Sentenza 26 gennaio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 26/01/2022, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2022
N. 00135/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01128/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2021, proposto da
Edil Levante Soc. Coop. A.r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Farachi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casarano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Deborah Calavita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
delle statuizioni della sentenza n. 1992/2015, resa ex art. 281- sexies c.p.c. nel giudizio R.G. n. 150/2010 dal Giudice del Tribunale di Lecce in data 20.4.2015 e pubblicata mediante deposito in pari data, notificata ex art. 285 c.p.c. in data 18.5.2015 e passata in giudicato in difetto di impugnazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casarano;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. G. Farachi per la parte ricorrente e avv. D. Calavita per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame la società ricorrente, in liquidazione coatta amministrativa, agisce per l'esecuzione della sentenza, in epigrafe meglio specificata, con cui il Tribunale di Lecce - per quanto di interesse della stessa parte attrice - ha così statuito nei confronti del Comune intimato: “ 1) accoglie la domanda di cui all'art. 2932 c.c., pronunciando sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso; 2) conseguentemente, obbliga il Comune di Casarano, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, all'acquisto della parte di terreno di mq. 887,06, onerandolo al pagamento nei confronti della società attrice della somma di €. 18.185,00, oltre interessi legali dal dl della domanda al soddisfo; […] 5) Condanna il Comune di Casarano al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore della società Edil Levante coop. A.r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Giudiziale dott. Vito Puce, che si liquidano in €. 3.200,00, oltre € 300,00 per spese, ed oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge […]”.
1.1. Al riguardo la ricorrente lamenta che a tutt'oggi l'Amministrazione comunale di Casarano non abbia dato esecuzione alla detta sentenza, nonostante il passaggio in giudicato della stessa e nonostante i plurimi solleciti in tal senso formulati.
1.2. In aggiunta alla domanda principale, la ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell'Amministrazione in caso di persistenza nell'inadempimento e di condanna della stessa, ai sensi dell'art. 114 comma 4, lett. e ) c.p.a., al pagamento di una somma di denaro, non inferiore a € 10.000,00, oltre spese e competenze del presente giudizio.
1.3. Il Comune intimato si è costituito in giudizio e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ex art. 248, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di giudicato relativo a fatti ed atti di gestione antecedenti al dissesto finanziario dello stesso ente locale, dichiarato con Del. Cons. Com. n. 52 del 24.10.2014, sui quali sussiste la competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione, non essendo stato ancora approvato il rendiconto di cui all’art. 256 D. Lgs. n. 267 cit. relativo alla predetta procedura di dissesto.
1.4. In subordine, l’Amministrazione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, in base alla previsione di cui all’art. 252 T.U.E.L., la vicenda sarebbe di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e non del Comune dissestato, oltreché la non debenza di interessi dalla data di deliberazione del dissesto ex art. 248, comma 4, T.U.E.L., e la infondatezza della domanda di pagamento di una ulteriore somma di denaro non inferiore a € 10.000,00 (stante il comportamento negligente della parte, consistito nel non aver presentato alla Commissione Straordinaria di Liquidazione istanza di ammissione al passivo, al fine di conseguire quanto disposto con la sentenza de qua).
1.5. La difesa comunale ha quindi concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
2. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. dell’eventuale profilo di parziale inammissibilità dello stesso per mancata notifica del titolo in forma esecutiva alla sede reale dell’Amministrazione, rilevata ex officio .
2.1. Premette il Collegio che la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione ha natura costitutiva, in quanto produce gli effetti del contratto non concluso tra le parti ex art. 2932 cod. civ., obbligando il Comune di Casarano “ all'acquisto della parte di terreno di mq. 887,06 ” e onerando la stessa Amministrazione comunale “ al pagamento nei confronti della società attrice della somma di €. 18.185,00, oltre interessi legali dal dl della domanda al soddisfo ”.
2.2. Ed invero, per pacifica giurisprudenza la sentenza che consente l’attuazione giurisdizionale del diritto alla conclusione del contratto rientra nel novero delle pronunce costitutive ex art. 2908, determinando ex nunc (cfr., ex plurimis , Cass. Civ. n. 10600/2005, Cass. Civ. n. 10564/2003; Cass. Civ. n. 641/2000) il mutamento della situazione giuridica sostanziale che si sarebbe dovuto produrre a seguito del consenso prestato dalla parte che vi si era obbligata, agendo in tal modo come «surrogato» del contratto definitivo.
2.3. Conseguentemente sono infondate le eccezioni di inammissibilità e di difetto di legittimazione passiva proposte dal Comune resistente, poiché alla data del 31 dicembre precedente la dichiarazione dello stato di dissesto del Comune di Casarano (cfr. art. 252, comma 4, TUEL: “ L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ”) il debito per cui vi è causa non esisteva, essendosi formato solo per effetto della statuizione giudiziale, la quale ha, per l’appunto, natura costitutiva della relativa obbligazione.
2.4. In relazione a tale capo di pronuncia, la domanda si appalesa pertanto fondata, risultando agli atti il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda per mancata proposizione degli strumenti di impugnazione previsti dal codice di procedura civile.
3. È invece inammissibile la domanda di esecuzione della sentenza del Giudice Ordinario nella parte in cui viene disposta la condanna del Comune di Casarano al pagamento delle spese di lite.
3.1. In ordine a tale questione – rilevata ex officio e indicata a verbale alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. – osserva il Collegio che la ridetta sentenza è stata notificata in data 25.5.2015, peraltro non in forma esecutiva, al procuratore domiciliatario, costituito in giudizio, del Comune di Casarano.
3.2. Ciò comporta il mancato rispetto della disposizione di cui all’art. 14, comma 1°, d.l. n. 669/1996 (conv. L. n. 30/1997), ai sensi della quale « Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ».
3.3. Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, fatto proprio dalla Sezione, questa disposizione si applica anche nel giudizio di ottemperanza avanti al Giudice Amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 751; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 12 luglio 2011, n. 3734; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 1 giugno 2011, n. 2957; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 24 gennaio 2008, n. 531; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 10 gennaio 2008, n. 25; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 12 gennaio 2009, n. 23; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 29 giugno 2010, n. 16434).
3.4. La notifica del titolo in forma esecutiva del titolo, ai fini del rispetto dell’indicato art. 14, comma 1°, d.l. n. 669/1996, non è un atto processuale, ma un adempimento volto a concedere all’amministrazione uno spatium deliberandi per l’esecuzione spontanea ed evitare l’instaurazione di un procedimento giurisdizionale.
3.5. La notifica del titolo va, infatti, effettuata all’amministrazione debitrice presso la sua sede reale e non presso il procuratore domiciliatario, trattandosi di promuovere una procedura amministrativa e non giudiziaria; lo spatium deliberandi , per essere utile ed effettivo deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’amministrazione, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all’organo incaricato del patrocinio nel giudizio esecutivo.
6. Ritiene il Collegio, per tutto quanto precede:
- che debba essere sancito l’obbligo del Comune di Casarano di dare esecuzione alla sentenza oggetto della presente causa, limitatamente alla statuizione giudiziale con cui è stata accolta la domanda di cui all'art. 2932 c.c. e, conseguentemente, è stato sancito l’obbligo del medesimo Comune, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , di acquistare la parte di terreno di mq. 887,06, onerandolo contestualmente del pagamento nei confronti della società attrice della somma di €. 18.185,00, oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo;
- che debba essere dichiarata l’inammissibilità della domanda di esecuzione della pronuncia di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese legali, contenuta nella prefata sentenza;
- che debba essere assegnato alla P.A. resistente, ai fini dell’ottemperanza della suddetta statuizione giudiziale pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c., il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza;
- che sia meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell'Amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro per ogni ulteriore ritardo, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e ), cod. proc. amm., disponendo, per l'effetto, l'applicazione, a carico di essa, di una penalità di mora nella misura di Euro 100,00 (cento/00) al giorno, con decorrenza dalla data della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, della notifica della presente sentenza, e con la precisazione che: a ) l'ammontare della penalità è commisurato alla durata del periodo di inottemperanza; b ) l'inottemperanza rilevante ai fini della penalità di mora ha come termine finale il giorno di insediamento del commissario ad acta ; c ) la ricorrente ha comunque l'obbligo di evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione resistente per ottemperare e l'insediamento del commissario, sollecitandone tempestivamente l'intervento;
- di nominare quale commissario ad acta , qualora il Comune di Casarano non provveda nel termine indicato, il Dott. Dario Verdesca, Segretario Generale del Comune di Leverano, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta giorni;
- di compensare le spese del presente giudizio, considerata la peculiarità delle questioni trattate e lo sviluppo della vicenda nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- per l’effetto, ordina al Comune di Casarano di provvedere alla esecuzione della sentenza del Giudice del Tribunale di Lecce n. 1992/2015 nella parte relativa alla res iudicata ex art. 2932 c.c., entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle penalità di mora nella misura e secondo i criteri indicati in motivazione;
- in difetto di adempimento nomina, quale Commissario ad acta , il Dott. Dario Verdesca, Segretario Generale del Comune di Leverano, affinché provveda a dare esecuzione al predetto giudicato, in luogo dell’Amministrazione, nei successivi sessanta giorni;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO