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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/11/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa con ricorso congiunto depositato in data
27.6.2025
da
(C.F. ), nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
Kavaje (ALBANIA), rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Perini e dall'Avv. Viviana Gioia, presso lo studio di quest'ultima ha eletto domicilio telematico, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
RE – LO (ALBANIA), rappresentato e difeso dall' Avv. Corrado
1 Schiaffonati, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato dalle parti in data 27.6.2025 con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo al figlio minore , alle Per_1
seguenti
CONDIZIONI
“1)la casa familiare sita in San Giorgio Piacentino (PC) – Via Vittorio
Bechelet 5 di esclusiva proprietà del signor rimarrà al medesimo CP_1
signor che continuerà ad abitarvi. Si dà atto che la Controparte_1
signora unitamente al figl io , come da accordi Parte_1 Per_1
intercorsi tra le parti, a far tempo da luglio 2024 si è trasferita a vivere presso i propri genitori in San Giorgio Piacentino (PC) – Viale Campo
Sportivo 5/B, ove ha già trasferito la residenza. Entro la data che verrà
fissata per l'udienza di comparizione delle parti e previo accordo con il signor la signora si obbliga ad asportare dalla casa CP_1 Pt_1
familiare tutti i propri effetti personali;
2 2)le parti danno atto che sono di esclusiva proprietà della signora i Pt_1
seguenti beni che si trovano nella casa familiare: il tavolo di legno con sei sedie della cucina, la cameretta da letto del bambino. Sempre entro la data che verrà fissata per l'udienza di comparizione delle parti e previo accordo con il signor la signora provvederà a sua cura e spese ad CP_1 Pt_1
asportare anche tali beni dalla casa familiare;
3)il figlio minore nato a [...] in data [...], c.f. Per_1
oggi di anni cinque, viene affidato in modo C.F._3
condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e quindi in San Giorgio Piacentino (PC) – Viale Campo Sportivo
5/B; tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore relative alla salute, all'educazione ed all'istruzione saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio;
4)salvo diversi accordi tra le parti, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori, nonché degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del figlio, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend Per_1
alterni dal sabato mattina alle ore 10:00 alla domenica sera alle ore 20:30
quando lo riaccompagnerà dalla madre (c on un pernottamento compreso).
Oltre a ciò, il signor potrà vedere il figlio due volte alla CP_1
settimana; tenuto conto che il padre svolge attività lavorativa che preved e una turnazione di orario, salvo diversi accordi tra le parti, si conviene che,
nella settimana in cui il signor svolge il turno lavorativo del CP_1
mattino ed è libero al pomeriggio, lo stesso potrà vedere e tenere con sé
due volte alla settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, Per_1
3 dall'uscita da scuola fino alle ore 19:00; mentre nella settimana in cui lo stesso svolge il turno lavorativo del pomeriggio ed è libero al mattino, si conviene che durante il periodo scolastico egli potrà accompagnare a scuola il figlio due volte al la settimana, indicativamente sempre il Per_1
martedì e il giovedì, mentre durante la sospensione dell'attività scolastica nel periodo estivo o durante le vacanze natalizie e/o pasquali, lo stesso potrà tenere con sé il figlio due volte alla settimana, indicativ amente sempre il martedì e il giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, i genitori concordano che ad anni alterni il figlio trascorra i giorni della Vigilia con un genitore e di Natale con l'altro genitore e per quanto riguarda le vacanze pasquali, i genitori concordano che il minore trascorra ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua
e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta. Le parti convengono che per l'anno 2025 trascorra con il padre il giorno di Pasqua e la Vigilia Per_1
di Natale, mentre con la madre il giorno di Pasquetta ed il giorno di Natale.
Tutte le altre giornate di festa durante l'anno verranno trascorse in via alternata. Per le vacanze estive, il figlio potrà trascorrere con Per_1
ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo di tempo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. In caso di soggiorni di vacanza, entrambi i genitori dovranno informare l'altro della località di villeggiatura e dell'alloggio scelto, dei recapiti telefonici, delle modalità di viaggio e dei giorni di permanenza;
dovrà inoltre essere garantita una videochiamata quotidiana del figlio con l'altro genitore in orario da stabilire. Le parti concordano che eventuali viaggi all'estero del minore dovranno previamente essere autorizzati da entrambi i genitori;
4 5)il signor contribuirà al mantenimento del figlio con il CP_1 Per_1
versamento della somma mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta//00)
da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi in via anticipata alla signora entro il g iorno 15 di ogni mese a mezzo di Pt_1
bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato. Si precisa che il mantenimento relativo al corrente mese di giugno 2025 viene corrisposto entro tre giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
6)entrambi i genitori provvederanno alle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno. Per l'individuazione, determinazione e disciplina delle spese, ordinarie e straordinarie, le parti concordano di regolarle secondo quanto previsto dalle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 14.07.2017. In deroga alle predette Linee Guida, si precisa che ciascun genitore provvederà, durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé, al pagamento delle attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività
conviviali) dello stesso. Si precisa che entrambi i genitori si obbligano a far praticare al figlio uno spo rt che verrà scelto dal minore in base Per_1
alle inclinazioni dello stesso, sostenendo la relativa spesa nella misura del
50% ciascuno. Inoltre, al fine di permettere a ciascun genitore di poter continuare a svolgere la propria attività lavorativa anche durante il periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica del minore, entrambi i genitori si obbligano a far frequentare al figlio i centri estivi Per_1
sostenendone nella misura del 50% ciascuno, tutte le relative spese
5 (iscrizione, gite, pranzi, assicurazione, ecc.). Salvo diversi accordi tra le parti, i genitori precisano che, qualora uno dei due abbia provveduto a sostenere l'intera spesa straordinaria, l'altro dovrà rimborsare la propria quota entro 15 giorni dalla data di consegna del documento di spesa. Nel
caso in cui le spese siano di importo superiore ad € 100,00 (cento//00)
ciascun genitore potrà chiedere all'altro l'anticipazione nella misura del
50% di sua spettanza. Si precisa che il figlio è fiscalmente a car ico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
7)dal mese di giugno 2025, l'assegno unico per il figlio verrà percepito interamente dalla signora quale genitore collocatario del Parte_1
minore e, a tal fine, il signor si obbliga a prestare il relativo CP_1
consenso agli Enti competenti, no nché ad effettuare tutti gli adempimenti necessari. Le parti convengono che finchè l'Inps non provvederà a corrispondere direttamente alla signora l'importo dell'assegno Pt_1
unico, il signor si obbliga a girare l'importo che percepirà CP_1
mensilmente dall'Inps a titolo di assegno unico per il figlio minore alla signora a mezzo di bonifico bancario. Per quanto riguarda l'assegno Pt_1
unico che il signor ha percepito dall'Inps nelle mensilità di CP_1
giugno, luglio, agosto e settembre 2025, entro la data dell'udienza, egli si obbliga a versare alla signora a mezzo bonifico bancario la somma Pt_1
di Euro 256,00 (duecentocinquantasei//00);
8)il signor si obbliga altresì a corrispondere alla signora CP_1 Pt_1
la somma omnia di Euro 1.500,00 (millecinquecento//00) per gli arretrati di mantenimento per il figlio minore non corrisposti. Tale somma verrà
versata alla signora a mezzo di sette ratei mensili di Euro Parte_1
6 200,00 cadauno e da un ultimo rateo di Euro 100,00 da corrispondersi alla medesima a mezzo di bonifico bancario entro la fine di ogni mese a partire dal 30.6.2025;
9)si dà atto che è di proprietà del signor l'abito indossato dallo CP_1
stesso per la festa di fidanzamento e, pertanto, egli può ritirarlo presso l'abitazione della signora previo accordo con la stessa;
Pt_1
10)le parti fanno decorrere l'efficacia delle condizioni dal momento della sottoscrizione del presente ricorso;
11)le spese legali per la presente procedura sono interamente compensate tra le parti. “
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a l figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
7 La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori condizioni concordate dalle parti , non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dispone in conformità alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi concordati dalle parti;
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 25.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
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