Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4736 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6544 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 20/02/2024 e vertente
TRA
) , nata a [...] Parte_1 C.F._1
TRENT (REGNO UNITO) in data 27/10/1980 rappresentata e difesa dall'Avv. DI NELLA
MARIA GRAZIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a BOLLATE (MI) in [...] Controparte_1 C.F._2
16/12/1981 rappresentato e difeso dall'Avv. MEDICI SILVIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
22/2/2024
Precisazione delle conclusioni per parte ricorrente:
1. Affidare congiuntamente i minori e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
prevalente di entrambi presso la madre;
2. Assegnare la casa familiare sita in Novate Milanese via Raffaello Sanzio n.5 di proprietà del Sig. alla Sig.ra fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica CP_1 Pt_1
dei figli e Per_1 Per_2
3. Disporre che il padre, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, tenga con sé e Per_1
con le seguenti modalità. Per_2
VISITA NEL FINE SETTIMANA: a weekend alterni il padre starà con entrambi i figli dal venerdì sera alle ore 18, 30, quando si recherà a prenderli presso l'abitazione familiare, al lunedì mattina allorquando riaccompagnerà i figli a scuola;
VISITA INFRASETTIMANALE: ogni mercoledì il padre si recherà a prendere i figli Per_1
e presso la casa materna ad ore 18.30 e li terrà con sé sino al mattino successivo quando Per_2
li riaccompagnerà a scuola.
VACANZE ESTIVE: Alla luce di quanto occorso l'estate 2024 e al fine di permettere ai bambini di godere come abituati dalla nascita del periodo in Sicilia, chiede che venga chiarito il di lei diritto di trascorrere l'intero mese di luglio in Sicilia presso la di lei famiglia con entrambi i figli;
per contro, posto che il padre come da mail depositate agli atti gode unicamente di tre settimane di ferie estive nel mese di agosto, i bambini trascorreranno con il padre tre settimane consecutive nel mese di agosto nel periodo coincidente con le ferie che anno per anno lo stesso godrà. Sarà cura del Sig. comunicare alla madre il proprio CP_1
periodo di ferie entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
PONTI E FESTIVITA': le vacanze di Natale (dal 23 a 13 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio), di Pasqua ed i ponti verranno equamente divisi dai genitori secondo il principio dell'alternanza;
4. Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli corrispondendo alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di almeno € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Confermare l'Assegno
Unico interamente a favore della madre come da provvedimento provvisorio del 13 giugno
2024; 5. Porre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie per i figli di cui al Protocollo delle spese extra assegno in uso presso il Tribunale di Milano che qui si riporta nello specifico:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
() farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: i) cure dentistiche, ortodontiche e oculistica presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private: d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La madre qualora abbia anticipato le spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Con condanna alle spese ed onorari
Precisazione delle conclusioni per parte resistente:
1) Affidare i figli minori ed ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
2) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé entrambi i figli:
- a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola/asilo. Qualora i bambini fossero malati o ci sia qualche impedimento scolastico (es. sciopero, ingresso posticipato, uscita anticipata, etc) sarà cura del padre occuparsene dal venerdì mattina per tutto il corso della giornata, così come per i mesi in cui non c'è scuola;
- tutti i martedì (giorno in cui è a casa in smart working), prelevandoli alle ore 8.00 dalla abitazione materna e accompagnandoli entrambi a scuola/asilo, e prelevandoli entrambi all'uscita da scuola/asilo riaccompagnandoli presso l'abitazione materna dopo cena, per le ore
20.30. Qualora i bambini fossero malati o ci sia qualche impedimento scolastico (es. sciopero, ingresso posticipato, uscita anticipata, etc) sarà cura del padre occuparsene dalla mattina per tutto il corso della giornata, così come per i mesi in cui non c'è scuola;
- tutti i mercoledì, dall'uscita da scuola fino al giorno successivo, riaccompagnandoli a scuola/asilo. Qualora i bambini fossero malati o ci sia qualche impedimento scolastico (es. sciopero, ingresso posticipato, uscita anticipata, etc) sarà cura del padre occuparsene dalla mattina per tutto il corso della giornata, così come per i mesi in cui non c'è scuola;
- per 3 settimane consecutive nel mese di agosto, in periodo da comunicarsi alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. La madre potrà tenere con sé i bambini in vacanza per 3 settimane nel mese luglio, riaccompagnandoli presso l'abitazione familiare per consentire la vacanza con il padre (salvo miglior accordo tra le parti).
Ciascun genitore comunicherà all'altro, all'atto della prenotazione ovvero decisione della meta prescelta, il luogo in cui trascorrerà le ferie insieme ai minori. Dovrà essere garantito un contatto telefonico quotidiano, con videochiamata, in orario da concordarsi fra i genitori.
- durante le festività natalizie, per la metà delle vacanze scolastiche, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno. Si fa presente che Natale 2024 i bambini lo hanno passato con il padre;
- durante il periodo pasquale, per la metà delle vacanze scolastiche, comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua. Si fa presente che Pasqua 2024 i bambini l'hanno passata con la madre;
- per i ponti, carnevale ed altre festività ad anni alterni con la madre
3) Assegnare la casa familiare (con tutto quanto l'arreda) alla signora che Pt_1
continuerà ad abitarci unitamente ai figli, i quali ivi manterranno la loro residenza anagrafica.
4) Disporre il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore per i periodi in cui li tengono presso di loro, autorizzando la signora a percepire per intero l'assegno Pt_1
unico.
5) Porre a carico dei genitori nella misura del 50% le spese straordinarie, secondo i criteri previsti dalle “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Milano e datate 14.11.2017, che qui si richiamano integralmente.
6) Respingere ogni diversa domanda avversaria.
7) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20/02/2024 , Parte_1
premesso di aver intrattenuto una relazione di fatto con dalla cui Controparte_1
unione sono nati in data 27/9/2018 e in data 25/6/2021, ha chiesto a questo Per_1 Per_2
Tribunale di disciplinare la responsabilità genitoriale e i relativi aspetti economici.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 22/2/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 cpc. Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 12/6/2024 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti nonché istruttori necessari e ha rinviato ad altra udienza per verifica.
All'udienza del 23/1/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice Delegato ha fissato udienza di rimessione in decisione, assegnando i termini di legge.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 30/4/2025 ed è stata decisa alla camera di consiglio del 28/05/2025
Osservato in diritto
La responsabilità genitoriale
Il Giudice delegato ha così disposto in via provvisoria:
[1]. La situazione familiare è esasperata da una convivenza che si protrae da troppo tempo nonostante la relazione tra le parti sia terminata;
convivenza che chiaramente innesca discussioni, liti, questioni e minacce sulla casa, eccetera eccetera. La relazione dei servizi sociali, ben dettagliata, evidenzia una cristallizazione speculare delle parti sulle reciproche posizioni. Il tribunale apprezza il fatto che il signore si sia determinato spontaneamente a uscire di casa.
Al momento il tribunale non ha ragione per escludere l'affido condiviso, che entrambe le parti richiedono. Il tribunale ritiene verosimile che la ricorrente abbia assunto il ruolo di cura prevalente della prole, sebbene la stessa riconosca che – negli ultimi tempi – il padre avrebbe assunto maggiore iniziativa. Rispetto alle visite paterne il tribunale ritiene che sia del tutto plausibile riservare al padre week end alternati e un giorno a settimana con pernottamento (da individuarsi nel mercoledì onde evitare che i ragazzini stiano, a settimane alterne, da giovedì a lunedì senza vedere la madre).
Francamente, il tribunale non può affermare che il signor sia padre inadeguato CP_1
e il calendario previsto è del tutto ordinario anche considerando l'età dei bambini.
Naturalmente, fermo restando l'eventuale aiuto dei nonni paterni nella fase di ritiro a scuola, i bambini dovranno essere accuditi dal padre. In considerazione della attuale fase di turbolenza, il tribunale ritiene di mantenere un monitoraggio di “controllo”, invitando le parti a stemperare i toni anche grazie alla interruzione della convivenza e considerare un percorso di mediazione. [2]. Dal punto di vista economico, si è detto che la casa familiare – senza mutuo – rimane assegnata alla madre. La signora è docente con reddito mensile (su dodici) di euro 1.513 da CU 2023, 1.518 da CU 2022 e 1.478 da CU 2021. La signora percpeisce assegno unico che, da dichiarazione della parte, ammonta a 4.171 euro annui. Il signore è dipendente con reddito di euro 2.098 da CU 2024, euro 2.276 da CU 2023 ed euro 2.163 da CU 2022. Egli si è impegnato per acquisto di nuova casa con un impegno stimato e assai verosimile di euro 650 mensili circa. Quindi, tenuto conto del fatto che la casa rimane alla ricorrente e che il resistente deve procurarsene una, come detto in udienza, i margini per un assegno sono molto limitati. Il reddito disponibile netto è esattamente identico. La signora già prende l'assegno unico integralmente. A questo deve aggiungersi un ulteriore contributo di euro 250,00 per compensare il minore mantenimento diretto paterno. Le spese extra sono divise al 50%
La situazione attuale è del tutto tranquillizzante. La relazione di aggiornamento del
10/10/2024 descrive un contesto genitoriale adeguato ed efficace. L'unica cosa di cui le parti avrebbero bisogno, come è stato già detto sin dall'inizio, è un percorso di mediazione che li aiuti a smettere di discutere di aspetti e questioni del tutto inutili. Il calendario fissato dal
Giudice delegato è parimenti da condividere. Il padre chiede di potere gestire la giornata scolastica dei bambini nel giorno di martedì (portare i bambini a scuola, riprenderli e portarli dalla madre). Il tribunale non ha davvero alcuna ragione per negare al padre di fare.. il padre.
La signora sembrerebbe contraria perché ella dice di avere tempo libero e quindi di potere provvedere personalmente. La circostanza è irrilevante. Che la madre lo possa fare non vuole dire dovere negare al padre di occuparsi dei figli. Ovviamente, unica condizione è che sia il padre personalmente a occuparsi dei bambini. Se egli lo deve delegare a terzi allora meglio che ci pensi la madre.
Sugli aspetti economici non è sopravvenuta circostanza alcuna atta a modificare le condivisibili valutazioni fatte dal Giudice delegato.
Le spese di lite
Le parti sono, sostanzialmente, reciprocamente soccombenti e quindi le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) AFFIDA i figli minori e in modo condiviso a entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre in Novate Milanese, via Sanzio n. 5, dove avranno residenza anagrafica.
2) DISPONE che il padre possa tenere con sé i figli a week end alternati da venerdì a uscita di scuola a lunedì con rientro a scuola, tutti i mercoledì (o altro giorno a scelta delle parti) da uscita di scuola fino a giovedì con accompagnamento a scuola;
per metà delle vacanza natalizie (24-30 dicembre o 31 dicembre-6 gennaio) in modo alternato con la madre, per metà delle vacanze di pasqua e carnevale in modo alternato con la madre;
per tre settimane in estate di cui almeno due consecutive. In aggiunta, il padre potrà accompagnare i figli a scuola alle ore 8:30, riprenderli a uscita di scuola e accompagnarli dalla madre ad ore 20:30 nel giorno di martedì, a condizione che provveda personalmente a accompagnamento e ritiro. Le parti sono libere di modificare predetto calendario in accordo tra di loro.
3) ASSEGNA la casa coniugale sita in Novate Milanese, via Sanzio n. 5 alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze, dando atto del termine indicato dal padre in udienza per la liberazione della casa;
4) PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 250,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di giugno 2024;
5) AUTORIZZA la madre a percepire al 100% l'assegno unico per la famiglia;
6) PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) INVITA le parti a valutare un percorso di mediazione
8) DICHIARA compensate le spese di lite;
9) MANDA al Cancelliere perché comunichi alle parti
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28/05/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato