Cass. civ., sez. III, ordinanza 04/12/2024, n. 31133
CASS
Ordinanza 4 dicembre 2024

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Nel caso in cui sia dedotto in giudizio con la domanda riconvenzionale un diritto di credito derivante dal medesimo rapporto contrattuale alla base del diritto di credito allegato con la domanda attorea, ove il giudice riconosca che la titolarità attiva di quest'ultimo credito spetti in favore non dell'attore, ma di colui che è volontariamente intervenuto in giudizio allegando di essere lui il titolare del diritto e non l'originario attore, il giudice deve provvedere anche sulla domanda riconvenzionale, intendendo quale parte occupante il lato passivo del relativo rapporto processuale l'interventore, e non più l'originario attore, senza che sia richiesta un'apposita istanza in tal senso del convenuto in riconvenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 04/12/2024, n. 31133
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31133
    Data del deposito : 4 dicembre 2024

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