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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 733/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/02/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. NOCERINO AURORA, OGGETTO: Parte_1
Arricchimento senza elettivamente domiciliato in VIA VANTINI 23 25122 BRESCIA presso il suo studio
APPELLANTE causa c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. RAMIREZ Controparte_1
ANNAMARIA e dall'avv. DUSI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA
SOLFERINO, 51 PALAZZO PISA 25122 BRESCIA presso il loro studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 1515/2023 del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 19/06/2023 pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Dell'appellante: accogliere integralmente il presente atto di appello e per l'effetto riformare integralmente la impugnata sentenza n. 1515/2023 emessa dal Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Civile, pubblicata in data 20.06.2023 e notificata in pari data a mezzo posta elettronica, nel senso di dichiarare risolta la scrittura privata del
30.10.2002 per impossibilità sopravvenuta della prestazione con conseguente restituzione da parte della sig.ra in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 103.291,10 oltre intenessi al 3% e rivalutazione
[...]
monetaria fino al soddisfo.
Riformare la sentenza n. 1515/2023 emessa dal Tribunale di Brescia Sez. Seconda in data 20.06.2023 nel senso di ridurre i compensi liquidati in seno al giudizio di primo grado applicando i minimi tariffari e porli a carico della convenuta;
Emettere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia. vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato: Respingersi l'appello proposto dalla difesa di per Parte_1 le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto confermarsi in toto la sentenza appellata.
In via subordinata, ove venisse cassata la sentenza di primo grado si chiede
l'accoglimento delle conclusioni già precisate in primo grado e in particolare:
Preliminarmente nel merito: Darsi atto della risoluzione per mutuo consenso e per comportamenti concludenti della scrittura privata 31.10.2002.
Nel merito, in via principale Respingersi ogni domanda attrice siccome infondata in fatto e diritto accertando in ogni caso che la richiesta somma di €. 103.291,10 è già stata compensata dalla convenuta con il credito dalla stessa maturato a titolo di 17 assegni di mantenimento, oltre interessi e rivalutazione Istat, dal 1.2.1990 al
31.12.2002 oltre che con le somme alla stessa liquidate dal Pretore di Gardone V.T. con sentenza n. C 64/91 sia a titolo di spese legali sia a titolo di provvisionale.
Nel merito, in via subordinata, Respingersi, in ogni caso, la domanda di restituzione della somma di €. 103.291,10, in quanto tale somma è stata destinata a compensare pagina 2 di 9 gli assegni di mantenimento mai versati dall'attore, che, per loro natura e per loro natura e per la modestia dell'importo dell'assegno mensile, si presumono ormai consumati e sono quindi irripetibili.
In via di ulteriore subordine, Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non accogliere le domande sub.
1-2 e 3 voglia procedere in questa sede alla compensazione dei crediti vantati dalla sig.ra a tutt'oggi non soddisfatti a CP_1
titolo di assegno di mantenimento, di spese legali non saldate, di provvisionale, e di spese CTU relative alla causa di divisione, meglio specificati nella comparsa di costituzione, con la somma eventualmente riconosciuta a favore del sig. Pt_1
In via di estremo subordine e riconvenzionale, Accertato che il successivo credito vantato dalla sig.ra dal 1.1.2003 al giugno 2017 è stato Controparte_1
integralmente pagato con le somme sequestrate nella procedura esecutiva immobiliare n.75/2004, e nella procedura esecutiva mobiliare n. 5693/2012 e che però, a tutt'oggi, residua un ulteriore credito della sig.ra per assegni di CP_1
mantenimento dal luglio 2017 al saldo;
nonché per spese legali e risarcimento danni liquidate a suo favore nei decreti 1007/2013 e 5157/2016 Tribunale di Brescia e per
spese CTU nella causa divisionale di €.1275,14 oltre eventuali crediti accertandi, procedere alla compensazione dei crediti maturati e maturandi della convenuta con quanto eventualmente dalla stessa dovuto all'attore. Spese di lite in ogni caso rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25.02.2019 conveniva in giudizio l'ex Parte_1
moglie onde sentire dichiarata risolta per impossibilità Controparte_1
sopravvenuta la scrittura privata datata 30.10.2002 con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme ricevute, pari ad € 103.291,10, oltre interessi al 3% annuo dal giorno di scadenza al saldo.
Esponeva che:
nel 1998 (sent. n. 44/98) veniva dichiarata la separazione dei coniugi e disposto il pagina 3 di 9 pagamento a favore di della somma di lire 1.500,00 mensili a titolo di CP_1
mantenimento, in base al quale la stessa maturava, per assegni di mantenimento non corrisposti, un credito di Lire 80.000.000 oltre all'ulteriore somma di euro 5.310,94
per rimborso spese legali (sent. 2648/02 Trib BS);
le parti avevano stipulato un accordo transattivo in base al quale si Pt_1
impegnava ad acquistare da la sua quota di proprietà degli immobili posti CP_1
in Comune di Agnosine, loc. Serea in via Conca D'Oro N. 41, e in Comune di Bione
in via Zappin, al prezzo complessivo di € 309.874,14, con rinuncia da parte della all'assegno di mantenimento maturando a decorrere dal 30.10.2002; CP_1
pagate le prime due tranches (per complessivi €103,291,10) i successivi ratei non erano stati corrisposti sicchè in base alla citata scrittura privata (art. 6) con decorrenza 30.06.2003 la moglie poteva pretendere nuovamente, a titolo indennitario, l'assegno di mantenimento (fino alla materiale corresponsione del rateo impagato e così via via fino al saldo);
a seguito del fallimento della (doc.5) era stato sottoposto, Parte_2
quale fideiussore, ad esecuzione immobiliare ed espropriato della quota pari al 50%
del compendio immobiliare in comunione;
a seguito di causa di divisione risultava titolare in via esclusiva del “piede” CP_1
divisionale 2 afferente all'immobile sito in Bione in via Zappin;
le azioni poste in essere dalla stessa rendevano impossibile il conseguimento dell'oggetto della scrittura privata, con la conseguente estinzione dell'obbligazione e restituzione della somma già versata.
pagina 4 di 9 Si costituiva la convenuta eccependo in primis l'inammissibilità dell'azione per intervenuto giudicato ex art. 2909 c.c.,e nel merito l'avvenuta compensazione del credito vantato dall'attore con il proprio credito per assegni di mantenimento non versati, in via riconvenzionale chiedeva il versamento di somme dovute per crediti maturati nei confronti di e la sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pt_1
Evidenziava la convenuta che il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 58/2018,
seppure incidenter tantum, aveva accertato in via definitiva il grave inadempimento dell'attore alla scrittura privata 30.10.2002 ed il suo conseguente diritto potestativo a rifiutarne l'esecuzione tardiva, anche senza preventiva domanda di risoluzione.
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava la domanda attorea di risoluzione ex art. 1463 c.c. della scrittura privata del 30.10.2002 ed altresì la domanda ex art 96
comma 3 cpc della convenuta;
condannava l'attore a rifondere a € 1.275,14 CP_1
(pari al 50% delle spese di CTU dell'Ing. , oltre al rimborso delel spese di Per_1
lite.
Riteneva il primo giudice, quanto all'eccepita violazione di giudicato ex art. 2909
c.c, che nella citata sentenza (n. 58/2018) il tribunale non si era pronunciato sulla risoluzione del contratto, dal momento che questa domanda non era stata formulata dalle parti, ciò che escludeva il giudicato potesse estendersi ad enunciazioni puramente incidentali.
Quanto al merito, argomentava che non sussisteva una impossibilità assoluta ed oggettiva quale causa di estinzione della obbligazione e risoluzione del contratto, dal pagina 5 di 9 momento che l'attore nulla aveva allegato e/o provato in tal senso, essendosi limitato ad elencare le diverse vicende processuali intervenute tra le parti.
L'eccezione di compensazione del credito rimaneva pertanto assorbita.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già Parte_1
svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 19/02/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza, per erronea valutazione delle risultanze istruttorie e per carenza di motivazione, nella parte in cui il giudice aveva rigettato le sue domande, stante l'impossibilità di individuare il ragionamento logico-
giuridico posto alla base del suo convincimento.
Sostiene che il giudice non solo aveva omesso di valutare la documentazione allegata, ma altresì di argomentare i motivi per i quali la sentenza di divisione
(52/2018) del compendio immobiliare, che certificava in via definitiva il mutamento dell'oggetto della scrittura del 30.10.2002 rendendone in via sopravvenuta impossibile la esecuzione, non era di per sé prova del fatto ivi accertato e non contestato.
Con il secondo motivo critica la liquidazione delle spese operata dal tribunale dovendosi tenere conto non solo del valore della domanda ma anche delle fasi e pagina 6 di 9 dell'attività svolta in seno al contenzioso di primo grado
***
L'appello va rigettato.
Nel merito, l'appellante censura l'errata valutazione delle prove da parte del primo giudice, ritenendo che in particolare dalla sentenza (52/2018-doc.15 fs di CP_1
divisione del compendio originariamente in comproprietà delle parti, risulterebbe provata l'impossibilità della prestazione oggetto della scrittura privata del 30.10.2002
(doc. 2 fs , con la quale veniva, tra le altre cose, pattuita la cessione della Pt_1
quota (50%) di proprietà degli immobili ivi elencati. CP_1
L'art. 1256 c.c sancisce che l'obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
La Corte di Cassazione (9244/2023; 14915/2018) ha evidenziato che la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi,
secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé
considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione.
Nel caso di specie, il mancato adempimento dell'accordo sottoscritto tra le parti è
dipeso unicamente dalle circostanze e dalle condizioni economiche che hanno interessato lo stesso Pt_1
A causa del fallimento (14/05/2003) della di cui Parte_2 [...]
era amministratore unico e fideiussore, la sua quota di comproprietà dei Parte_1
pagina 7 di 9 beni veniva assoggettata a procedura esecutiva (n. 75/04) ed alienata a
[...]
con decreto di trasferimento del 23/03/2013 (doc. 14 fs . CP_2 CP_1
In conseguenza di ciò l'appellata (a seguito di sequestro giudiziario nei confronti di instaurava il giudizio di scioglimento della divisione dei beni divenuti in Pt_1
comproprietà con l'acquirente . CP_2
E' pertanto evidente che non sussistono i requisiti previsti dalla citata norma 1256
c.c, dal momento che la mancata esecuzione della scrittura privata 30/10/2002 è
unicamente imputabile a che per le ragioni sopra espresse, dopo l'acconto Pt_1
iniziale, non ha adempiuto al pagamento dei successivi ratei (a decorrere dal 30
marzo 2003), originando tra l'altro la situazione debitoria a suo carico che ha condotto al trasferimento della sua quota di proprietà dei beni ed alla conseguente causa di divisione.
Ugualmente infondato è il secondo motivo tanto più che il giudice di primo grado,
nell'ambito dello scaglione di riferimento liquidava gli importi distinguendo tra le diverse fasi in ragione della natura documentale della controversia.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai valori medi di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato euro 103.291,10)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1515/2023 del Tribunale di pagina 8 di 9 Brescia seconda sezione in data 19/06/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 2.977 per la “fase di studio”, euro 1.911 per la “fase introduttiva” ed euro 5.103 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuto al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Mariangela Bonati Daniela Fedele
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 733/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/02/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. NOCERINO AURORA, OGGETTO: Parte_1
Arricchimento senza elettivamente domiciliato in VIA VANTINI 23 25122 BRESCIA presso il suo studio
APPELLANTE causa c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. RAMIREZ Controparte_1
ANNAMARIA e dall'avv. DUSI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA
SOLFERINO, 51 PALAZZO PISA 25122 BRESCIA presso il loro studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 1515/2023 del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 19/06/2023 pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Dell'appellante: accogliere integralmente il presente atto di appello e per l'effetto riformare integralmente la impugnata sentenza n. 1515/2023 emessa dal Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Civile, pubblicata in data 20.06.2023 e notificata in pari data a mezzo posta elettronica, nel senso di dichiarare risolta la scrittura privata del
30.10.2002 per impossibilità sopravvenuta della prestazione con conseguente restituzione da parte della sig.ra in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 103.291,10 oltre intenessi al 3% e rivalutazione
[...]
monetaria fino al soddisfo.
Riformare la sentenza n. 1515/2023 emessa dal Tribunale di Brescia Sez. Seconda in data 20.06.2023 nel senso di ridurre i compensi liquidati in seno al giudizio di primo grado applicando i minimi tariffari e porli a carico della convenuta;
Emettere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia. vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato: Respingersi l'appello proposto dalla difesa di per Parte_1 le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto confermarsi in toto la sentenza appellata.
In via subordinata, ove venisse cassata la sentenza di primo grado si chiede
l'accoglimento delle conclusioni già precisate in primo grado e in particolare:
Preliminarmente nel merito: Darsi atto della risoluzione per mutuo consenso e per comportamenti concludenti della scrittura privata 31.10.2002.
Nel merito, in via principale Respingersi ogni domanda attrice siccome infondata in fatto e diritto accertando in ogni caso che la richiesta somma di €. 103.291,10 è già stata compensata dalla convenuta con il credito dalla stessa maturato a titolo di 17 assegni di mantenimento, oltre interessi e rivalutazione Istat, dal 1.2.1990 al
31.12.2002 oltre che con le somme alla stessa liquidate dal Pretore di Gardone V.T. con sentenza n. C 64/91 sia a titolo di spese legali sia a titolo di provvisionale.
Nel merito, in via subordinata, Respingersi, in ogni caso, la domanda di restituzione della somma di €. 103.291,10, in quanto tale somma è stata destinata a compensare pagina 2 di 9 gli assegni di mantenimento mai versati dall'attore, che, per loro natura e per loro natura e per la modestia dell'importo dell'assegno mensile, si presumono ormai consumati e sono quindi irripetibili.
In via di ulteriore subordine, Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non accogliere le domande sub.
1-2 e 3 voglia procedere in questa sede alla compensazione dei crediti vantati dalla sig.ra a tutt'oggi non soddisfatti a CP_1
titolo di assegno di mantenimento, di spese legali non saldate, di provvisionale, e di spese CTU relative alla causa di divisione, meglio specificati nella comparsa di costituzione, con la somma eventualmente riconosciuta a favore del sig. Pt_1
In via di estremo subordine e riconvenzionale, Accertato che il successivo credito vantato dalla sig.ra dal 1.1.2003 al giugno 2017 è stato Controparte_1
integralmente pagato con le somme sequestrate nella procedura esecutiva immobiliare n.75/2004, e nella procedura esecutiva mobiliare n. 5693/2012 e che però, a tutt'oggi, residua un ulteriore credito della sig.ra per assegni di CP_1
mantenimento dal luglio 2017 al saldo;
nonché per spese legali e risarcimento danni liquidate a suo favore nei decreti 1007/2013 e 5157/2016 Tribunale di Brescia e per
spese CTU nella causa divisionale di €.1275,14 oltre eventuali crediti accertandi, procedere alla compensazione dei crediti maturati e maturandi della convenuta con quanto eventualmente dalla stessa dovuto all'attore. Spese di lite in ogni caso rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25.02.2019 conveniva in giudizio l'ex Parte_1
moglie onde sentire dichiarata risolta per impossibilità Controparte_1
sopravvenuta la scrittura privata datata 30.10.2002 con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme ricevute, pari ad € 103.291,10, oltre interessi al 3% annuo dal giorno di scadenza al saldo.
Esponeva che:
nel 1998 (sent. n. 44/98) veniva dichiarata la separazione dei coniugi e disposto il pagina 3 di 9 pagamento a favore di della somma di lire 1.500,00 mensili a titolo di CP_1
mantenimento, in base al quale la stessa maturava, per assegni di mantenimento non corrisposti, un credito di Lire 80.000.000 oltre all'ulteriore somma di euro 5.310,94
per rimborso spese legali (sent. 2648/02 Trib BS);
le parti avevano stipulato un accordo transattivo in base al quale si Pt_1
impegnava ad acquistare da la sua quota di proprietà degli immobili posti CP_1
in Comune di Agnosine, loc. Serea in via Conca D'Oro N. 41, e in Comune di Bione
in via Zappin, al prezzo complessivo di € 309.874,14, con rinuncia da parte della all'assegno di mantenimento maturando a decorrere dal 30.10.2002; CP_1
pagate le prime due tranches (per complessivi €103,291,10) i successivi ratei non erano stati corrisposti sicchè in base alla citata scrittura privata (art. 6) con decorrenza 30.06.2003 la moglie poteva pretendere nuovamente, a titolo indennitario, l'assegno di mantenimento (fino alla materiale corresponsione del rateo impagato e così via via fino al saldo);
a seguito del fallimento della (doc.5) era stato sottoposto, Parte_2
quale fideiussore, ad esecuzione immobiliare ed espropriato della quota pari al 50%
del compendio immobiliare in comunione;
a seguito di causa di divisione risultava titolare in via esclusiva del “piede” CP_1
divisionale 2 afferente all'immobile sito in Bione in via Zappin;
le azioni poste in essere dalla stessa rendevano impossibile il conseguimento dell'oggetto della scrittura privata, con la conseguente estinzione dell'obbligazione e restituzione della somma già versata.
pagina 4 di 9 Si costituiva la convenuta eccependo in primis l'inammissibilità dell'azione per intervenuto giudicato ex art. 2909 c.c.,e nel merito l'avvenuta compensazione del credito vantato dall'attore con il proprio credito per assegni di mantenimento non versati, in via riconvenzionale chiedeva il versamento di somme dovute per crediti maturati nei confronti di e la sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pt_1
Evidenziava la convenuta che il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 58/2018,
seppure incidenter tantum, aveva accertato in via definitiva il grave inadempimento dell'attore alla scrittura privata 30.10.2002 ed il suo conseguente diritto potestativo a rifiutarne l'esecuzione tardiva, anche senza preventiva domanda di risoluzione.
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava la domanda attorea di risoluzione ex art. 1463 c.c. della scrittura privata del 30.10.2002 ed altresì la domanda ex art 96
comma 3 cpc della convenuta;
condannava l'attore a rifondere a € 1.275,14 CP_1
(pari al 50% delle spese di CTU dell'Ing. , oltre al rimborso delel spese di Per_1
lite.
Riteneva il primo giudice, quanto all'eccepita violazione di giudicato ex art. 2909
c.c, che nella citata sentenza (n. 58/2018) il tribunale non si era pronunciato sulla risoluzione del contratto, dal momento che questa domanda non era stata formulata dalle parti, ciò che escludeva il giudicato potesse estendersi ad enunciazioni puramente incidentali.
Quanto al merito, argomentava che non sussisteva una impossibilità assoluta ed oggettiva quale causa di estinzione della obbligazione e risoluzione del contratto, dal pagina 5 di 9 momento che l'attore nulla aveva allegato e/o provato in tal senso, essendosi limitato ad elencare le diverse vicende processuali intervenute tra le parti.
L'eccezione di compensazione del credito rimaneva pertanto assorbita.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già Parte_1
svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 19/02/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza, per erronea valutazione delle risultanze istruttorie e per carenza di motivazione, nella parte in cui il giudice aveva rigettato le sue domande, stante l'impossibilità di individuare il ragionamento logico-
giuridico posto alla base del suo convincimento.
Sostiene che il giudice non solo aveva omesso di valutare la documentazione allegata, ma altresì di argomentare i motivi per i quali la sentenza di divisione
(52/2018) del compendio immobiliare, che certificava in via definitiva il mutamento dell'oggetto della scrittura del 30.10.2002 rendendone in via sopravvenuta impossibile la esecuzione, non era di per sé prova del fatto ivi accertato e non contestato.
Con il secondo motivo critica la liquidazione delle spese operata dal tribunale dovendosi tenere conto non solo del valore della domanda ma anche delle fasi e pagina 6 di 9 dell'attività svolta in seno al contenzioso di primo grado
***
L'appello va rigettato.
Nel merito, l'appellante censura l'errata valutazione delle prove da parte del primo giudice, ritenendo che in particolare dalla sentenza (52/2018-doc.15 fs di CP_1
divisione del compendio originariamente in comproprietà delle parti, risulterebbe provata l'impossibilità della prestazione oggetto della scrittura privata del 30.10.2002
(doc. 2 fs , con la quale veniva, tra le altre cose, pattuita la cessione della Pt_1
quota (50%) di proprietà degli immobili ivi elencati. CP_1
L'art. 1256 c.c sancisce che l'obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
La Corte di Cassazione (9244/2023; 14915/2018) ha evidenziato che la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi,
secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé
considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione.
Nel caso di specie, il mancato adempimento dell'accordo sottoscritto tra le parti è
dipeso unicamente dalle circostanze e dalle condizioni economiche che hanno interessato lo stesso Pt_1
A causa del fallimento (14/05/2003) della di cui Parte_2 [...]
era amministratore unico e fideiussore, la sua quota di comproprietà dei Parte_1
pagina 7 di 9 beni veniva assoggettata a procedura esecutiva (n. 75/04) ed alienata a
[...]
con decreto di trasferimento del 23/03/2013 (doc. 14 fs . CP_2 CP_1
In conseguenza di ciò l'appellata (a seguito di sequestro giudiziario nei confronti di instaurava il giudizio di scioglimento della divisione dei beni divenuti in Pt_1
comproprietà con l'acquirente . CP_2
E' pertanto evidente che non sussistono i requisiti previsti dalla citata norma 1256
c.c, dal momento che la mancata esecuzione della scrittura privata 30/10/2002 è
unicamente imputabile a che per le ragioni sopra espresse, dopo l'acconto Pt_1
iniziale, non ha adempiuto al pagamento dei successivi ratei (a decorrere dal 30
marzo 2003), originando tra l'altro la situazione debitoria a suo carico che ha condotto al trasferimento della sua quota di proprietà dei beni ed alla conseguente causa di divisione.
Ugualmente infondato è il secondo motivo tanto più che il giudice di primo grado,
nell'ambito dello scaglione di riferimento liquidava gli importi distinguendo tra le diverse fasi in ragione della natura documentale della controversia.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai valori medi di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato euro 103.291,10)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1515/2023 del Tribunale di pagina 8 di 9 Brescia seconda sezione in data 19/06/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 2.977 per la “fase di studio”, euro 1.911 per la “fase introduttiva” ed euro 5.103 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuto al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Mariangela Bonati Daniela Fedele
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