Articolo 2 della Legge 20 giugno 1969, n. 383
Articolo 1Articolo 3
Versione
5 agosto 1969
Art. 2.
Il limite d'impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per contributi da erogare in base alla legge 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82 , sulle spese previste dal programma di intervento di cui all'articolo 1 della presente legge, e' fissato, per gli anni finanziari 1969 e 1970 in lire 3 miliardi annui.
Il finanziamento previsto dal precedente comma e' in aggiunta ai normali stanziamenti autorizzati ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 .
Le annualita' occorrenti per il pagamento dei contributi trentacinquennali di cui all' articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574 , ed all' articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82 , saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Entrata in vigore il 5 agosto 1969