Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2468/2025 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'avvVIMBORSATI ANNA Parte_1
CHIARA giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
E DEL MERITO Controparte_1
OGGETTO: carta docente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.2.2025 parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva l'accertamento del proprio diritto al pagamento della carta docente per l'as. Cont 2024/25 e chiedeva la condanna del al versamento dell'emolumento.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione
(cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U. n.
20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
Stante la mancata costituzione in giudizio dell'opposta, non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_2 Controparte_3
, così provvede
[...]
1. Dichiara improcedibile il ricorso 2. Nulla per le spese
Bari, 14/04/2025.
il Giudice dott. Francesco Degiorgi