Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 441/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE O RDINARIO DI PISTO IA
Il Tri bunal e di Pist oia, riuni to i n C am era di C onsi glio e com post o dai signori magi strati: dott. Stefano Bill et P resident e dott.ssa Gi uli a Gargi ulo Giudi ce rel. dott. Ni col a Latour Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nel procedim ento ci vile R .G. N. 441/ 2025 V.G. avent e ad oggetto lo sci oglim ento del m atri moni o, su istanza depos itata i n dat a 4 m arzo 2025 congiunt am ente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il 24 aprile Parte_1 C.F._1
1984, residente in [...], vicolo Santa Cater ina n. 6
e
C.F. , nato a [...] il 7 giugno Parte_2 C.F._2
1971, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Ghelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pistoia, via del Can Bianco n. 7, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1
I) C on ri corso congi unto deposi tat o in dat a 4 marzo 2025 i signori e Parte_1
prem ettendo di aver contratto m at rimonio in data 30 agosto 2000 in Parte_2
OD (Albania) e precisando che dall'unione sono nati i figli (il 20 dicembre Per_1
2004) e (il 13 lugli o 2011), essendo trascorsi ol tre sei m esi dall'udi enza Per_2
fissat a per l a comparizione dei coni ugi nel procedim ento di separazione personale
(r.g. n. 2774/ 2022), nel quale è st at a pronunci at a sent enza non defi nitiva n.
767/2023 , defini to con s ent enza n. 547/2024 del Tribunal e di Pist oi a resa s u concl usioni con giunt e dell e parti , hanno chiesto l a pronunci a dell a cessazi one degli effetti ci vili del m atrimonio alle condizi oni da questi concordem ent e patt uit e.
L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1) l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con residenza e Per_2 collocazione prevalente presso l'abitazione materna, prevedendosi, come già in atto dalla separazione, che il Sig. possa vedere e t enere con sé il fi glio secondo Pt_1
il seguente cal endar io: a fine s etti mana alt ernati con quel li materni, dal sabato pomeri ggio all a domenica s er a ed ul teriore gi orno inf rasettimanal e comprens i vo dell a cena;
il minor e starà con il padre inoltre cinque giorni consecuti vi durante le vacanze natali zi e, compr endenti un anno i l Nat ale e il successi vo il Capodanno, tr e giorni durante le vacanze pasquali (dall'inizio delle stesse alla sera di Pasqua un anno e dalla ser a di Pasqua al ri entro a scuola il successi vo) e qui ndi ci gi orni durante l e vacanze esti ve anche s uddi vi si in due peri odi separati.
Gli altri giorni il fi glio starà con l a madre che a propria volta frui rà di quindici giorni consecut ivi durant e il periodo est ivo. Gli accordi per le vacanze nat alizi e saranno presi ent ro il 31 ottobr e, quelli pe r le vacanze esti ve ent ro il 30 aprile di ogni anno.
I suddetti t empi potr anno concordement e essere vari ati dai genit ori tenendo cont o degli i mpegni r eci proci , degl i impegni del figli o;
la vari azione dovrà es sere concordata almeno t re gior ni prima se non p er cause non prevedibil i;
2) il Sig. corr isponderà, a titolo di mant eni mento, euro 300,00 in Parte_2
favore di ciascun fi glio, mentr e l e spese straordi nari e saranno sostenut e nella misura del 60% a carico del Si g. e il restante 40% dalla Sig.ra Parte_2 Pt_1
[...]
2 3) la casa coniugal e, sit a i n Pist oia (PT), Vi ale Vittorio Venet o, n. 16, nella qual e il Sig. ha vissuto fi nora e vi ve attualmente, rimarrà assegnata a Parte_2 quest'ultimo, avendo la Sig.ra già reperito da anni un'altr a abitazione;
Parte_1
4) il Sig. si accoll a per i ntero il ri mborso del mut uo f ondi ario gi à Parte_2 gravante sull'immobile per l'acquisto della casa acceso con la Banca Monte dei
Paschi di Si ena, li berando la Sig.ra da ogni obbligo di rimborso ed Parte_1
impegnandosi a s ottoscri ver e i documenti bancari per l'accol l o”.
Le part i sono compars e personalment e di nanzi alla gi udi ce del egata dal Coll egi o all'udi enza del 3 april e 2025 e hanno conferm ato l a vol ont à di di vorzi are all e condi zioni di cui al ri cors o int rodutt ivo con la seguente precisazi one: “Le parti concordano che l'ass egno di mant eni ment o dei fi gli sarà corri spost o entro il giorno
10 di ogni mes e con decor renza dal mese di marzo 2025, olt re rivalutazione ISTAT
e conti nuerà ad ess ere cor risposto dirett ament e dal dat ore di lavoro del sig. Pt_1 sig. DI NO ditta individuale, come già previsto in sede di separazione ”
Acquisi to il parere del pubbli co m inist ero, la causa è st at a ri servata al Col legio per la decisi one.
II) Prelimi narm ent e deve ess ere afferm at a l a giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevede tra i vari cri teri per individuare i l foro com petent e, quel lo del t errit orio in cui si t rova l a residenza abit ual e dei coniugi.
Le parti sono ent rambe resi denti in t erritorio it ali ano (v. cert ifi cati di resi denza all egati al ricorso introduttivo) e pert ant o SUe l a com pet enza giurisdi zi onale dell'intestato Tribunale.
Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale nei c onfronti della prole minorenne, comprendente l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, SUe la giurisdizione italiana in applicazione dell'art. 7 del citato Regolamento
Ue n. 1111/2019 a mente del quale “l e autorità gi urisdizionali di uno Stat o membro sono compet enti per l e domande relative alla responsabil it à genitori al e su un minore, se il minor e ris iede abitualment e in quell o Stat o membro alla data in cui sono adi te”.
Sussist e alt resì l a giurisdi zi one it ali ana quanto all a regol ament azi one dell e condizioni di mantenimento della prole, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CE n.
4 del 2009 rel ati vo all a compet enza, all a legge appli cabil e, al ri conoscim ent o ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni
3 alim ent ari, che prevede tra i vari crit eri per indi viduare il foro compet ent e, quell o del territorio in cui risiede abitualm ent e i l convenuto o il creditore.
Nel caso di specie i genitori nonché i figli sono tut ti residenti in t erritori o it ali ano;
pert ant o SU e l a competenza giurisdizi onale dell 'int est ato Tri bunal e.
III) Quanto all a legge applicabile all a dom anda di divorzio, poi ché il ri cors o introdutt ivo è st ato deposit ato in dat a 4 marzo 2025, è appli cabil e il regol am ent o
(UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzat a nel settore dell a l egge appl icabil e al divorzio ed all a separazione personal e per l e cont roversi e ist aurate a decorrere dal 21 gi ugno 2012, i l cui art . 8 stabilisce che in m ancanza di s cel ta operat a dall e parti, il di vorzio è di sci plinat o dall a legge dello Sta to di residenza abi tual e dei coni ugi nel m omento in cui è adit a l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di speci e, al mom ent o dell a proposi zi one del ricorso ent rambe le parti risul tavano residenti in [...]ia e pert anto deve essere appli cat a la l egge it ali ana.
Quanto all a l egge applicabi le all e condi zioni di affidamento del figl io minore, la legge applicabile è quella italiana in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015 n. 101 la quale stabilisce che l'esercizio della responsabilità genitoriale è disciplinato dalla legge dell o st at o di resi denza abitual e del minore.
In ordine al m ant eni ment o di entrambi i figl i, il R eg. 4/ 2019 all 'art . 15 ri nvi a al
Protocollo dell'Aj a del 23 novembre 2007 che dett a crit eri per l a det erminazione dell a l egge appli cabile all e obbligazioni alim ent ari, derivanti da rapporti di fam igli a, di parent el a, di m at rimonio e di affini tà, vincol ante per gli Stati Membri dell'Unione. L'art. 3 del Protocollo dell'Aja 2007 individua quale legge applicabile quella dell o St ato di residenza abit ual e del creditore o, in applicazione del successi vo art . 4, q uell a del foro o quella di citt adi nanza comune di credi tore e debitore.
Nel caso i n es ame, s ia i credit ori che il debitore sono residenti in [...]ali a;
pert ant o trova appli cazi one l a legge it ali ana.
IV) La dom anda di divorzi o è fondat a e merita accoglim ent o .
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. e l'art. 3, n. 2, lett. b, l.
898/70.
La frattura det erminat asi tra i coniugi appare i rreversi bil e alla luce dell e ragi oni addott e e t enut o cont o dell a decis a e ferm a vol ont à di far cessare defin iti vam ente i l
4 vincolo m at rimonial e manifes tat a dall e parti nel ri corso int rodutti vo e all 'udi enza del 3 april e 2025.
V) Le condi zioni concordat e sono congrue, conform i a l egge e idonee a tut el are i l preminent e i nteress e dell a prol e;
esse possono pert anto ess ere poste a fondament o dell a deci sione.
Null a deve dis porsi i n punto di spese avendo l e parti proposto dom anda congi unt a.
P R O N U N C I A
Lo sciogl imento del mat rimonio cont ratto fra i signori e Parte_1 Parte_2
in dat a 30 agost o 2000 i n Shkode r (Al bania), trascritto nei regist ri degli atti di mat rimonio del Comune di Pistoi a al n. 202, part e II, serie C anno 2016 al le condi zioni da ess i concordat e e t rascritt e in moti vazi one;
O R D I N A
Agli Uffi ci ali dello Stato Civil e del Com une di P istoi a di procedere all 'annotazi one dell a present e s ent enza.
Così deciso in Pistoi a nell a C am era di Consigli o del 7 april e 2025.
La Giudi ce Il P residente
Giuli a Gar giul o St ef ano Bi llet
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente proces sual e, è condi z i onata al l 'el i m i nazi one di t ut t i i dat i sens i bi l i i n esso cont enut i ai sensi del l a n ormati va i n materi a di prot ezi one dei d at i perso nal i .
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