TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 4 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.r.g. 5270/2019
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente;
C.F. ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv. Andrea Bava e Carmelo Matafù presso il cui studio in
Messina V.le S. Martino 146 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, C.F.: Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina presso i cui Uffici in Via dei Mille n. 65,
Is. 221, ha domicilio legale
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 29/10/2019 il sig. adiva questo Tribunale perché gli venisse riconosciuto il diritto alla rideterminazione Pt_1 del punteggio di invalidità complessiva (IC) secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 4 del DPR 181/09 e il conseguente adeguamento della speciale elargizione sulla base del 74% o valore superiore;
la retrodatazione della decorrenza degli assegni dalla data della diagnosi della patologia e non da quella della stabilizzazione;
il ricalcolo dell'assegno ex art. 2 Legge 407/98 sull'importo di euro 500,00 mensili oltre perequazione, con pagamento degli interessi e della rivalutazione dalla data del saldo dovuto.
Premetteva il ricorrente che con istanza del 6/12/2017 pervenuta in data 11/12/2017 richiedeva la corresponsione dei benefici previsti ai sensi del DPR 243/2006 per la sofferta infermità.
Con verbale BL/G n. 564 del 14/03/2018 la Commissione Medica Ospedaliera di Messina esprimeva il seguente giudizio diagnostico “pleurite bilaterale asbestosica con sindrome disventilatoria restrittiva e FEVI ridotto del 54%''.
L'Organo Tecnico inoltre esprimeva il seguente giudizio medico legale calcolando un danno biologico (DB) del 32%, un'invalidità permanente (IP) del 30%, per una invalidità complessiva (IC) pari al 32%.
Con decreto n. 218 in data 20.05.2019, sulla base del parere del Comitato di Verifica per le
Cause di Servizio n. 173582018 del 15/05/2018 che esprimeva per la suddetta infermità parere positivo ai fini del riconoscimento del diritto ai benefici previsti dal DPR 243/2006, la scrivente
Direzione riconosceva l'interessato equiparato a “vittima del dovere”, concedendogli la speciale elargizione di € 73.216,00 per un'invalidità pari al 32%.
Con decreto n. 362 in data 21.11.2019, venivano concessi al ricorrente l'assegno vitalizio non reversibile di euro 258,23 mensili e lo speciale assegno vitalizio non reversibile di euro
1.033,00.
tuttavia, riteneva errata la valutazione dell'invalidità riconosciuta del 32%. CP_2
Parimenti, riteneva che già alla data della prima visita del 2014 sussistesse un'invalidità del
25% che dava diritto alla percezione dell'assegno e quindi contestava la decorrenza dalla successiva “stabilizzazione” dello stato di infermità. Inoltre, pretendeva l'adeguamento dell'importo dell'assegno previsto per le “Vittime del dovere” alla somma di € 500 così come previsto per le “Vittime del Terrorismo”. Adiva, pertanto, questo Tribunale per il riconoscimento delle sue ragioni.
Si costituiva in giudizio il contestando le avverse pretese e chiedendo Controparte_1 il rigetto del ricorso.
Eccepiva la correttezza della percentuale di invalidità già riconosciuta al ricorrente dalla
Commissione Medica contestando l'applicazione dei principi di cui al dpr 181/09; ribadiva che i benefici economici potevano decorrere solo dalla stabilizzazione degli esiti della patologia riscontrata e non dalla data della prima visita medica;
infine, contestava la richiesta di perequazione dell'assegno stante i principi emergenti dalle pronunce della giurisprudenza amministrativa.
Ritenuta fondata e conducente la chiesta CTU si dava mandato per accertare la percentuale di invalidità complessiva in capo al ricorrente con applicazione del dpr 181/09.
Espletata l'istruttoria le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
2.1 Con la domanda principale l' ha chiesto di rideterminare ai sensi dell'art. 4 comma Pt_1
1 lett. d del dpr 181/09 la percentuale di indennità complessiva indennizzabile e, conseguentemente, quantificare l'elargizione speciale da corrispondere in favore del ricorrente detratto quanto già versato.
In merito l'amministrazione resistente deduce l'inapplicabilità alla fattispecie della normativa invocata da parte avversa dato che le infermità patite dal ricorrente andrebbero valutate secondo quanto disposto dall'art. 5 del DPR n. 243/2006, anche come precisato dalla circolare di IGESAN del 9.12.2013.
La questione è stata oggetto di precedenti pronunce di legittimità e di merito correttamente richiamate dal ricorrente e alle quali si ritiene dare continuità richiamando i citati precedenti anche ai sensi dell'art. 118 Disp.Att. C.P.C..
In particolare si riporta di seguito la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. 6217/2022 secondo il quale “Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri
e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale”, deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge.
I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli artt. 3 e 4 del D.P.R.
181/2009.”.
Detto ciò, la percentuale di IC da riconoscere al ricorrente è stata correttamente determinata dal CTU, le cui conclusioni appaiono congrue e correttamente motivate, nella misura del 53% alla data del gennaio 2017.
2.2 Con la seconda domanda il ricorrente chiede che venga accertata la sussistenza di una invalidità di almeno il 25% già alla data del 7/01/2014 o successiva al fine di ottenere le provvidenze economiche correlate al riconoscimento della suddetta infermità a prescindere dalla stabilizzazione dell'infermità stessa riconosciuta solo nel gennaio dal 2017.
Sul punto il CTU ha risposto in maniera esaustiva, pertanto, l'istanza di richiamo avanzata dal ricorrente non può trovare accoglimento.
In particolare il Dr. ha chiarito: “Considerato inoltre la documentazione sanitaria, Per_1 deve ritenersi che all'epoca della diagnosi la patologia non presentava significativa compromissione della capacità respiratoria funzionale, come documentato dalla normalità dell'esame spirometrico dell'aprile 2014. Non sono documentate altre valutazioni funzionali fino al febbraio 2018, epoca in cui si evidenzia una sindrome disventilatoria che quantifica
l'attuale valutazione. Considerata la storia naturale della patologia riconosciuta, e l'arco di tempo di poco meno di quattro anni in cui si è raggiunto il grado di compromissione funzionale documentato, deve ritenersi ragionevole una progressione e stabilizzazione del quadro clinico in misura indennizzabile con decorrenza al gennaio 2017, come definito dalla commissione, in quanto retrodatata di oltre un anno dalla valutazione funzionale del febbraio
2018.”.
Mancano, pertanto, elementi utili al fine di determinare con ragionevole approssimazione il momento nel quale l'infermità abbia raggiunto la percentuale del 25%.
2.3 Con la terza domanda l' chiede la riliquidazione dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. Pt_1
407/98 sin dalla sua decorrenza sulla base dell'importo mensile di € 500 oltre perequazione e detratto quanto già versato.
La domanda è fondata.
La questione è stata affrontata dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. 7761/2017) che hanno espresso sul punto il seguente principio di diritto: L'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità -equità d cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria.
Le argomentazioni di senso contrario opposte dal non hanno, pertanto, alcun CP_1 fondamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/22 come da dispositivo previa compensazione di 1/3 in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 5270/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Riconosce e dichiara che la percentuale di indennità complessiva indennizzabile, determinata secondo quanto previsto ai sensi dall'art. 4 comma 1 lett. d del dpr 181/09,
è pari al 53%;
2) Conseguentemente condanna il alla quantificazione Controparte_1
dell'elargizione speciale da corrispondere in favore del ricorrente secondo la percentuale del 53% ed a versare a la differenza detratto quanto già versato oltre Pt_1 rivalutazione e interessi come per legge;
3) Riconosce e dichiara che ha diritto alla riliquidazione dell'assegno Parte_1
vitalizio ex art. 2 L. 407/98 sin dalla sua decorrenza sulla base dell'importo mensile di € 500,00 oltre perequazione e detratto quanto già versato condannando il
[...]
al pagamento delle differenze dovute oltre rivalutazione e interessi come CP_1 per legge;
4) Rigetta per il resto il ricorso;
5) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di che CP_1 Parte_1
si quantificano già compensate in € 6.182,00 oltre spese generali, cpa, iva e rimborso del C.U. da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico del resistente le spese di CTU separatamente liquidate. CP_1
Così deciso in Messina il 05.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando