TRIB
Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/12/2024, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3806/2024 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Divorzio iscritta al n. 3806/2024 RG promossa con ricorso depositato il
24.6.2024 da
(CF ), con l'avv. NOZZA PAOLO del Parte_1 C.F._1
foro di Bergamo RICORRENTE
contro
(CF ), con l'avv. FRASSI CP_1 C.F._2
MADDALENA del foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero cui il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 473bis-21 cpc avente ad oggetto :cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 sulle conclusioni concordi delle parti assunte all'udienza ex art. 473bis-21 cpc del
23.10.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente depositato il ricorrente conveniva in giudizio la resistente al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, adducendo a fondamento di ciò l'intervenuto decorso dei termini dalla separazione consensuale nella quale vi era stata la comparizione cartolare avanti al Presidente del
Tribunale il 3.11.2022 e la pronuncia della successiva omologa in data 17.11.2024. Di fatto evidenziava che quasi tutte le condizioni della separazione si fossero avverate e, nonostante si dolesse dell'incrinato rapporto col figlio, le cui cause riteneva dovute alla madre, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio riproponendo di fatto le medesime condizioni di cui alla separazione.
Si costituiva la resistente che non si opponeva alla richiesta pronuncia di stato contestando ogni responsabilità personale nell'atteggiamento di rifiuto del figlio
(6.1.2008) del padre e dolendosi della mancata rivalutazione monetaria Per_1
dell'assegno previsto in sede di separazione. Concludeva chiedendo così la pronuncia di stato , riproponendo le condizioni di cui alla separazione.
Nell'ambito della prima udienza ex art. 473bis-21 cpc le parti si accordavano nel riproporre le condizioni di cui alla separazione così come indicate nel ricorso introduttivo e la causa veniva così rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta. dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario in data 13/07/2002 nel Comune di Antegnate - dalla loro unione è nato il figlio in data 6.1.2008, ancora minore. Per_1
pagina 2 di 6 I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale: detta comparizione in via cartolare è del 3.11.2022, mentre il ricorso è stato depositato il
24.6.2024. Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Possono venire sostanzialmente recepite le condizioni indicate dalle parti peraltro già vagliare da questo Tribunale in sede di separazione consensuale.
Appare del tutto inutile l'audizione del minore alla luce della condivisa responsabilità genitoriale.
Visto il raggiunto accordo le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Antegnate il 13/07/2002 tra , nato a [...] il Parte_1
04/09/1974, e , nata a [...] il CP_1
12/07/1974
pagina 3 di 6 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Antegnate di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2002 , parte II, serie A, n. 3; dispone in conformità degli accordi delle parti:
-1. affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i coniugi, con Per_1
collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre;
la responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata congiuntamente dai genitori per le Per_1
decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto altresì delle capacità ed inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore), i genitori potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità
- 2. Dispone che il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore ogni volta quest'ultimo lo desideri, compatibilmente con i suoi impegni Per_1
scolastici, extrascolastici e sportivi. In particolare, considerata l'età e la volontà del figlio, il sig. trascorrerà con lui due giorni infrasettimanali, da concordare in Pt_1
funzione degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
festività natalizie, pasquali ed estive previo accordo con lo stesso;
ciascun genitore, durante il periodo di permanenza del figlio presso di sé, s'impegna a rispettare gli impegni scolastici e sociali dello stesso;
- 3. pone a carico del padre l'onere di versare per il mantenimento ordinario del minore un assegno mensile di € 600,00 oltre rivalutazione istat annuale;
- 4 pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie per il figlio in ragione del 50% ciascuno come da Protocollo del Per_1
Tribunale di Bergamo che si riporta integralmente: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pagina 4 di 6 pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
5. a parziale modifica di quanto sancito in punto spese mediche, prevedere che il figlio continui a sottoporsi alle cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche Per_1
presso i rispettivi professionisti di fiducia e pertanto di condividerne al 50% le relative spese, così come stabilito nell'omologa di separazione. A parziale modifica di quanto sancito in punto spese scolastiche, disporre che il figlio prosegua gli studi Per_1
presso l'istituto scolastico d'arte “Andrea Fantoni” sito in Bergamo e dichiarano pertanto pagina 5 di 6 di accollarsi nella misura del 50% le relative imposte e/o tasse e/o rette di frequenza, così come stabilito nell'omologa di separazione
-6. Spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 31.10.2024
IL PRESIDENTE est.
pagina 6 di 6
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Divorzio iscritta al n. 3806/2024 RG promossa con ricorso depositato il
24.6.2024 da
(CF ), con l'avv. NOZZA PAOLO del Parte_1 C.F._1
foro di Bergamo RICORRENTE
contro
(CF ), con l'avv. FRASSI CP_1 C.F._2
MADDALENA del foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero cui il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 473bis-21 cpc avente ad oggetto :cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 sulle conclusioni concordi delle parti assunte all'udienza ex art. 473bis-21 cpc del
23.10.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente depositato il ricorrente conveniva in giudizio la resistente al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, adducendo a fondamento di ciò l'intervenuto decorso dei termini dalla separazione consensuale nella quale vi era stata la comparizione cartolare avanti al Presidente del
Tribunale il 3.11.2022 e la pronuncia della successiva omologa in data 17.11.2024. Di fatto evidenziava che quasi tutte le condizioni della separazione si fossero avverate e, nonostante si dolesse dell'incrinato rapporto col figlio, le cui cause riteneva dovute alla madre, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio riproponendo di fatto le medesime condizioni di cui alla separazione.
Si costituiva la resistente che non si opponeva alla richiesta pronuncia di stato contestando ogni responsabilità personale nell'atteggiamento di rifiuto del figlio
(6.1.2008) del padre e dolendosi della mancata rivalutazione monetaria Per_1
dell'assegno previsto in sede di separazione. Concludeva chiedendo così la pronuncia di stato , riproponendo le condizioni di cui alla separazione.
Nell'ambito della prima udienza ex art. 473bis-21 cpc le parti si accordavano nel riproporre le condizioni di cui alla separazione così come indicate nel ricorso introduttivo e la causa veniva così rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta. dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario in data 13/07/2002 nel Comune di Antegnate - dalla loro unione è nato il figlio in data 6.1.2008, ancora minore. Per_1
pagina 2 di 6 I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale: detta comparizione in via cartolare è del 3.11.2022, mentre il ricorso è stato depositato il
24.6.2024. Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Possono venire sostanzialmente recepite le condizioni indicate dalle parti peraltro già vagliare da questo Tribunale in sede di separazione consensuale.
Appare del tutto inutile l'audizione del minore alla luce della condivisa responsabilità genitoriale.
Visto il raggiunto accordo le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Antegnate il 13/07/2002 tra , nato a [...] il Parte_1
04/09/1974, e , nata a [...] il CP_1
12/07/1974
pagina 3 di 6 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Antegnate di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2002 , parte II, serie A, n. 3; dispone in conformità degli accordi delle parti:
-1. affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i coniugi, con Per_1
collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre;
la responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata congiuntamente dai genitori per le Per_1
decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto altresì delle capacità ed inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore), i genitori potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità
- 2. Dispone che il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore ogni volta quest'ultimo lo desideri, compatibilmente con i suoi impegni Per_1
scolastici, extrascolastici e sportivi. In particolare, considerata l'età e la volontà del figlio, il sig. trascorrerà con lui due giorni infrasettimanali, da concordare in Pt_1
funzione degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
festività natalizie, pasquali ed estive previo accordo con lo stesso;
ciascun genitore, durante il periodo di permanenza del figlio presso di sé, s'impegna a rispettare gli impegni scolastici e sociali dello stesso;
- 3. pone a carico del padre l'onere di versare per il mantenimento ordinario del minore un assegno mensile di € 600,00 oltre rivalutazione istat annuale;
- 4 pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie per il figlio in ragione del 50% ciascuno come da Protocollo del Per_1
Tribunale di Bergamo che si riporta integralmente: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pagina 4 di 6 pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
5. a parziale modifica di quanto sancito in punto spese mediche, prevedere che il figlio continui a sottoporsi alle cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche Per_1
presso i rispettivi professionisti di fiducia e pertanto di condividerne al 50% le relative spese, così come stabilito nell'omologa di separazione. A parziale modifica di quanto sancito in punto spese scolastiche, disporre che il figlio prosegua gli studi Per_1
presso l'istituto scolastico d'arte “Andrea Fantoni” sito in Bergamo e dichiarano pertanto pagina 5 di 6 di accollarsi nella misura del 50% le relative imposte e/o tasse e/o rette di frequenza, così come stabilito nell'omologa di separazione
-6. Spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 31.10.2024
IL PRESIDENTE est.
pagina 6 di 6