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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 11/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 398/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello;
- premesso che l'udienza dell'11.3.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello pendente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e Parte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Masciulli del foro di VA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in VA (Ch) alla Via Giulio Cesare n. 1;
Appellante – appellato incidentale
E (c.f. ), nata in [...] nella Controparte_1 C.F._1
Città di Bacau il 13.01.1976, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale
Scarano, elettivamente domiciliata presso e nello Studio Legale Scarano, sito in Agnone (IS) al C.so
Vittorio Emanuele, n. 182;
Appellata – appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agnone n. 16/2020
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza dell'11.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con ricorso depositato in data 16.3.2020, ritualmente notificato, Controparte_1
proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 76/V/2020, elevato dalla Polizia
Municipale del Comune di Tufillo (CH) in data 25.1.2020, con cui veniva irrogata la sanzione amministrativa di euro 190,30 con decurtazione di n. 3 punti dalla patente di guida, per avere l'istante, in data 25.1.2020 alle ore 13.43, alla guida del veicolo FIAT, tg FM070SJ, percorrendo la
S.S. 650, al km 57+779, nel territorio del Comune di , con direzione di marcia Isernia, Pt_1 violato l'art. 142 co.9 C.d.S., percorrendo tale tratto ad una velocità di 96 km/h, secondo quando rilevato dall'autovelox Velomatic 512 D.
La lamentava, in particolare: 1) nullità dell'accertamento perché il misuratore di CP_1
velocità utilizzato non è stato correttamente tarato, né il corretto funzionamento è stato certificato da uno degli organismi preposti previsti dalla legge 11 agosto 1991 n. 273; 2) mancanza di prova circa la corretta funzionalità dell'apparecchio – violazione dell'art. 4 del D.M. 29.10.1997; 3)
Illegittimità del verbale di contestazione per violazione dell'art. 14 l. 689/1981, in combinato disposto con l'art. 384 D.P.R. 495/1992; 4) nullità del verbale in quanto sulla S.S. 650, al km 57+779, direzione Isernia, nel territorio del Comune di Tufillo (CH), il segnale preventivo che preannuncia la presenza di strumenti per il controllo della velocità è irregolare – violazione degli artt. 77 e 79 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495; 5) nullità del verbale di contestazione per violazione dell'art. 345, comma 4, Reg. Att. C.d.S.; 6) Nullità del verbale impugnato per genericità del fatto contestato;
7) incompetenza dell'organo accertatore – violazione dell'art. 5, lett. b) l.65/1986; 8) nullità del verbale in quanto il rilevatore di velocità Velomatic 512 D posizionato sulla S.S. 650 al km 57+779, Direzione Isernia, nel territorio del Comune di , non era visibile;
9) nullità del Pt_1
verbale impugnato in quanto privo della indicazione del soggetto responsabile del procedimento amministrativo e del soggetto per l'immissione dei dati;
10) violazione dell'art. 201 del C.d.s.; 11) nullità del verbale di contestazione per violazione dell'art. 385 del Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione del C.d.S.; 12) nullità dell'impugnato provvedimento non essendo in esso espressamente indicato il diritto del ricorrente di proporre scritti difensivi ex art. 18 l. 689/1981; 13) nullità del verbale di contestazione per richiesta di applicazione dell'art. 4 co.1 della l. n. 68/1981 – stato di necessità e urgenza;
14) illegittimità costituzionale dell'art. 126 bis, co.2 del C.d.s. nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo indichi entro 60 giorni dalla richiesta dell'autorità competente, le generalità dell'effettivo conducente, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione;
15) violazione del d.lgs. 196/2003.
Si costituiva in giudizio il , mediante memoria difensiva spedita con Parte_1
raccomandata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Agnone il 18.09.2020, con cui chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso alla luce dell'avvenuto pagamento della sanzione, eccepiva l'incompetenza del Giudice di Pace di Agnone in favore del Giudice di Pace di VA (essendo l'infrazione avvenuta nel territorio del ) e chiedeva, nel merito, il rigetto Parte_1 dell'opposizione.
Il Giudice di Pace di Agnone dichiarava la contumacia della resistente (ritenendo irrituale la sua costituzione in giudizio a mezzo posta) ed accoglieva il ricorso della annullando il CP_1
verbale opposto e compensando le spese di lite.
Avverso la citata sentenza proponeva tempestivamente appello il , reiterando Parte_1
l'eccezione di incompetenza territoriale e contestando, nel merito, le conclusioni cui era pervenuto il Giudice di prime cure. Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
Ordinario di Isernia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza impugnata:
1. previa declaratoria della rituale e tempestiva della costituzione del – ovvero entro il termine di 10 giorni prima Parte_1
della udienza del 28.09.2020 - dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Agnone, essendo competente il Giudice di Pace di VA (Ch), poiché la violazione è stata commessa ed accertata nel e per tutto quanto esposto ed eccepito ai nn. 2), Controparte_2
3), 3A), 3B), 3B1), 3B2) della memoria difensiva del 16.09.2020 e sopra trascritta;
2. in via subordinata, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'avvenuta manifestazione di acquiescenza mediante il pagamento della sanzione in misura ridotta, secondo quanto esposto ed eccepito al n. 1) della memoria difensiva di primo grado e riproposto nel presente atto di appello.
3. con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Si costituiva nel giudizio di appello la eccependo la “inammissibilità e tardività CP_1 dell'appello”, la “illegittimità del mandato alle liti conferito dal all'Avv. Luigi Parte_1
Masciulli per il giudizio di appello per assenza della deliberazione della giunta comunale di conferimento del detto mandato”, la “Inammissibilità della richiesta avanzata dall'appellante nell'atto di appello della dichiarazione di incompetenza per territorio del Giudice di Pace di
Agnone”, la “decadenza dalle eccezioni preliminari”; nel merito, richiamava le argomentazioni già spese in primo grado a sostegno della propria opposizione;
infine esperiva appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese, nonché nella parte in cui il Giudice di prime cure non si era pronunciato in merito all'eccepito stato di necessità della Sig.ra Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza dell'11.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente e, come tale, è ammissibile, dal momento che la sentenza impugnata (e non notificata) è stata depositata in data
12.10.2020 e il ricorso in appello è stato depositato il 12.4.2021, dunque entro il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c.
Sempre preliminarmente, va respinta l'eccezione sollevata dalla relativa all'illegittimità CP_1 della procura alle liti conferita dal all'Avv. Luigi Masciulli per il giudizio di Parte_1
appello per assenza della deliberazione della giunta comunale di conferimento del detto mandato, dal momento che con deliberazione della Giunta Comunale di Chiesti n. 12 del 9.3.2021 era stata conferita la detta procura. Del resto, non è tardiva la documentazione prodotta dall'appellante in data 15.9.2021, ossia nella prima difesa successiva all'eccezione di controparte, posto che, come chiarito da Cass. civ., Sez. 1, n. 29244/2021, in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso.
Tanto premesso, l'appello è fondato per le seguenti ragioni.
In particolare, appare meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza tempestivamente formulata in primo grado e reiterata in appello.
Innanzitutto, giova evidenziare l'erronea dichiarazione di contumacia del , posto Parte_1
che quest'ultimo si è costituito tramite raccomandata A/R n. del 16.9.2020 indirizzata all'ufficio del
Giudice di Pace di Agnone (ricevuta il 18.9.2020, con consegna a mani del soggetto incaricato a ricevere gli atti presso l'ufficio del predetto Giudice). Tale modalità risulta legittima, alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12509/2015), secondo cui “l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) - al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione - realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge […]”.
Il Giudice di Pace di Agnone, dunque, avrebbe dovuto ritenere rituale e tempestiva la costituzione in giudizio del (posto che, del resto, con provvedimento del 1.6.2020, il Giudice Parte_1
di Pace aveva differito la prima udienza al 22.9.2020 e, con provvedimento del 14.9.2020, aveva nuovamente rinviato l'udienza al 28.9.2020).
È errata, dunque, la motivazione del Giudice di prime cure nella parte nella parte in cui dalla dichiarazione di contumacia del ha fatto discendere la mancata contestazione Parte_1
della competenza territoriale del Giudice di Pace di Agnone, ritualmente e tempestivamente proposta.
L'eccezione di incompetenza, poi reiterata in appello, è, a ben vedere, fondata.
Ed infatti, in applicazione della normativa di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del Codice della Strada appartengono alla competenza del Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione. Ai sensi dell'art. 7 co.2 d.lgs. 150/2011, poi, il foro delle opposizioni ai verbali degli organi accertatori delle violazioni al codice della Strada è inderogabile ed il criterio per l'individuazione del giudice territorialmente competente in detta materia è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Competente a decidere in primo grado è, dunque, l'ufficio del Giudice di Pace nella cui circoscrizione è stata rilevata la violazione del Codice della Strada, oggetto del verbale di accertamento: competenza per territorio, quella appena descritta, che ha natura inderogabile ai sensi dell'art. 204 bis del Codice della Strada (cfr. Cass. n. 9486/2012; Cass. 24876/2006; Cass.
14616/2009; Cass. 36968/2021). Ne discende che, essendo stata la violazione commessa in luogo di competenza del Giudice di Pace di VA (come risulta dalla documentazione presente in atti, ossia il verbale di accertamento della violazione, commessa nel Comune di in provincia di Chieti, circostanza oltretutto non Pt_1 contestata), va accolto l'appello, dichiarando l'incompetenza del Giudice di Pace di Agnone in favore del Giudice di Pace di VA.
Orbene, in sede di gravame, il Giudice adito deve disporre la rimessione della causa dinanzi al
Giudice competente in primo grado, non operando nella fattispecie in esame il divieto di rimessione del procedimento in primo grado. Secondo un consolidato indirizzo ermeneutico, qualora il giudice dell'appello ravvisi l'incompetenza del Giudice di primo grado, già ritualmente eccepita in prime cure e risolta in senso negativo dal Giudice a quo, come nel caso in esame, deve dichiararsi l'incompetenza di quest'ultimo indicando il Giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto tempestivamente (cfr. Cass. civ., Sez. 6, n. 13439/2020, secondo cui “Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt.
353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto.”).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Considerata la soccombenza di parte appellata e l'accoglimento dell'appello, Controparte_1
va condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore
[...]
del , che si liquidano in dispositivo, ai valori minimi (stante la particolare Parte_1
semplicità delle questioni trattate), tenuto conto del valore della causa, secondo il d.m. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza n. 16/2020 del Giudice di Pace di
Agnone depositata il 12.10.2020; b) per l'effetto, dichiara la competenza del Giudice di Pace di VA, assegnando alle parti termine di gg. 60 per la riassunzione dinanzi a quest'ultimo;
c) condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del primo grado di lite che si liquidano in euro in euro 180,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, nonché al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 91,50 per spese ed euro 332,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Isernia, 12.3.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 398/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello;
- premesso che l'udienza dell'11.3.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello pendente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e Parte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Masciulli del foro di VA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in VA (Ch) alla Via Giulio Cesare n. 1;
Appellante – appellato incidentale
E (c.f. ), nata in [...] nella Controparte_1 C.F._1
Città di Bacau il 13.01.1976, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale
Scarano, elettivamente domiciliata presso e nello Studio Legale Scarano, sito in Agnone (IS) al C.so
Vittorio Emanuele, n. 182;
Appellata – appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agnone n. 16/2020
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza dell'11.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con ricorso depositato in data 16.3.2020, ritualmente notificato, Controparte_1
proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 76/V/2020, elevato dalla Polizia
Municipale del Comune di Tufillo (CH) in data 25.1.2020, con cui veniva irrogata la sanzione amministrativa di euro 190,30 con decurtazione di n. 3 punti dalla patente di guida, per avere l'istante, in data 25.1.2020 alle ore 13.43, alla guida del veicolo FIAT, tg FM070SJ, percorrendo la
S.S. 650, al km 57+779, nel territorio del Comune di , con direzione di marcia Isernia, Pt_1 violato l'art. 142 co.9 C.d.S., percorrendo tale tratto ad una velocità di 96 km/h, secondo quando rilevato dall'autovelox Velomatic 512 D.
La lamentava, in particolare: 1) nullità dell'accertamento perché il misuratore di CP_1
velocità utilizzato non è stato correttamente tarato, né il corretto funzionamento è stato certificato da uno degli organismi preposti previsti dalla legge 11 agosto 1991 n. 273; 2) mancanza di prova circa la corretta funzionalità dell'apparecchio – violazione dell'art. 4 del D.M. 29.10.1997; 3)
Illegittimità del verbale di contestazione per violazione dell'art. 14 l. 689/1981, in combinato disposto con l'art. 384 D.P.R. 495/1992; 4) nullità del verbale in quanto sulla S.S. 650, al km 57+779, direzione Isernia, nel territorio del Comune di Tufillo (CH), il segnale preventivo che preannuncia la presenza di strumenti per il controllo della velocità è irregolare – violazione degli artt. 77 e 79 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495; 5) nullità del verbale di contestazione per violazione dell'art. 345, comma 4, Reg. Att. C.d.S.; 6) Nullità del verbale impugnato per genericità del fatto contestato;
7) incompetenza dell'organo accertatore – violazione dell'art. 5, lett. b) l.65/1986; 8) nullità del verbale in quanto il rilevatore di velocità Velomatic 512 D posizionato sulla S.S. 650 al km 57+779, Direzione Isernia, nel territorio del Comune di , non era visibile;
9) nullità del Pt_1
verbale impugnato in quanto privo della indicazione del soggetto responsabile del procedimento amministrativo e del soggetto per l'immissione dei dati;
10) violazione dell'art. 201 del C.d.s.; 11) nullità del verbale di contestazione per violazione dell'art. 385 del Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione del C.d.S.; 12) nullità dell'impugnato provvedimento non essendo in esso espressamente indicato il diritto del ricorrente di proporre scritti difensivi ex art. 18 l. 689/1981; 13) nullità del verbale di contestazione per richiesta di applicazione dell'art. 4 co.1 della l. n. 68/1981 – stato di necessità e urgenza;
14) illegittimità costituzionale dell'art. 126 bis, co.2 del C.d.s. nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo indichi entro 60 giorni dalla richiesta dell'autorità competente, le generalità dell'effettivo conducente, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione;
15) violazione del d.lgs. 196/2003.
Si costituiva in giudizio il , mediante memoria difensiva spedita con Parte_1
raccomandata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Agnone il 18.09.2020, con cui chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso alla luce dell'avvenuto pagamento della sanzione, eccepiva l'incompetenza del Giudice di Pace di Agnone in favore del Giudice di Pace di VA (essendo l'infrazione avvenuta nel territorio del ) e chiedeva, nel merito, il rigetto Parte_1 dell'opposizione.
Il Giudice di Pace di Agnone dichiarava la contumacia della resistente (ritenendo irrituale la sua costituzione in giudizio a mezzo posta) ed accoglieva il ricorso della annullando il CP_1
verbale opposto e compensando le spese di lite.
Avverso la citata sentenza proponeva tempestivamente appello il , reiterando Parte_1
l'eccezione di incompetenza territoriale e contestando, nel merito, le conclusioni cui era pervenuto il Giudice di prime cure. Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
Ordinario di Isernia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza impugnata:
1. previa declaratoria della rituale e tempestiva della costituzione del – ovvero entro il termine di 10 giorni prima Parte_1
della udienza del 28.09.2020 - dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Agnone, essendo competente il Giudice di Pace di VA (Ch), poiché la violazione è stata commessa ed accertata nel e per tutto quanto esposto ed eccepito ai nn. 2), Controparte_2
3), 3A), 3B), 3B1), 3B2) della memoria difensiva del 16.09.2020 e sopra trascritta;
2. in via subordinata, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'avvenuta manifestazione di acquiescenza mediante il pagamento della sanzione in misura ridotta, secondo quanto esposto ed eccepito al n. 1) della memoria difensiva di primo grado e riproposto nel presente atto di appello.
3. con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Si costituiva nel giudizio di appello la eccependo la “inammissibilità e tardività CP_1 dell'appello”, la “illegittimità del mandato alle liti conferito dal all'Avv. Luigi Parte_1
Masciulli per il giudizio di appello per assenza della deliberazione della giunta comunale di conferimento del detto mandato”, la “Inammissibilità della richiesta avanzata dall'appellante nell'atto di appello della dichiarazione di incompetenza per territorio del Giudice di Pace di
Agnone”, la “decadenza dalle eccezioni preliminari”; nel merito, richiamava le argomentazioni già spese in primo grado a sostegno della propria opposizione;
infine esperiva appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese, nonché nella parte in cui il Giudice di prime cure non si era pronunciato in merito all'eccepito stato di necessità della Sig.ra Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza dell'11.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente e, come tale, è ammissibile, dal momento che la sentenza impugnata (e non notificata) è stata depositata in data
12.10.2020 e il ricorso in appello è stato depositato il 12.4.2021, dunque entro il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c.
Sempre preliminarmente, va respinta l'eccezione sollevata dalla relativa all'illegittimità CP_1 della procura alle liti conferita dal all'Avv. Luigi Masciulli per il giudizio di Parte_1
appello per assenza della deliberazione della giunta comunale di conferimento del detto mandato, dal momento che con deliberazione della Giunta Comunale di Chiesti n. 12 del 9.3.2021 era stata conferita la detta procura. Del resto, non è tardiva la documentazione prodotta dall'appellante in data 15.9.2021, ossia nella prima difesa successiva all'eccezione di controparte, posto che, come chiarito da Cass. civ., Sez. 1, n. 29244/2021, in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso.
Tanto premesso, l'appello è fondato per le seguenti ragioni.
In particolare, appare meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza tempestivamente formulata in primo grado e reiterata in appello.
Innanzitutto, giova evidenziare l'erronea dichiarazione di contumacia del , posto Parte_1
che quest'ultimo si è costituito tramite raccomandata A/R n. del 16.9.2020 indirizzata all'ufficio del
Giudice di Pace di Agnone (ricevuta il 18.9.2020, con consegna a mani del soggetto incaricato a ricevere gli atti presso l'ufficio del predetto Giudice). Tale modalità risulta legittima, alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12509/2015), secondo cui “l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) - al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione - realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge […]”.
Il Giudice di Pace di Agnone, dunque, avrebbe dovuto ritenere rituale e tempestiva la costituzione in giudizio del (posto che, del resto, con provvedimento del 1.6.2020, il Giudice Parte_1
di Pace aveva differito la prima udienza al 22.9.2020 e, con provvedimento del 14.9.2020, aveva nuovamente rinviato l'udienza al 28.9.2020).
È errata, dunque, la motivazione del Giudice di prime cure nella parte nella parte in cui dalla dichiarazione di contumacia del ha fatto discendere la mancata contestazione Parte_1
della competenza territoriale del Giudice di Pace di Agnone, ritualmente e tempestivamente proposta.
L'eccezione di incompetenza, poi reiterata in appello, è, a ben vedere, fondata.
Ed infatti, in applicazione della normativa di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del Codice della Strada appartengono alla competenza del Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione. Ai sensi dell'art. 7 co.2 d.lgs. 150/2011, poi, il foro delle opposizioni ai verbali degli organi accertatori delle violazioni al codice della Strada è inderogabile ed il criterio per l'individuazione del giudice territorialmente competente in detta materia è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Competente a decidere in primo grado è, dunque, l'ufficio del Giudice di Pace nella cui circoscrizione è stata rilevata la violazione del Codice della Strada, oggetto del verbale di accertamento: competenza per territorio, quella appena descritta, che ha natura inderogabile ai sensi dell'art. 204 bis del Codice della Strada (cfr. Cass. n. 9486/2012; Cass. 24876/2006; Cass.
14616/2009; Cass. 36968/2021). Ne discende che, essendo stata la violazione commessa in luogo di competenza del Giudice di Pace di VA (come risulta dalla documentazione presente in atti, ossia il verbale di accertamento della violazione, commessa nel Comune di in provincia di Chieti, circostanza oltretutto non Pt_1 contestata), va accolto l'appello, dichiarando l'incompetenza del Giudice di Pace di Agnone in favore del Giudice di Pace di VA.
Orbene, in sede di gravame, il Giudice adito deve disporre la rimessione della causa dinanzi al
Giudice competente in primo grado, non operando nella fattispecie in esame il divieto di rimessione del procedimento in primo grado. Secondo un consolidato indirizzo ermeneutico, qualora il giudice dell'appello ravvisi l'incompetenza del Giudice di primo grado, già ritualmente eccepita in prime cure e risolta in senso negativo dal Giudice a quo, come nel caso in esame, deve dichiararsi l'incompetenza di quest'ultimo indicando il Giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto tempestivamente (cfr. Cass. civ., Sez. 6, n. 13439/2020, secondo cui “Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt.
353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto.”).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Considerata la soccombenza di parte appellata e l'accoglimento dell'appello, Controparte_1
va condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore
[...]
del , che si liquidano in dispositivo, ai valori minimi (stante la particolare Parte_1
semplicità delle questioni trattate), tenuto conto del valore della causa, secondo il d.m. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza n. 16/2020 del Giudice di Pace di
Agnone depositata il 12.10.2020; b) per l'effetto, dichiara la competenza del Giudice di Pace di VA, assegnando alle parti termine di gg. 60 per la riassunzione dinanzi a quest'ultimo;
c) condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del primo grado di lite che si liquidano in euro in euro 180,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, nonché al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 91,50 per spese ed euro 332,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Isernia, 12.3.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione