Articolo 1 della Legge 22 novembre 1949, n. 861
Articolo 2
Versione
7 dicembre 1949
Art. 1.
Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data del 1 agosto 1949, la misura degli assegni familiari di carovita, prevista per il settore dell'industria della Cassa unica degli assegni stessi, e' maggiorata di lire 20 giornaliere per ciascun figlio di operaio o impiegato.
Con la stessa decorrenza la misura del contributo per gli assegni familiari del settore dell'industria, di cui all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1137 , e' elevata al 17,05 per cento.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1949