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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/05/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Di Nocera Inferiore, I Sezione Prima Civile, in persona del Giudice, Dr.ssa
Aurelia Cuomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3555/16 R.G. A.C. promosso
DA
, (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona dei curatori p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Capo, in virtù di procura in atti e autorizzazione GD, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Aniello
Cosimato, in Pagani (SA), alla via De Rosa n. 39;
- Parte Attrice -
NEI CONFRONTI DI
( P.Iva e cf. ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, giusta delibera di G.C. n.348 del 06.12.2016 2016 e in virtù di procura, allegata al presente atto, dagli avvocati Rosaria Violante dell'Avvocatura Civica e
Marco Avallone tutti elettivamente domiciliati in , alla piazza Diaz n.1, Controparte_1
presso il Palazzo di Città;
(P.Iva n. 9) in persona del legale rapp.te p.t., Parte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Avallone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pagani alla Via Trento 64,
- Parti Convenute -
AVENTE AD OGGETTO: Azione di risoluzione per inadempimento – inefficacia ex artt. 64, 72 ed 81 L. Fall.
CONCLUSIONI: Come da udienza del 15.1.2025 e scritti conclusionali, richiamati per relationem.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_3 Parte_4
ha convenuto in giudizio il e la
[...] Controparte_1 [...]
al fine di ottenere la risoluzione del contratto denominato “verbale di Parte_2
consegna” concluso il 29.1.2013 per inadempimento della controparte;
la declaratoria di inefficacia ex art. 64 L.F. o in subordine lo scioglimento ex art. 72 L.F., del contratto di noleggio concluso in data 31.1.2013 e per l'effetto ottenere la condanna delle controparti alla restituzione del parco automezzi di sua proprietà o in subordine al versamento del loro controvalore economico, il tutto oltre risarcimento del danno subito ed indennizzo dovuto per il loro indebito utilizzo da parte della Parte_2
Regolarmente si sono costituite in giudizio le convenute, contestando la domanda ed eccependo in via preliminare la carenza di interesse nella proposizione della domanda di risoluzione e nel merito l'assenza dei presupposti per il riconoscimento delle pretese di controparte. In via riconvenzionale poi, il ha chiesto Controparte_1
compensare l'eventuale importo riconosciuto in favore della EL con il credito vantato relativo alle somme impiegate per la gestione e manutenzione degli automezzi.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante CTU (disposta nell'ambito di procedimento per Atp proposto in corso di causa), successivamente integrata.
Dopo alcuni tentativi di definizione bonaria della controversia anche ex art. 185-bis cpc e l'interruzione e riassunzione del giudizio, la causa è stata infine trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15.1.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Ciò brevemente rappresentato, pare opportuno innanzitutto ricostruire la complessa rete di rapporti intrattenuti tra le parti ed oggetto del presente giudizio.
La società in bonis è stata affidataria, mediante convenzione Parte_1
conclusa in data 27.05.2003 con il del servizio di raccolta e Controparte_1
spazzamento dei rifiuti solidi urbani relativo al territorio comunale;
detta convenzione, all'art. 42, stabiliva che, alla cessazione del servizio, intervenuta nel gennaio 2013, il parco automezzi di proprietà della doveva essere trasferito all'Amministrazione Pt_1
2 comunale, obbligata ad acquistarlo ad un prezzo determinato secondo i criteri fissati nell'art. 14 dell'accordo.
Intervenuta poi la messa in liquidazione della società e preso atto che il servizio di smaltimento e raccolta dei rifiuti prima esercitato dalla Se. , sarebbe stato svolto dalla Pt_4
(società interamente partecipata dallo stesso Comune) le parti Parte_2
stipulavano un accordo in data 29.1.2013 con cui la ed il Parte_4
richiamando specificamente il ricordato art. 42 della Convenzione, reiteravano CP_1
l'obbligo per quest'ultimo di acquistare i suddetti beni entro il termine del 10.3.2013, ponendo in essere altresì quanto necessario per il subentro nei contratti di leasing di taluni degli automezzi;
nello stesso accordo le parti davano atto della consegna del parco automezzi e di taluni beni strumentali (specificamente elencati nell'allegato B) al CP_1
di e ciò al dichiarato fine di consentire senza soluzione di continuità, Controparte_1
l'esercizio del servizio pubblico essenziale al momento del “passaggio di consegne” da una società ad un'altra e con possibilità per il Comune di “affidare” tali beni alla
[...]
(art.3). Importante è sottolineare che all'art. 6 del medesimo contratto, il Parte_2
si assumeva tutti gli obblighi derivanti dalla copertura Controparte_1
assicurativa degli automezzi, dalla custodia e responsabilità sugli stessi.
Qualche giorno dopo e precisamente il 31.1.2013 la , il Parte_1
e la addivenivano ad un ulteriore Controparte_1 Parte_2
accordo con cui - richiamato sia l'art. 42 della convenzione che lo stesso “verbale di consegna” del 29.1.2013 ed al dichiarato intento di “esplicitare quanto già previsto all'art. 3 del menzionato atto di consegna”- la concedeva in “noleggio” a freddo il parco automezzi Pt_4
in favore del Comune di , il quale accettava in favore del terzo Controparte_1 [...]
Il “prezzo” del noleggio veniva stabilito nell'accollo da parte del Comune Parte_2
di tutte le spese relative ai beni stessi comprese tasse, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 2).
Conclusi tali accordi e consegnati effettivamente al Comune di ed alla Controparte_1
tutti i beni de quibus, non si addiveniva alla stipula del contratto Parte_2
di compravendita degli stessi, nonostante il decorso del termine fissato dalle parti.
3 Successivamente, precisamente in data 8.07.2014, veniva dichiarato il fallimento della con sentenza n. 56/14. Parte_1
Avviate dunque le attività concorsuali, e nel permanere della descritta situazione di fatto quanto al possesso del parco automezzi ed al mancato acquisto da parte del la CP_1
EL, a ciò autorizzata dal G.D., nell'esercizio, in via surrogatoria, dei poteri ascritti al non costituito Comitato dei Creditori, con nota inviata a mezzo p.e.c. in data 25.03.2015 ha comunicato al ed a lo scioglimento del contratto di CP_1 Parte_2
nolo del 31.01.2013, ai sensi dell'art. 72 ovvero dell'art. 81 l.fall., ove lo stesso non fosse da ritenersi inefficace ai sensi dell'art. 64 l.fall.
Ne seguivano interlocuzioni tra le parti e l'emissione di ulteriore provvedimento da parte del GD con cui in ordine ai veicoli di proprietà della , aveva autorizzato l'utilizzo Pt_1
dei medesimi da parte del e della sua partecipata, a titolo Controparte_1
oneroso, dal giorno 1.07.2015 al 30.06.2016, nonché fino alla restituzione degli stessi, dietro corrispettivo annuo di euro 62.400,00 oltre IVA, da versare in rate mensili di euro
5.200,00 oltre IVA, con contestuale obbligo del e della di CP_1 Parte_2
provvedere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, a quelle di bollo e assicurazione, con manleva del fallimento da ogni danno dalla circolazione dei veicoli ovvero pregiudizio conseguente a infrazioni al Codice della Strada, ed esclusione di qualunque onere a carico della procedura fallimentare.
Tale provvedimento è stato poi revocato.
Da allora la situazione di fatto tra le parti non ha subito notevoli variazioni nel corso del presente giudizio, nel frattempo instaurato, se non la ormai integrale rottamazione degli automezzi, per come dato atto incontestatamente dalle parti nelle rispettive memorie conclusionali, sicchè è esclusa ogni possibilità di materiale restituzione degli stessi e la presente decisione terrà conto della domanda di versamento dell'equivalente monetario, pur tempestivamente proposta dalla EL.
4 Fatta questa doverosa premessa, bisogna ora soffermarsi sulla domanda proposta in via principale dall'attrice, ovvero quella relativa alla pronuncia di risoluzione per inadempimento del contratto del 29.1.2013.
Ora, non è oggetto di contestazione tra le parti la circostanza – oltremodo rilevante – del mancato acquisto della proprietà dei beni detenuti dalla da parte Parte_2
del il quale invero alcun fatto impeditivo, estintivo o Controparte_1
modificativo dell'obbligazione a suo tempo assunta con il detto contratto ha dedotto né provato.
Resta provato infatti l'inutile decorso del termine del 10.3.2013 senza che l'obbligo a contrarre assunto nella scrittura del 29.1.2013 ed ancor prima all'art. 42 della convenzione del 27.5.2003, modificata ed integrata il 03.11.2009, sia stato adempiuto.
All'uopo il ha dedotto la carenza di interesse nella Controparte_1
proposizione di siffatta domanda ad opera della controparte, in ragione dello scioglimento operato ex art. 72 L.F. del diverso contratto di noleggio del 31.1.2013, quasi ad estendere l'efficacia caducatoria di tale scelta legittimamente operata dalla EL al distinto contratto del 29.1.2013.
Senonchè, a parere di chi scrive, questa tesi non può essere condivisa.
Come si è già avuto modo di evidenziare nel paragrafo che precede, è innegabile che le parti abbiano posto in essere un'operazione economica complessa che, prendendo le mosse dalla convenzione del 27.5.03 (come successivamente integrata) si è composta di altri due atti negoziali: il “verbale di consegna” del 29.1.2013 ed il contratto di noleggio concluso in data 31.1.2013, significativamente quasi coevi.
Tuttavia, la unicità del fine economico che certamente unisce i contratti de quibus non consente di predicarne una interrelazione tale da far sì che simul stabunt simul cadent.
Per addivenire ad una tale conclusione sarebbe necessario riscontrare una dipendenza logico-giuridica tra il contratto di noleggio ed il regolamento d'interessi denominato
“verbale di consegna”, tale appunto da estendere gli effetti dello scioglimento del secondo al primo;
tuttavia, a ben vedere, il “rapporto di valore”, per così dire, tra i due atti è inverso.
Dalla chiara lettura dei documenti, tenuto conto di quella che è la volontà delle parti in
5 essi esplicitata, emerge che l'obiettivo economico principale che esse avrebbero inteso raggiungere era l'acquisto della proprietà del parco automezzi della da parte del Pt_4
Tanto non solo è espressamene previsto e concordato, con Controparte_1
tanto di previsione di un termine per la concretizzazione dell'obbligo a contrarre ma altresì dal richiamo espressamente effettuato dalle parti all'art. 42 della convenzione di regolamentazione del servizio, ove era già – in tempi, per così dire, non sospetti, ossia prima della messa in liquidazione della società e dell'ingresso della Parte_2
nel quadro dei rapporti tra le parti – sancito a chiare lettere quest'obbligo, connesso
[...]
al momento temporale di cessazione del servizio da parte dell'odierna attrice allora in bonis.
Se questo è vero, bisognerà convenire che la “consegna” dei beni medesimi (che il CP_1
aveva assunto l'obbligo di acquistare a prezzo già concordato) ha una valenza ancillare e che trova la sua ratio, peraltro espressa a chiare lettere nel contratto del 29.1.2013, di consentire alla partecipata del di svolgere il servizio di raccolta e smaltimento dei CP_1
rifiuti, senza attendere la formalizzazione dell'acquisto. Tanto ciò vero che il successivo contratto di noleggio del 31.1.2013 ha il dichiarato fine di fornire una specifica “veste giuridica” alla consegna, secondo lo schema del contratto atipico di noleggio. Noleggio che non può essere ascritto invece ad un comodato gratuito, posto che le parti hanno espressamente pattuito che “il prezzo del noleggio” consisteva nell'accollo da parte del
Comune di di tutti gli oneri economici connessi agli automezzi, compresi Controparte_1
quelli che normalmente gravano sul comodante, ossia assicurazione e tasse.
Ciò chiarito, è evidente che la sorte del contratto di noleggio non estende effetti quanto a quello del 29.1.2013, quantomeno per quel che concerne l'obbligo a contrarre ivi assunto dal Comune di . Controparte_1
Né si potrebbe predicare l'applicazione del medesimo art. 72 L.F. (significativamente derubricato “rapporti pendenti”) a tale regolamento d'interessi, atteso che non è possibile ritenere che tale contratto fosse ancora “pendente” ovvero in fase di esecuzione al momento dell'intervenuto fallimento, atteso lo spirare del temine previsto per l'adempimento fissato dalle parti per il 10.3.2013. Pertanto, anche in considerazione della ratio della norma, al momento del fallimento alla EL non residuava alcuna facoltà di
6 scelta se proseguire o meno in un determinato rapporto ancora in essere ma solo se esercitare o meno le azioni collegate all'inadempimento, azioni che appunto la EL ha scelto di coltivare.
Da quanto precede dunque, la domanda proposta in via principale dalla del Pt_1
NT va accolta e per l'effetto va pronunciata la Parte_1
risoluzione del contratto concluso il 29.1.2013, per inadempimento del Controparte_1
.
[...]
Va altresì accertato lo scioglimento del contratto di noleggio concluso in data 31.1.2013 ex art. 72 L.F. avendone la EL stessa esercitato la relativa facoltà.
***
Pronunciata la risoluzione, bisogna ora trattare delle domande conseguenti.
Prima domanda concerne la restituzione dei beni consegnati al Comune di
[...]
e per esso concessi in uso alla CP_1 Parte_2
Come già rilevato, ormai tutti i beni sono stati rottamati, sicché resta possibile solo una tutela per equivalente, peraltro ritualmente e tempestivamente domandata dall'attrice.
All'uopo ritiene il Giudice di partire dalle risultanze della CTU espletata in corso di causa e successivamente integrata, tenendo in debita considerazione il fatto che la stima non ha potuto tener conto dell'effettivo stato di conservazione dei beni alla data in cui avrebbero dovuto essere acquistati dal atteso il lasso di tempo intercorso rispetto CP_1
all'instaurazione del presente giudizio.
Il Consulente d'Ufficio si è così espresso: “Lo scrivente CTU, preventivamente, riteneva opportuno precisare che il parco veicolare (oggetto di valutazione) era già stato stimato, in sede di Atp, per un valore complessivo di euro 134.540,00, in relazione ai sopralluoghi eseguiti, unitamente agli ingegneri Per_1
e nelle varie sedi dislocate, nei giorni 20.06.2018-03.07.2018-05.07.2018-
[...] Persona_2
23.10.2018 e 24.01.2019 ed il valore determinato era, quindi, riferito al periodo de quo. In ordine al quesito posto dall'Ill.mo Giudice, in cui si chiede espressamente di valutare il parco veicolare, alla data in cui era stato previsto l'acquisto dei veicoli da parte del si evince, dagli atti di causa, che il periodo CP_1
di riferimento decorre dal 31.01.2013.
7 La seguente rivalutazione tiene conto sia del valore stimato nell'anno 2018, in ordine allo stato d'uso e di manutenzione riscontrato sui suddetti veicoli, che della quotazione Eutotax giallo, relativa alla data del
31.01.2013, di cui, ovviamente, non si possono conoscere le reali condizioni”. Richiamata dunque la stima operata dal CTU nella tabella di cui alle pagine da 6 ad 8 dell'elaborato peritale è risultato un controvalore pari ad € 217.711,09 oltre iva al 22%.
Detto importo tuttavia, è stato calcolato tenendo in considerazione non il reale stato di usura dei mezzi, che non possono considerarsi come nuovi alla data del 10.3.2013 e ciò almeno per due ordini di ragioni: a) il paco automezzi era lo stesso già in uso alla
[...]
; b) alla data di espletamento dell'ATP, ovvero nell'anno 2018, molti Parte_1
degli automezzi in questione erano ridotti allo stato di rottami e ciò ragionevolmente non
è addebitabile all'incuria da parte della posto che peraltro il Parte_2
convenuto ha dimostrato di aver sopportato spese per la manutenzione.
Pertanto, atteso che il riconoscimento del controvalore deve essere effettivo ed evitare ogni forma di indebita locupletazione da parte dell'attrice, pur vittoriosa, l'importo di €
217.711,09 oltre iva al 22% deve essere decurtato del 35% in ragione della presumibile usura effettiva dei mezzi.
Pertanto, il va condannato al pagamento in favore della Controparte_1
dell'importo di € 141.512,21, oltre Parte_1
Iva ed interessi come per Legge.
*
Ulteriore domanda proposta dalla Parte_1
concerne il riconoscimento in proprio favore di una indennità per il godimento del parco automezzi.
Anche tale domanda è fondata.
Appare opportuno innanzitutto circoscrivere il periodo di indebito utilizzo a quello successivo allo scioglimento del contratto di noleggio ex art. 72 L.F., ossia a far data dal
10-3-2015. Dopo il rituale esercizio di siffatta facoltà e in assenza di acquisto dei beni da parte del il loro possesso ed utilizzo da parte della è da CP_1 Parte_2
8 considerarsi sine titulo. Né il provvedimento del 24.7.2015 può determinare il contrario, atteso che lo stesso risulta essere poi stato revocato dal Giudice Delegato.
Nemmeno possono essere fatte valere le interlocuzioni avvenute tra le parti;
le stesse infatti non sono mai sfociate in un effettivo accordo che potesse in qualche modo legittimare il possesso del parco automezzi, la cui restituzione non è mai di fatto avvenuta, avendone la goduto fino a quando i beni stessi sono risultati privi Parte_2
di utilità alcuna e conseguentemente rottamati.
Ai fini della quantificazione dell'indennità, in assenza di parametri contrattuali, si ritiene equo partire dalla quantificazione operata dal GD nel luglio 2015, rispetto alla quale non risultano essere state proposte opposizione endofallimentari e dunque euro 5.200,00 mensili;
va tuttavia previsto un progressivo decremento di siffatto importo mensile del
10% per ciascun anno, fino all'anno 2018, a partire dal quale, in considerazione della circostanza per cui, stando alla stima del CTU, la maggior parte dei veicoli era ormai di fatto ridotta allo stato di rottame o non marciante salvo alcune eccezioni, la riduzione dell'indennità sarà pari al 25% annuo fino alla data di rottamazione.
*
Quanto poi alle domande risarcitorie pure proposte dall'attrice, le stesse non potranno trovare accoglimento, attesa la mancata prova di un danno ulteriore rispetto al pregiudizio a cui si è già posto rimediato a mezzo della già riconosciuta indennità ed equivalente monetario, a cui vanno sommati gli interessi legali che coprono il danno da mancato godimento del “bene denaro”.
***
In ultimo, bisogna ora trattare dell'eccezione di compensazione proposta in via riconvenzionale dal Controparte_1
L' convenuto ha infatti dedotto l'aver sostenuto ingenti spese relative alla custodia, CP_2
manutenzione ed in generale alla gestione del parco automezzi di cui è lite;
spese che vengono appunto opposte in compensazione rispetto ad un eventuale credito riconosciuto in favore della controparte.
Alla compensazione si è opposta la . Parte_1
9 Ora, pare innanzitutto ovvia l'impossibilità di riconoscere alcun credito in favore del per le suddette causali almeno fino al momento in cui l'attrice Controparte_1
ha esercitato la facoltà di non proseguire nel contratto di noleggio ex art. 72 L.F. Ciò in quanto, in adempimento di siffatto contratto, il “prezzo” del noleggio era stato pattuito nell'accollo del di tutte le spese di manutenzione, gestione, Controparte_1
copertura assicurativa e pagamento tasse, relative agli automezzi noleggiati. Sicchè in costanza di contratto alcun credito in tal senso può essere riconosciuto in favore dell'Ente convenuto.
Le conclusioni sono invece opposte per il periodo successivo al 10-3-2015 che funge da vero e proprio spartiacque nei rapporti tra le parti. Se la dunque il possesso da parte della
è avvenuto di fatto sine titulo tanto da giustificare il pagamento di Parte_5
un'indennità, del pari dovranno essere rimborsate al le spese Controparte_1
sostenute che avrebbero invece fatto legittimamente capo al proprietario.
Pare opportuno a questo punto soffermarci brevemente sulla natura del contratto di noleggio.
Il contratto di noleggio è un contratto atipico, cioè non espressamente regolato dal Codice
Civile, con cui una parte (noleggiatore) mette a disposizione e conferisce in godimento un bene mobile ad un'altra parte (noleggiante), la quale se ne serve per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo. Normalmente l'oggetto del contratto consiste in uno o più beni mobili (ad esempio attrezzature), ovvero un mezzo di trasporto, che vengono utilizzati dal noleggiante per le proprie esigenze. Il contratto di noleggio prevede il versamento di un canone o di una somma pattuiti, che può essere comprensivo anche delle spese di gestione e manutenzione del bene e va precisato che il noleggiante utilizza la cosa in piena autonomia e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore, quindi ricade su di lui la responsabilità per l'integrità e il corretto uso della cosa noleggiata e in caso di danneggiamento o distruzione del bene, dovrà sostenere le spese di riparazione o sostituzione mentre, diversamente, le riparazioni necessarie al corretto funzionamento del bene sono a carico del noleggiatore (cfr. Tribunale Perugia, 20/03/2019, n.423).
10 A conferma di tale impostazione si pone poi lo stesso regolamento contrattuale stipulato dalle parti, le quali hanno inteso far coincidere il “prezzo” del noleggio con il pagamento da parte del noleggiatore di una serie di oneri economici che avrebbero fatto capo al noleggiante.
Di conseguenza, venuto meno tale regolamento d'interessi e traslata la fattispecie nella logica ripristinatoria delle rispettive posizioni dovuta allo scioglimento del vincolo unilateralmente operato dalla EL, il ha diritto a vedersi Controparte_1
rimborsate le spese sostenute per il pagamento dell'assicurazione, del bollo degli autoveicoli e dei canoni di locazione finanziaria che avrebbero dovuto essere corrisposti dalla società proprietaria. Non invece quelle relative alla manutenzione degli automezzi, atteso che esse sono direttamente strumentali all'utilizzo – a quel punto indebito – dei beni che avrebbero dovuto essere restituiti alla controparte. Lo stesso vale per le dedotte spese di “custodia” (comunque non documentate) che avrebbero potuto agevolmente essere evitate mediante restituzione dei beni o offerta reale.
Il tutto nei limiti delle spese documentate e sostenute dopo il 10-3-2015, quantificate in:
a) € 57.096,00 per saldo numero 9 canoni da febbraio 2016 ad ottobre 2016, per utilizzo automezzi ex da parte di b) € 31.079,34 per tasse di possesso;
c) Pt_1 Parte_2
euro 61.814,25 per spese di assicurazione relative al periodo decorrente dal 31.01.2016 al
31.07.2016.
Detti importi, oltre interessi legali, dovranno essere opposti in compensazione rispetto al maggior credito vantato dalla . Parte_1
*
Concludendo dunque, in accoglimento della domanda proposta dalla EL del
NT , va pronunciata la risoluzione per inadempimento Parte_1
del contratto concluso il 29.1.2013 e dichiarato lo scioglimento del contratto di noleggio ex art. 72 L.F.
Conseguentemente, il in persona del Sindaco p.t. va Controparte_1
condannato al pagamento del controvalore dei beni di cui non è possibile la restituzione in favore dell'attrice, pari ad €141.512,21, oltre Iva ed interessi come per Legge.
11 Va altresì disposta la condanna della quale materiale possessore Parte_2
indebito ed utilizzatore dei beni di cui è lite, al versamento in favore della
[...]
, della somma di euro 5.200,00 mensili a far data Parte_1
dal 10-3-2015; prevedendo un progressivo decremento di siffatto importo mensile del
10% per ciascun anno, fino all'anno 2018, a partire dal quale, la riduzione dell'indennità sarà pari al 25% annuo fino alla data di rottamazione di ciascun autoveicolo.
Vanno rigettate le domanda risarcitorie.
In accoglimento poi dell'eccezione proposta dal l'importo Controparte_1
come sopra determinato a suo carico va compensato con il credito vantato dall'Ente medesimo nei confronti della EL pari a complessivi € 94.359,59, oltre interessi come per Legge.
Quanto alle spese di lite, comprese quelle del giudizio cautelare, le stesse si intendono compensate tra le parti nella misura del 40%, attesa la parziale soccombenza reciproca;
il restante importo è posto a carico delle convenute in solido, liquidato come da dispositivo.
Spese di CTU ed ATP suddivise tra le parti secondo lo stesso criterio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, così decide;
Accoglie la domanda e per l'effetto:
a) Pronuncia la risoluzione per inadempimento del contratto concluso il 29.1.2013;
b) Dichiara intervenuto lo scioglimento ex art. 72 L.F. del contatto del 31.1.2013;
Condanna il in persona del Sindaco p.t. al pagamento Controparte_1
in favore dell'attrice, del controvalore dei beni di cui non è possibile la restituzione, pari ad €141.512,21, oltre Iva ed interessi come per Legge;
c) Condanna la al versamento in favore della Parte_2 [...]
, della somma di euro 5.200,00 mensili a far Parte_1
data dal 10-3-2015; prevedendo un progressivo decremento di siffatto importo mensile del 10% per ciascun anno, fino all'anno 2018, a partire dal quale, la riduzione dell'indennità sarà pari al 25% annuo fino alla data di rottamazione di ciascun autoveicolo;
12 d) Rigetta le domande risarcitorie;
e) In accoglimento poi della relativa eccezione proposta dal Controparte_1
, l'importo come sopra determinato a suo carico va compensato con il
[...]
seguente credito vantato dall'Ente medesimo pari a complessivi € 94.359,59, oltre interessi;
f) Compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 40%; il restante importo è posto a carico delle convenute in solido, liquidato in euro 8.400,00 per compensi ed euro 330 per spese vive, da versare in favore dell'attrice oltre accessori di legge;
g) Spese di CTU ed ATP suddivise tra le parti secondo lo stesso criterio e secondo la liquidazione effettuata con separati provvedimenti.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 29.05.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Aurelia Cuomo
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