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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/12/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 886/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 886/2025 V.G. promosso da:
(C.F.: , nato a [...]_1 C.F._1
Torremaggiore (FG) il 27.01.1975, rappresentato e difeso dall'avv. Mennella
LF MP, e (C.F.: ), Controparte_2 C.F._2 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.
CH Rossella;
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI:
“l'omologa della separazione legale dei coniugi ai seguenti patti e condizioni: Quanto alle statuizioni economiche: 1) il sig. dovrà corrispondere, entro il giorno 05 di Parte_2 ciascun mese, la somma di euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di concorso nel mantenimento della minore , oltre rivalutazione secondo gli indici Persona_1
Istat; altresì lo stesso dovrà contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie tutte necessarie per la minore, ove anticipate dalla sig.ra , previa esibizione di idonea CP_2 documentazione contabile, da concordarsi preventivamente come da Protocollo tra il
Consiglio dell'Ordine Avvocati di Foggia e il Tribunale di Foggia del 18.03.2016, al cui contenuto ci si riporta;
2) nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento da parte del sig. in favore della coniuge, sig.ra ; 3) la sig.ra Parte_2 Controparte_2 [...] in quanto collocataria della figlia minore, conserverà il diritto alla CP_2 percezione integrale dell'assegno unico, nonché di qualsivoglia ulteriore emolumento spettante a quest'ultima; 4) nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento da parte del sig.
in favore della sig.ra in relazione ai figli Parte_2 Controparte_2 maggiorenni sig.ri e in quanto entrambi Persona_2 Persona_3 economicamente autosufficienti. Quanto alle statuizioni in materia di affidamento, collocamento e diritto di visita della minore: 5) la minore sarà Persona_1 affidata congiuntamente alle parti, fermo restando il collocamento prevalente della stessa presso l'attuale abitato materno, ovvero quello sito in San Marco in Lamis (FG) alla via
Garibaldi, 26, ove la genitrice risulta attualmente domiciliata;
6) la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente e disgiuntamente dai coniugi, con la precisazione che le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere assunte di comune accordo dalle parti, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazione della stessa, tuttavia ciascun genitore sarà autorizzato all'esercizio separato della responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
7) l'esercizio del diritto di visita e permanenza della minore sarà esercitato dal sig. secondo una calendarizzazione, che tenga conto degli Parte_2 interessi e delle esigenze di studio e ludiche della stessa, secondo quanto riportato nel relativo piano genitoriale allegato al presente atto, formandone parte integrante, ed ovvero: a) durante la settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 17:30 alle ore
20:30, dal mese di settembre al mese di maggio di ciascun anno, nonché dalle ore 17:30 alle 22:30 per il periodo compreso dal 01 giugno al 31 agosto di ciascun anno;
b) durante i weekend, a settimane alterne, il sig. potrà tenere presso di sé la minore Parte_2 dalle ore 15:30 del venerdì alle ore 22:00 della domenica;
con particolare riferimento ai mesi estivi (giugno, luglio ed agosto), lo stesso potrà tenere presso di sé la minore dalle ore 15:30 del sabato alle ore 23.30 della domenica;
c) quanto alle vacanze estive a far correre dall'anno 2026, i genitori concorderanno per iscritto, d'intesa anche con la minore, in relazione alle proprie esigenze personali, i tempi di permanenza e pernottamento continuativo della stessa presso il padre, entro il giorno 30 maggio dell'anno di riferimento;
d) ove non vi dovesse essere volontà concorde delle parti rispetto ai periodi di permanenza della minore entro l'anzidetta data, questa potrà permanere presso il padre, a far correre dall'anno 2026 e per i successivi a venire, secondo le seguenti modalità: per l'anno 2026 il sig. potrà tenere con sé la minore Parte_2 [...] nel mese di giugno dal giorno 01 al 15, mentre per l' anno successivo dal 16 al Per_1
30 e così per gli anni successivi a periodi inversi;
altrettanto il padre potrà tenere con sé il figlio minore n. 30 giorni complessivi, nei mesi di luglio ed agosto ed in particolare ove continuativi: nel mese di luglio nei giorni dal 01 al 15, e nel mese di agosto nei giorni dal
16 al 31 e così negli anni a venire a periodi inversi;
e) con riferimento alle festività di nascita, religiose, nazionali, comunque da calendario, le parti, salva diversa e concorde volontà, convengono che, a far correre dal giorno della proposizione della presente istanza, ad anni alterni, la minore trascorrerà rispettivamente: f) il giorno del compleanno con la madre;
g) il giorno 24 e 25 dicembre con il padre;
h) il giorno 26 dicembre con la madre;
i) il giorno 31 dicembre con la madre;
j) il giorno 01 gennaio con il padre;
k) il giorno 06 gennaio con la madre;
l) il giorno di Pasqua con il padre;
m) il lunedì dell'Angelo con la madre ed ancora: n) quanto alle festività civili e non a carattere religioso, la prima incorrente da calendario dalla presentazione della presente domanda con il padre, la seconda con la madre, e così per gli anni successivi a parti invertite ed in modo alternato;
o) in deroga a quanto previsto ai punti a) e b) la minore nelle occasioni in cui trascorrerà le festività e comunque i giorni sovra indicati con il padre, dovrà rientrare presso l'abitato materno entro le ore 23:30. il tutto con la precisazione che le statuizioni aventi ad oggetto i periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore potranno non essere osservate in caso di impedimento del genitore stesso, ovvero della figlia minore, per motivi di studio, di salute nonché al sopraggiungere di qualsivoglia ulteriore esigenza. In tali evenienze, pertanto, la parte che non ha potuto godere del periodo di permanenza con la minore di propria competenza, avrà diritto a recuperarlo, il tutto previo accordo con l'altro genitore. Ulteriori statuizioni: 8) i coniugi siano reciprocamente obbligati a comunicare l'avvenuto cambiamento della propria residenza o del domicilio entro il termine di giorni trenta dall'evento; 9) la minore non potrà trasferire la propria residenza in luogo diverso da quello indicato nei presenti patti e condizioni, se non espressamente e formalmente autorizzata da entrambi i genitori;
10) le parti concedono il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo della documentazione di identità, anche valida per l'espatrio, nonché del passaporto della minore”.
* * * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_3 CP_2
, premesso che si sono sposati a Vasto il 09/09/2016 e che dalla loro unione
[...] sono nati tre figli, , e (ancora Persona_2 Persona_4 Persona_1
minorenne), hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473- bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore, Per_1
. Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio
[...]
all'ascolto della stessa, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_3 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a San Marco in Lamis CP_2
(FG) il 16.08.2004, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San
Marco in Lamis, al n. 65, parte II, serie A, ufficio I, dell'anno2004; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Marco in Lamis di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 13 dicembre2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi