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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 22/04/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 130/2023 R.G.
promossa
da
(codice fiscale Parte_1
, residente in 39030 San Lorenzo di C.F._1
Sebato, Montana 62, rappresentato e difeso, come da procura allegata ai sensi dell'art. 83 cpc ed art. 10 DPR 123/2001 al ricorso ex art. 702bis c.p.c. di data 12.12.2022, dall'Avv. Hans-
Magnus Egger in Bolzano, Via Argentieri 2 (codice fiscale
, pec: fax: C.F._2 Email_1
0471981180) domiciliatario;
- appellante -
contro
1 , (P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
giusta procura speciale notarile allegata alla comparsa di costituzione in primo grado, rilasciata per atto Notaio Dottor
di Roma d.d. 26.07.2017 Rep.nr. 3999 - Racc. Persona_1
nr. 2141, dall'Avv. Tito Boscarolli, ( – CodiceFiscale_3
PEC: , presso lo studio del quale Email_2
in Bolzano, Via Orazio 33, è elettivamente domiciliata, ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo di posta elettronica all'indirizzo o a mezzo fax al n. Email_3
0471-279466,
- appellata -
Oggetto: Assicurazione contro i danni
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere l'appello avverso l'impugnata ordinanza n. 1058/2023, pronunciata dal Tribunale di Bolzano, in persona del Giudice dott. Alex Tarneller in data 08.06.2023,
pubblicata in pari data, a definizione del procedimento civile iscritto al n. R.G. 17/2023 del Tribunale di Bolzano, e per l'effetto:
1. In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità
2 dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 101, co. 2
c.p.c.;
2. In via principale: se occorrendo in riforma dell'ordinanza impugnata, accertare e dichiarare che l'attività sportiva denominata bouldering non rientra tra le attività sportive indicate nell'art. 1, punto 2, lettera c, delle condizioni di assicurazione della polizza “ tutela più” stipulata CP_2
dall'appellante con l'assicurazione appellata Parte_1
e per l'effetto accertare e dichiarare che gli infortuni derivanti agli assicurati dalla pratica non professionale dell'attività
sportiva di bouldering sono coperti dalla garanzia assicurativa della suddetta polizza e sono conseguentemente indennizzabile nei termini di polizza;
3. In ogni caso: con rifusione delle spese legali per ambedue i gradi di giudizio;
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento – Sezione di Bolzano
adita:
-respingere l'impugnazione proposta da Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bolzano n. 1058 dd.
08.06.2023 perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'ordinanza stessa, con vittoria delle spese lite per il presente grado di giudizio.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
3 1. Il 24.11.2005 ha concluso con Persona_2 [...]
una polizza infortuni in favore delle seguenti CP_3
persone assicurate: Persona_3 Persona_4
e Persona_5 Persona_6
Con nota ricevuta il 24.09.2020 da Controparte_1
che nel frattempo aveva assorbito il Controparte_3
contraente ha denunciato l'infortunio occorso all'assicurato descrivendo il sinistro come segue: Persona_4
“15.12.2019 infortunato in palestra, ore 15 a Brunico;
facendo
bouldering sono scivolato e caduto da 1,5 m sul pavimento della
palestra”.
Con nota d.d. 03.11.2020 l'assicuratore ha negato la copertura del sinistro osservando che “il bouldering è
assimilabile all'arrampicata libera (o free climbing), pertanto è da
considerarsi esclusa dalla definizione di infortunio qualsivoglia
lesione derivante dallo svolgimento di attività così come indicato
in polizza all'articolo 1 punto 2) sezione c)”.
La clausola contrattuale cit. prevede testualmente:
“L'assicurazione vale per gli infortuni: (…) c) derivanti dalla
pratica non professionale di qualsiasi sport con esclusione di (…)
scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala
U.I.A.A., arrampicata libera (free climbing) …”.
2. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. d.d. 12.12.2022 il contraente ha chiesto che il Tribunale di Bolzano, previa integrazione del contraddittorio con l'assicuratore, volesse
4 “accertare e dichiarare che l'attività sportiva denominata
bouldering non rientra tra le attività sportive indicate all'art. 1,
punto 2, lettera c, delle condizioni di assicurazione della polizza
“ tutela più” stipulata dall'attore con CP_2 Parte_1
l'assicurazione convenuta e per l'effetto accertare e dichiarare
che gli infortuni derivanti agli assicurati dalla pratica non
professionale dell'attività sportiva di bouldering sono coperti
dalla garanzia assicurativa della suddetta polizza e sono
conseguentemente indennizzabili nei termini di polizza”.
3. Costituitosi, l'assicuratore ha negato la fondatezza della domanda avversaria insistendo nell'equivalenza tra il bouldering e il free climbing ai fini dell'applicazione della clausola delimitativa della garanzia assicurativa.
4. Con ordinanza d.d. 08.06.2023 l'adito Tribunale di
Bolzano, istruita la causa con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, ha dichiarato inammissibile la domanda dell'attore, gravandolo delle spese del grado.
5. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che non fosse sorretta da un apprezzabile interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c..
Ha osservato quanto segue.
“Il compito del Giudice non è quello di dare pareri su
questioni giuridiche, per quanto interessanti e rilevanti possano
essere, ma solo quello di pronunciare sul diritto azionato in
5 concreto, cioè dare una statuizione in ordine ad un caso
controverso concreto e fissarne, sempre per il caso concreto, la
conseguenza giuridica (c.d. Rechtsfolge).
Dottrina e giurisprudenza distinguono tra le sentenze
costitutive, di condanna e di accertamento. In ordine alle
sentenze di accertamento è opportuno ricordare che sono tali solo
quelle previste espressamente dalla legge (es. in materia di
status, art. 1179 c.c. ecc.) e quelle in cui dall'accertamento stesso
consegue comunque direttamente la situazione giuridica (es.
l'acquisto della proprietà a seguito di usucapione).
Il Giudice deve decidere sempre su una fattispecie
costitutiva che sia, allo stesso tempo, concreta e completa. Ed è
in relazione ad una fattispecie concreta e completa che il diritto
azionato viene dichiarato come esistente o come inesistente”.
(…)
Nel caso il ricorrente non chiede una statuizione del suo
diritto all'indennizzo in ordine all'infortunio occorsogli, ma chiede,
su un piano generale ed astratto (per il futuro), l'accertamento se
il bouldering sia sussumibile nell'”arrampicata libera (free
climbing)”, ipotesi per la quale non sussiste copertura
assicurativa. In ordine a tale accertamento astratto non sussiste
però un interesse ad agire, sicché la domanda va dichiarata
inammissibile”.
6. Con citazione d.d. 07.07.2023 l'attore soccombente ha gravato la predetta pronuncia formulando tre motivi
6 d'impugnazione.
Si è costituita l'assicurazione resistendo all'appello avversario.
La causa è passata in decisione all'udienza del
26.02.2025.
7. Il primo motivo d'impugnazione è rubricato “Nullità
dell'ordinanza impugnata per violazione di legge, in particolare
dell'art. 101, co. 2 c.p.c., avendo il Giudice di prime cure posto a
fondamento della propria decisione una questione rilevabile
d'ufficio senza aver assegnato alle parti un termine per
osservazioni in merito”.
La doglianza denuncia la nullità della sentenza per essere stata emessa in violazione della regola sul contraddittorio.
Ad avviso dell'appellante, la nullità della statuizione è,
cioè, derivata dall'essere stata pronunciata senza consentire all'attore di controeccepire e controargomentare in ordine al ritenuto difetto di interesse ad agire che, peraltro, nemmeno controparte aveva revocato in dubbio.
8. Nella giurisprudenza di legittimità è ricorrente l'affermazione che l'art. 101, comma 2, c.p.c., si riferisce solo alle circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dai contendenti, tali non essendo, invece, quelle sottese alle questioni di rito, come quella di specie, dal momento che esse emergono dalla documentazione già in possesso delle parti e da loro agevolmente desumibili.
7 La loro rilevazione d'ufficio non configura, pertanto, uno sviluppo inaspettato della lite trattandosi di un esito che la parte avrebbe potuto e dovuto attendersi e prefigurarsi,
incombendo su di essa, in conformità alla giurisprudenza della
Cedu, l'onere di prevenire ogni potenziale sviluppo del potere ufficioso (cfr. ad es. C. n. 11269/2023).
La doglianza è, pertanto, destituita di fondamento.
Peraltro, il vizio che affligge la sentenza pronunciata in violazione della regola sul contraddittorio stabilita dall'art. 101,
2 comma, c.p.c. integra propriamente una nullità derivata,
trattandosi della conseguenza dipesa dall'omessa concessione di un apposito termine per consentire ai litiganti di svolgere le loro difese sulla questione rilevata d'ufficio.
Non rientrando tale vizio nelle ipotesi regolate dagli artt.
353 e 354 c.p.c. non comporta la retrocessione della causa al primo grado.
L'appellante ha, comunque, ampiamente dibattuto nel presente grado d'appello la questione dell'interesse che, a suo avviso, sostiene l'azione da lui promossa.
9.1. Il secondo motivo d'impugnazione è rubricato
“Violazione di legge in particolare dell'art. 100 c.c. e motivazione
contraddittoria, laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto
inammissibile la domanda di parte appellante per carenza
dell'interesse ad agire”.
L'appellante muove dal rilievo che, contrariamente a
8 quanto ritenuto dal Tribunale, nella specie non poteva dirsi meramente astratto il richiesto accertamento se il bouldering sia sussumibile nell'arrampicata libera (free climbing) e dunque escluso dalla copertura assicurativa come regolata dalla polizza stipulata dalle parti.
Ciò in ragione del fatto che l'assicuratore aveva concretamente negato il proprio obbligo contrattuale d'indennizzo con riguardo ad un infortunio occorso ad una delle persone assicurate mentre esercitava la ridetta pratica sportiva.
Nella specie ricorreva, pertanto, uno stato di incertezza oggettivo dipendente proprio dalla posizione assunta dall'assicuratore che, a termini di polizza, pretendeva di sottrarsi all'obbligo d'indennizzare l'infortunio che si fosse verificato con le descritte modalità.
A sostegno della propria doglianza l'appellante richiama infine C. n. 12893/2015: “In tema di azione di mero
accertamento, l'interesse ad agire postula che colui che agisce si
qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche
l'attualità della lesione del diritto poiché è sufficiente uno stato di
incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o
sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti,
dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non
rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile,
giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con
l'intervento del giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto
9 sussistere l'interesse ad agire della ricorrente in relazione
all'oggettiva incertezza dei termini di un contratto di
assicurazione, ingenerata dalla condotta stragiudiziale e
processuale tenuta dalla compagnia assicuratrice)”.
9.2. Il terzo motivo d'impugnazione è rubricato “In merito
alla fondatezza della domanda oggetto del ricorso ex art. 702bis
c.p.c. introdotto dal . Parte_1
Muovendo dalla ricorrenza nella specie dell'interesse ad agire, l'appellante ribadisce le proprie ragioni a sostegno della copertura assicurativa con riguardo agli infortuni occorsi nella pratica del bouldering.
In particolare, nega l'equivalenza con il free climbing sul rilevo che, a parte la comunanza data dalla tecnica di arrampicata, tra le due pratiche sportive vi sarebbe una radicale differenza in termini di intrinseca rischiosità.
Mentre, infatti, il free climbing consiste nell'ascensione di pareti rocciose anche elevate, per lo più in ambiente naturale e senza ausili e sicurezze, con la conseguenza che in caso di caduta dello scalatore gli esiti dell'infortunio possono essere anche molto gravi, il bouldering consiste nell'arrampicata libera, per lo più indoor, su pareti naturali (massi) o artificiali attrezzate, di modesta altezza, la caduta dalle quali non ha, di norma, effetti gravi perché attutita da materassini posati alla base del blocco da arrampicare.
10. Le questioni dall'appellante tematizzate con i due
10 mezzi possono essere trattate congiuntamente.
11. Il panorama giurisprudenziale in tema d'interesse ad agire è abbastanza vasto.
In ritenuta opposizione a C. n. 12893/2015, citata dall'appellante, l'assicuratore appellato richiama C. s.u. n.
27187/2006 ove in motivazione si dice quanto segue.
“La tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost.,
art. 2907 c.c. c.c., artt. 99 e 278 c.p.c.). I fatti (quale è anche un
contratto) possono essere accertati dal Giudice solo come
fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 cod.
civ. cod. civ.) e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Solo
in casi eccezionali predeterminati per legge possono essere
accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato
pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per urgenti
esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.; la verità di un documento:
art. 220 c.p.c. c.p.c., sulla verificazione di scrittura privata e art.
221 c.p.c. c.p.c., sulla querela di falso).
Non sono perciò proponibili azioni autonome di mero
accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che
costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del
diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario
solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella
sua interezza.
Analogamente nel nostro sistema processuale non sono
ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti
11 contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla
pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto”.
12. Nell'ambito del ridetto panorama è stato affermato che l'interesse ad agire rilevante ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
ricorre anche quando si è in presenza di un pericolo di lite futura.
In tal caso l'intervento del giudice è invocato allo scopo di scongiurare future contestazioni di un diritto che si assume esistente o future pretese fondate su un diritto che si assume inesistente finendo così con l'assolvere ad una funzione essenzialmente preventiva.
Afferma ad es. C. n. 13895/1991: “L'obiettiva incertezza
sull'entità degli obblighi scaturenti da un contratto, ancorché non
determini la lesione attuale di un diritto, ma solo il pericolo
attuale del successivo verificarsi della lesione stessa, comporta
la sussistenza dell'interesse all'azione di accertamento,
costituendo la rimozione della suddetta incertezza un risultato
utile e giuridicamente rilevante, non altrimenti conseguibile che
con l'intervento del giudice”.
13. Tanto premesso, nella specie si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Non è processualmente dibattuto se sia coperto o meno dalla garanzia assicurativa il sinistro occorso all'assicurato il 15.12.2019, quando egli è scivolato e Persona_4
caduto da un'altezza di 1,5 m mentre era asseritamente intento
12 a praticare il bouldering in palestra.
Il contraente, odierno appellante, non ha propriamente nemmeno allegato di voler ottenere una pronuncia dichiarativa dell'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne gli assicurati dai danni in passato da loro subiti svolgendo la pratica del bouldering.
Egli ha piuttosto chiesto un'interpretazione giudiziale della clausola contrattuale che, secondo l'assicuratore, esclude la garanzia assicurativa in relazione ad un infortunio che si verifichi praticando il bouldering, un'attività sportiva ritenuta assimilabile al free climbing.
Sostiene in sostanza che la condotta tenuta dall'assicuratore in occasione del sinistro occorso all'assicurato il 15.12.2019 abbia generato un'oggettiva Persona_4
incertezza sui termini del contratto di assicurazione.
Per la verità la clausola in discussione, di cui più sopra si
è riportato il testo, non necessita di alcuna interpretazione perché è chiarissima nell'escludere l'operatività della polizza con riguardo alla pratica sportiva del c.d. free climbing e nemmeno il contraente solleva il minimo dubbio in proposito.
Non solo. La citata clausola limitativa della garanzia assicurativa menziona una serie di attività sportive in relazione alle quali gli infortuni sono dichiarati non indennizzabili (tra le quali sono menzionate appunto la “scalata di roccia o ghiaccio
oltre il terzo grado della scala U.I.A.A., arrampicata libera”).
13 Deriva che, trattandosi di clausola recante indicazioni esemplificative, vale la regola di giudizio secondo la quale “L'art.
1365 c.c. consente l'interpretazione estensiva di clausole
contrattuali se inadeguate per difetto dell'espressione letterale
rispetto alla volontà delle parti, tradottasi in un contenuto carente
rispetto all'intenzione, sicché l'esclusione da tali clausole di casi
non espressamente previsti va attuata dall'interprete tenendo
presenti le conseguenze normali volute dalle parti con
l'elencazione esemplificativa dei casi menzionati onde verificare,
alla stregua del criterio di ragionevolezza imposto dalla norma,
se sia possibile ricomprendere nella previsione contrattuale
ipotesi non contemplate nell'esemplificazione” (così C. n.
9560/2017).
14. Da quanto precisato deriva, pertanto, che le contestazioni tra le parti, per dirimere le quali è invocato l'intervento giudiziale, non sembrano riguardare tanto la clausola, di cui, per quanto detto, sarebbe peraltro del tutto legittima anche un'interpretazione estensiva nel senso che nella relativa previsione potrebbero comprendersi anche ipotesi non espressamente contemplate come cause di esclusione della garanzia se ciò risultasse coerente con un criterio razionale d'interpretazione della volontà negoziale.
Sotto il profilo interpretativo la pronuncia richiesta con la domanda del contraente non ha, quindi, la possibilità di conseguire un risultato concretamente e giuridicamente
14 rilevante.
E ciò perché una sentenza che accertasse l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato nei limiti ed alle condizioni indicate in polizza non potrebbe avere una qualche utilità in vista di una futura controversia.
Rappresenterebbe solo una generica e tautologica affermazione della validità delle clausole stesse e della sussistenza delle obbligazioni contemplate.
15. Piuttosto le contestazioni insorte tra le parti riguardano propriamente, come detto, non già l'interpretazione appunto ma l'applicazione alla particolare pratica del bouldering della clausola contrattuale, di per sé chiarissima nell'escludere la copertura assicurativa al free climbing.
Tanto perché l'assicuratore oppone che, trattandosi di un'attività sportiva non precisamente tipizzata, il relativo esercizio può in concreto avvenire anche con modalità del tutto assimilabili all'arrampicata libera.
Citando da Wikipedia deduce l'assicuratore quanto segue.
“Il bouldering o sassismo è un'attività di arrampicata su
massi, naturali o artificiali, nata intorno agli anni settanta. Il
nome inglese deriva dall'inglese boulder, ovvero un masso che
può avere differenti dimensioni e che offre delle pareti
arrampicabili. Il bouldering consiste nell'arrampicata (fino ad un
massimo di circa 7-8 metri) per risolvere particolari sequenze di
movimenti concatenanti e dinamici, in genere pochi (8-10), ma
15 estremamente difficoltosi. I boulder particolarmente alti sono
chiamati highball e possono essere considerati praticamente dei
free solo …”.
Nella specie, quindi, il contraente invoca in verità un accertamento giudiziale non già sull'incerta interpretazione del contratto assicurativo, ma sulla pratica del bouldering, volta cioè a stabilire se essa sia assimilabile o meno al free climbing.
Ed infatti, condivisibile è l'osservazione svolta in proposito dal Tribunale che “il ricorrente non chiede una statuizione del
suo diritto all'indennizzo in ordine all'infortunio occorsogli, ma
chiede, su un piano generale ed astratto (per il futuro),
l'accertamento se il bouldering sia sussumibile nell'”arrampicata
libera (free climbing)””.
16. Al di là del valore probatorio delle risultanze tratte da
Wikipedia, è certo comunque che le caratteristiche del bouldering non sono fatti notori, acquisiti cioè alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili.
Né il contraente/appellante sul punto ha allegato e dimostrato il contrario e cioè che il bouldering, per le modalità
con le quali immancabilmente viene praticato è una pratica sportiva tipizzata che in nessun caso può assumere caratteristiche di rischiosità che lo avvicinino al free climbing.
D'altra parte, è stato scritto che “La delimitazione del
rischio può essere paragonata, mutatis mutandis, alla definizione
16 della fattispecie incriminatrice in materia penale: così come
soltanto le condotte concrete che integrano tutti gli estremi della
previsione astratta possono definirsi «reato», allo stesso modo
soltanto i sinistri che integrano tutti gli estremi del rischio come
delimitato nel contratto fanno sorgere il diritto all'indennizzo e,
correlativamente, l'obbligo di pagarlo. Dunque, la delimitazione
contrattuale del rischio è la fattispecie astratta;
il sinistro è la
fattispecie concreta. L'obbligo di pagamento dell'indennizzo sorge
solo quando vi sia perfetta coincidenza tra la prima e la
seconda”.
In relazione alla delimitazione del rischio generato dalle attività sportive, nella specie, le parti, dopo aver pattuito l'infortunio quale evento oggetto di copertura assicurativa,
hanno escluso l'estensione della garanzia ai sinistri verificatisi secondo determinate modalità, vale a dire, per quel che qui interessa, ai sinistri occorsi nella pratica dell'arrampicata libera, dell'ascensione cioè di pareti non attrezzate in assenza di ausili e sicurezze.
L'accertamento del diritto risp. dell'obbligo d'indennizzo in relazione alle conseguenze cagionate da un infortunio occorso nella pratica del bouldering, proprio perché non ne sono state oggettivamente dimostrate le intrinseche caratteristiche di rischiosità che tipicamente connoterebbero quest'attività
sportiva, non potrà quindi prescindere dalla verifica non già
meramente teorica ma in concreto delle modalità con le quali
17 l'esercizio di questa pratica sportiva abbia cagionato l'infortunio per il quale è invocata la copertura assicurativa.
E ciò proprio al fine di stabilire se, in ragione delle concrete condizioni e delle concrete misure di sicurezza adottate nel caso specifico, vi sia stata o meno l'esposizione dell'assicurato ad un rischio assimilabile a quello tipico dell'arrampicata libera per la quale le parti hanno concordemente escluso l'operatività della polizza infortuni.
17. Conclusivamente, nei termini in cui è stata prospettata dal contraente/appellante (vale a dire non equivalenza di bouldering e free climbing) va confermato che l'azione di accertamento non è sorretta da un apprezzabile interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. perché non è
rivolta a rimuovere un'oggettiva incertezza sui termini del contratto di assicurazione ma sulle caratteristiche proprie di due discipline sportive.
Essa mira, cioè, ad ottenere un meramente astratto accertamento se siano o meno tra loro assimilabili la pratica del bouldering e quella del free climbing.
L'azione non si dimostra, perciò, idonea a rimuovere una situazione d'incertezza sul diritto risp. sull'obbligo d'indennizzo generato dalla polizza oggetto di causa e, dunque a conseguire un risultato utile e giuridicamente rilevante, non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice.
18. I motivi d'impugnazione prospettati
18 dall'attore/appellante non conducono alla riforma della statuizione d'inammissibilità della sua domanda.
In quanto soccombente egli va, perciò, gravato delle spese anche del presente grado di giudizio.
Esse sono liquidate avuto riguardo ad un valore di causa indeterminabile (difficoltà bassa) secondo i parametri tabellari medi ritenuti nella specie congrui.
Alla fase decisoria sono applicati i parametri minimi attesa la mera ripetitività delle scritture conclusive dell'appellato assicuratore.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso
[...] Controparte_1
l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. dell'08.06.2023 del Tribunale di
Bolzano, così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio che si liquidano
[...]
nell'importo complessivo di € 2.929,05, oltre IVA, CAP;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante , ai sensi del co. 1- Parte_1
quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in
19 oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 17.04.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 130/2023 R.G.
promossa
da
(codice fiscale Parte_1
, residente in 39030 San Lorenzo di C.F._1
Sebato, Montana 62, rappresentato e difeso, come da procura allegata ai sensi dell'art. 83 cpc ed art. 10 DPR 123/2001 al ricorso ex art. 702bis c.p.c. di data 12.12.2022, dall'Avv. Hans-
Magnus Egger in Bolzano, Via Argentieri 2 (codice fiscale
, pec: fax: C.F._2 Email_1
0471981180) domiciliatario;
- appellante -
contro
1 , (P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
giusta procura speciale notarile allegata alla comparsa di costituzione in primo grado, rilasciata per atto Notaio Dottor
di Roma d.d. 26.07.2017 Rep.nr. 3999 - Racc. Persona_1
nr. 2141, dall'Avv. Tito Boscarolli, ( – CodiceFiscale_3
PEC: , presso lo studio del quale Email_2
in Bolzano, Via Orazio 33, è elettivamente domiciliata, ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo di posta elettronica all'indirizzo o a mezzo fax al n. Email_3
0471-279466,
- appellata -
Oggetto: Assicurazione contro i danni
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere l'appello avverso l'impugnata ordinanza n. 1058/2023, pronunciata dal Tribunale di Bolzano, in persona del Giudice dott. Alex Tarneller in data 08.06.2023,
pubblicata in pari data, a definizione del procedimento civile iscritto al n. R.G. 17/2023 del Tribunale di Bolzano, e per l'effetto:
1. In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità
2 dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 101, co. 2
c.p.c.;
2. In via principale: se occorrendo in riforma dell'ordinanza impugnata, accertare e dichiarare che l'attività sportiva denominata bouldering non rientra tra le attività sportive indicate nell'art. 1, punto 2, lettera c, delle condizioni di assicurazione della polizza “ tutela più” stipulata CP_2
dall'appellante con l'assicurazione appellata Parte_1
e per l'effetto accertare e dichiarare che gli infortuni derivanti agli assicurati dalla pratica non professionale dell'attività
sportiva di bouldering sono coperti dalla garanzia assicurativa della suddetta polizza e sono conseguentemente indennizzabile nei termini di polizza;
3. In ogni caso: con rifusione delle spese legali per ambedue i gradi di giudizio;
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento – Sezione di Bolzano
adita:
-respingere l'impugnazione proposta da Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bolzano n. 1058 dd.
08.06.2023 perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'ordinanza stessa, con vittoria delle spese lite per il presente grado di giudizio.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
3 1. Il 24.11.2005 ha concluso con Persona_2 [...]
una polizza infortuni in favore delle seguenti CP_3
persone assicurate: Persona_3 Persona_4
e Persona_5 Persona_6
Con nota ricevuta il 24.09.2020 da Controparte_1
che nel frattempo aveva assorbito il Controparte_3
contraente ha denunciato l'infortunio occorso all'assicurato descrivendo il sinistro come segue: Persona_4
“15.12.2019 infortunato in palestra, ore 15 a Brunico;
facendo
bouldering sono scivolato e caduto da 1,5 m sul pavimento della
palestra”.
Con nota d.d. 03.11.2020 l'assicuratore ha negato la copertura del sinistro osservando che “il bouldering è
assimilabile all'arrampicata libera (o free climbing), pertanto è da
considerarsi esclusa dalla definizione di infortunio qualsivoglia
lesione derivante dallo svolgimento di attività così come indicato
in polizza all'articolo 1 punto 2) sezione c)”.
La clausola contrattuale cit. prevede testualmente:
“L'assicurazione vale per gli infortuni: (…) c) derivanti dalla
pratica non professionale di qualsiasi sport con esclusione di (…)
scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala
U.I.A.A., arrampicata libera (free climbing) …”.
2. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. d.d. 12.12.2022 il contraente ha chiesto che il Tribunale di Bolzano, previa integrazione del contraddittorio con l'assicuratore, volesse
4 “accertare e dichiarare che l'attività sportiva denominata
bouldering non rientra tra le attività sportive indicate all'art. 1,
punto 2, lettera c, delle condizioni di assicurazione della polizza
“ tutela più” stipulata dall'attore con CP_2 Parte_1
l'assicurazione convenuta e per l'effetto accertare e dichiarare
che gli infortuni derivanti agli assicurati dalla pratica non
professionale dell'attività sportiva di bouldering sono coperti
dalla garanzia assicurativa della suddetta polizza e sono
conseguentemente indennizzabili nei termini di polizza”.
3. Costituitosi, l'assicuratore ha negato la fondatezza della domanda avversaria insistendo nell'equivalenza tra il bouldering e il free climbing ai fini dell'applicazione della clausola delimitativa della garanzia assicurativa.
4. Con ordinanza d.d. 08.06.2023 l'adito Tribunale di
Bolzano, istruita la causa con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, ha dichiarato inammissibile la domanda dell'attore, gravandolo delle spese del grado.
5. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che non fosse sorretta da un apprezzabile interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c..
Ha osservato quanto segue.
“Il compito del Giudice non è quello di dare pareri su
questioni giuridiche, per quanto interessanti e rilevanti possano
essere, ma solo quello di pronunciare sul diritto azionato in
5 concreto, cioè dare una statuizione in ordine ad un caso
controverso concreto e fissarne, sempre per il caso concreto, la
conseguenza giuridica (c.d. Rechtsfolge).
Dottrina e giurisprudenza distinguono tra le sentenze
costitutive, di condanna e di accertamento. In ordine alle
sentenze di accertamento è opportuno ricordare che sono tali solo
quelle previste espressamente dalla legge (es. in materia di
status, art. 1179 c.c. ecc.) e quelle in cui dall'accertamento stesso
consegue comunque direttamente la situazione giuridica (es.
l'acquisto della proprietà a seguito di usucapione).
Il Giudice deve decidere sempre su una fattispecie
costitutiva che sia, allo stesso tempo, concreta e completa. Ed è
in relazione ad una fattispecie concreta e completa che il diritto
azionato viene dichiarato come esistente o come inesistente”.
(…)
Nel caso il ricorrente non chiede una statuizione del suo
diritto all'indennizzo in ordine all'infortunio occorsogli, ma chiede,
su un piano generale ed astratto (per il futuro), l'accertamento se
il bouldering sia sussumibile nell'”arrampicata libera (free
climbing)”, ipotesi per la quale non sussiste copertura
assicurativa. In ordine a tale accertamento astratto non sussiste
però un interesse ad agire, sicché la domanda va dichiarata
inammissibile”.
6. Con citazione d.d. 07.07.2023 l'attore soccombente ha gravato la predetta pronuncia formulando tre motivi
6 d'impugnazione.
Si è costituita l'assicurazione resistendo all'appello avversario.
La causa è passata in decisione all'udienza del
26.02.2025.
7. Il primo motivo d'impugnazione è rubricato “Nullità
dell'ordinanza impugnata per violazione di legge, in particolare
dell'art. 101, co. 2 c.p.c., avendo il Giudice di prime cure posto a
fondamento della propria decisione una questione rilevabile
d'ufficio senza aver assegnato alle parti un termine per
osservazioni in merito”.
La doglianza denuncia la nullità della sentenza per essere stata emessa in violazione della regola sul contraddittorio.
Ad avviso dell'appellante, la nullità della statuizione è,
cioè, derivata dall'essere stata pronunciata senza consentire all'attore di controeccepire e controargomentare in ordine al ritenuto difetto di interesse ad agire che, peraltro, nemmeno controparte aveva revocato in dubbio.
8. Nella giurisprudenza di legittimità è ricorrente l'affermazione che l'art. 101, comma 2, c.p.c., si riferisce solo alle circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dai contendenti, tali non essendo, invece, quelle sottese alle questioni di rito, come quella di specie, dal momento che esse emergono dalla documentazione già in possesso delle parti e da loro agevolmente desumibili.
7 La loro rilevazione d'ufficio non configura, pertanto, uno sviluppo inaspettato della lite trattandosi di un esito che la parte avrebbe potuto e dovuto attendersi e prefigurarsi,
incombendo su di essa, in conformità alla giurisprudenza della
Cedu, l'onere di prevenire ogni potenziale sviluppo del potere ufficioso (cfr. ad es. C. n. 11269/2023).
La doglianza è, pertanto, destituita di fondamento.
Peraltro, il vizio che affligge la sentenza pronunciata in violazione della regola sul contraddittorio stabilita dall'art. 101,
2 comma, c.p.c. integra propriamente una nullità derivata,
trattandosi della conseguenza dipesa dall'omessa concessione di un apposito termine per consentire ai litiganti di svolgere le loro difese sulla questione rilevata d'ufficio.
Non rientrando tale vizio nelle ipotesi regolate dagli artt.
353 e 354 c.p.c. non comporta la retrocessione della causa al primo grado.
L'appellante ha, comunque, ampiamente dibattuto nel presente grado d'appello la questione dell'interesse che, a suo avviso, sostiene l'azione da lui promossa.
9.1. Il secondo motivo d'impugnazione è rubricato
“Violazione di legge in particolare dell'art. 100 c.c. e motivazione
contraddittoria, laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto
inammissibile la domanda di parte appellante per carenza
dell'interesse ad agire”.
L'appellante muove dal rilievo che, contrariamente a
8 quanto ritenuto dal Tribunale, nella specie non poteva dirsi meramente astratto il richiesto accertamento se il bouldering sia sussumibile nell'arrampicata libera (free climbing) e dunque escluso dalla copertura assicurativa come regolata dalla polizza stipulata dalle parti.
Ciò in ragione del fatto che l'assicuratore aveva concretamente negato il proprio obbligo contrattuale d'indennizzo con riguardo ad un infortunio occorso ad una delle persone assicurate mentre esercitava la ridetta pratica sportiva.
Nella specie ricorreva, pertanto, uno stato di incertezza oggettivo dipendente proprio dalla posizione assunta dall'assicuratore che, a termini di polizza, pretendeva di sottrarsi all'obbligo d'indennizzare l'infortunio che si fosse verificato con le descritte modalità.
A sostegno della propria doglianza l'appellante richiama infine C. n. 12893/2015: “In tema di azione di mero
accertamento, l'interesse ad agire postula che colui che agisce si
qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche
l'attualità della lesione del diritto poiché è sufficiente uno stato di
incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o
sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti,
dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non
rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile,
giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con
l'intervento del giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto
9 sussistere l'interesse ad agire della ricorrente in relazione
all'oggettiva incertezza dei termini di un contratto di
assicurazione, ingenerata dalla condotta stragiudiziale e
processuale tenuta dalla compagnia assicuratrice)”.
9.2. Il terzo motivo d'impugnazione è rubricato “In merito
alla fondatezza della domanda oggetto del ricorso ex art. 702bis
c.p.c. introdotto dal . Parte_1
Muovendo dalla ricorrenza nella specie dell'interesse ad agire, l'appellante ribadisce le proprie ragioni a sostegno della copertura assicurativa con riguardo agli infortuni occorsi nella pratica del bouldering.
In particolare, nega l'equivalenza con il free climbing sul rilevo che, a parte la comunanza data dalla tecnica di arrampicata, tra le due pratiche sportive vi sarebbe una radicale differenza in termini di intrinseca rischiosità.
Mentre, infatti, il free climbing consiste nell'ascensione di pareti rocciose anche elevate, per lo più in ambiente naturale e senza ausili e sicurezze, con la conseguenza che in caso di caduta dello scalatore gli esiti dell'infortunio possono essere anche molto gravi, il bouldering consiste nell'arrampicata libera, per lo più indoor, su pareti naturali (massi) o artificiali attrezzate, di modesta altezza, la caduta dalle quali non ha, di norma, effetti gravi perché attutita da materassini posati alla base del blocco da arrampicare.
10. Le questioni dall'appellante tematizzate con i due
10 mezzi possono essere trattate congiuntamente.
11. Il panorama giurisprudenziale in tema d'interesse ad agire è abbastanza vasto.
In ritenuta opposizione a C. n. 12893/2015, citata dall'appellante, l'assicuratore appellato richiama C. s.u. n.
27187/2006 ove in motivazione si dice quanto segue.
“La tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost.,
art. 2907 c.c. c.c., artt. 99 e 278 c.p.c.). I fatti (quale è anche un
contratto) possono essere accertati dal Giudice solo come
fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 cod.
civ. cod. civ.) e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Solo
in casi eccezionali predeterminati per legge possono essere
accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato
pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per urgenti
esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.; la verità di un documento:
art. 220 c.p.c. c.p.c., sulla verificazione di scrittura privata e art.
221 c.p.c. c.p.c., sulla querela di falso).
Non sono perciò proponibili azioni autonome di mero
accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che
costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del
diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario
solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella
sua interezza.
Analogamente nel nostro sistema processuale non sono
ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti
11 contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla
pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto”.
12. Nell'ambito del ridetto panorama è stato affermato che l'interesse ad agire rilevante ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
ricorre anche quando si è in presenza di un pericolo di lite futura.
In tal caso l'intervento del giudice è invocato allo scopo di scongiurare future contestazioni di un diritto che si assume esistente o future pretese fondate su un diritto che si assume inesistente finendo così con l'assolvere ad una funzione essenzialmente preventiva.
Afferma ad es. C. n. 13895/1991: “L'obiettiva incertezza
sull'entità degli obblighi scaturenti da un contratto, ancorché non
determini la lesione attuale di un diritto, ma solo il pericolo
attuale del successivo verificarsi della lesione stessa, comporta
la sussistenza dell'interesse all'azione di accertamento,
costituendo la rimozione della suddetta incertezza un risultato
utile e giuridicamente rilevante, non altrimenti conseguibile che
con l'intervento del giudice”.
13. Tanto premesso, nella specie si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Non è processualmente dibattuto se sia coperto o meno dalla garanzia assicurativa il sinistro occorso all'assicurato il 15.12.2019, quando egli è scivolato e Persona_4
caduto da un'altezza di 1,5 m mentre era asseritamente intento
12 a praticare il bouldering in palestra.
Il contraente, odierno appellante, non ha propriamente nemmeno allegato di voler ottenere una pronuncia dichiarativa dell'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne gli assicurati dai danni in passato da loro subiti svolgendo la pratica del bouldering.
Egli ha piuttosto chiesto un'interpretazione giudiziale della clausola contrattuale che, secondo l'assicuratore, esclude la garanzia assicurativa in relazione ad un infortunio che si verifichi praticando il bouldering, un'attività sportiva ritenuta assimilabile al free climbing.
Sostiene in sostanza che la condotta tenuta dall'assicuratore in occasione del sinistro occorso all'assicurato il 15.12.2019 abbia generato un'oggettiva Persona_4
incertezza sui termini del contratto di assicurazione.
Per la verità la clausola in discussione, di cui più sopra si
è riportato il testo, non necessita di alcuna interpretazione perché è chiarissima nell'escludere l'operatività della polizza con riguardo alla pratica sportiva del c.d. free climbing e nemmeno il contraente solleva il minimo dubbio in proposito.
Non solo. La citata clausola limitativa della garanzia assicurativa menziona una serie di attività sportive in relazione alle quali gli infortuni sono dichiarati non indennizzabili (tra le quali sono menzionate appunto la “scalata di roccia o ghiaccio
oltre il terzo grado della scala U.I.A.A., arrampicata libera”).
13 Deriva che, trattandosi di clausola recante indicazioni esemplificative, vale la regola di giudizio secondo la quale “L'art.
1365 c.c. consente l'interpretazione estensiva di clausole
contrattuali se inadeguate per difetto dell'espressione letterale
rispetto alla volontà delle parti, tradottasi in un contenuto carente
rispetto all'intenzione, sicché l'esclusione da tali clausole di casi
non espressamente previsti va attuata dall'interprete tenendo
presenti le conseguenze normali volute dalle parti con
l'elencazione esemplificativa dei casi menzionati onde verificare,
alla stregua del criterio di ragionevolezza imposto dalla norma,
se sia possibile ricomprendere nella previsione contrattuale
ipotesi non contemplate nell'esemplificazione” (così C. n.
9560/2017).
14. Da quanto precisato deriva, pertanto, che le contestazioni tra le parti, per dirimere le quali è invocato l'intervento giudiziale, non sembrano riguardare tanto la clausola, di cui, per quanto detto, sarebbe peraltro del tutto legittima anche un'interpretazione estensiva nel senso che nella relativa previsione potrebbero comprendersi anche ipotesi non espressamente contemplate come cause di esclusione della garanzia se ciò risultasse coerente con un criterio razionale d'interpretazione della volontà negoziale.
Sotto il profilo interpretativo la pronuncia richiesta con la domanda del contraente non ha, quindi, la possibilità di conseguire un risultato concretamente e giuridicamente
14 rilevante.
E ciò perché una sentenza che accertasse l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato nei limiti ed alle condizioni indicate in polizza non potrebbe avere una qualche utilità in vista di una futura controversia.
Rappresenterebbe solo una generica e tautologica affermazione della validità delle clausole stesse e della sussistenza delle obbligazioni contemplate.
15. Piuttosto le contestazioni insorte tra le parti riguardano propriamente, come detto, non già l'interpretazione appunto ma l'applicazione alla particolare pratica del bouldering della clausola contrattuale, di per sé chiarissima nell'escludere la copertura assicurativa al free climbing.
Tanto perché l'assicuratore oppone che, trattandosi di un'attività sportiva non precisamente tipizzata, il relativo esercizio può in concreto avvenire anche con modalità del tutto assimilabili all'arrampicata libera.
Citando da Wikipedia deduce l'assicuratore quanto segue.
“Il bouldering o sassismo è un'attività di arrampicata su
massi, naturali o artificiali, nata intorno agli anni settanta. Il
nome inglese deriva dall'inglese boulder, ovvero un masso che
può avere differenti dimensioni e che offre delle pareti
arrampicabili. Il bouldering consiste nell'arrampicata (fino ad un
massimo di circa 7-8 metri) per risolvere particolari sequenze di
movimenti concatenanti e dinamici, in genere pochi (8-10), ma
15 estremamente difficoltosi. I boulder particolarmente alti sono
chiamati highball e possono essere considerati praticamente dei
free solo …”.
Nella specie, quindi, il contraente invoca in verità un accertamento giudiziale non già sull'incerta interpretazione del contratto assicurativo, ma sulla pratica del bouldering, volta cioè a stabilire se essa sia assimilabile o meno al free climbing.
Ed infatti, condivisibile è l'osservazione svolta in proposito dal Tribunale che “il ricorrente non chiede una statuizione del
suo diritto all'indennizzo in ordine all'infortunio occorsogli, ma
chiede, su un piano generale ed astratto (per il futuro),
l'accertamento se il bouldering sia sussumibile nell'”arrampicata
libera (free climbing)””.
16. Al di là del valore probatorio delle risultanze tratte da
Wikipedia, è certo comunque che le caratteristiche del bouldering non sono fatti notori, acquisiti cioè alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili.
Né il contraente/appellante sul punto ha allegato e dimostrato il contrario e cioè che il bouldering, per le modalità
con le quali immancabilmente viene praticato è una pratica sportiva tipizzata che in nessun caso può assumere caratteristiche di rischiosità che lo avvicinino al free climbing.
D'altra parte, è stato scritto che “La delimitazione del
rischio può essere paragonata, mutatis mutandis, alla definizione
16 della fattispecie incriminatrice in materia penale: così come
soltanto le condotte concrete che integrano tutti gli estremi della
previsione astratta possono definirsi «reato», allo stesso modo
soltanto i sinistri che integrano tutti gli estremi del rischio come
delimitato nel contratto fanno sorgere il diritto all'indennizzo e,
correlativamente, l'obbligo di pagarlo. Dunque, la delimitazione
contrattuale del rischio è la fattispecie astratta;
il sinistro è la
fattispecie concreta. L'obbligo di pagamento dell'indennizzo sorge
solo quando vi sia perfetta coincidenza tra la prima e la
seconda”.
In relazione alla delimitazione del rischio generato dalle attività sportive, nella specie, le parti, dopo aver pattuito l'infortunio quale evento oggetto di copertura assicurativa,
hanno escluso l'estensione della garanzia ai sinistri verificatisi secondo determinate modalità, vale a dire, per quel che qui interessa, ai sinistri occorsi nella pratica dell'arrampicata libera, dell'ascensione cioè di pareti non attrezzate in assenza di ausili e sicurezze.
L'accertamento del diritto risp. dell'obbligo d'indennizzo in relazione alle conseguenze cagionate da un infortunio occorso nella pratica del bouldering, proprio perché non ne sono state oggettivamente dimostrate le intrinseche caratteristiche di rischiosità che tipicamente connoterebbero quest'attività
sportiva, non potrà quindi prescindere dalla verifica non già
meramente teorica ma in concreto delle modalità con le quali
17 l'esercizio di questa pratica sportiva abbia cagionato l'infortunio per il quale è invocata la copertura assicurativa.
E ciò proprio al fine di stabilire se, in ragione delle concrete condizioni e delle concrete misure di sicurezza adottate nel caso specifico, vi sia stata o meno l'esposizione dell'assicurato ad un rischio assimilabile a quello tipico dell'arrampicata libera per la quale le parti hanno concordemente escluso l'operatività della polizza infortuni.
17. Conclusivamente, nei termini in cui è stata prospettata dal contraente/appellante (vale a dire non equivalenza di bouldering e free climbing) va confermato che l'azione di accertamento non è sorretta da un apprezzabile interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. perché non è
rivolta a rimuovere un'oggettiva incertezza sui termini del contratto di assicurazione ma sulle caratteristiche proprie di due discipline sportive.
Essa mira, cioè, ad ottenere un meramente astratto accertamento se siano o meno tra loro assimilabili la pratica del bouldering e quella del free climbing.
L'azione non si dimostra, perciò, idonea a rimuovere una situazione d'incertezza sul diritto risp. sull'obbligo d'indennizzo generato dalla polizza oggetto di causa e, dunque a conseguire un risultato utile e giuridicamente rilevante, non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice.
18. I motivi d'impugnazione prospettati
18 dall'attore/appellante non conducono alla riforma della statuizione d'inammissibilità della sua domanda.
In quanto soccombente egli va, perciò, gravato delle spese anche del presente grado di giudizio.
Esse sono liquidate avuto riguardo ad un valore di causa indeterminabile (difficoltà bassa) secondo i parametri tabellari medi ritenuti nella specie congrui.
Alla fase decisoria sono applicati i parametri minimi attesa la mera ripetitività delle scritture conclusive dell'appellato assicuratore.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso
[...] Controparte_1
l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. dell'08.06.2023 del Tribunale di
Bolzano, così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio che si liquidano
[...]
nell'importo complessivo di € 2.929,05, oltre IVA, CAP;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante , ai sensi del co. 1- Parte_1
quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in
19 oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 17.04.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
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