Articolo 46 della Legge 5 agosto 1988, n. 330
Articolo 45Articolo 47
Versione
25 agosto 1988
Art. 46. 1. L' articolo 286 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 286. - (Provvedimenti nel caso di cessazione o di diminuzione della malleveria).
- Se nel corso del procedimento viene a cessare o risulta diminuita la garanzia relativa alla malleveria, il giudice che ha disposto la misura fa notificare all'imputato l'invito a presentare nel termine di dieci giorni a pena di decadenza uno o piu' fideiussori nuovi con l'avvertimento che, scaduto il termine senza che l'imputato abbia provveduto, si procedera' all'imposizione di misure diverse o, se ne ricorrono le condizioni, all'emissione del provvedimento di cattura.
Fino a quando sia prestata la nuova malleveria permangono gli effetti di quella gia' prestata".
Entrata in vigore il 25 agosto 1988