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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12481 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 3/12/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°37562/2024 vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to Bartolo Mancuso ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di Roma p.le Clodio 12, giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
CONTRO
rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1
disgiuntamente tra di loro, dagli Avv.ti Oriana Di Girolamo e Leonardo Vesci ed ivi elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec di quest'ultimo, giusta delega in atti;
-RESISTENTE–
Oggetto: differenze retributive;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.10.2024, il ricorrente ha dedotto di aver svolto attività lavorativa con mansioni di operatore di esercizio nel trasporto pubblico locale dell'Umbria dall'11 maggio 2004 al 30 settembre 2020, alle dipendenze delle diverse società susseguitesi nella gestione del servizio e, da ultimo, alle dipendenze di
Controparte_1 Egli ha esposto che, nel corso del rapporto, la contrattazione aziendale applicata dalle precedenti società datoriali aveva previsto l'erogazione di vari emolumenti di natura fissa e variabile. In particolare, con accordo aziendale del 4 giugno 2012,
[...]
aveva riconosciuto a tutti i dipendenti un “elemento accessorio Controparte_2
fisso” non riassorbibile pari a € 224 mensili per 14 mensilità.
Ha così dedotto che con accordo ex art. 47 L. 428/1990 del 27 febbraio 2014, intervenuto in occasione del trasferimento del ramo d'azienda a Controparte_2
veniva stabilito che al personale trasferito sarebbero stati riconosciuti Parte_2
tutti gli istituti economici e normativi derivanti dalla precedente contrattazione aziendale. Tale previsione veniva confermata dall'accordo aziendale del 14 aprile
2014, che ribadiva la vigenza dell'elemento accessorio fisso.
Il ricorrente ha riferito che, nel 2014, acquisiva l'intero capitale sociale di CP_1
Umbria Mobilità Esercizio S.r.l., perfezionando la fusione per incorporazione il 9 ottobre 2015 e acquisendo successivamente, in data 23 novembre 2015, tutti i lavoratori della società incorporata. A seguito del subentro, applicava il CP_1
CCNL autoferrotranvieri e il proprio contratto collettivo aziendale del 18 febbraio
2015. In ragione dell'esigenza di armonizzazione dei trattamenti, con accordo del 4 ottobre 2016 le parti sociali stabilivano che al personale trasferito continuasse ad applicarsi transitoriamente l'intera contrattazione collettiva già vigente presso la cedente, garantendo l'invarianza retributiva e la confluenza delle pregresse voci retributive nell'“assegno individuale aziendale”.
L'armonizzazione retributiva veniva resa operativa dal 1° luglio 2017. Il ricorrente ha allegato che, in tale occasione, la convenuta non avrebbe correttamente ricompreso nell'assegno individuale aziendale una serie di voci fisse precedentemente riconosciute. In base alla tabella allegata all'accordo del 4 ottobre 2016, per il bacino
3 (Terni) e per il parametro 158.3, l'importo dell'assegno individuale aziendale avrebbe dovuto ammontare a € 315,72 mensili, mentre egli percepiva la somma di €
266,15, con una differenza mensile di € 49,57. Tale importo, rapportato al periodo luglio 2017 – settembre 2020 per complessive 44 mensilità, determinava un credito in suo favore pari alla somma di € 2.255,44.
Il ricorrente ha inoltre dedotto che l'accordo del 4 ottobre 2016 prevedeva la sostituzione delle “indennità guida e superamento soglia oraria” con un importo omnicomprensivo mensile di € 36, che non gli sarebbe stato riconosciuto. L'importo complessivo così non corrisposto ammonterebbe ad € 1.638.
Egli ha altresì lamentato l'esclusione dall'assegno individuale aziendale delle voci variabili già percepite in precedenza, richiamando l'accordo del 26 maggio 2021, che individuava quale criterio di valutazione il raffronto tra il periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016 e il periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2018. In applicazione di tale metodo, il ricorrente ha quantificato: in € 293,65 la somma dovuta a titolo di premio di risultato per “superamento nastro” (voce PRITUR); in € 1.758,75 la somma relativa al premio di risultato correlato alle giornate di guida.
A suo dire, l'importo complessivo delle somme non riconosciute ammonterebbe dunque ad € 5.945,84. Egli ha inoltre domandato il ricalcolo del TFR, affermando che le somme rivendicate devono essere incluse nella nozione di “retribuzione normale” ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo nazionale 27 novembre 2000, quantificando l'incidenza in € 440,43. L'importo complessivamente richiesto ammonta, pertanto, ad
€ 6.386,27.
Il ricorrente ha infine riferito di aver presentato reclamo gerarchico alla convenuta, rimasto privo di riscontro.
Ha concluso quindi chiedendo “1.Accertare e dichiarare che nel periodo intercorrente dal 1/7/2017 al 30/9/2020 il ricorrente ha subito una illegittima riduzione della retribuzione in violazione degli accordi di armonizzazione sottoscritti con le parti sociali e in generale in violazione dell'ordinamento;
2.Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6386,27 o della diversa somma ritenuta di giustizia;
Con interessi e rivalutazione. Con condanna alle spese”. Si è costituito in giudizio il convenuto ed ha eccepito che il ricorrente, operatore di esercizio del trasporto pubblico locale, ha prestato la propria attività lavorativa dall'11 maggio 2004 al 30 settembre 2020, transitando dapprima da Umbria
[...]
a Umbria Mobilità Esercizio S.r.l. in data 1° marzo 2014, e Controparte_2
successivamente, a seguito della fusione per incorporazione del 23 novembre 2015, alle dipendenze di Controparte_3
Il convenuto ha dedotto che l'assunto del ricorrente circa una presunta illegittima riduzione della retribuzione a decorrere dal 1° luglio 2017 è infondato, atteso che l'accordo ex art. 47 L. 428/1990 del 27 febbraio 2014 e il successivo Accordo aziendale del 4 ottobre 2016 avevano garantito la conservazione degli emolumenti percepiti presso i precedenti datori di lavoro, disciplinando poi l'armonizzazione retributiva prevista dall'art. 81 CA . CP_1
Secondo la prospettazione del convenuto, in applicazione dei criteri concordati dalle
Parti sociali nel 2016, al ricorrente – inquadrato al parametro 158.3 e con residenza di servizio – è stato correttamente attribuito un Assegno Individuale CP_4
Aziendale (AIA) pari a € 266,15 mensili, importo determinato quale differenza tra la retribuzione ante e post armonizzazione, riproporzionata alle 14 mensilità e decurtata dell'abbattimento dello “zainetto” per incidenza parametrale. Tale operazione era necessaria a neutralizzare l'effetto derivante dalla trasformazione di indennità variabili in voci fisse.
Il convenuto ha rappresentato che le doglianze del ricorrente in ordine all'indennità di presenza e alla vendita biglietti risultavano infondate, poiché l'armonizzazione non si
è limitata al riconoscimento dell'AIA, ma ha comportato l'erogazione di ulteriori voci retributive fisse e legate alla presenza previste dal CA : indennità CP_1
integrativa ex art. 72, indennità forfettizzazione ritardi ex art. 73 e indennità giornaliera di produttività ex art. 74, per un totale complessivo di € 384,71 mensili, superiore all'importo calcolato dal ricorrente.
Il convenuto ha inoltre eccepito l'infondatezza delle pretese relative all'indennità guida, al superamento soglia oraria e ai premi di risultato previsti dagli accordi del 2014, precisando che l'importo di € 36,00 mensili è stato incluso nel calcolo dell'AIA
e che, dal 2017, trova applicazione un nuovo sistema di premi ai sensi dell'art. 80
CA , come dimostrato dalle erogazioni avvenute negli anni successivi. Ha CP_1
aggiunto che l'accordo aziendale del 26 maggio 2021, richiamato dal ricorrente, si applica esclusivamente al personale in servizio a tale data, condizione non ricorrente nel caso di specie.
Infine, il convenuto ha contestato la pretesa del ricorrente di ottenere l'integrazione del TFR, ritenendola priva di fondamento in quanto derivante da doglianze infondate sulla presunta riduzione della retribuzione.
Ha dunque concluso chiedendo di “dichiarare inammissibile e/o, in ogni caso, rigettare il ricorso per mancata comparazione della retribuzione complessiva pre e post armonizzazione, per tutte le motivazioni sopra esposte;
in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni sopra esposte;
- in via subordinata, riparametrare il quantum per tutte le motivazioni sopra esposte
e alla luce di tutte le contestazioni effettuate da parte della Società; - in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuali note scritte, in data odierna veniva definita con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere quanto di seguito.
È pacifico tra le parti che il ricorrente abbia prestato servizio come operatore di esercizio nel trasporto locale dell'Umbria dall'11 maggio 2004 al 30 settembre 2020, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni. In particolare, lo stesso, nell'anno
2012 era dipendente della , successivamente, a far data dal 1° marzo CP_2
2014, transitava ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della Umbria Mobilità Esercizio
S.r.l. e con decorrenza 23 novembre 2015, lo stesso passava in , a seguito CP_1 della fusione per incorporazione della Umbria Mobilità Esercizio S.r.l. nella predetta
Società.
Il ricorrente sostiene, dunque, che la convenuta, con decorrenza dal 1° luglio 2017, avrebbe operato una illegittima riduzione della sua retribuzione.
Ha così dedotto a sua difesa che gli accordi aziendali prevedevano che nel passaggio a il ricorrente non doveva subire una riduzione delle voci retributive in CP_1
controversia in quanto:
a. l'accordo del 4.10.16 (doc. 4 del ricorso) al paragrafo 3 regolando l'
”Armonizzazione retributiva prevista dal Contratto collettivo aziendale
” garantisce che non vi sarebbero state, “diminuzioni retributive a CP_1
parità di condizioni lavorative assimilabili”, (tale accordo è citato e confermato anche al cap. 19 della memoria ); CP_1
b. il contratto collettivo aziendale all'art. 81 comma 3.2 ha istituito un CP_1
“assegno individuale aziendale”, ribadendo “restano sostanzialmente confermate, per quanto concerne il loro complessivo ammontare le erogazioni economiche precedentemente pattuite dalla contrattazione individuale ed erogate in misura fissa e continuativa”.
Al ricorrente è stato pertanto riconosciuto un assegno individuale aziendale calcolato su base mensile pari ad € 266,15 (12 mensilità), pari alla differenza tra la situazione ante e post armonizzazione (€ 662,64 - € 345,59), riproporzionata per 14 mensilità
(317,04/14*12), in considerazione del fatto che l'AIA è corrisposto per tutte le 14 mensilità previste dal CCNL Autoferrotranvieri, al netto dell'abbattimento dello
“zainetto” (AIA) per l'incidenza parametrale.
Lo stesso ha quindi lamentato che la somma di € 266,15 mensili rappresenta una riduzione del dovuto.
Tuttavia, pur lamentando detta riduzione, non chiarisce in modo specifico quale sia la somma a lui realmente spettante e le ragioni della differenza richiesta.
Lo stesso, infatti, in ricorso si è limitato a rilevare che l'assegno individuale aziendale, in base alla tabella allegata all'accordo, comprende: Indennità di presenza: 2,059 per ogni giorno di presenza;
indennità vendita biglietti pari a € 2,3 per ogni giorno di presenza;
elemento accessorio 1 € 150; elemento accessorio 2 euro 74.
Ha così lamentato che le voci di presenza giornaliere per essere parametrate al mese, devono essere moltiplicate per 21,5, in quanto tale calcolo mantiene le modalità di calcolo indicate nell'accordo del 4.8.2014 ex Umbria mobilità che considera una media di 257 presenze annue (in quel caso considerate per il 2013), che corrispondono appunto a 21,5 giorni al mese.
Pertanto, ha evidenziato che la quantificazione delle voci Indennità di presenza e indennità vendita biglietti si può dedurre detraendo dal totale (€ 266,15), i due elementi accessori fissi (224), con il risultato di € 42,15 e che il totale mensile delle voci considerate nella tabella allegata all'accordo del 4/10/16 è pari a € 315,72
[(2,059X21,5) + (2,3 X21,5) + 150 + 74) e di conseguenza il lavoratore non ha ricevuto una differenza mensile pari a € 49, 57 (315,72 – 266, 15).
Ha così richiesto la somma totale di € 2181,04 (49,57 X 44), a cui aggiungere i ratei di 13° e 14° 2020 pari ai 9/12 di 49,57 (37,18) X2 = 74, 36, il tutto per un totale di €
(2181,04 + 74,36) = € 2255,44.
Quanto alle ulteriori voci retributive, il ricorrente ha lamentato l'esclusione dell'“indennità guida” e del “superamento soglia oraria”, previste dal verbale di accordo dell'11.9.2014 di Umbria Mobilità Esercizio Srl e richiamate nell'accordo del 4.10.2016 per un importo lordo omnicomprensivo di euro 36, nonché delle voci relative al “Premio di risultato superamento soglia” e al “Premio di risultato”. Egli ha quindi indicato un importo complessivo asseritamente sottratto pari a euro
5.945,84(2255,44+1638,8+293,65+1758,75), oltre alla rivalutazione del TFR.
Tuttavia, pur avendo dedotto l'omessa considerazione delle suddette voci, il ricorrente non ha specificato in modo puntuale gli importi che riteneva spettanti per ciascuna di esse, con conseguente genericità della doglianza e impossibilità per il giudice di procedere a una loro autonoma e precisa quantificazione. Ciò posto, dalla lettura degli atti emerge come il ricorrente, pur deducendo una asserita illegittima riduzione della retribuzione a seguito dell'armonizzazione, non abbia fornito un raffronto complessivo e coerente delle voci retributive percepite prima e dopo l'introduzione dell'Armonizzazione. Al contrario, egli si limita a operare scomputi parziali e frammentati su singoli elementi della retribuzione, senza ricondurre tali dati a un quadro unitario e verificabile.
Tale impostazione, priva di una ricostruzione integrale della retribuzione ante e post armonizzazione, determina una situazione di oggettiva incertezza in ordine alle specifiche ragioni della domanda e alla determinabilità del “quantum” richiesto, con conseguente insufficienza della prospettazione attorea ai fini della fondatezza della pretesa economica in questa sede azionata.
Al contrario, l'esposizione attorea si limita a evidenziare singole poste di credito e a proporne scomputi parziali, avulsi da una rappresentazione complessiva del trattamento economico. Tale frammentarietà impedisce all'Ufficio di verificare l'effettiva incidenza delle modifiche contrattuali sulla retribuzione globale di fatto del ricorrente e di accertare, conseguentemente, la sussistenza di una diminuzione retributiva in violazione degli accordi collettivi.
Ne deriva una condizione di oggettiva incertezza in ordine alla determinabilità del quantum richiesto, non essendo la domanda sostenuta da un calcolo analitico, da un prospetto riepilogativo delle competenze percepite nei periodi di riferimento, né da elementi oggettivi atti a supportare l'importo rivendicato.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la domanda deve essere determinata o, quanto meno, determinabile sulla base degli elementi di fatto dedotti in giudizio, non potendo il giudice supplire alle carenze assertive della parte attraverso attività ricostruttive o integrative sostitutive degli oneri di allegazione e quantificazione gravanti sul ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere a controparte i compensi di lite Parte_1
liquidati in complessivi € 2000,00, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 3/12/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°37562/2024 vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to Bartolo Mancuso ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di Roma p.le Clodio 12, giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
CONTRO
rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1
disgiuntamente tra di loro, dagli Avv.ti Oriana Di Girolamo e Leonardo Vesci ed ivi elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec di quest'ultimo, giusta delega in atti;
-RESISTENTE–
Oggetto: differenze retributive;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.10.2024, il ricorrente ha dedotto di aver svolto attività lavorativa con mansioni di operatore di esercizio nel trasporto pubblico locale dell'Umbria dall'11 maggio 2004 al 30 settembre 2020, alle dipendenze delle diverse società susseguitesi nella gestione del servizio e, da ultimo, alle dipendenze di
Controparte_1 Egli ha esposto che, nel corso del rapporto, la contrattazione aziendale applicata dalle precedenti società datoriali aveva previsto l'erogazione di vari emolumenti di natura fissa e variabile. In particolare, con accordo aziendale del 4 giugno 2012,
[...]
aveva riconosciuto a tutti i dipendenti un “elemento accessorio Controparte_2
fisso” non riassorbibile pari a € 224 mensili per 14 mensilità.
Ha così dedotto che con accordo ex art. 47 L. 428/1990 del 27 febbraio 2014, intervenuto in occasione del trasferimento del ramo d'azienda a Controparte_2
veniva stabilito che al personale trasferito sarebbero stati riconosciuti Parte_2
tutti gli istituti economici e normativi derivanti dalla precedente contrattazione aziendale. Tale previsione veniva confermata dall'accordo aziendale del 14 aprile
2014, che ribadiva la vigenza dell'elemento accessorio fisso.
Il ricorrente ha riferito che, nel 2014, acquisiva l'intero capitale sociale di CP_1
Umbria Mobilità Esercizio S.r.l., perfezionando la fusione per incorporazione il 9 ottobre 2015 e acquisendo successivamente, in data 23 novembre 2015, tutti i lavoratori della società incorporata. A seguito del subentro, applicava il CP_1
CCNL autoferrotranvieri e il proprio contratto collettivo aziendale del 18 febbraio
2015. In ragione dell'esigenza di armonizzazione dei trattamenti, con accordo del 4 ottobre 2016 le parti sociali stabilivano che al personale trasferito continuasse ad applicarsi transitoriamente l'intera contrattazione collettiva già vigente presso la cedente, garantendo l'invarianza retributiva e la confluenza delle pregresse voci retributive nell'“assegno individuale aziendale”.
L'armonizzazione retributiva veniva resa operativa dal 1° luglio 2017. Il ricorrente ha allegato che, in tale occasione, la convenuta non avrebbe correttamente ricompreso nell'assegno individuale aziendale una serie di voci fisse precedentemente riconosciute. In base alla tabella allegata all'accordo del 4 ottobre 2016, per il bacino
3 (Terni) e per il parametro 158.3, l'importo dell'assegno individuale aziendale avrebbe dovuto ammontare a € 315,72 mensili, mentre egli percepiva la somma di €
266,15, con una differenza mensile di € 49,57. Tale importo, rapportato al periodo luglio 2017 – settembre 2020 per complessive 44 mensilità, determinava un credito in suo favore pari alla somma di € 2.255,44.
Il ricorrente ha inoltre dedotto che l'accordo del 4 ottobre 2016 prevedeva la sostituzione delle “indennità guida e superamento soglia oraria” con un importo omnicomprensivo mensile di € 36, che non gli sarebbe stato riconosciuto. L'importo complessivo così non corrisposto ammonterebbe ad € 1.638.
Egli ha altresì lamentato l'esclusione dall'assegno individuale aziendale delle voci variabili già percepite in precedenza, richiamando l'accordo del 26 maggio 2021, che individuava quale criterio di valutazione il raffronto tra il periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016 e il periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2018. In applicazione di tale metodo, il ricorrente ha quantificato: in € 293,65 la somma dovuta a titolo di premio di risultato per “superamento nastro” (voce PRITUR); in € 1.758,75 la somma relativa al premio di risultato correlato alle giornate di guida.
A suo dire, l'importo complessivo delle somme non riconosciute ammonterebbe dunque ad € 5.945,84. Egli ha inoltre domandato il ricalcolo del TFR, affermando che le somme rivendicate devono essere incluse nella nozione di “retribuzione normale” ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo nazionale 27 novembre 2000, quantificando l'incidenza in € 440,43. L'importo complessivamente richiesto ammonta, pertanto, ad
€ 6.386,27.
Il ricorrente ha infine riferito di aver presentato reclamo gerarchico alla convenuta, rimasto privo di riscontro.
Ha concluso quindi chiedendo “1.Accertare e dichiarare che nel periodo intercorrente dal 1/7/2017 al 30/9/2020 il ricorrente ha subito una illegittima riduzione della retribuzione in violazione degli accordi di armonizzazione sottoscritti con le parti sociali e in generale in violazione dell'ordinamento;
2.Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6386,27 o della diversa somma ritenuta di giustizia;
Con interessi e rivalutazione. Con condanna alle spese”. Si è costituito in giudizio il convenuto ed ha eccepito che il ricorrente, operatore di esercizio del trasporto pubblico locale, ha prestato la propria attività lavorativa dall'11 maggio 2004 al 30 settembre 2020, transitando dapprima da Umbria
[...]
a Umbria Mobilità Esercizio S.r.l. in data 1° marzo 2014, e Controparte_2
successivamente, a seguito della fusione per incorporazione del 23 novembre 2015, alle dipendenze di Controparte_3
Il convenuto ha dedotto che l'assunto del ricorrente circa una presunta illegittima riduzione della retribuzione a decorrere dal 1° luglio 2017 è infondato, atteso che l'accordo ex art. 47 L. 428/1990 del 27 febbraio 2014 e il successivo Accordo aziendale del 4 ottobre 2016 avevano garantito la conservazione degli emolumenti percepiti presso i precedenti datori di lavoro, disciplinando poi l'armonizzazione retributiva prevista dall'art. 81 CA . CP_1
Secondo la prospettazione del convenuto, in applicazione dei criteri concordati dalle
Parti sociali nel 2016, al ricorrente – inquadrato al parametro 158.3 e con residenza di servizio – è stato correttamente attribuito un Assegno Individuale CP_4
Aziendale (AIA) pari a € 266,15 mensili, importo determinato quale differenza tra la retribuzione ante e post armonizzazione, riproporzionata alle 14 mensilità e decurtata dell'abbattimento dello “zainetto” per incidenza parametrale. Tale operazione era necessaria a neutralizzare l'effetto derivante dalla trasformazione di indennità variabili in voci fisse.
Il convenuto ha rappresentato che le doglianze del ricorrente in ordine all'indennità di presenza e alla vendita biglietti risultavano infondate, poiché l'armonizzazione non si
è limitata al riconoscimento dell'AIA, ma ha comportato l'erogazione di ulteriori voci retributive fisse e legate alla presenza previste dal CA : indennità CP_1
integrativa ex art. 72, indennità forfettizzazione ritardi ex art. 73 e indennità giornaliera di produttività ex art. 74, per un totale complessivo di € 384,71 mensili, superiore all'importo calcolato dal ricorrente.
Il convenuto ha inoltre eccepito l'infondatezza delle pretese relative all'indennità guida, al superamento soglia oraria e ai premi di risultato previsti dagli accordi del 2014, precisando che l'importo di € 36,00 mensili è stato incluso nel calcolo dell'AIA
e che, dal 2017, trova applicazione un nuovo sistema di premi ai sensi dell'art. 80
CA , come dimostrato dalle erogazioni avvenute negli anni successivi. Ha CP_1
aggiunto che l'accordo aziendale del 26 maggio 2021, richiamato dal ricorrente, si applica esclusivamente al personale in servizio a tale data, condizione non ricorrente nel caso di specie.
Infine, il convenuto ha contestato la pretesa del ricorrente di ottenere l'integrazione del TFR, ritenendola priva di fondamento in quanto derivante da doglianze infondate sulla presunta riduzione della retribuzione.
Ha dunque concluso chiedendo di “dichiarare inammissibile e/o, in ogni caso, rigettare il ricorso per mancata comparazione della retribuzione complessiva pre e post armonizzazione, per tutte le motivazioni sopra esposte;
in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni sopra esposte;
- in via subordinata, riparametrare il quantum per tutte le motivazioni sopra esposte
e alla luce di tutte le contestazioni effettuate da parte della Società; - in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuali note scritte, in data odierna veniva definita con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere quanto di seguito.
È pacifico tra le parti che il ricorrente abbia prestato servizio come operatore di esercizio nel trasporto locale dell'Umbria dall'11 maggio 2004 al 30 settembre 2020, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni. In particolare, lo stesso, nell'anno
2012 era dipendente della , successivamente, a far data dal 1° marzo CP_2
2014, transitava ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della Umbria Mobilità Esercizio
S.r.l. e con decorrenza 23 novembre 2015, lo stesso passava in , a seguito CP_1 della fusione per incorporazione della Umbria Mobilità Esercizio S.r.l. nella predetta
Società.
Il ricorrente sostiene, dunque, che la convenuta, con decorrenza dal 1° luglio 2017, avrebbe operato una illegittima riduzione della sua retribuzione.
Ha così dedotto a sua difesa che gli accordi aziendali prevedevano che nel passaggio a il ricorrente non doveva subire una riduzione delle voci retributive in CP_1
controversia in quanto:
a. l'accordo del 4.10.16 (doc. 4 del ricorso) al paragrafo 3 regolando l'
”Armonizzazione retributiva prevista dal Contratto collettivo aziendale
” garantisce che non vi sarebbero state, “diminuzioni retributive a CP_1
parità di condizioni lavorative assimilabili”, (tale accordo è citato e confermato anche al cap. 19 della memoria ); CP_1
b. il contratto collettivo aziendale all'art. 81 comma 3.2 ha istituito un CP_1
“assegno individuale aziendale”, ribadendo “restano sostanzialmente confermate, per quanto concerne il loro complessivo ammontare le erogazioni economiche precedentemente pattuite dalla contrattazione individuale ed erogate in misura fissa e continuativa”.
Al ricorrente è stato pertanto riconosciuto un assegno individuale aziendale calcolato su base mensile pari ad € 266,15 (12 mensilità), pari alla differenza tra la situazione ante e post armonizzazione (€ 662,64 - € 345,59), riproporzionata per 14 mensilità
(317,04/14*12), in considerazione del fatto che l'AIA è corrisposto per tutte le 14 mensilità previste dal CCNL Autoferrotranvieri, al netto dell'abbattimento dello
“zainetto” (AIA) per l'incidenza parametrale.
Lo stesso ha quindi lamentato che la somma di € 266,15 mensili rappresenta una riduzione del dovuto.
Tuttavia, pur lamentando detta riduzione, non chiarisce in modo specifico quale sia la somma a lui realmente spettante e le ragioni della differenza richiesta.
Lo stesso, infatti, in ricorso si è limitato a rilevare che l'assegno individuale aziendale, in base alla tabella allegata all'accordo, comprende: Indennità di presenza: 2,059 per ogni giorno di presenza;
indennità vendita biglietti pari a € 2,3 per ogni giorno di presenza;
elemento accessorio 1 € 150; elemento accessorio 2 euro 74.
Ha così lamentato che le voci di presenza giornaliere per essere parametrate al mese, devono essere moltiplicate per 21,5, in quanto tale calcolo mantiene le modalità di calcolo indicate nell'accordo del 4.8.2014 ex Umbria mobilità che considera una media di 257 presenze annue (in quel caso considerate per il 2013), che corrispondono appunto a 21,5 giorni al mese.
Pertanto, ha evidenziato che la quantificazione delle voci Indennità di presenza e indennità vendita biglietti si può dedurre detraendo dal totale (€ 266,15), i due elementi accessori fissi (224), con il risultato di € 42,15 e che il totale mensile delle voci considerate nella tabella allegata all'accordo del 4/10/16 è pari a € 315,72
[(2,059X21,5) + (2,3 X21,5) + 150 + 74) e di conseguenza il lavoratore non ha ricevuto una differenza mensile pari a € 49, 57 (315,72 – 266, 15).
Ha così richiesto la somma totale di € 2181,04 (49,57 X 44), a cui aggiungere i ratei di 13° e 14° 2020 pari ai 9/12 di 49,57 (37,18) X2 = 74, 36, il tutto per un totale di €
(2181,04 + 74,36) = € 2255,44.
Quanto alle ulteriori voci retributive, il ricorrente ha lamentato l'esclusione dell'“indennità guida” e del “superamento soglia oraria”, previste dal verbale di accordo dell'11.9.2014 di Umbria Mobilità Esercizio Srl e richiamate nell'accordo del 4.10.2016 per un importo lordo omnicomprensivo di euro 36, nonché delle voci relative al “Premio di risultato superamento soglia” e al “Premio di risultato”. Egli ha quindi indicato un importo complessivo asseritamente sottratto pari a euro
5.945,84(2255,44+1638,8+293,65+1758,75), oltre alla rivalutazione del TFR.
Tuttavia, pur avendo dedotto l'omessa considerazione delle suddette voci, il ricorrente non ha specificato in modo puntuale gli importi che riteneva spettanti per ciascuna di esse, con conseguente genericità della doglianza e impossibilità per il giudice di procedere a una loro autonoma e precisa quantificazione. Ciò posto, dalla lettura degli atti emerge come il ricorrente, pur deducendo una asserita illegittima riduzione della retribuzione a seguito dell'armonizzazione, non abbia fornito un raffronto complessivo e coerente delle voci retributive percepite prima e dopo l'introduzione dell'Armonizzazione. Al contrario, egli si limita a operare scomputi parziali e frammentati su singoli elementi della retribuzione, senza ricondurre tali dati a un quadro unitario e verificabile.
Tale impostazione, priva di una ricostruzione integrale della retribuzione ante e post armonizzazione, determina una situazione di oggettiva incertezza in ordine alle specifiche ragioni della domanda e alla determinabilità del “quantum” richiesto, con conseguente insufficienza della prospettazione attorea ai fini della fondatezza della pretesa economica in questa sede azionata.
Al contrario, l'esposizione attorea si limita a evidenziare singole poste di credito e a proporne scomputi parziali, avulsi da una rappresentazione complessiva del trattamento economico. Tale frammentarietà impedisce all'Ufficio di verificare l'effettiva incidenza delle modifiche contrattuali sulla retribuzione globale di fatto del ricorrente e di accertare, conseguentemente, la sussistenza di una diminuzione retributiva in violazione degli accordi collettivi.
Ne deriva una condizione di oggettiva incertezza in ordine alla determinabilità del quantum richiesto, non essendo la domanda sostenuta da un calcolo analitico, da un prospetto riepilogativo delle competenze percepite nei periodi di riferimento, né da elementi oggettivi atti a supportare l'importo rivendicato.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la domanda deve essere determinata o, quanto meno, determinabile sulla base degli elementi di fatto dedotti in giudizio, non potendo il giudice supplire alle carenze assertive della parte attraverso attività ricostruttive o integrative sostitutive degli oneri di allegazione e quantificazione gravanti sul ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere a controparte i compensi di lite Parte_1
liquidati in complessivi € 2000,00, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Crisanti