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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2024, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.12305.2021 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. AR
CONTRO
[...]
CP_1
Scci spa
Parte ricorrente ha adito, in data 24.11.21, questo Tribunale chiedendo, in relazione all'avviso di addebito n. 359201210000419511000, accertarne la inammissibilità, nullità, l'illegittimità ed inefficacia ed infondatezza con conseguente annullamento o almeno rideterminazione della pretesa;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
Lamenta il difetto di motivazione e l'infondatezza considerato che il socio ha Per_1 prestato attività lavorativa quale lavoratore autonomo solo dal 25.11.19 e non nel periodo Per_ 1.10.19\21.11.19; come tra e la cooperativa non si sia svolto alcun rapporto di lavoro subordinato e comunque alcun rapporto di lavoro nel periodo 1.10.19\21.11.19.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando l'infondatezza dell'opposizione. Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi da cui è emerso come sia socio Tes_1Per_ della cooperativa ma non sappia se sia anche dipendente e da quando e come non abbia Per_ lavorato con il teste [ ]; come sia socio lavoratore dell'opponente dalla fine di Tes_1 Per_ Per_ novembre 2019 [ ; come risultasse in forza alla ditta sino al 27.9.19 ed Org_1 iscritto nel libro dei soci dell'opponente solo dal 25.11.19; come al momento dell'accesso sul Per_ cantiere fossero AR e [Gdf. Sivo]. Per_2
Alla Guardia di Finanza, nel corso di accertamenti dell'11.2.20, ha dichiarato:
-Trosi di essere socio della cooperativa dal settembre 2019 e che quando (giorno che non ricorda) ha iniziato a lavorare sul cantiere c'erano anche i “ragazzi che oggi sono qui”;
-AR di essere socio della cooperativa dal settembre 2019 e che i signori che sono presenti nel cantiere al tempo delle dichiarazioni rese alla Gdf, sono giunti nello stesso periodo;
ha dichiarato di avere iniziato a far parte della cooperativa a fine mese settembre 2019; di Per_1 ricevere regolare busta paga a fine mese e di lavorare dal lunedì al venerdì con orario 7\15 utilizzando attrezzatura della cooperativa.
Dal modello C2 risulta che abbia cessato il rapporto di lavoro con in data Pt_2 Org_1 27.9.19.
A seguito della notifica della cartella di pagamento\avviso di addebito il contribuente può contestare la regolarità formale della cartella\avviso, i vizi del procedimento di formazione del ruolo oltre alla fondatezza della pretesa.
Si tratta semmai di verificare se la previsione di cui all'art.24 dlgsvo 46\99 esaurisca le forme di tutela riconoscibili al contribuente;
che è quanto si deve escludere solo che si apprezzi il successivo art.29 il cui capoverso esclude l'applicabilità per i crediti contributivi (ed altre entrate elencate nel comma I) dell'art.57, I comma, dpr 602 del 1973 che, come è noto, limita i motivi di opposizione di cui agli artt.615 e 617 cpc.
Pertanto, successivamente alla notifica della cartella di pagamento \avviso di addebito ma precedentemente all'inizio della procedura esecutiva il debitore di un ente previdenziale potrà proporre al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro:
• opposizione in relazione al merito della pretesa ed il giudizio sarà regolato dai commi V e VI dell'art.24 e quindi agli artt.442ss cpc cui detto articolo rinvia;
• opposizione per quanto concerna il diritto di procedere ad esecuzione forzata (così come avviene con l'opposizione a precetto) e troverà applicazione l'art.618 bis, I comma, cpc [anzi, giova ricordare come si ritenga che il contribuente, dopo la notifica di una cartella esattoriale, possa proporre soltanto siffatta azione e non un'azione di accertamento negativo, per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo: Cass. SS.UU. 13.7.00 n.489];
• opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, trovando applicazione in tal caso l'art.618 bis, I comma, cpc. Che possa trovare applicazione nella materia in esame l'art.618 bis cpc, lo si può dedurre dal contenuto già evidenziato dell'art.29 dlgsvo 46 del 1999 con cui si prevede, giova ripetere, che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie (che in relazione ai crediti contributivi sono disciplinate appunto dall'art.618 bis cpc) nelle materie non devolute alla giurisdizione tributaria.
Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l' "an" dell'azione esecutiva (e cio' sia quando risulti contestata l'esistenza o la validita' del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimita' del pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al "quomodo" del procedimento, investendo la legittimita' dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarita' formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca la nullita' dell'apposizione della formula esecutiva al titolo notificato.
Anche la carenza di motivazione della cartella di pagamento \ avviso di addebito potrà essere censurata dal contribuente attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. La carenza di motivazione della cartella \ avviso di addebito deve essere valutata tenendo conto tanto della natura derivata del contenuto della cartella (rispetto al ruolo presupposto) che dei principi di cui al DM 3.9.99 n.321, il cui art.1, al capoverso, prevede necessario l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali sia stata effettuata l'iscrizione a ruolo, con indicazione (in ipotesi in cui detta iscrizione sia avvenuta sulla scorta di un atto precedentemente notificato al contribuente) degli estremi dell'atto (e della relativa data di notifica). Si traccia, per tal via, un meccanismo di motivazione per relationem incapace di ledere la posizione del contribuente e le situazioni giuridiche soggettive che allo stesso fanno capo siccome esplicitate dalla l.241 del 1990. Invero, tanto in dottrina che in giurisprudenza non mancano, sia pure isolate, voci contrarie [Cass.20.12.99 n.14306] che non appaiono condivisibili, anche perché spesso muovono da una premessa errata e che confonde l'obbligo di motivazione con l'onere processuale di provare il diritto azionato, Del resto, in materia contributiva, l'iscrizione a ruolo costituisce l'esito di un iter procedimentale sollecitato o da una dichiarazione del contribuente che successivamente non ha versato quanto dichiarato, ovvero da verbali di accertamento ispettivo (notificati al contribuente)
a seguito di accesso alla relativa documentazione ovvero al luogo di lavoro da parte degli ispettori della Direzione provinciale del lavoro o degli enti previdenziali. Invero, nell'accertamento circa l'an ed il quantum dell'obbligazione contributiva, non è dato riscontrare alcun margine di discrezionalità in capo all'ente, tant'è che la sua attività risulta semmai vincolata e vincolati sono altresì gli atti in cui l'esito di detta attività è formalizzata. Pertanto, non vi sono criteri di comparazione degli interessi in gioco, ma solo presupposti normativamente individuati e che devono essere indicati dalla P.A.
Nella fattispecie deve ritenersi parte opponente decaduta dall'opposizione agli atti esecutivi.
Per_ Ciò detto si deve valutare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato di con la opponente nel periodo 1.10.19\21.11.19. Parte_1
Ebbene, i verbali redatti dalla Guardia di Finanza o dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. civ. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. civ. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. civ.
n. 8946 del 2020 cit.), possedendo - detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. civ. S.U. n. 916 del 1996; conf. Cass. civ. n. 14965 del
2012, Cass. civ. n. 28286 del 2019, in motivazione;
Cass. civ. n. 24388 del 2022) [Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 17/07/2023) 7-09-2023, n. 26086].
Nella specie dette dichiarazioni rese in sede stragiudiziale appaiono più attendibili rispetto alle dichiarazioni rese in sede testimoniale in considerazione della maggiore vicinitas temporale dei fatti dichiarati rispetto al tempo della dichiarazione, sì da doversi ritenere più nitida la memoria dei fatti rappresentati all'epoca degli accertamenti amministrativi piuttosto che alla data di assunzione della prova testimoniale.
Per_ E così dalle dichiarazioni rese in sede amministrativa da AR e è emerso Per_2 concordemente come gli stessi abbiano iniziato a lavorare insieme per la cooperativa già a settembre 2019; sicchè, considerato il contenuto del mod.c2 deve fissarsi l'inizio del rapporto Per_ di lavoro di da data successiva al 27.9.19.
Né a dirsi che siano emersi elementi per ritenere la natura autonoma del rapporto di lavoro.
L'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anché esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale[Cass., Sez. L, Sentenza n. 20002 del 07/10/2004].
Tuttavia, i normali indici sintomatici di subordinazione, consistenti nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, non sono applicabili allorquando la prestazione sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata sicchè è corretto fare ricorso a criteri distintivi secondari, quali la remunerazione a giornata, le direttive impartite al prestatore sul lavoro da svolgere e l'assenza di organizzazione di mezzi [Cass. 31/10/2013 n. 24561 ].
In particolare , nei repertori di legittimità si legge che “Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente occorre dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro;
al riguardo, quando la prestazione lavorativa sia estremamente elementare e ripetitiva, così che l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto, significativo, è possibile dare rilievo ad elementi sussidiari (ad es. modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro, presenza di una sia pure minima organizzazione e l'assunzione di un rischio di impresa), da valutarsi nella loro vicendevole interazione" [Cass, 11.7.2022, n. 21830;
Cass., 13.10.2022, n. 29973]. Per_ Nella specie è lo stesso ad escludere una modifica della tipologia di prestazione resa per la cooperativa e ad evidenziare come utilizzi solo attrezzature della cooperativa, osservi un orario di lavoro fisso e ricevi buste paga regolarmente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso e condanna parte opponente a tenere indenne parte avversa costituita per le spese di lite che liquida in euro 1312,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 12/03/2024
Lorenzo Bellanova
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.12305.2021 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. AR
CONTRO
[...]
CP_1
Scci spa
Parte ricorrente ha adito, in data 24.11.21, questo Tribunale chiedendo, in relazione all'avviso di addebito n. 359201210000419511000, accertarne la inammissibilità, nullità, l'illegittimità ed inefficacia ed infondatezza con conseguente annullamento o almeno rideterminazione della pretesa;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
Lamenta il difetto di motivazione e l'infondatezza considerato che il socio ha Per_1 prestato attività lavorativa quale lavoratore autonomo solo dal 25.11.19 e non nel periodo Per_ 1.10.19\21.11.19; come tra e la cooperativa non si sia svolto alcun rapporto di lavoro subordinato e comunque alcun rapporto di lavoro nel periodo 1.10.19\21.11.19.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando l'infondatezza dell'opposizione. Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi da cui è emerso come sia socio Tes_1Per_ della cooperativa ma non sappia se sia anche dipendente e da quando e come non abbia Per_ lavorato con il teste [ ]; come sia socio lavoratore dell'opponente dalla fine di Tes_1 Per_ Per_ novembre 2019 [ ; come risultasse in forza alla ditta sino al 27.9.19 ed Org_1 iscritto nel libro dei soci dell'opponente solo dal 25.11.19; come al momento dell'accesso sul Per_ cantiere fossero AR e [Gdf. Sivo]. Per_2
Alla Guardia di Finanza, nel corso di accertamenti dell'11.2.20, ha dichiarato:
-Trosi di essere socio della cooperativa dal settembre 2019 e che quando (giorno che non ricorda) ha iniziato a lavorare sul cantiere c'erano anche i “ragazzi che oggi sono qui”;
-AR di essere socio della cooperativa dal settembre 2019 e che i signori che sono presenti nel cantiere al tempo delle dichiarazioni rese alla Gdf, sono giunti nello stesso periodo;
ha dichiarato di avere iniziato a far parte della cooperativa a fine mese settembre 2019; di Per_1 ricevere regolare busta paga a fine mese e di lavorare dal lunedì al venerdì con orario 7\15 utilizzando attrezzatura della cooperativa.
Dal modello C2 risulta che abbia cessato il rapporto di lavoro con in data Pt_2 Org_1 27.9.19.
A seguito della notifica della cartella di pagamento\avviso di addebito il contribuente può contestare la regolarità formale della cartella\avviso, i vizi del procedimento di formazione del ruolo oltre alla fondatezza della pretesa.
Si tratta semmai di verificare se la previsione di cui all'art.24 dlgsvo 46\99 esaurisca le forme di tutela riconoscibili al contribuente;
che è quanto si deve escludere solo che si apprezzi il successivo art.29 il cui capoverso esclude l'applicabilità per i crediti contributivi (ed altre entrate elencate nel comma I) dell'art.57, I comma, dpr 602 del 1973 che, come è noto, limita i motivi di opposizione di cui agli artt.615 e 617 cpc.
Pertanto, successivamente alla notifica della cartella di pagamento \avviso di addebito ma precedentemente all'inizio della procedura esecutiva il debitore di un ente previdenziale potrà proporre al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro:
• opposizione in relazione al merito della pretesa ed il giudizio sarà regolato dai commi V e VI dell'art.24 e quindi agli artt.442ss cpc cui detto articolo rinvia;
• opposizione per quanto concerna il diritto di procedere ad esecuzione forzata (così come avviene con l'opposizione a precetto) e troverà applicazione l'art.618 bis, I comma, cpc [anzi, giova ricordare come si ritenga che il contribuente, dopo la notifica di una cartella esattoriale, possa proporre soltanto siffatta azione e non un'azione di accertamento negativo, per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo: Cass. SS.UU. 13.7.00 n.489];
• opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, trovando applicazione in tal caso l'art.618 bis, I comma, cpc. Che possa trovare applicazione nella materia in esame l'art.618 bis cpc, lo si può dedurre dal contenuto già evidenziato dell'art.29 dlgsvo 46 del 1999 con cui si prevede, giova ripetere, che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie (che in relazione ai crediti contributivi sono disciplinate appunto dall'art.618 bis cpc) nelle materie non devolute alla giurisdizione tributaria.
Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l' "an" dell'azione esecutiva (e cio' sia quando risulti contestata l'esistenza o la validita' del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimita' del pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al "quomodo" del procedimento, investendo la legittimita' dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarita' formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca la nullita' dell'apposizione della formula esecutiva al titolo notificato.
Anche la carenza di motivazione della cartella di pagamento \ avviso di addebito potrà essere censurata dal contribuente attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. La carenza di motivazione della cartella \ avviso di addebito deve essere valutata tenendo conto tanto della natura derivata del contenuto della cartella (rispetto al ruolo presupposto) che dei principi di cui al DM 3.9.99 n.321, il cui art.1, al capoverso, prevede necessario l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali sia stata effettuata l'iscrizione a ruolo, con indicazione (in ipotesi in cui detta iscrizione sia avvenuta sulla scorta di un atto precedentemente notificato al contribuente) degli estremi dell'atto (e della relativa data di notifica). Si traccia, per tal via, un meccanismo di motivazione per relationem incapace di ledere la posizione del contribuente e le situazioni giuridiche soggettive che allo stesso fanno capo siccome esplicitate dalla l.241 del 1990. Invero, tanto in dottrina che in giurisprudenza non mancano, sia pure isolate, voci contrarie [Cass.20.12.99 n.14306] che non appaiono condivisibili, anche perché spesso muovono da una premessa errata e che confonde l'obbligo di motivazione con l'onere processuale di provare il diritto azionato, Del resto, in materia contributiva, l'iscrizione a ruolo costituisce l'esito di un iter procedimentale sollecitato o da una dichiarazione del contribuente che successivamente non ha versato quanto dichiarato, ovvero da verbali di accertamento ispettivo (notificati al contribuente)
a seguito di accesso alla relativa documentazione ovvero al luogo di lavoro da parte degli ispettori della Direzione provinciale del lavoro o degli enti previdenziali. Invero, nell'accertamento circa l'an ed il quantum dell'obbligazione contributiva, non è dato riscontrare alcun margine di discrezionalità in capo all'ente, tant'è che la sua attività risulta semmai vincolata e vincolati sono altresì gli atti in cui l'esito di detta attività è formalizzata. Pertanto, non vi sono criteri di comparazione degli interessi in gioco, ma solo presupposti normativamente individuati e che devono essere indicati dalla P.A.
Nella fattispecie deve ritenersi parte opponente decaduta dall'opposizione agli atti esecutivi.
Per_ Ciò detto si deve valutare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato di con la opponente nel periodo 1.10.19\21.11.19. Parte_1
Ebbene, i verbali redatti dalla Guardia di Finanza o dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. civ. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. civ. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. civ.
n. 8946 del 2020 cit.), possedendo - detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. civ. S.U. n. 916 del 1996; conf. Cass. civ. n. 14965 del
2012, Cass. civ. n. 28286 del 2019, in motivazione;
Cass. civ. n. 24388 del 2022) [Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 17/07/2023) 7-09-2023, n. 26086].
Nella specie dette dichiarazioni rese in sede stragiudiziale appaiono più attendibili rispetto alle dichiarazioni rese in sede testimoniale in considerazione della maggiore vicinitas temporale dei fatti dichiarati rispetto al tempo della dichiarazione, sì da doversi ritenere più nitida la memoria dei fatti rappresentati all'epoca degli accertamenti amministrativi piuttosto che alla data di assunzione della prova testimoniale.
Per_ E così dalle dichiarazioni rese in sede amministrativa da AR e è emerso Per_2 concordemente come gli stessi abbiano iniziato a lavorare insieme per la cooperativa già a settembre 2019; sicchè, considerato il contenuto del mod.c2 deve fissarsi l'inizio del rapporto Per_ di lavoro di da data successiva al 27.9.19.
Né a dirsi che siano emersi elementi per ritenere la natura autonoma del rapporto di lavoro.
L'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anché esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale[Cass., Sez. L, Sentenza n. 20002 del 07/10/2004].
Tuttavia, i normali indici sintomatici di subordinazione, consistenti nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, non sono applicabili allorquando la prestazione sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata sicchè è corretto fare ricorso a criteri distintivi secondari, quali la remunerazione a giornata, le direttive impartite al prestatore sul lavoro da svolgere e l'assenza di organizzazione di mezzi [Cass. 31/10/2013 n. 24561 ].
In particolare , nei repertori di legittimità si legge che “Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente occorre dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro;
al riguardo, quando la prestazione lavorativa sia estremamente elementare e ripetitiva, così che l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto, significativo, è possibile dare rilievo ad elementi sussidiari (ad es. modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro, presenza di una sia pure minima organizzazione e l'assunzione di un rischio di impresa), da valutarsi nella loro vicendevole interazione" [Cass, 11.7.2022, n. 21830;
Cass., 13.10.2022, n. 29973]. Per_ Nella specie è lo stesso ad escludere una modifica della tipologia di prestazione resa per la cooperativa e ad evidenziare come utilizzi solo attrezzature della cooperativa, osservi un orario di lavoro fisso e ricevi buste paga regolarmente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso e condanna parte opponente a tenere indenne parte avversa costituita per le spese di lite che liquida in euro 1312,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 12/03/2024
Lorenzo Bellanova