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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 4052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4052 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. –
all'esito dell'udienza del 21 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1504 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Giannasio, elettivamente domiciliato Parte_1
come in atti
Ricorrente in riassunzione
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Francesca Granata, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente in riassunzione
E
Controparte_2
Resistente in riassunzione contumace Oggetto: ricorso in riassunzione a seguito dell'ordinanza n. 11827/23, pubblicata in data 05.05.2023,
della Suprema Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di
Roma n. 3040/2016.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 21201/2012 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, respingeva il ricorso presentato da con cui quest'ultimo, chiamando in giudizio l' cui Parte_1 CP_3 era succeduto ex lege l' aveva chiesto la condanna dell'istituto al pagamento della maggiore CP_1 somma a lui spettante a titolo di trattamento di fine rapporto, dovendo ricomprendere l'indennità perequativa nella misura integrale e la retribuzione di posizione, quale compenso fisso e continuativo erogatogli dall' . Deduceva, infatti, il ricorrente di essere Parte_2 stato dipendente dell' , collocato a riposo il 14/10/2009, e di avere Parte_2 percepito durante il rapporto di lavoro l'indennità perequativa di cui all'art. 31 del d.p.r. n. 761/1979, in quanto equiparato economicamente al personale ospedaliero con qualifica di dirigente del ruolo amministrativo. Il Tribunale, richiamando precedenti della giurisprudenza di legittimità, ritenuta tassativa l'elencazione degli elementi di calcolo dell'indennità di buonuscita di cui all'art. 38 del
D.P.R. 1032/1973, che non ricomprendeva né l'indennità perequativa né la retribuzione di posizione, rigettava le richieste del ricorrente.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3040/2016, pubblicata il 05/07/2016, rigettava l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 21201/2012 del Tribunale di Roma, argomentando che Pt_1
“ Ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita non possono dunque includersi emolumenti diversi da quelli tassativamente previsti dal D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38 o da leggi speciali, restando esclusa la possibilità di interpretare le locuzioni “stipendio”, “paga” o “retribuzione” nel senso generico di retribuzione omnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa”; richiamava, altresì, la sentenza n. 1156/2014 della Corte di Cassazione per affermare che gli effetti della sentenza n.
126/1981 della Corte Costituzionale avevano riguardato solo il personale medico.
La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con ordinanza n. 11827/23, ha cassato la sentenza n.3040/2016 della Corte di Appello di Roma accogliendo l'unico motivo di ricorso con cui aveva Parte_1
denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 d.p.r. 761/1973, 3 e 38 d.p.r. 1032/1973,
115, 116, 324 e 346 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.
La S.C. ha ritenuto che l'interpretazione restrittiva data dalla Corte di Appello di Roma agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale non era sostenibile “ una volta che si prenda atto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha colpito l'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, il quale riconosce l'indennità perequativa sia al personale medico che al personale amministrativo o tecnico, avendo unificato in una sola disposizione l'indennità introdotta per i medici dall'art. 4 della legge n.
213 del 1971 ed estesa agli altri dipendenti dall'art. 1 della legge n. 200 del 1974. Una volta ammesso che a tutti i lavoratori spetta la medesima indennità, la statuizione che proprio quell'indennità è << utile ai fini assistenziali e previdenziali>> non può che valere per tutti coloro che la percepiscono.
E per tutti i lavoratori che la percepiscono, in quanto utile ai fini assistenziali e previdenziali,
l'indennità rientra nella base di calcolo del TFS”. Ha, quindi, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, fissando il seguente principio di diritto “per effetto della sentenza n. 126/1981 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 d.P.R. n. 761/1979 nella parte in cui escludeva l'utilità ai fini previdenziali e assistenziali dell'indennità ivi disciplinata, quest'ultima concorre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 38, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973, e per tutti coloro che hanno diritto di percepirla, a formare la base contributiva rilevante ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita”.
ha riassunto il giudizio e ha concluso chiedendo, in applicazione dei principi Parte_1
enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, di accertare e dichiarare il suo diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio (ex indennità di buona uscita) con inclusione nella base di calcolo dell'integrale indennità ex art. 31 D.P.R. 761/79 e relativa tredicesima percepita nell'ultimo anno di CP_ servizio, e condannare l' già , alla corresponsione delle maggiori somme dovute a titolo CP_3
di T.F.S. CP_ Ricostituito il contraddittorio con l' e , rimasta Controparte_4 contumace, il Collegio ha disposto apposita consulenza tecnica contabile, all'esito della quale la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da dispositivo.
Il Ctu nominato nel rispondere al quesito di cui all'ordinanza del 30 novembre 2023 “Calcoli il Ctu, esaminata la documentazione in atti, quanto spettante a a titolo di differenze per il Parte_1
trattamento di fine rapporto (ex indennità di buonuscita), con inclusione nella base del calcolo dell'integrale indennità ex art. 13 del D.P.R. n. 761/1979, quantificato all'attualità”, ha considerato due ipotesi di quantificazione delle differenze dovute, la prima (ipotesi A) calcolando la differenza fra indennità annua intera spettante e indennità risultante dal prospetto di liquidazione del TFS (mod.
P.L.1 del 26/6/2009), la seconda (ipotesi B) calcolando la differenza fra indennità annua intera spettante e indennità risultante dalla dichiarazione del Policlinico “aggiornamento definitivo” del
16/6/2011 nonché dal documento trasmesso all' dall' per la CP_3 Parte_2 riliquidazione del TFS, che risulta di importo leggermente superiore ( mod. P.L.2 del 7/7/2011). Ha, però, precisato, in considerazione del fatto che in atti di causa risulta effettivamente liquidato CP_ dall' esclusivamente il TFS sulla base dell'indennità ex art. 31 quantificata nel modello PL1 del
26/6/2009, di avere calcolato la differenza del trattamento di fine servizio derivante dall'inclusione nella retribuzione utile dell'indennità in questione rispetto a quella liquidata dall'Istituto (ipotesi A), sulla base di 41 anni di servizio svolto dal Pt_1
Il Ctu, alla luce della documentazione in atti, dei conteggi esposti nella Tabella 1, delle osservazioni alla bozza della Ctu “da parte appellante”, ha concluso che “la differenza per trattamento di fine servizio ( ex indennità di buonuscita) spettante al Sig. in seguito all'inclusione, nella Parte_1 base di calcolo, dell'integrale indennità ex art. 31 D.P.R. 761/79, quantificata all'attualità, risulta pari ad € 41.412,80 calcolata rispetto alla liquidazione del 2/12/2009”. CP_1
Il Collegio condivide e fa propri tali conteggi in quanto corrispondenti ai criteri fissati dalla Corte di legittimità e corretti sul piano logico e di metodo.
Pertanto, dovendosi il Collegio uniformare al principio di diritto enunciato dalla S.C. va dichiarato il diritto di alla riliquidazione del trattamento di fine servizio – ex indennità di Parte_1
buonuscita - con inclusione nella base di calcolo dell'indennità ex art. 31 d.P.R. 761/1979 in misura CP_ integrale e, per l'effetto, condanna l' - Gestione - al pagamento in favore del ricorrente CP_3 della somma, valutata all'attualità, di € 41.412,80, oltre interessi e rivalutazione dalla presente decisione sino al soddisfo.
Avuto riguardo all'andamento complessivo del giudizio, e considerata la presenza nel tempo di orientamenti difformi in giurisprudenza, si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione nella misura della metà le spese dei diversi gradi di giudizio, ponendo la restante metà CP_ a carico dell' sostanzialmente soccombente, come da liquidazione contenuta in dispositivo, spese che invece possono essere integralmente compensate tra e l' Parte_1 Parte_2
[...]
Le spese di ctu vanno invece poste interamente a carco dell' come da separato provvedimento. CP_1
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, nei limiti del devoluto, dichiara il diritto di Parte_1
alla riliquidazione del trattamento di fine servizio – ex indennità di buonuscita- con inclusione nella base di calcolo dell'indennità ex art. 31 d.P.R. 761/1979 in misura integrale e, per l'effetto, condanna l' - al pagamento in favore del ricorrente della somma, valutata all'attualità, di Controparte_5
CP_
€ 41.412,80 oltre interessi e rivalutazione dalla presente decisione sino al soddisfo. Condanna l' al pagamento di metà delle spese di giudizio che liquida, per l'intero, quanto al primo grado in €
2.800,00, quanto al giudizio di appello in € 3.500,00, in € 1.700,00 quanto al giudizio di legittimità e in € 5.000,00 quanto al presente giudizio di rinvio oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per CP_ legge. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu, liquidate con separato provvedimento.
Compensa integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, comprese quello di legittimità, tra e l' . Parte_1 Parte_2
Roma, 21 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa