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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza del
21.02.2025 nella causa avente n. 338 /2024 R.G.;
causa pendente tra:
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria in via Sbarre Centrali Trav. V. n.33, presso lo studio dell'avv. Rosario Errante, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Reggio Calabria alla via Paolo Pellicano 36, presso lo studio dell'avv. Anna Iaria che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che il presente giudizio trae origine dall'opposizione promossa dal sig. Pt_2
avverso il precetto notificato in data 29.01.2024 con il quale la sig.ra ha intimato il CP_1
pagamento della somma di euro 19.800,00 euro a titolo di assegno di mantenimento non e spese legali.
A sostegno dell'opposizione parte attrice ha dedotto i seguenti motivi:
1. l'invalidità dell'atto di precetto stante l'intervenuto adempimento dell'obbligo di mantenimento mediante corresponsione dei buoni pasto mensilmente percepiti dallo stesso;
2. l'eccessiva onerosità del quantum richiesto a titolo di onorari legali del precetto opposto.
Per tali motivi l'opponente ha formulato pertanto le seguenti conclusioni: “1) accogliere
l'opposizione e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità inefficacia,
e/o illegittimità dell'atto di precetto impugnato e di ogni atto e/o pignoramento conseguente per le ragioni sopra individuate;
2) in via gradata, accogliere anche parzialmente l'opposizione e ridurre l'importo richiesto con l'atto di precetto opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne fa esplicita richiesta”.
In data 01.04.2024 si è costituita l'odierna opposta, la sig.ra Controparte_1 domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
L'opposta ha altresì chiesto la condanna dell'opponente ex art. 96, comma terzo, c.p.c.
§ 2. Il Giudice, ha fissato la prima udienza al 24.09.2024.
Con ordinanza del 04.11.2024 il giudice ha rigettato le prove orali articolate dalle parti in quanto inammissibili ed irrilevanti ai fini del decidere anche alla luce degli oneri probatori gravanti sull'istante (stante quanto si dirà infra) e ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato l'udienza al 21.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione, con ordinanza del
21.01.2025.
§ 3. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
All'uopo occorre osservare che tutte le doglianze, in quanto concernenti l'an dell'esecuzione e la quantificazione del credito, rientrano nell'alveo dell'art. 615 c.p.c.
§ 4. Quanto alla prima doglianza.
La contestazione è infondata.
All' uopo si osserva quanto segue:
a) la cessione dei buoni pasto in favore del coniuge destinatario del mantenimento integra una datio in solutum;
b) ai fini del perfezionamento della datio in solutum occorre il consenso di entrambe le parti del rapporto obbligatorio (cfr. art. 1197 c.c.).
Con riguardo al caso di specie, giova chiarire che non solo l'esistenza di un accordo tra i coniugi
(secondo cui il pagamento del mantenimento sarebbe dovuto avvenire mediante dazione dei buoni pasto) è rimasta al livello di una mera asserzione indimostrata ma tale affermazione è stata contestata dalla sig.ra la quale nella comparsa di risposta ha precisato che la consegna CP_1
della tessera dei buoni pasto è avvenuta a compensazione di un credito che quest'ultima vantava per spese straordinarie sostenute in favore della prole. All'uopo, occorre osservare che l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato assume la veste sostanziale e processuale di attore, dunque, le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono, causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda (onus probandi incumbit ei qui dicit).
Conseguentemente, l'opponente ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr. Cassazione del 20 marzo 2012 n. 4380).
Nei giudizi di opposizione, dunque, “è onere dell'opponente stesso, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova del dedotto fatto impeditivo o modificativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata vantato dal creditore e consacrato nel titolo esecutivo, senza che la negatività del fatto escluda od inverta l'onere della prova” (cfr. Tribunale Roma sez. IV, 18/11/2020,
n.16159).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie deve, dunque, affermarsi che difetta la prova del perfezionamento della datio in solutum.
Né tra i capitoli di prova articolati dall'opponente se ne è rinvenuto alcuno riguardante l'asserito accordo verbale.
§ 5. Quanto all'eccezione di compensazione,
Non può trovare accoglimento l'eccezione di compensazione formulata dall'opponente in quanto il controcredito è contestato e non accertato giudizialmente.
All'uopo, occorre osservare che la possibilità di operare della compensazione legale è, secondo un'opinione consolidata nella Giurisprudenza, esclusa dalla contestazione dell'esistenza o dell'ammontare del credito opposto in compensazione, la quale, tranne che appaia prima facie pretestuosa, esclude la liquidità del credito medesimo (Cass., Sez. Un., 5 giugno 1975 n. 2234;
Cass., sez. III, 15 luglio 1982 n. 4161; Cass., sez. I, 3 giugno 1991 n. 6237; Cass., sez. III, 22 aprile 1998, n. 4073) e richiede un accertamento giudiziale definitivo e non più controvertibile.
Quanto alla compensazione giudiziale la stessa “è ammessa nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia (oltreché esigibile ed omogeneo al controcredito) di facile e pronta liquidazione, con la conseguenza che la mancanza di tale condizione (che si verifica non soltanto quando il credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche qualora ne risulti contestata l'esistenza, sì che il relativo accertamento necessiti di una lunga istruttoria) obbliga il giudice a disattendere la relativa eccezione, dovendo la parte far valere il credito in separato giudizio con autonoma domanda”(cfr. Cass., sez. III, 25 settembre 2000, n. 12664; nel medesimo senso, in precedenza, ex plurimis: Cass., sez. III, 27 ottobre 1987 n. 7924; Cass., sez. II, 27 aprile 1993, n. 4921; Cass., sez. I, 29 novembre 1993, n. 11850; Cass., sez. III, 7 febbraio 1995, n. 1394; Cass., sez. II, 16 novembre 1996, n. 10065; Cass., sez. III, 22 aprile 1998, n. 4073).
Dunque, affinché il meccanismo della compensazione possa operare occorre che il controcredito sia certo sia nell'an che nel quantum debeatur.
Infatti, la finalità estintiva e satisfattoria dell'istituto della compensazione non potrebbe, altrimenti, raggiungersi nel caso in cui residui la possibilità di contestare in un momento successivo l'obbligazione fatta valere dall'eccipiente (cfr. Cass. sentenze nn. 620 del 1970, 6820 del 2002, 25272 del 2010, 8338 del 2011, 16844 del 2012).
Nel medesimo solco ermeneutico si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “la compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 cod. proc. civ. o dall'art. 337 secondo comma cod. proc. civ. in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 cod. civ.” (cfr. Cassazione civile sez. un., 15/11/2016, n.23225).
Né l'attore può eccepire la compensazione volontaria, tenuto conto che per i crediti alimentari tale eccezione, ai sensi dell'art. 447 co. 2 c.c., non può essere opposta dall'obbligato agli alimenti.
Alla luce delle suesposte coordinate interpretative deve, dunque, ritenersi inammissibile l'eccezione di compensazione proposta da parte opponente stante la natura alimentare del credito oggetto di intimazione ed il carattere contestato del controcredito eccepito in compensazione.
In conclusione, la mancata prova del perfezionamento dell'accordo osta all'accoglimento della domanda formulata in via principale dall'opponente.
§ 6. Quanto alla rinuncia all'assegno unico, al godimento dell'autovettura ed all'acquisto di altri beni (computer, cellulari ecc.).
L'opponente a pag. 5 del proprio atto introduttivo osserva di aver rinunciato alle proprie spettanze sull'assegno unico, di aver lasciato il godimento della propria autovettura e di aver compiuto una serie di acquisti in favore dei figli “al fine di far comprendere al giudice le effettive circostanze di fatto e le condotte tenute dalle parti”. Sul punto, si ritiene che tali circostanze non integrino vere e proprie contestazioni ma siano piuttosto meri elementi descrittivi della condotta complessivamente tenuta dall'opponente del tutto ininfluenti ai fini del decidere e comunque inidonei ad elidere l'obbligazione gravante sull'opponente, tenuto conto la causa di tali negozi, non chiarita dall'opponente, pare essere liberale.
§ 7. Quanto alla seconda doglianza.
La contestazione è fondata.
Parte opponente ha eccepito l'eccessiva onerosità del quantum richiesto a titolo di onorari legali nel precetto opposto.
Orbene, stante il valore previsto dalle tabelle contenute nel DM n. 55/2014, aggiornate ai sensi del D.M. n. 147/2022, l'importo del compenso non può eccedere l'importo di euro 354,00 oltre accessori di legge.
Sussiste pertanto una discrasia tra tale importo e quello indicato nell'atto di precetto (pari ad euro 400,00 oltre accessori).
Ne discende che le somme dovute a titolo di onorario per l'atto di precetto vadano rideterminate nella misura di legge.
§6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite (con esclusione della voce per la fase istruttoria che non ha avuto luogo) secondo i parametri contenuti nel D.M. 55/14, ai minimi dei valori di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche coinvolte nella causa, nonché del fatto che gli scritti difensivi conclusionali hanno comportato la mera ripresa di difese già svolte
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c, la medesima, è nel merito infondata, in quanto non si ravvisa un comportamento processuale della opponente, improntata a malafede o colpa grave, né d'altro canto, l'opposta ha fornito prova (limitandosi, per vero, ad una generica asserzione) di un concreto ed effettivo pregiudizio sofferto in conseguenza dell'altrui contegno: va dunque rigettata la domanda risarcitoria ex art.96 c.p.c. proposta dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione salvo che per ciò che concerne le spese legali indicate in eccesso nell'atto di precetto;
• CONDANNA l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario avv. Anna
Iaria;
• RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Reggio Calabria, 19/03/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza del
21.02.2025 nella causa avente n. 338 /2024 R.G.;
causa pendente tra:
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria in via Sbarre Centrali Trav. V. n.33, presso lo studio dell'avv. Rosario Errante, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Reggio Calabria alla via Paolo Pellicano 36, presso lo studio dell'avv. Anna Iaria che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che il presente giudizio trae origine dall'opposizione promossa dal sig. Pt_2
avverso il precetto notificato in data 29.01.2024 con il quale la sig.ra ha intimato il CP_1
pagamento della somma di euro 19.800,00 euro a titolo di assegno di mantenimento non e spese legali.
A sostegno dell'opposizione parte attrice ha dedotto i seguenti motivi:
1. l'invalidità dell'atto di precetto stante l'intervenuto adempimento dell'obbligo di mantenimento mediante corresponsione dei buoni pasto mensilmente percepiti dallo stesso;
2. l'eccessiva onerosità del quantum richiesto a titolo di onorari legali del precetto opposto.
Per tali motivi l'opponente ha formulato pertanto le seguenti conclusioni: “1) accogliere
l'opposizione e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità inefficacia,
e/o illegittimità dell'atto di precetto impugnato e di ogni atto e/o pignoramento conseguente per le ragioni sopra individuate;
2) in via gradata, accogliere anche parzialmente l'opposizione e ridurre l'importo richiesto con l'atto di precetto opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne fa esplicita richiesta”.
In data 01.04.2024 si è costituita l'odierna opposta, la sig.ra Controparte_1 domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
L'opposta ha altresì chiesto la condanna dell'opponente ex art. 96, comma terzo, c.p.c.
§ 2. Il Giudice, ha fissato la prima udienza al 24.09.2024.
Con ordinanza del 04.11.2024 il giudice ha rigettato le prove orali articolate dalle parti in quanto inammissibili ed irrilevanti ai fini del decidere anche alla luce degli oneri probatori gravanti sull'istante (stante quanto si dirà infra) e ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato l'udienza al 21.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione, con ordinanza del
21.01.2025.
§ 3. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
All'uopo occorre osservare che tutte le doglianze, in quanto concernenti l'an dell'esecuzione e la quantificazione del credito, rientrano nell'alveo dell'art. 615 c.p.c.
§ 4. Quanto alla prima doglianza.
La contestazione è infondata.
All' uopo si osserva quanto segue:
a) la cessione dei buoni pasto in favore del coniuge destinatario del mantenimento integra una datio in solutum;
b) ai fini del perfezionamento della datio in solutum occorre il consenso di entrambe le parti del rapporto obbligatorio (cfr. art. 1197 c.c.).
Con riguardo al caso di specie, giova chiarire che non solo l'esistenza di un accordo tra i coniugi
(secondo cui il pagamento del mantenimento sarebbe dovuto avvenire mediante dazione dei buoni pasto) è rimasta al livello di una mera asserzione indimostrata ma tale affermazione è stata contestata dalla sig.ra la quale nella comparsa di risposta ha precisato che la consegna CP_1
della tessera dei buoni pasto è avvenuta a compensazione di un credito che quest'ultima vantava per spese straordinarie sostenute in favore della prole. All'uopo, occorre osservare che l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato assume la veste sostanziale e processuale di attore, dunque, le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono, causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda (onus probandi incumbit ei qui dicit).
Conseguentemente, l'opponente ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr. Cassazione del 20 marzo 2012 n. 4380).
Nei giudizi di opposizione, dunque, “è onere dell'opponente stesso, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova del dedotto fatto impeditivo o modificativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata vantato dal creditore e consacrato nel titolo esecutivo, senza che la negatività del fatto escluda od inverta l'onere della prova” (cfr. Tribunale Roma sez. IV, 18/11/2020,
n.16159).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie deve, dunque, affermarsi che difetta la prova del perfezionamento della datio in solutum.
Né tra i capitoli di prova articolati dall'opponente se ne è rinvenuto alcuno riguardante l'asserito accordo verbale.
§ 5. Quanto all'eccezione di compensazione,
Non può trovare accoglimento l'eccezione di compensazione formulata dall'opponente in quanto il controcredito è contestato e non accertato giudizialmente.
All'uopo, occorre osservare che la possibilità di operare della compensazione legale è, secondo un'opinione consolidata nella Giurisprudenza, esclusa dalla contestazione dell'esistenza o dell'ammontare del credito opposto in compensazione, la quale, tranne che appaia prima facie pretestuosa, esclude la liquidità del credito medesimo (Cass., Sez. Un., 5 giugno 1975 n. 2234;
Cass., sez. III, 15 luglio 1982 n. 4161; Cass., sez. I, 3 giugno 1991 n. 6237; Cass., sez. III, 22 aprile 1998, n. 4073) e richiede un accertamento giudiziale definitivo e non più controvertibile.
Quanto alla compensazione giudiziale la stessa “è ammessa nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia (oltreché esigibile ed omogeneo al controcredito) di facile e pronta liquidazione, con la conseguenza che la mancanza di tale condizione (che si verifica non soltanto quando il credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche qualora ne risulti contestata l'esistenza, sì che il relativo accertamento necessiti di una lunga istruttoria) obbliga il giudice a disattendere la relativa eccezione, dovendo la parte far valere il credito in separato giudizio con autonoma domanda”(cfr. Cass., sez. III, 25 settembre 2000, n. 12664; nel medesimo senso, in precedenza, ex plurimis: Cass., sez. III, 27 ottobre 1987 n. 7924; Cass., sez. II, 27 aprile 1993, n. 4921; Cass., sez. I, 29 novembre 1993, n. 11850; Cass., sez. III, 7 febbraio 1995, n. 1394; Cass., sez. II, 16 novembre 1996, n. 10065; Cass., sez. III, 22 aprile 1998, n. 4073).
Dunque, affinché il meccanismo della compensazione possa operare occorre che il controcredito sia certo sia nell'an che nel quantum debeatur.
Infatti, la finalità estintiva e satisfattoria dell'istituto della compensazione non potrebbe, altrimenti, raggiungersi nel caso in cui residui la possibilità di contestare in un momento successivo l'obbligazione fatta valere dall'eccipiente (cfr. Cass. sentenze nn. 620 del 1970, 6820 del 2002, 25272 del 2010, 8338 del 2011, 16844 del 2012).
Nel medesimo solco ermeneutico si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “la compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 cod. proc. civ. o dall'art. 337 secondo comma cod. proc. civ. in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 cod. civ.” (cfr. Cassazione civile sez. un., 15/11/2016, n.23225).
Né l'attore può eccepire la compensazione volontaria, tenuto conto che per i crediti alimentari tale eccezione, ai sensi dell'art. 447 co. 2 c.c., non può essere opposta dall'obbligato agli alimenti.
Alla luce delle suesposte coordinate interpretative deve, dunque, ritenersi inammissibile l'eccezione di compensazione proposta da parte opponente stante la natura alimentare del credito oggetto di intimazione ed il carattere contestato del controcredito eccepito in compensazione.
In conclusione, la mancata prova del perfezionamento dell'accordo osta all'accoglimento della domanda formulata in via principale dall'opponente.
§ 6. Quanto alla rinuncia all'assegno unico, al godimento dell'autovettura ed all'acquisto di altri beni (computer, cellulari ecc.).
L'opponente a pag. 5 del proprio atto introduttivo osserva di aver rinunciato alle proprie spettanze sull'assegno unico, di aver lasciato il godimento della propria autovettura e di aver compiuto una serie di acquisti in favore dei figli “al fine di far comprendere al giudice le effettive circostanze di fatto e le condotte tenute dalle parti”. Sul punto, si ritiene che tali circostanze non integrino vere e proprie contestazioni ma siano piuttosto meri elementi descrittivi della condotta complessivamente tenuta dall'opponente del tutto ininfluenti ai fini del decidere e comunque inidonei ad elidere l'obbligazione gravante sull'opponente, tenuto conto la causa di tali negozi, non chiarita dall'opponente, pare essere liberale.
§ 7. Quanto alla seconda doglianza.
La contestazione è fondata.
Parte opponente ha eccepito l'eccessiva onerosità del quantum richiesto a titolo di onorari legali nel precetto opposto.
Orbene, stante il valore previsto dalle tabelle contenute nel DM n. 55/2014, aggiornate ai sensi del D.M. n. 147/2022, l'importo del compenso non può eccedere l'importo di euro 354,00 oltre accessori di legge.
Sussiste pertanto una discrasia tra tale importo e quello indicato nell'atto di precetto (pari ad euro 400,00 oltre accessori).
Ne discende che le somme dovute a titolo di onorario per l'atto di precetto vadano rideterminate nella misura di legge.
§6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite (con esclusione della voce per la fase istruttoria che non ha avuto luogo) secondo i parametri contenuti nel D.M. 55/14, ai minimi dei valori di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche coinvolte nella causa, nonché del fatto che gli scritti difensivi conclusionali hanno comportato la mera ripresa di difese già svolte
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c, la medesima, è nel merito infondata, in quanto non si ravvisa un comportamento processuale della opponente, improntata a malafede o colpa grave, né d'altro canto, l'opposta ha fornito prova (limitandosi, per vero, ad una generica asserzione) di un concreto ed effettivo pregiudizio sofferto in conseguenza dell'altrui contegno: va dunque rigettata la domanda risarcitoria ex art.96 c.p.c. proposta dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione salvo che per ciò che concerne le spese legali indicate in eccesso nell'atto di precetto;
• CONDANNA l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario avv. Anna
Iaria;
• RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Reggio Calabria, 19/03/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone