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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/12/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1401 \ 2022 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. ZABARONI LETIZIA
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. BATTAGLIA EUGENIO
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello hanno Parte_1 impugnato la sentenza n. 867/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, che aveva rigettato la domanda di pagamento della somma di € 5.000,00 avanzata nei confronti di relativa a penale anticipata e compenso per attività svolta in relazione a Controparte_1 un pacchetto turistico non usufruito per motivi di salute.
1 L'appellante sostiene la sussistenza del contratto, la corretta informazione sulle condizioni e la legittimità della richiesta di rimborso, contestando la qualificazione di clausola vessatoria e la rilevanza della pandemia come causa di forza maggiore.
L'appellato, costituitosi in giudizio, insiste per la conferma della sentenza impugnata, eccependo la mancata prova della pattuizione della penale, la formazione del giudicato interno su capi autonomi della sentenza di primo grado e la legittimità dell'annullamento per motivi di salute e forza maggiore.
1. Sulla formazione del giudicato interno
Dalla sentenza di primo grado emerge che il rapporto contrattuale tra le parti risulta risolto con la comunicazione di impedimento per motivi di salute, accettata e mai CP_ contestata dalla attrice. Tale capo non è stato oggetto di specifica impugnazione, con conseguente formazione di giudicato interno assorbente di ogni altra questione.
2. Sulla prova della penale e della pattuizione contrattuale
La domanda di pagamento è stata rigettata in primo grado per mancanza di prova del titolo in forza del quale si rivendica la restituzione delle somme a titolo di penale e compenso. Non risulta documentata la preventiva determinazione convenzionale della clausola penale tra le parti, né la doppia sottoscrizione richiesta per le clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c..
3. Sull'onere di informazione e la documentazione prodotta
L'attrice non ha assolto all'onere probatorio relativo all'avvenuto adempimento degli obblighi di informazione precontrattuale, come previsto dagli artt. 34 e 37 del Codice del Turismo. Non vi è traccia di clausole relative a restituzione di somme versate a titolo di penale portate preventivamente a conoscenza del convenuto.
4. Sulla causa di forza maggiore
La pandemia da Covid-19 e i motivi di salute personali del convenuto costituiscono causa di forza maggiore, avente efficacia liberatoria per il debitore ai sensi dell'art. 1463 c.c. Anche la giurisprudenza di legittimità riconosce che la finalità turistica è elemento essenziale del contratto di viaggio e che la sua irrealizzabilità per causa non imputabile alle parti comporta l'estinzione del contratto e l'esonero dalle rispettive obbligazioni.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lamezia Terme, contrariis reiectis, così provvede:
• Rigetta l'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 867/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme;
• Conferma la sentenza impugnata;
• Condanna al pagamento delle spese Parte_1 del presente grado di giudizio in favore di avv Controparte_1 distrattario Eugenio Battaglia che liquida in euro 1701,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege.
addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
3
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1401 \ 2022 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. ZABARONI LETIZIA
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. BATTAGLIA EUGENIO
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello hanno Parte_1 impugnato la sentenza n. 867/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, che aveva rigettato la domanda di pagamento della somma di € 5.000,00 avanzata nei confronti di relativa a penale anticipata e compenso per attività svolta in relazione a Controparte_1 un pacchetto turistico non usufruito per motivi di salute.
1 L'appellante sostiene la sussistenza del contratto, la corretta informazione sulle condizioni e la legittimità della richiesta di rimborso, contestando la qualificazione di clausola vessatoria e la rilevanza della pandemia come causa di forza maggiore.
L'appellato, costituitosi in giudizio, insiste per la conferma della sentenza impugnata, eccependo la mancata prova della pattuizione della penale, la formazione del giudicato interno su capi autonomi della sentenza di primo grado e la legittimità dell'annullamento per motivi di salute e forza maggiore.
1. Sulla formazione del giudicato interno
Dalla sentenza di primo grado emerge che il rapporto contrattuale tra le parti risulta risolto con la comunicazione di impedimento per motivi di salute, accettata e mai CP_ contestata dalla attrice. Tale capo non è stato oggetto di specifica impugnazione, con conseguente formazione di giudicato interno assorbente di ogni altra questione.
2. Sulla prova della penale e della pattuizione contrattuale
La domanda di pagamento è stata rigettata in primo grado per mancanza di prova del titolo in forza del quale si rivendica la restituzione delle somme a titolo di penale e compenso. Non risulta documentata la preventiva determinazione convenzionale della clausola penale tra le parti, né la doppia sottoscrizione richiesta per le clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c..
3. Sull'onere di informazione e la documentazione prodotta
L'attrice non ha assolto all'onere probatorio relativo all'avvenuto adempimento degli obblighi di informazione precontrattuale, come previsto dagli artt. 34 e 37 del Codice del Turismo. Non vi è traccia di clausole relative a restituzione di somme versate a titolo di penale portate preventivamente a conoscenza del convenuto.
4. Sulla causa di forza maggiore
La pandemia da Covid-19 e i motivi di salute personali del convenuto costituiscono causa di forza maggiore, avente efficacia liberatoria per il debitore ai sensi dell'art. 1463 c.c. Anche la giurisprudenza di legittimità riconosce che la finalità turistica è elemento essenziale del contratto di viaggio e che la sua irrealizzabilità per causa non imputabile alle parti comporta l'estinzione del contratto e l'esonero dalle rispettive obbligazioni.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lamezia Terme, contrariis reiectis, così provvede:
• Rigetta l'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 867/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme;
• Conferma la sentenza impugnata;
• Condanna al pagamento delle spese Parte_1 del presente grado di giudizio in favore di avv Controparte_1 distrattario Eugenio Battaglia che liquida in euro 1701,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege.
addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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