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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in persona dei seguenti magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa AN Maffei Giudice rel. dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 385/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
17.11.2025 avente ad oggetto: modifica condizioni divorzio tra
, con l'avv. Rosa Maria Romano;
Parte_1 ricorrente
e
, con l'avv. Alfonso Brunetti;
Controparte_1 resistente
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
chiede, a modifica delle condizioni economiche previste nel Parte_1
provvedimento collegiale n. 268/2020 del 3.6.2020, a sua volta reso a modifica delle originarie condizioni divorzili, la riduzione del contributo mensile posto a suo carico per il mantenimento del figlio minore da euro 250,00 ad euro 170,00, sulla scorta della Per_1
contrazione dei redditi da lavoro rispetto all'epoca in cui era stata determinata la misura di detto mantenimento.
Più nel dettaglio, deduce che il reddito prodotto per l'anno 2024 si sarebbe ridotto ad
€.7.800.37, somma inferiore rispetto a quello di €. 11.156,73 relativo all'anno 2020, avendo svolto in favore della datrice di lavoro “Azienda Calabria Verde”, in modo non continuativo, soltanto 6 mesi di attività, precisamente da maggio 2024 a ottobre 2024, e produce all'uopo le buste paga relative a tale periodo.
Resiste eccependo l'infondatezza della domanda, per essere Controparte_1
immutato il regolamento contrattuale tra il ricorrente e l'azienda datrice di lavoro, e, quindi, il compenso annuale ivi previsto. Deduce, in ogni caso, l'incompletezza della documentazione fiscale prodotta a sostegno della domanda.
Tentata la conciliazione con esito negativo, la causa viene per la decisione.
La domanda si profila infondata.
Ed invero, fermo che l'istante non ha prodotto tutte le certificazioni rilasciate dal datore di lavoro per gli anni successivi al 2020, idonee come tali ad attestare l'effettivo reddito da lavoro per ciascuna annualità, deve osservarsi che il contratto di lavoro sottoscritto nel mese di aprile 2024 dall'odierno ricorrente prevede l'assunzione del per le giornate Pt_1
contributive sino alla concorrenza dello stanziamento pro capite di euro 11.157,24, che rappresenta lo stesso importo annuale omnicomprensivo previsto in base al precedente contratto del 2020: dalla natura flessibile della retribuzione ricevuta dall'istante, quindi, deve desumersi che la prospettata riduzione dei redditi da lavoro sia una mera contingenza, che non attesta un permanente deterioramento della condizione economica del . Pt_1
A tanto si aggiunga che l'istante, per come documentato dallo stesso, percepisce metà dell'assegno unico erogato dall'Inps e che la somma di euro 250,00 al mese appare, anche avuto riguardo all'età di , ormai in fase preadolescenziale, una contribuzione Per_1
minima appena sufficiente ad assicurare il soddisfacimento delle primarie esigenze di sostentamento del minore, soglia al di sotto della quale le stesse non sarebbero garantite.
La domanda deve essere, conseguentemente, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo, ai minimi tabellari, tenuto conto del limitato perimetro delle questioni di trattate e del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: - Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, che liquida in € 2.538,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Cosenza, così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa AN Maffei dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in persona dei seguenti magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa AN Maffei Giudice rel. dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 385/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
17.11.2025 avente ad oggetto: modifica condizioni divorzio tra
, con l'avv. Rosa Maria Romano;
Parte_1 ricorrente
e
, con l'avv. Alfonso Brunetti;
Controparte_1 resistente
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
chiede, a modifica delle condizioni economiche previste nel Parte_1
provvedimento collegiale n. 268/2020 del 3.6.2020, a sua volta reso a modifica delle originarie condizioni divorzili, la riduzione del contributo mensile posto a suo carico per il mantenimento del figlio minore da euro 250,00 ad euro 170,00, sulla scorta della Per_1
contrazione dei redditi da lavoro rispetto all'epoca in cui era stata determinata la misura di detto mantenimento.
Più nel dettaglio, deduce che il reddito prodotto per l'anno 2024 si sarebbe ridotto ad
€.7.800.37, somma inferiore rispetto a quello di €. 11.156,73 relativo all'anno 2020, avendo svolto in favore della datrice di lavoro “Azienda Calabria Verde”, in modo non continuativo, soltanto 6 mesi di attività, precisamente da maggio 2024 a ottobre 2024, e produce all'uopo le buste paga relative a tale periodo.
Resiste eccependo l'infondatezza della domanda, per essere Controparte_1
immutato il regolamento contrattuale tra il ricorrente e l'azienda datrice di lavoro, e, quindi, il compenso annuale ivi previsto. Deduce, in ogni caso, l'incompletezza della documentazione fiscale prodotta a sostegno della domanda.
Tentata la conciliazione con esito negativo, la causa viene per la decisione.
La domanda si profila infondata.
Ed invero, fermo che l'istante non ha prodotto tutte le certificazioni rilasciate dal datore di lavoro per gli anni successivi al 2020, idonee come tali ad attestare l'effettivo reddito da lavoro per ciascuna annualità, deve osservarsi che il contratto di lavoro sottoscritto nel mese di aprile 2024 dall'odierno ricorrente prevede l'assunzione del per le giornate Pt_1
contributive sino alla concorrenza dello stanziamento pro capite di euro 11.157,24, che rappresenta lo stesso importo annuale omnicomprensivo previsto in base al precedente contratto del 2020: dalla natura flessibile della retribuzione ricevuta dall'istante, quindi, deve desumersi che la prospettata riduzione dei redditi da lavoro sia una mera contingenza, che non attesta un permanente deterioramento della condizione economica del . Pt_1
A tanto si aggiunga che l'istante, per come documentato dallo stesso, percepisce metà dell'assegno unico erogato dall'Inps e che la somma di euro 250,00 al mese appare, anche avuto riguardo all'età di , ormai in fase preadolescenziale, una contribuzione Per_1
minima appena sufficiente ad assicurare il soddisfacimento delle primarie esigenze di sostentamento del minore, soglia al di sotto della quale le stesse non sarebbero garantite.
La domanda deve essere, conseguentemente, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo, ai minimi tabellari, tenuto conto del limitato perimetro delle questioni di trattate e del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: - Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, che liquida in € 2.538,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Cosenza, così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa AN Maffei dott. Andrea Palma