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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/11/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.755/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 755/2022 RG promossa con appello depositato in data 10.10.2022
da
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato Massimo Belligoli presso il cui studio, in Verona, Corso Porta Nuova n° 3 e-mail:
giusta mandato in calce ed in uno al presente atto (per Email_1
notifiche, fax 045.801.90.70, mail ) Email_2
Appellante
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Verona n. 397/2021 resa il 23.6.2021 e non notificata. In punto: opposizione all'ordinanza – ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI:
Per la parte appellante:
Nel merito in principalità:
riformarsi integralmente la Sentenza del Tribunale di Verona, Giudice del lavoro n. 397/2021 del 23
giugno 2021 pubblicata il 31/05/2022 RG n. 189/2020, di cui in epigrafe per
erronea applicazione di legge
erronea interpretazione della legge
difetto o insufficienza di motivazione
per i motivi sopra esposti e narrati in parte motiva, sia in fatto che in diritto, quivi integralmente
richiamati e di conseguenza, rigettando ogni domanda od eccezione proposta nell'eventualità da
parte dell'odierno appellato, per i motivi esposti nel presente atto, accogliersi le domande svolte nel
ricorso introduttivo quivi di seguito riportate:
nel merito:
• Annullarsi e/o comunque dichiarare inefficace o con altra formula equipollente il provvedimento
dell' oggi impugnato in quanto infondato in fatto e diritto. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.2022, propone appello avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Verona n. 397/2021 del 23.6.2021, con cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di accertamento negativo, conseguente all'invito dell' del 5.7.2019 a regolarizzare la CP_1
posizione contributiva.
Parte appellata non si è costituita.
All'udienza di discussione, la Corte, preso atto della mancata produzione della notifica dell'atto di appello, ha invitato parte appellante a provvedere in tal senso. All'udienza successiva, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti, dichiarandosi improcedibile l'appello. *
L'appello è improcedibile.
Parte appellante, al fine di fornire la prova dell'avvenuta notifica del ricorso – decreto, ha prodotto in giudizio, su sollecitazione della Corte, esclusivamente il file pdf. Sull'inidoneità del file pdf a tal fine,
si è recentemente pronunciata la S.C., alla cui giurisprudenza questa Corte territoriale intende adeguarsi. La S.C. ha evidenziato che “in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata,
la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3, e 9, nonché
dall'art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile
per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in
PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa
L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità
telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.
3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, art. 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione”
(così testualmente Cass. n. 16189/2023). In sostanza, solo il deposito dell'atto in formato “.eml” o
“.msg” fornisce la prova del raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario, per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio. Il solo deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in diverso formato (in PDF) non consente viceversa di ritenere raggiunta la prova dell'avvenuta consegna, salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile aliunde, in virtù di circostanze emerse nella fattispecie concreta, sanando nel qual caso la nullità ai sensi dell'art. 156, c. 3, C.p.c. (v. sul punto anche Corte d'Appello di Milano, n. 992 pubblicata il 7.4.2025).
Nel caso di specie, parte appellante non ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna in formato
“.eml” o “.msg”, che consentono di verificare, attraverso l'apertura del file, la presenza dell'atto notificato. Né vi sono altri elementi da cui dedurre con certezza la notifica dell'atto introduttivo.
A fronte della nullità della notifica dell'atto di appello, parte appellante, alla successiva udienza, non
è nemmeno comparsa: ne consegue l'improcedibilità del ricorso (v. per tutte Cass. n. 17368/2018).
Nulla per le spese.
Sussistono viceversa i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte, contrariis reiectis, dichiara improcedibile l'appello.
Nulla per le spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6.11.2025.
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 755/2022 RG promossa con appello depositato in data 10.10.2022
da
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato Massimo Belligoli presso il cui studio, in Verona, Corso Porta Nuova n° 3 e-mail:
giusta mandato in calce ed in uno al presente atto (per Email_1
notifiche, fax 045.801.90.70, mail ) Email_2
Appellante
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Verona n. 397/2021 resa il 23.6.2021 e non notificata. In punto: opposizione all'ordinanza – ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI:
Per la parte appellante:
Nel merito in principalità:
riformarsi integralmente la Sentenza del Tribunale di Verona, Giudice del lavoro n. 397/2021 del 23
giugno 2021 pubblicata il 31/05/2022 RG n. 189/2020, di cui in epigrafe per
erronea applicazione di legge
erronea interpretazione della legge
difetto o insufficienza di motivazione
per i motivi sopra esposti e narrati in parte motiva, sia in fatto che in diritto, quivi integralmente
richiamati e di conseguenza, rigettando ogni domanda od eccezione proposta nell'eventualità da
parte dell'odierno appellato, per i motivi esposti nel presente atto, accogliersi le domande svolte nel
ricorso introduttivo quivi di seguito riportate:
nel merito:
• Annullarsi e/o comunque dichiarare inefficace o con altra formula equipollente il provvedimento
dell' oggi impugnato in quanto infondato in fatto e diritto. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.2022, propone appello avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Verona n. 397/2021 del 23.6.2021, con cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di accertamento negativo, conseguente all'invito dell' del 5.7.2019 a regolarizzare la CP_1
posizione contributiva.
Parte appellata non si è costituita.
All'udienza di discussione, la Corte, preso atto della mancata produzione della notifica dell'atto di appello, ha invitato parte appellante a provvedere in tal senso. All'udienza successiva, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti, dichiarandosi improcedibile l'appello. *
L'appello è improcedibile.
Parte appellante, al fine di fornire la prova dell'avvenuta notifica del ricorso – decreto, ha prodotto in giudizio, su sollecitazione della Corte, esclusivamente il file pdf. Sull'inidoneità del file pdf a tal fine,
si è recentemente pronunciata la S.C., alla cui giurisprudenza questa Corte territoriale intende adeguarsi. La S.C. ha evidenziato che “in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata,
la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3, e 9, nonché
dall'art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile
per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in
PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa
L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità
telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.
3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, art. 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione”
(così testualmente Cass. n. 16189/2023). In sostanza, solo il deposito dell'atto in formato “.eml” o
“.msg” fornisce la prova del raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario, per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio. Il solo deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in diverso formato (in PDF) non consente viceversa di ritenere raggiunta la prova dell'avvenuta consegna, salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile aliunde, in virtù di circostanze emerse nella fattispecie concreta, sanando nel qual caso la nullità ai sensi dell'art. 156, c. 3, C.p.c. (v. sul punto anche Corte d'Appello di Milano, n. 992 pubblicata il 7.4.2025).
Nel caso di specie, parte appellante non ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna in formato
“.eml” o “.msg”, che consentono di verificare, attraverso l'apertura del file, la presenza dell'atto notificato. Né vi sono altri elementi da cui dedurre con certezza la notifica dell'atto introduttivo.
A fronte della nullità della notifica dell'atto di appello, parte appellante, alla successiva udienza, non
è nemmeno comparsa: ne consegue l'improcedibilità del ricorso (v. per tutte Cass. n. 17368/2018).
Nulla per le spese.
Sussistono viceversa i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte, contrariis reiectis, dichiara improcedibile l'appello.
Nulla per le spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6.11.2025.
La Presidente