Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 17/03/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Nelle persone dei seguenti Magistrati:
OM UZ Presidente IA D’AL Consigliere – relatore –
IS LO PR Referendario nella pubblica udienza del giorno 24 febbraio 2026 ha posto in decisione la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 24302 del registro di segreteria sul conto giudiziale n.
40134 relativo all’esercizio 2021, reso da VI ME, in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella “Società Fincalabra Spa”;
Nella pubblica udienza del 24 febbraio 2026, udita la relazione del giudice relatore, Consigliere IA D’AL, sentito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Federica Pallone, che concludeva come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l’amministrazione.
FATTO E DIRITTO
1. Con relazione n. 89/2025, il Magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile VI ME rendicontata sul conto giudiziale n.
40134 (esercizio 2021), da lui presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella “Società Fincalabra Spa”.
Sentenza n. 59/2026 Nella narrativa della relazione si riferiva di una serie di irregolarità ed anomalie, in specie:
a) per ciò che riguarda il decreto n. 4181 del 14.04.2022 (Registro decreti dirigenziali), con il quale la gestione è stata parificata, rilevava che sullo stesso è stata apposta la dicitura “copia informatica conforme ai sensi dell’art. 23 – bis del CAD e s.m.”, senza però che la predetta dicitura fosse stata sottoscritta digitalmente come previsto dal CAD e dalle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;
b) contestava, altresì, l’assenza della qualifica di agente contabile del sig.
VI ME alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n.
59/2024.
Pertanto, nelle conclusioni dell’atto il Magistrato relatore proponeva l’improcedibilità del conto giudiziale.
2. Con decreto presidenziale n. 231 del 20 giugno 2025, ritualmente notificato, insieme alla relazione di irregolarità, all’amministrazione, per il tramite di quest’ultima all’agente contabile, e al P.M., è stata fissata l’udienza di discussione del giudizio per il giorno 24 febbraio 2026.
3. All’udienza del 24 febbraio 2026, non comparsi né i convenuti agenti contabili né un rappresentante dell’amministrazione; il Pubblico Ministero concludeva per la improcedibilità del conto giudiziale.
Quindi la causa era trattenuta in decisione.
4. In punto di diritto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi la improcedibilità del conto giudiziale per le ragioni che seguono.
Riguardo alla prima contestazione non può che prendersi atto dell’assenza di un valido atto di parifica. A tale proposito è utile chiarire che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio a norma dell’articolo 140, comma 3 del c.g.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione costituisce un elemento imprescindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l’esame giudiziale dello stesso (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).
Circa la sussistenza della qualifica di agente contabile, dagli accertamenti effettuati dal magistrato istruttore, tramite estrazione della visura camerale storica della società Fincalabra Spa dal portale TELEMACO INFOCAMERE, è provato che il sig. VI ME, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della medesima società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 (I soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale sono, a tutti gli effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale qualità, della corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto con le modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale in materia, ferme restando le responsabilità previste dal codice civile) dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, perché in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Tale disposizione individuando come agenti contabili, e quindi legittimati passivi nel giudizio dinanzi a questa Corte dei conti, soggetti che non hanno la disponibilità delle partecipazioni della Regione nelle società (e che non possono averne, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di amministrazione di tali società) risulta essere in evidente contrasto con i principi della legislazione statale, che individuano come agente contabile il soggetto che ha il “maneggio” dei beni oggetto del conto giudiziale, e quindi, trattandosi nel caso concreto di partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio (cfr. all’art. 20, lettera c, dell’art.29, dell’art.32, dell’art.178 del r.d. n. 827 del 1924; art. 9 comma 2 TUSP, d.lgs. 175/2016; art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016).
La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 non consente più di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto (VI ME), in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società e quindi consegnatario ex lege delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella “Società Fincalabra Spa”), né può affermarsi che lo stesso possa comunque considerarsi agente contabile di fatto, non avendo maneggio nel senso suddetto (come del resto presupponeva lo stesso art. 8 dichiarato incostituzionale, che obbligava gli “agenti contabili” suddetti - amministratori e sindaci delle società – a “supportare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista”).
Pertanto, non avendo il convenuto la qualità di agente contabile e quindi la legittimazione passiva ad causam, il presente giudizio va dichiarato improcedibile.
Ovviamente, dato che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudizio in ordine alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni dovranno essere resi da soggetto diverso, che ha avuto l’effettivo “maneggio” delle partecipazioni nel 2021. L’amministrazione regionale è, conseguentemente, tenuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale in materia di attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto legittimato passivamente in caso di inadempimento.
5. In considerazione della natura officiosa del giudizio, del fatto che la presente decisione si fonda su questioni pregiudiziali, e che le parti non si sono costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il giudizio sul conto giudiziale in epigrafe.
- Nulla per spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026.
Il relatore Il Presidente IA D’AL OM UZ Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in Segreteria il 13/03/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente