Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/07/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONGIUNTO
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO A SEGUITO DI
DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
2) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 925/2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.
- CF - nato a [...] ed in data 09/03/1993, e Parte_1 C.F._1 sig.ra - CF - nata ad [...] ed in data 04/01/1996, Parte_2 C.F._2 rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv. MAZZA ROSINA - CF – e dall'avv. C.F._3 dall'avv. Carlo Alberto RAIMONDI – CF - giuste procura alle liti rilasciata in calce C.F._4 al ricorso introduttivo del giudizio;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza cartolare tenutasi in data 1° luglio 2025.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto e cumulativo in atti, depositato in data 28/11/2024 - che i ricorrenti, in data 28.06.2022 hanno contratto matrimonio concordatario registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sperlinga giusto estratto per riassunto dell'atto di matrimonio anno 2022 parte II Serie A n. 01.
Il regime patrimoniale dei coniugi è sempre stato quello della comunione legale dei beni.
Il sig. svolge la professione di Carabiniere scelto dell'arma dei Carabinieri. La sig.ra Pt_1 Pt_2 svolge la mansione di Barista.
I coniugi non hanno beni immobili di proprietà intestati a proprio nome. Entrambi possiedono autovettura a loro esclusivo uso personale.
I ricorrenti, per esigenze lavorative del sig. avevano fissato la loro dimora coniugale, principale Pt_1
e stabile, definibile a tutti gli effetti come casa coniugale, in Serrastretta via Gelluise n° 23 dove hanno vissuto insieme sino al mese di Aprile 2024.
Da tale matrimonio non sono nati figli;
La convivenza, ormai da gran tempo è divenuta insostenibile e sono stati vani i tentativi di superare le divergenze caratteriali, tant'è che entrambi hanno manifestato la volontà di addivenire alla separazione consensuale alle seguenti e concordate condizioni:
1. I CONIUGI VIVRANNO SEPARATI CON IL MUTUO RISPETTO RECIPROCO.
2. CASA CONIUGALE – L'abitazione sita in Serrastretta via Gelluise n° 23, è stata reperita dal sig. in conseguenza delle sue esigenze lavorative. In essa i coniugi vi hanno vissuto insieme già prima Pt_1 del matrimonio e fino al mese di Aprile 2024.
In data 02 Maggio 2024, la sig.ra ha ritirato dalla suddetta abitazione i propri effetti personali, le Pt_2 suppellettili e tutti i beni e gli oggetti nonché i regali nuziali ad ella appartenenti e presenti nella suddetta abitazione trasferendosi a vivere altrove. Il sig. invece, in conseguenza delle sue esigenze Pt_1 lavorative, continuerà ad abitare nella suddetta abitazione che pertanto rimane nella piena ed esclusiva disponibilità del medesimo e conseguentemente il assume in modo esclusivo ogni obbligo ed onere Pt_1 derivante dall'occupazione del detto alloggio. Si dà atto che la sig.ra ha fissato la propria abitazione Pt_2 in Lamezia Terme via Commercio n. 3.
3. I coniugi, nel Mese di Maggio 2024, hanno provveduto a chiudere il conto corrente cointestato radicato sulla Filiale di Nicosia e a ripartire tra loro in parti uguali il saldo in esso contenuto. Inoltre, Controparte_1 dichiaravano espressamente di avere in modo congiunto ed in pieno accordo definito tutti i rapporti economico-patrimoniali intercorsi tra loro in costanza del matrimonio.
4. I ricorrenti, dando atto della loro reciproca indipendenza economica, dichiarano espressamente di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra, rinunciando reciprocamente ad ogni forma di mantenimento, assegno alimentare e/o assistenza economica.
I ricorrenti espressamente dichiarano che è loro comune e ferma volontà non volersi riconciliare e porre fine al rapporto matrimoniale e pertanto rinunciano alla comparizione personale avanti all'On.le Tribunale, la cui udienza di comparizione personale chiedono espressamente venga sostituita con trattazione scritta ex art.
127 cpc.
I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi (vd. in tal senso, ricorso introduttivo in atti).
Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto, gli stessi, come sopra in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati, ricorrevano alla S.V. Ill.ma affinché volesse designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice
Relatore e fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, e poiché le parti dichiaravano espressamente di non volersi riconciliare e di 3
rinunciare alla comparizione personale in udienza volesse rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accogliesse le seguenti conclusioni:
dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 sopra riportate e qui da intendersi richiamate.
ordinare al Comune di Sperlinga di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
dichiarare compensate le spese legali.
Con il citato ricorso per la separazione dei coniugi le parti chiedevano inoltre che venisse pronunciata anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione consensuale.
Tutto ciò premesso, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, Giudice
Delegato alla trattazione della controversia in esame, alla luce del disposto di cui all'art. 473- bis 21 c.p.c., e in esito all'udienza cartolare del 17 dicembre 2024, TRATTENEVA la causa per la decisione,
RISERVANDOSI DI RIFERIRE AL COLLEGIO per la decisione stessa.
Il Tribunale in composizione collegiale, con parere favorevole del P.M., ed in esito alla relativa procedura, con sentenza emessa ilo stesso 17 dicembre 2024, così statuiva:
1. I CONIUGI VIVRANNO SEPARATI CON IL MUTUO RISPETTO RECIPROCO.
2. CASA CONIUGALE – L'abitazione sita in Serrastretta via Gelluise n° 23, è stata reperita dal sig. in conseguenza delle sue esigenze lavorative. In essa i coniugi vi hanno vissuto insieme già prima Pt_1 del matrimonio e fino al mese di Aprile 2024.
In data 02 Maggio 2024, la sig.ra aveva ritirato dalla suddetta abitazione i propri effetti personali, Pt_2 le suppellettili e tutti i beni e gli oggetti, nonché i regali nuziali ad ella appartenenti e presenti nella suddetta abitazione trasferendosi a vivere altrove. Il sig. – invece - in conseguenza delle sue esigenze Pt_1 lavorative, continuerà ad abitare nella suddetta abitazione, la quale - pertanto - rimane nella piena ed esclusiva disponibilità del medesimo e - conseguentemente - il - assume in modo esclusivo ogni obbligo ed Pt_1 onere derivante dall'occupazione del detto alloggio. Si dà atto che la sig.ra ha fissato la propria Pt_2 abitazione in Lamezia Terme via Commercio n. 3.
3. I coniugi, nel Mese di Maggio 2024, hanno provveduto a chiudere il conto corrente cointestato radicato sulla Filiale di Nicosia ed a ripartire tra loro in parti uguali il saldo in esso contenuto. Inoltre, Controparte_1 dichiaravano espressamente di avere in modo congiunto ed in pieno accordo definito tutti i rapporti economico-patrimoniali intercorsi tra loro in costanza del matrimonio.
4. I ricorrenti, dando atto della loro reciproca indipendenza economica, dichiaravano espressamente di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra, rinunciando reciprocamente ad ogni forma di mantenimento, assegno alimentare e/o assistenza economica.
Con ordinanza emessa in pari data e nello stesso contesto decisionale – inoltre – così statuiva: ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del voglio Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott. Giovanni 4
GAROFALO per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto;
FISSANDO, quale data di udienza figurata di prosecuzione, quella del 1° luglio 2025, ora di rito;
CONCEDE alle parti i termini l'articolo 127 ter c.p.c. fino alla data del 25 giugno 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza in oggetto, con le quali le parti dovranno altresì con le quali le parti dovranno rendere le seguenti dichiarazioni:
a) CONFERMARE di avere letto e di condividere le condizioni già formulate all'atto della separazione consensuale, anche relativamente al divorzio;
b) CONFERMARE di non volersi riconciliare e se intendano o meno rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.; c) RINUNCIARE alla comparizione personale, e di essere per tale verso rappresentati e difesi dai rispettivi procuratori costituiti dal comune procuratore costituito;
d) CONFERMARE di non essere intenzionati a conciliarsi;
e) RINUNCIARE alla formulazione dell'appello avverso la sentenza di divorzio.
Ne deriva che, in previsione della detta udienza cartolare dell'1 luglio 2025 ed in ottemperanza alla citata ordinanza interlocutoria (udienza, come premesso, deputata alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
n.d.r.), le parti depositavano – separatamente ma entrambe in data 24 giugno 2025 – sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno per come espressamente richieste e sollecitate, ribadendo di volersi divorziare alle medesime condizioni di cui alla pregressa sentenza di separazione consensuale, di rinunciare (anche stavolta) alla comparizione personale in udienza;
ribadivano
– altresì - di non volersi riconciliare e rinunciavano sia al deposito di documentazione a sostegno, che al gravame avverso la sentenza di divorzio.
Ciò posto, il Giudice, all'udienza dell'1 luglio 2025, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire all'uopo al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la domanda di divorzio è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 28/06/2022 presso il Comune di Sperlinga (EN), di seguito registrato presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Sperlinga giusto estratto per riassunto dell'atto di matrimonio anno 2022 parte II
Serie A n. 01 (vedi allegato in atti).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati, in maniera figurata, dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 17 dicembre 2024 nella medesima procedura, pendente per entrambe le domande in oggetto e che, in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza (da reputarsi parziale e non definitiva) di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella 5
causa di separazione: 17 dicembre 2024; data di definizione della presente controversia: 1 luglio 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta anche in questa sede ed in tale fase processuale, per l'accertamento delle domande in rito cumulativamente avanzate.
A parte ciò, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente – anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, identiche rispetto a quelle della separazione stessa;
la domanda – all'epoca non ancora procedibile, non essendo decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett.
B, della legge n. 898/70 e succ. mod. – lo è nelle more divenuta ai sensi di legge.
Ed invero, lo scrivente Giudice Delegato, una volta trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza (dunque, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte), ha infatti provveduto ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti hanno anche espressamente confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e reso le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale (vedi allegati in atti).
Infatti, come in precedenza precisato, la modifica unilaterale di dette condizioni sarebbe stata ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473-bis. 29, secondo comma,
c.p.c. in tale ipotesi, ove le parti non avessero raggiunto un nuovo accordo che consentisse loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale avrebbe infatti rigettato la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.; circostanza negativa nella specie non verificatasi.
Ed allora, in definitiva, ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti formalizzati nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro obbligatoriamente identici – stante la natura cumulativa della domanda - a quelli di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrari a norme imperative ed alle esigenze della famiglia complessivamente considerate.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine – comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – già in data 5 dicembre 2024 e nella precedente procedura – aveva espresso – infatti – parere favorevole al divorzio;
detto parere può senza dubbio essere esteso anche alla fase in oggetto, in costanza delle condizioni concordate, del tutto identiche – come già più volte premesso – a quelle conseguenti la pronuncia di separazione consensuale. 6
A siffatto accertamento consegue, pertanto, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario stipulato dalle parti, da accertarsi con sentenza definitiva.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, relativamente alle distinte domande avanzate, atteso che le spese della prima procedura erano state espressamente rimesse al definitivo per la liquidazione complessiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 925/2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - Parte_1
CF - nato a [...] ed in data 09/03/1993, e sig.ra - CF C.F._1 Parte_2
- nata ad [...] ed in data 04/01/1996, rispettivamente rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. MAZZA ROSINA - CF – e dall'avv. dall'avv. Carlo Alberto RAIMONDI C.F._3
– CF - giuste procura alle liti rilasciata in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
C.F._4
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege
Così provvede:
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Sperlinga (EN) ed in data 28 giugno 2022, tra i coniugi come sopra già meglio generalizzati, rappresentati e difesi, sig.
[...]
- CF - nato a [...] ed in data 09/03/1993 e sig.ra Parte_1 C.F._1 Pt_2
- CF - nata a [...] ed in data 04/01/1996;
[...] C.F._2
CONFERMA
Le condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, in data 17 dicembre 2024 tra i coniugi in oggetto generalizzati:
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA integralmente compensate tra le pari le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 1° luglio 2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO