.
Seguivano alcuni rinvii per carico di ruolo sino a giungere all'udienza del 27.02.2025 per la discussione, rinviata al 25.10.2025 e successivamente anticipata all'udienza del 17.04.2025.
All'udienza del 17.04.2025 le parti reiteravano le proprie richieste e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
∗ ∗ ∗
Va preliminarmente chiarito che il giudizio de quo verte in materia di rimborso pro quota di buoni fruttiferi postali agli eredi.
Nel corso del giudizio parte ricorrente, parte intervenuta e la chiamata in causa hanno dato conto dell'avvenuta liquidazione da parte di dei buoni fruttiferi postali oggetto del Controparte_1 presente giudizio depositando a tal gamento degli stessi (vedasi verbale udienza 21.11.2018 e note di trattazione scritta del 19.10.2022). Dalla quietanza versata in atti dal difensore di parte resistente si evince che gli importi liquidati ai singoli MA risultano inferiori rispetto a quella quantificata nel ricorso introduttivo di pagina 3 di 6 giudizio e fatta propria dagli interventori e dalla chiamata in causa;
tuttavia, le parti non reiteravano richiesta di nomina di CTU né istanza di ulteriori somme.
La stessa resistente dava conto di non dover liquidare ulteriori somme Controparte_1 rispetto a quelle corri
Pertanto, in ordine alla domanda di rimborso dei buoni fruttiferi postali dovrà dichiararsi cessata la materia del contendere. A tal fine, infatti, in giurisprudenza è stato chiarito come “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 2 -
, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Tuttavia, stante la richiesta da parte dei MA di condanna alle spese di giudizio CP_5 secondo il principio della soccombenza virtuale si rà alla valutazione della fondatezza della domanda di rimborso pro quota dei buoni fruttiferi, azionata da parte ricorrente ed a cui hanno aderito gli intervenuti e la chiamata in causa.
In ordine al principio della rimborsabilità pro quota di buoni fruttiferi postali caduti in successione, si segnala quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità a cui questo Giudice, peraltro, aderisce:
“Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione.” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017), nonché
“I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero
pagina 4 di 6 credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007).
Inoltre, è da tenere in debito conto come nel giudizio de quo il Giudice invitava parte ricorrente ad integrare il contraddittorio nei confronti della RM , effettivamente CP_5 costituitasi nel giudizio e la cui costituzione in giudizio rendev borso stante la totalità di tutti gli aventi diritto come eccepito dalla resistente Controparte_1
La richiesta di parte ricorrente ed intervenuta di ulteriori somme rispetto a quelle prospettate e liquidate dal risulta, a seguito della liquidazione, abbandonata e non Controparte_1 reiterata.
Tuttavia, depositava copiosa giurisprudenza favorevole alla propria tesi circa Controparte_1
l'asserita lità dei B.P.F. e perciò della conseguenziale ininfluenza delle tabelle a tergo ai fini del calcolo del montante all'atto della riscossione dei titoli, nonché dell'applicabilità della variazione anche in pejus dei tassi di interesse.
Si segnala, a tal fine, quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità:
“In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1 -
, Ordinanza n. 4748 del 14/02/2022) Pertanto, può prospettarsi sul punto la soccombenza virtuale della parte ricorrente ed intervenuta.
Ravvisandosi, conclusivamente e nel caso di specie, una soccombenza virtuale reciproca e ciò sulla base di quanto sopra diffusamente chiarito, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
pagina 5 di 6
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Dott. Simone Iannone, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per le ragioni di cui in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 6 di 6