Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 17/03/2026, n. 59
CCONTI
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Accolto
    Assenza di valido atto di parifica

    La Corte rileva l'assenza di un valido atto di parifica, sottolineando che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio e che la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture amministrative è un elemento imprescindibile per il deposito e l'esame giudiziale.

  • Accolto
    Insussistenza della qualifica di agente contabile

    La Corte rileva che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 della legge regionale, il convenuto non può più essere considerato agente contabile ex lege. Inoltre, non può essere considerato agente contabile di fatto poiché non ha avuto la disponibilità dei beni (partecipazioni societarie) nel senso richiesto dalla normativa. Pertanto, il giudizio va dichiarato improcedibile per difetto di legittimazione passiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 17/03/2026, n. 59
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria
    Numero : 59
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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