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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all' udienza del 4.2.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1343/2023
Tra
, nata a San Giorgio a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...] — C.F. , rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Filomena Cappiello (C.F.n. ) ne1 cui studio in C.F._2
Sorrento al corso Italia n. 281, is. 2 è elettivamente domiciliata.
RICORRENTE
, nata a [...] il [...], , residente ivi al CP_1 C.F._3
Corso Protopisani n. 84, in proprio e quale titolare della ditta Energy Service di Tuli
Italia, p.iva in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1
In Napoli al corso Protopisani n. 84, pec rappresentata e Email_1 difesa dall'Avv. Tiziana Bellia, presso il cui studio in Napoli alla via Toledo n. 228 palazzo Cirella è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.1.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
1) di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della SInora
[...]
, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale Energy Service di CP_1 Tuli Italia, presso il centro estetico sito in Portici alla via Libertà n.31, a far data dal 1° febbraio 2022 al 3 agosto 2022, senza essere inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali;
2) di essere stata licenziata oralmente, in data 3.8.2022, senza giusta causa e/o giustificato motivo dalla SInora;
CP_1
3) che la ditta convenuta si occupava di servizi degli istituti di bellezza;
4) che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, veniva adibita, su disposizioni impartite dalla SInora Italia, allo svolgimento di mansioni di receptionist;
in particolare, si occupava di: fissare appuntamenti, curare gli incassi, fare l'inventario dei prodotti, effettuare i relativi ordini della merce mancante, chiusura di cassa, comunicando ogni giorno alla titolare, al termine della giornata, le entrate, le uscite ed il fondo cassa, gestire il profilo social del centro;
per circa tre volte a settimana, e tutti i giorni nel mese di luglio, essendo in possesso di appositi attestati, si occupava anche di effettuare trattamenti estetici, come laminazione delle ciglia, cerette, manicure, pedicure e pressoterapie;
preparava le cabine estetiche per i trattamenti e curava l'accoglienza delle clienti;
5) di aver prestato la propria attività lavorativa da1 martedì al sabato, con orario di lavoro dalle ore 9,30 alle ore 20,30;
6) che gli veniva corrisposta in contanti, dalla SInora , la seguente CP_1
retribuzione mensile: euro 400,00 per il mese di febbraio, euro 670,00 per il mese di marzo, euro 680,00 per il mese di aprile, euro 900,00 per il mese di maggio, euro 800,00 per il mese di giugno ed euro 800,00 per il mese di luglio;
7) di non aver percepito i ratei di 13° mensilità, l'indennità di ferie non godute, straordinario, festività e permessi non goduti;
8) che, alla cessazione del rapporto di lavoro, non aveva percepito il TFR;
9) che, con lettera inoltrata via pec, aveva sollecitato la convenuta al pagamento di tutte le spettanze di lavoro maturate;
10) che, in data 15 novembre 2022, veniva invitata dalla convenuta ad addivenire ad una conciliazione, senza esito.
Concludeva: affinché l'udito Giudice, in accoglimento de1 presente ricorso, voglia così provvedere: a) accertare e dichiarare l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato dall'1 febbraio 2022 al 3 agosto 2022 alle dipendenze della SInora
[...]
, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale Energy Service di Tuli CP_1 Italia;
b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, per le mansioni prevalentemente espletate, alla qualifica di impiegata di cui al III livello del C.C.N.L.
Estetica; c) condannare per l'effetto la convenuta a1 pagamento della somma complessiva di euro 8.211,28 (ottomiladuecentoundici/28) per i titoli e le causali indicate nell'allegato conteggio che forma parte integrante de1 presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo d) condannare la ditta convenuta, a1 versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali;
e) condannare al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che se ha fatto anticipo, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali.
Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva , in proprio e quale titolare CP_1
della ditta Energy Service di Tuli Italia, eccependo:
- l'insussistenza di un rapporto di lavoro continuativo, di tipo subordinato, per il periodo dedotto in ricorso, atteso che la ricorrente effettuava prestazioni sporadiche ed occasionali, senza alcun vincolo di orario e di prestazione, che la lavoratrice poteva scegliere di accettare o meno;
- la nullità del ricorso, per assoluta genericità della domanda, mancanza di allegazione e di prova in ordine alla pretesa natura subordinata del rapporto di lavoro;
- ad ogni modo, l'incongruità degli importi richiesti, stante la saltuarietà della prestazione e la conseguente inapplicabilità al caso di specie del CCNL
Commercio;
- l'illegittimità della richiesta di pagamento dei contributi, asseritamente omessi dal datore, in assenza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_2
Concludeva: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Espletata l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 4.2.2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., il Giudice decideva con sentenza. La ricorrente agiva per vedersi accertare il rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la stessa e la resistente per il periodo dal 1° febbraio 2022 al 3 agosto 2022, con conseguente condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive a titolo di
13° mensilità, straordinario, festività, ferie e permessi non goduti, del TFR, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale.
Come da giurisprudenza consolidata, la mancata regolarizzazione del lavoratore non assolve il datore di lavoro dal rispetto di tutti i diritti spettanti al lavoratore regolarmente inquadrato, tra cui una retribuzione commisurata al lavoro prestato, secondo rispettivo inquadramento nel CCNL di categoria, ferie, permessi, contributi previdenziali, 13esima
e TFR.
In mancanza di un contratto di lavoro regolare, la sussistenza del rapporto di lavoro a nero andrà provata in base alla regola generale dettata dell'art. 2697 c.c., dunque, sulla parte ricorrente grava l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi posti a fondamento del proprio diritto.
In altri termini, il lavoratore è onerato di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro a nero, e solo in seguito all'accertamento, potrà ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di tutte le voci che non gli sono state regolarmente corrisposte nel corso del rapporto.
Al fine di individuare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav.
29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94,
n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711;
Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
È però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: - eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
In sostanza, è necessario che la parte ricorrente sia in grado di provare: che l'attività lavorativa si svolga presso i locali aziendali, la presenza costante sul lavoro, specie se ad orario fisso e caratterizzata da un vero e proprio obbligo di presenza, con necessità di avvertire il datore di lavoro in caso di assenza, che deve essere in ogni caso giustificata;
la necessità di richiedere le ferie che dovranno essere preventivamente accolte dal datore di lavoro;
l'utilizzo di strumenti appartenenti al datore di lavoro;
la sottoposizione a ordini e direttive del datore di lavoro.
La prova della natura subordinata di un rapporto di lavoro passa, quindi, attraverso il riscontro della contemporanea sussistenza di alcuni degli indici che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso di specie, la ricorrente ha assolto l'onere di allegazione, indicando con precisione le mansioni svolte, la retribuzione percepita, l'orario di lavoro osservato.
La soluzione della controversia presuppone, altresì, un'attenta analisi delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, al fine di accertare la sussistenza o meno degli indici di subordinazione sopra richiamati.
La teste di parte ricorrente, dichiarava: “Non ho giudizi in corso. Ho Testimone_1
lavorato per la dal luglio 2021 al giugno 2022 e mi occupavo di estetica di CP_1
CP_ base, di estetica avanzata e laserterapia. La ricorrente ha lavorato per la dal febbraio 2022 e quando sono andata via lei continuava a lavorare. La ricorrente svolgeva mansioni di segreteria in quanto rispondeva al telefono, accoglieva i clienti, eseguiva manicure e pedicure, laminazione ciglia e pressoterapia. Provvedeva anche agli incassi e a fine giornata faceva la chiusura dei conti, comunicando alla titolare
l'esito dell'incasso. Non era regolarizzata. Curava anche la pagina di Instagram e
Whatsapp. Lavoravamo dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 20.30. All'inizio del rapporto prendeva 400 euro. Nel secondo mese circa 600 euro e poi piccoli aumenti in successione. Venivamo pagate insieme in contanti, pertanto ho assistito ai pagamenti.
Sul capo 7: non prendevamo tredicesima, ferie non godute, straordinario, festività e permessi. Mi è stato corrisposto il trattamento di fine rapporto. La ricorrente che ho continuato a sentire anche dopo che è cessato il io rapporto di lavoro, non ha percepito il trattamento di fine rapporto. ADR: era il fidanzato della titolare, Persona_1
non lavorava li. Frequentava il centro senza svolgervi alcuna attività. ADR: So che
[...]
è parrucchiere. ADR: La ricorrente veniva diretta dalla SI.ra . ADR: Per_1 CP_1
Veniva retribuita dalla SI.ra . ADR: Quando ho lavorato io c'era, oltre noi due, CP_1
una SI.ra che praticava i massaggi di cui non conosco il nome. ADR: Ho assistito al
CP_ pagamento quando la SI.ra contava i soldi da dare alla ricorrente (…) Sono stata la cognata della ricorrente ma lei e mio fratello non stanno più insieme da 6-7 mesi”.
Il teste di parte ricorrente, , dichiarava: “Adesso sono disoccupata. Testimone_2
Ho lavorato nel luglio 2022, per una settimana lavorativa, per la IG presso il CP_1
centro estetico in via Libertà, Portici. Limitatamente a quella settimana ho visto sul posto di lavoro la ricorrente. So che lavorava già da prima. Nulla so del licenziamento.
In primis faceva trattamenti estetici, gestiva profili social e attività di segreteria. Aveva un planning per gli appuntamenti che gestiva lei. Curava gli incassi e la chiusura cassa.
Ordinava la merce mancante. La settimana che sono stata io lei ha lavorato tutti i giorni.
La ricorrente lavorava dalle 9:30 alle 20:30. nulla so sulla retribuzione né sulle retribuzioni indirette. Nella settimana in cui ho lavorato oltre alla titolare e la ricorrente non c'era nessuno. Lavoravo dal martedì al sabato. Ho visto tutti i giorni la ricorrente.
Nel periodo successivo quando passavo dal centro la vedevo lavorare al computer oppure faceva trattamenti alle unghie.”
Quanto alle dichiarazioni dei testi di parte resistente, il teste riferiva: Persona_1
“Sono formatore all'Accademia Fashion Lab Gallery, in via San Giacomo, e faccio anche il parrucchiere. Sono proprietario dell'Accademia, quindi ho libertà di movimento negli orari, quindi mi alterno con il mio socio. Come parrucchiere lavoro solo il sabato presso mio padre con clienti affezionate. Sono l'ex fidanzato della resistente, ci siamo lasciati da 5 mesi. Sul Capo A: vedevo la che effettuava prestazione sporadiche, Pt_1
la quale veniva sporadicamente, una due volte a settimana circa, a seconda dei periodi di minore o maggiore affluenza al centro, su chiamata. Io frequentavo il centro tutti i giorni, avendo in quel periodo la resistente problemi di salute, per darle una mano per i pagamenti, in banca, in posta e dal commercialista e servizi esterni al negozio. Preciso, peraltro, che la ricorrente talvolta benché chiamata non si presentava, trovando dei pretesti per non svolgere la prestazione. Nel mese di luglio ci comunicò che non stava bene, e poi per un periodo si è assentata e quando la chiamavamo non ci rispondeva.
Della contabilità si occupava e io provvedevo a ritirare gli incassi e portarli in CP_1 banca. Gli appuntamenti venivano gestiti da un'app scaricata sul cellulare. Le clienti si scaricavano queste app e così prendevano gli appuntamenti. L'app è collegata al cellulare del titolare ed al pc del negozio. L'immagine del centro veniva curata da
Millimetrica attraverso i social. e scaricavano i poster, ovvero il Pt_2 Pt_3
materiale di animazione da vetrina che venivano da me messi in vetrina. ADR: Quando erano presso il centro, le clienti sempre attraverso l'app potevano prenotare
l'appuntamento successivo. ADR: Se, invece, si voleva prendere un appuntamento telefonico, quando non poteva rispondere dal telefono del negozio, si attivava la CP_1
deviazione sul cellulare. ADR: Nel centro lavoravano , e solo qualche volta CP_1 Tes_1
, su chiamata. ADR: frequentavo il centro tutti i giorni nell'orario che emi era Pt_1
più comodo. ADR: In ordine al pagamento della prestazione, preciso che su accordo con
, veniva pagata volta per volta a fine giornata. Non assistevo al pagamento, perché CP_1
veniva effettuato la sera. Ciò in quanto lavorava soltanto un paio di ore. ADR: Ho assistito solo sporadicamente ai pagamenti giornalieri, calcolati sulla base della prestazione resa”.
Il teste di parte resistente, , dichiarava: “Ho un paio di negozi dopo il centro Tes_3
estetico da 4 anni. Conosco la ricorrente perché a volte andavo al locale essendo amico della titolare e a volte entravo al centro estetico e la vedevo. Non vedevo la ricorrente tutti i giorni. La vedevo poco. Non la vedevo in qualsiasi orario. A volte la mattina a volte il pomeriggio. Lavorava a chiamata, quando c'era bisogno la chiamavano. Si occupava dall'accoglienza, mai vista fare trattamenti estetici. ADR: so che veniva pagata per i giorni che lavorava. Nulla so sulle retribuzioni dirette e indirette. Pertanto, forniva prestazioni occasionali, non so se aveva vincolo di orario. La resistente mi raccontava che a volte la chiamava e lei pur dicendo di andare non si presentava. Gli incassi li curava la titolare o . Fissavano gli appuntamenti con un app. C'era Persona_1
una società che si occupava dell'immagine social. Non ho mai assistito ad un pagamento della ricorrente. Spesso passava dal centro perché avevamo un accordo di interazione e quindi reciprocamente ci mandavano i clienti. All'interno del centro non c'erano altre persone che lavoravano.”
Orbene, alla luce delle testimonianze rese, può ritenersi provata la circostanza che la ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa con i caratteri della subordinazione
(continuità delle mansioni, dipendenza dal potere gerarchico del datore di lavoro, fissità della retribuzione, necessaria osservanza di un orario) presso la resistente, senza soluzione di continuità, per il periodo dedotto in ricorso. Risultano, inoltre, confermate le mansioni svolte dalla ricorrente, nonché l'orario di lavoro da lei osservato.
Sul punto, particolare rilievo assumono le dichiarazioni rilasciate dalle testi e Tes_1
ex colleghe della ricorrente. Tes_2
Ed invero, la teste, confermava le circostanze dedotte nel ricorso Testimone_1 introduttivo in ordine all'orario di lavoro, al luogo di lavoro, alle mansioni svolte, al potere direttivo ed alla retribuzione percepita. In particolare, dichiarava che
[...]
presso il centro estetico di , svolgeva sia mansioni di estetista, Parte_1 CP_1
sia mansioni di segretaria, provvedendo agli incassi e alla gestione dei social del centro estetico, lavorando dal martedì al sabato, con orario 9.30 - 20.30. La riferiva Tes_1
che, insieme alla ricorrente, veniva retribuita in contanti dalla titolare, e che non percepivano tredicesima, indennità di straordinario, ferie, festività e permessi non goduti.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, la non aveva percepito neanche il Tfr. Pt_1
Confermava che la ricorrente era assoggettata al potere direttivo di CP_1
La teste, , riferiva di aver lavorato presso il centro estetico di Testimone_2 [...]
per una settimana, nel mese di luglio 2022, dal martedì al sabato. Riferiva che, CP_1
durante quella settimana, aveva visto tutti i giorni la ricorrente, che lavorava dalle 9:30 alle 20:30. Confermava che la stessa svolgeva sia mansioni di estetista che mansioni di segretaria, occupandosi della gestione profili social, di appuntamenti con la clientela, di incassi e ordini. I testi di parte resistente, soggetti non facenti parte del personale del centro estetico, ma dichiaratisi abituali frequentatori dello stesso per ragioni di cortesia, riferivano concordemente che la ricorrente svolgeva prestazione lavorativa occasionale presso il centro estetico di , recandosi sul posto di lavoro un paio di volte a settimana, CP_1
che non si occupava della gestione dei profili social del centro (demandata ad una società), né della prenotazione degli appuntamenti (che avveniva tramite app), né degli incassi (che venivano gestiti dalla titolare).
Ebbene, si osserva che la deposizione resa dalle testi e ex dipendenti Tes_1 Tes_2
della resistente, ha fornito un puntuale riscontro al diritto vantato dalla ricorrente, quanto ai fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso.
Difatti, le testi, certamente presenti sul posto di lavoro insieme alla ricorrente (sebbene la per un breve lasso di tempo), circostanza non contestata dalla parte resistente né Tes_2
dai testi della stessa, rilasciavano puntuali dichiarazioni circa mansioni espletate, continuità delle mansioni, orario di lavoro osservato, dipendenza dal potere gerarchico del datore di lavoro, per il periodo dedotto in ricorso dalla lavoratrice.
I testi di parte resistente si limitavano ad eccepire l'insussistenza della pretesa attorea, ma non provavano specificamente i fatti su cui l'eccezione si fonda, asserendo genericamente l'occasionalità della prestazione resa, senza però addurre elementi utili alla valutazione della stessa. A titolo esemplificativo, non veniva fornita in concreto alcuna prova specifica in merito alle asserite e reiterate assenze della lavoratrice, ovvero all'effettivo svolgimento dell'attività di segreteria, stante la mancanza della per gran parte Pt_1
della giornata lavorativa.
A sostegno della pretesa attorea, viene altresì in rilievo che, se la prestazione resa dalla lavoratrice fosse stata effettivamente di tipo occasionale, resa due volte a settimana, come riferito dalla resistente e confermato dai testi della stessa (in particolare, il teste
[...]
dichiarava pure che la lavorava soltanto un paio di ore al giorno, per due Per_1 Pt_1 volte alla settimana) non si spiegherebbe l'entità della retribuzione corrisposta alla lavoratrice, soprattutto con riferimento alle mensilità di maggio, giugno e luglio 2022, ove la ricorrente aveva percepito dagli 800,00 ai 900,00 euro, importi che la resistente non contestava di aver versato in favore della . Pt_1
All'esito dell'istruttoria, si può quindi ragionevolmente affermare che sia intercorso tra la ricorrente e la resistente, un rapporto di lavoro subordinato per il periodo e con le mansioni, e conseguente inquadramento, indicati nel ricorso introduttivo. Una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
A tal proposito, essendo il rito del lavoro ispirato al principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova (Cass. sez. lav., 09/02/2012, n. 1878: “Nel processo del lavoro il thema decidendum deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3,
c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova”), il lavoratore, che si assuma creditore nei confronti del datore di lavoro, non è tenuto a dimostrare il fatto (negativo) del mancato pagamento, ma resterà assoggettato ad un mero onere di allegazione.
Ciò detto, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tali voci di credito, ovvero di un altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, grava sul datore di lavoro (Cass. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”) che, tuttavia, non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare il pagamento delle stesse.
Per le ragioni esposte, va riconosciuto il diritto, in capo alla ricorrente, a vedersi riconoscere la corresponsione di tredicesima, TFR, straordinario e differenze retributive per le mensilità dedotte in giudizio, nei limiti di seguito specificati.
Con riferimento al mancato pagamento della 13 sima mensilità, bisogna rilevare, come osservato anche di recente dalla Suprema Corte, (Cass. Civile Ord. Sez. L Num. 115
Anno 2020), che spetta al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente anche mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, l'onere di provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (Cass. 6 marzo 1986, n. 1484; Cass. 13 aprile 1992, n. 4512). In relazione al TFR, giova premettere che la disciplina dello stesso è contenuta nel
Codice Civile. In particolare, il comma 1 dell'art. 2120 prevede quanto segue: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.”
Costante giurisprudenza ha chiarito che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa (Cass. civ. n. 11579/2014; Cass. civ. n. 3894/2010).
Dunque, in conseguenza della conclusione del rapporto di lavoro, la ricorrente, a far data dalla cessazione, ha maturato il diritto al trattamento di fine rapporto.
In ordine allo svolgimento di lavoro straordinario, l'onere probatorio dell'assolvimento di prestazioni per un monte orario eccedente quello ordinario grava sul lavoratore;
è quest'ultimo che deve fornire la prova dell'esecuzione della prestazione oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Ciò in conformità ai principi espressi in tema dalla giurisprudenza di legittimità, per cui: “a carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che eSIe il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (v. Cass. n. 16150/2018; Cass. n. 4408/2021).
Orbene, il maggior orario di lavoro, rispetto a quello previsto per la qualifica di impiegata di cui al III livello del C.C.N.L. Estetica, di cui la ricorrente ha invocato l'applicazione, è stato confermato dalle testi e che hanno reso sul Tes_1 Tes_2
punto dichiarazioni precise, concordanti e circostanziate, riferendo che la Pt_1
lavorava cinque giorni a settimana e che la sua giornata lavorativa aveva inizio alle ore
9:30 e volgeva al termine alle ore 20:30.
Tanto premesso, atteso che nulla è stato provato circa il pagamento delle suddette differenze retributive per le mensilità dedotte in ricorso, le stesse vanno riconosciute come dovute alla ricorrente. Al contrario, le domande all'indennità sostitutiva di ferie, festività e permessi non goduti non possono essere accolte.
La giurisprudenza ha di recente precisato che al lavoratore spetta il diritto a un'indennità per le ferie non godute, quando il mancato godimento dipende da causa a lui non imputabile. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nell'ordinanza 15 giugno 2022, n.
19330).
In ossequio al suddetto principio, grava sul lavoratore, dunque, l'onere di provare di aver presentato richiesta per fruire di ferie e che tale richiesta sia stata respinta.
Tale onere non può ritenersi in questa sede assolto.
Giova infine evidenziare che non spettano altri istituti di natura tipicamente contrattuale, inapplicabili nei rapporti con datori di lavoro non aderenti ad alcuna associazione sindacale firmataria del contratto collettivo di riferimento, avendo riguardo al fatto che i contratti collettivi postcorporativi, data la loro natura negoziale e privatistica, sono applicabili ai rapporti individuali di lavoro che intercedono tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti e, quindi, da esse rappresentati;
pertanto, la parte che ne invochi l'applicazione deve provare l'estremo della iscrizione sua e dell'altra parte alle relative associazioni sindacali contraenti o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita (Cass. Sez. Lav. 9.8.1996, n. 7379).
Tanto vale per le festività non godute e permessi.
Quanto alla richiesta condanna della resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente, mediante il versamento di quanto eventualmente accertato in favore dell'Ente previdenziale, la stessa non può essere accolta, attesa la mancata citazione in giudizio dell'Ente stesso. Sul tema giova richiamare quanto previsto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n.
19398/2014: “L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa”.
Tanto premesso, accertato il diritto di per l'intero arco del Parte_1 rapporto di lavoro, all'attribuzione della qualifica di impiegata di cui al III livello del
C.C.N.L. Estetica, ritenuti condivisibili i conteggi operati dalla ricorrente, non specificamente contestati dalla convenuta, quest'ultima deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle somme di: € 3.243,50 a titolo di differenze retributive per le mensilità di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto
2022; € 2.893,21 per lavoro straordinario rispetto ad un orario di 40 ore settimanali re;
€604,50 a titolo di tredicesima mensilità; € 696,77 lordi a titolo di TFR.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite vanno compensate per 1/3 e per i residui 2/3 seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
In merito la Suprema Corte ha statuito (Cass. SS.UU. n. 32061/2022) ”In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
1. Accerta il diritto di per l'intero arco del rapporto di Parte_1 lavoro, all'attribuzione della qualifica di impiegata di cui al III livello del C.C.N.L. Estetica e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 7.437,98, per differenze retributive, straordinario, tredicesima e TFR (quest' ultimo pari ad euro 696,77 lordi), il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla maturazione al saldo;
2. Rigetta nel resto il ricorso;
3. Compensa per 1/3 le spese di giudizio e condanna la resistente al pagamento dei residui 2/3 in favore della ricorrente, quantificate in € 1800,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 4.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca