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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. IA Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03/06/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2954/2022
vertente tra parte domiciliata in PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE, 3 00100 ROMA Pt_1 rappresentata dall'avv. PELLEGRINO SALVATORE
Parte appellante-appellata incidentale contro parte domiciliata in VIA EMILIO FAA' DI BRUNO N.87 Controparte_1
00195 ROMA rappresentata dall'avv. ODDI ALESSANDRO e avv. RUFFO ELOISA
Parte appellata-appellante incidentale
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6186/2022 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro in data 28.6.2022
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. , premesso in fatto di avere svolto fin da Controparte_1 adolescente, dal 1981 al 2016, ed in maniera continuativa, attività subordinata con mansioni di pescatore marittimo svolgendo attività di pesca con rastrello e pesca a strascico, lavorando dapprima non regolarizzato e poi alle dipendenze di varie cooperative, ha dedotto di avere contratto malattie di origine professionale quali artrosi cervicale, sindrome della cuffia dei rotatori bilaterale e artrosi lombosacrale, con conseguente diritto alla rendita Pt_1
L' aveva contestato l'esposizione al rischio, trattandosi di patologie non tabellate e CP_2 multifattoriali, e mancando altresì ogni documentazione indicativa dell'origine professionale delle stesse come DVR, questionari o cartelle sanitarie di rischio, considerato anche che dal 2008 il
[...] aveva svolto l'attività – non usurante ai fini delle esposte patologie - di addetto alle vendite. CP_1
Il Tribunale ha accolto il ricorso muovendo dagli accertamenti della disposta TU ed osservando che “dagli accertamenti peritali è stato evidenziato il nesso di causalità o di concausalità sulla base di valutazione clinica effettuata e della documentazione acquisita. E' innegabile, secondo il TU, che l'attività lavorativa di pescatore svolta per la durata dell'esposizione per decenni e i rischi ambientali, il fattore di fatica, le azioni comportamentali e le condizioni operative molto spesso variabili possano aver assunto un ruolo rilevante nel determinismo delle patologie diagnosticate al
, sottoposto a situazioni microclimatiche sfavorevoli (caldo e freddo) pericolose. D'altro CP_1 canto, il TU non ha riscontrato, in fase di anamnesi e di esame obiettivo, la presenza di fattori extralavorativi in grado di produrre o di contribuire in maniera determinante alle alterazioni degenerative. Osserva lo stesso ctu che nel determinismo delle patologie appare ragionevolmente decisivo il ruolo delle vibrazioni all'interno del corpo e le posture assunte, fisse e protratte durante l'orario lavorativo”.
Il giudice ha così condannato l' ad erogare al ricorrente l'indennizzo sotto forma di rendita ai Pt_1 sensi dell'art. 13 del D. D.lgs. 38/2000 nella misura del 22% per aver contratto la malattia professionale “Artrosi scapolo-omerale ed acromionclaveare bilaterale, tendinopatia della cuffia dei rotatori, spondilodiscoartrosi lombare, gonartrosi bilaterale”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l' . Pt_1
Lamenta che il ricorrente non aveva provato l'esistenza del rischio professionale (il cui accertamento non era demandabile alla TU) e contesta nel merito sia la sussistenza dell'eziologia professionale della patologia, sia la quantificazione dell'indennizzo, non avendo il TU assegnato un gradiente di invalidità ad ogni tecnopatia per poi formulare la valutazione complessiva.
Si è costituito l'appellato resistendo al gravame e spiegando appello incidentale per 1.omesso riconoscimento dell'artrosi della colonna cervicale, 2. erroneo riconoscimento della gonartrosi bilaterale (non richiesto), 3.erronea valutazione delle tecnopatie riconosciute.
Ad avviso dell'appellante incidentale il TU (e di seguito il giudicante) aveva omesso di esaminare la patologia cervicale nonostante avesse correttamente ritenuto che la mansione esercitata dal
[...] coinvolgesse la muscolatura di tutti gli arti superiori, compresa appunto la muscolatura CP_1 cervicale, ed aveva peraltro attribuito al ricorrente la tecnopatia gonartrosi bilaterale, non richiesta e/o denunciata in via amministrativa.
Inoltre la mansione di pescatore, svolta dal ricorrente da oltre 30 anni, coinvolgeva soprattutto la muscolatura degli arti superiori, con particolare riferimento ai muscoli delle spalle e del collo stanti le continue manovre delle reti e delle attrezzature, il loro sollevamento e/o spostamento, la movimentazione delle pesanti cassette di pescato e il loro posizionamento nella cella frigorifera, senza contare l'esposizione, durante le battute di pesca, all'umidità, alle intemperie, alle avverse condizioni metereologiche.
Assunta la prova testimoniale in ordine allo svolgimento delle mansioni svolte da ricorrente e rinnovata la TU medico legale sulla scorta delle risultanze istruttorie e dei rilievi svolti dalle parti, anche in via di appello incidentale, la Corte decide la causa come da dispositivo all'udienza del
3.6.2025, sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art- 127 ter cpc.
L'appello principale è infondato.
Dalla testimonianza resa in giudizio da (fratello del ricorrente) all'udienza del Testimone_1 10.12.2024, è risultata effettivamente provata l'esistenza del rischio professionale e la prolungata e continua esposizione del ricorrente al suddetto al rischio.
Il teste, che ha lavorato con il ricorrente a bordo della medesima Motobarca di famiglia denominata
“Sette Fratelli”, rispondendo al capitolo D) del ricorso introduttivo di primo grado ha confermato lo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso quali calare le reti, alzare e trasportare a bordo le reti piene dal peso di decine di kg fino anche a quintali, confezionare cassette di pesca a bordo, scaricare le cassette di pesce in banchina, condurre la motobarca.
Ha precisato che il ricorrente ha svolto attività di pescatore da quando aveva almeno 15 anni se non prima, fino al 2008 quando non si è ammalato, allorquando iniziava a svolgere esclusiva attività di vendita. In barca lavoravano dal lunedì al venerdì, dall'una di notte alle 16 per tutto l'anno. Ha aggiunto che la pesca a strascico, da loro praticata, prevedeva di agganciare al proprio corpo un rastrello, che viene trascinato di continuo all'indietro per circa 10 metri, per poi ricominciare con lo stesso movimento all'indietro. Il teste ha altresì riferito, confermando i relativi capitoli E) ed F), che nella pesca a strascico, prima della cala a mare dell'attrezzatura, , insieme agli altri membri dell'equipaggio, Controparte_1 doveva chiudere il sacco traslando l'estrema della rete, quella lasciata sul ponte di coperta, verso l'estrema poppa e porla fuori bordo, appoggiata;
l'operazione veniva fatta manualmente da più marinai con il solo ausilio di un parziale sollevamento della rete ottenuto per mezzo di una cima azionata da una campana di tonneggio, e nella manovra del recupero nella pesca i marinai dovevano esporsi con gran parte del corpo fuori bordo, precisando che ciò è necessario per “evitare che la rete si impigli nell'elica in movimento”.
Il TU nominato in appello ha riscontrato che “esiste un'alta incidenza delle patologie muscolo- scheletriche nel comparto pesca in cui si registrano le percentuali maggiori di lavoratori con patologie a carico del sistema osteoarticolare, le cui principali cause sono legate alla movimentazione del pescato sulla barca ed a fine pesca effettuate nelle operazioni a bordo e nello scarico nelle aree portuali, senza l'ausilio d'idonei dispositivi meccanici di sollevamento e spostamento, pertanto idonee a causare traumi con frequente evoluzione in lesioni croniche, e tali operazioni sono in gran parte gravate dall'esposizione e fattori climatici sfavorevoli (temperatura, umidità, ventilazione dell'aria) senza adeguate protezioni collegate alla tipologia della lavorazione eseguita.
Ha aggiunto che “ Un altro rilevante fattore di rischio è rappresentato dalle vibrazioni nelle attività a bordo dei pescherecci durante la durata della navigazione, generate dai motori che agiscono in sinergia con altri fattori di rischio ergonomico per il rachide, comportando una grande frequenza e durata di posture forzate per il mantenimento dell'equilibrio e inoltre richiedono un ulteriore impegno sul rachide nelle numerose attività di movimentazione che vengono eseguite abitualmente
a bordo. A tali azioni negative sul sistema osteoarticolare si devono aggiungere le ulteriori incidenze negative causate dai movimenti delle imbarcazioni in relazione con le condizioni meteo- marine, prevalentemente a bassa e media frequenza, che agiscono sul rachide in toto oltre che sul sistema vestibolare”.
Con specifico riferimento al caso in oggetto, il TU ha rilevato che “il periziato ha svolto pressochè ininterrottamente, nel periodo compreso tra il 1970 ed il 2008, l'attività lavorativa di pescatore operando con reti e rastrelli (pesca con rastrello e pesca a strascico) e si ritiene pertanto verosimile che l'azione dei rischi lavorativi a cui è stato sottoposto per un lunghissimo periodo di tempo e caratterizzati da posture incongrue, movimentazione dei carichi con movimenti ripetitivi degli arti superiori, incidenza dell'esposizione a fattori microclimatici sfavorevoli determinati dalle variazioni della temperatura, ha svolto un'azione decisiva e determinante nell'insorgenza e nella progressiva evoluzione delle patologie a carico del sistema osteoarticolare e della sintomatologia dolorosa, funzionale e progressivamente invalidante”.
Per poi concludere:
1) , ex pescatore di anni 69, risulta affetto dalle seguenti patologie. Controparte_1
- Artrosi cervicale con limitazione funzionale di un terzo dei movimenti di flessione, rotazione ed estensione del capo.
- Artrosi lombare con discopatie L2-L3 e L4-L5 e protrusione discale posteriore L4-L5 associata a deficit di un terzo dei movimenti di flessione e rotazione del tronco.
- Artrosi scapolo-omerale bilaterale con tendinopatie della cuffia dei rotatori, lesione subtotale del tendine del sovraspinoso sinistro e limitazione funzionale di un quarto dei movimenti della spalla destra e di un terzo dei movimenti della spalla sinistra.
2) Alle suddette patologie, d'origine professionale e ricollegabili alle mansioni lavorative svolte dal periziato, sono conseguiti postumi permanenti che risultano valutabili, sulla base delle tabelle di cui al D.M. 38/2000, nella misura del 22% (ventidue per cento) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento di malattia professionale (22/03/2016).
3) Non ha partecipato alle operazioni peritali nessun consulente tecnico di parte convenuta (le comunicazioni inviate alle parti in causa in data 10/03/2025).
4) Non sono pervenute note delle parti in causa entro i termini stabiliti dal Collegio.
Le conclusioni del TU vengono condivise e fatte proprie dal Collegio, non essendo state del resto contrastate dai tecnici di parte appellante, che non hanno nemmeno partecipato alle operazioni peritali, nè inviato tempestive osservazioni critiche alla bozza di elaborato ritualmente comunicata alle parti.
Quanto rilevato dal TU porta dunque a confermare l'origine professionale delle patologie contratte dal con postumi di invalidità permanente incidenti sulla totale nella misura del 22% a CP_1 decorrere dalla domanda amministrativa come già riscontrato dal primo TU, con la precisazione che tra dette patologie a genesi lavorativa è da annoverare anche l'Artrosi cervicale, non ravvisata dal precedente TU, dovendosi invece escludere la gonartrosi, conseguendone l'accoglimento dell'appello incidentale svolto in merito dall'appellato.
Il percorso valutativo seguito dal TU dr. per quantificare comunque nel 22% la Per_1 complessiva invalidante appare corretto anche considerando l'incidenza dei postumi permanenti della patologia del rachide cervicale (cui invece l'appellante incidentale attribuisce un'autonoma incidenza del 15%), avendo il consulente tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. 38/2000 e precisato pertanto che “l'obiettività disfunzionale evidenziata a carico del rachide cervicale e lombare risulta inquadrabile nel codice 193 (……..fino a venticinque per cento), mentre l'artrosi scapolo-omerale bilaterale con tendinopatia della cuffia dei rotatori è inquadrabile nel codice 227 (…..fino al quattro per cento). Tenuto conto del quadro patologico riscontrato e della compromissione funzionale ad esso conseguente la percentuale invalidante per le patologie del rachide cervicale e lombare risulta valutabile nella misura del 15% (quindici per cento) mentre l'obiettività disfunzionale evidenziata a carico delle spalle risulta a sua volta valutabile, tenuto conto dell'interessamento bilaterale, nella misura del 7% (sette per cento) e conseguentemente, trattandosi di patologie concorrenti, la percentuale invalidante complessiva è valutabile nella misura del 22% (ventidue per cento).
Conclusivamente, l'appello proposto dall' deve essere respinto, mentre, in parziale Pt_1 accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza impugnata merita di essere riformata nella parte in cui non ha ricompreso tra le patologie di origine professionale contratte dal anche CP_1 l'Artrosi cervicale e vi ha ricompreso invece la gonartrosi.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Per lo stesso principio va confermata la regolamentazione delle spese adottata in primo grado, nella misura liquidata in sentenza.
Anche le spese di TU del secondo grado vengono poste a carico definitivo dell' , liquidate Pt_1 come da separato decreto.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte a- rigetta l'appello principale proposto dall' Pt_1
b- in parziale riforma della impugnata sentenza, confermata nel resto, dichiara l'origine professionale anche della patologia artrosi cervicale, esclusa la gonartrosi;
c -condanna l' a rifondere all'appellante le spese del grado, che liquida in euro 3.350,00 Pt_1 oltre il rimborso delle spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa di legge, da distrarsi;
ferme le spese come liquidate in primo grado in favore del;
CP_1
d-pone le spese della TU di secondo grado a carico dell' liquidate come da separato Pt_1 decreto. Dà atto che sussistono nei confronti dell' le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, Pt_1 del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 3.6.2025
Il Consigliere estensore
Dott. IA Pia Di Stefano
Il Presidente
Dott. Alberto Celeste