CASS
Sentenza 13 gennaio 2022
Sentenza 13 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2022, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2022 |
Testo completo
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udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore del ricorrente, avv. Siro Bargiacchi, in sostituzione dell'avv. Alessandro Ballicu, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. ha dichiarato non punibile PI GO AL per due delitti di minaccia commessi verbalmente, uno in lingua italiana il 9 agosto 2017 e l'altro in lingua sarda il 14 settembre 2017, ai danni di PA AN, come lui infermiere professionale assegnato alla medesima casa circondariale, cos\u00ec diversamente qualificati i fatti originariamente contestati come un unico delitto di atti persecutori.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso PI GO AL, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione alla minaccia in lingua sarda, la violazione dell'art. 612 cod. pen., sostenendo che il Giudice avrebbe travisato il fatto e le prove relative, non essendo dimostrata la commissione del reato. Quanto all'elemento materiale il giudice contraddittoriamente afferma che l'imputato ha usato un linguaggio sibillino, ossia ambiguo e misterioso, ma poi sostiene che con la frase sarebbe stato preannunciato un male imprecisato. Inoltre, il Giudice avrebbe mal interpretato il significato della frase in lingua sarda ed avrebbe omesso di motivare su un'eccezione difensiva con la quale si deduceva che il male minacciato non era possibile e quindi il reato era impossibile ai sensi dell'art. 49 cod. pen.. Mancava la prova ogni oltre ragionevole dubbio del reato contestato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, insufficienza e contraddittoriet\u00e0 della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di minaccia commesso in lingua sarda. Il Giudice ha asserito che poich\u00e9 tra l'imputato e la vittima vi era stato un diverbio circa mezzora prima, la minaccia era stata pronunciata a gran voce proprio nei pressi della stanza in cui si trovava il AN affinch\u00e9 fosse da lui ascoltata. Tuttavia, LV PI e MA SS, quanto al diverbio, avevano riferito che si era trattato di un piccolo battibecco durato pochi secondi, mentre AR IA TT non aveva affermato che l'imputato aveva pronunciato la frase a gran voce affinch\u00e9 fosse ascoltata dal AN e tale circostanza era stata arbitrariamente dedotta dal Giudice. Neppure il giudice si era confrontato con la tesi sostenuta dall'imputato, che aveva affermato che la frase era indirizzata ad un detenuto e non al AN. Inoltre, il Giudice aveva arbitrariamente interpretato le prove ponendo in collegamento la minaccia in lingua sarda, onde affermarne la sua natura minatoria ai danni del AN, con quella in lingua italiana del 9 agosto 2017, che neppure era stata provata. Infine, il Giudice aveva affermato un dato che trascendeva le prove, sostenendo che la minaccia in lingua sarda era stata profferita dall'imputato senza curarsi della presenza di altre persone oltre il AN, non considerando che l'odierno ricorrente aveva asserito di non essersi accorto della presenza di altre persone.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, insufficienza e contraddittoriet\u00e0 della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilit\u00e0 per il reato di minaccia commesso in lingua italiana in data 9 agosto 2017. Il Giudice, evidenzia il ricorrente, ha affermato la sua responsabilit\u00e0 pur in assenza di testimoni, asserendo che della veridicit\u00e0 delle dichiarazioni accusatorie del AN non vi era motivo di dubitare. Tale motivazione risulta apodittica, non indicando le ragioni per le quali il AN \u00e8 stato ritenuto pi\u00f9 attendibile dell'imputato. Inoltre, essa si pone in contrasto con la motivazione posta a base dell'assoluzione dell'imputato dai reati di ingiuria, ossia la circostanza che in relazione ad essi le dichiarazioni del AN non risultavano riscontrate da quelle di altri soggetti che avevano assistito ai fatti. La motivazione non dava risposta alle argomentazioni difensive contenute nelle memorie con le quali si era evidenziata la assenza di persone che avessero assistito alla minaccia in lingua italiana.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine all'idoneit\u00e0 dei certificati medici a riscontrare le minacce. Il Giudice aveva affermato che da un certificato medico del 18 settembre 2017 del dott. Tronci emergeva che la minaccia aveva cagionato turbamento psichico nel AN. In realt\u00e0 i certificati medici erano tre e il Giudice non aveva chiarito le ragioni per le quali aveva ritenuto vere e probanti le affermazioni contenute nel certificato, considerato anche che l'imputato, nel corso del suo interrogatorio, aveva asserito di essere stato a sua volta minacciato dalla infermiera ND, moglie del medico che aveva redatto il certificato. Nella memoria difensiva si era pure dedotto che i certificati erano estremamente generici, perch\u00e9 si limitavano a riportare quanto asserito dal AN, e comunque erano inattendibili. Peraltro, i certificati erano in contrasto tra loro in ordine al luogo ove il AN avrebbe subito le minacce dell'AL. Il Giudice non poteva, quindi, utilizzare i certificati quali riscontri alle dichiarazioni del AN.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso \u00e8 inammissibile. Laddove il ricorrente si duole dell'utilizzo, in motivazione, del termine \u00absibillino\u00bb per descrivere il linguaggio utilizzato per minacciare l'imputato, in quanto tale termine contrasterebbe con la affermazione secondo la quale il male minacciato sarebbe imprecisato, non risulta ravvisabile una contraddittoriet\u00e0 o una illogicit\u00e0 manifesta della motivazione stessa. Quanto alla affermazione del ricorrente secondo la quale la espressione in lingua sarda da lui utilizzata non integrerebbe una minaccia e sarebbe stata mal interpretata dal Giudice, che avrebbe ad essa attribuito un significato minatorio in realt\u00e0 insussistente, il ricorrente solleva una questione che, inerendo alla corretta interpretazione da parte del Giudice dell'espressione pronunciata in una lingua diversa da quella italiana, costituisce una questione d\u00ec merito e che, in quanto tale, non \u00e8 deducibile in questa sede di legittimit\u00e0. 2. Anche il secondo motivo di ricorso \u00e8 inammissibile, non potendo ravvisarsi alcuna mancanza, contraddittoriet\u00e0 o manifesta illogicit\u00e0 della motivazione circa la sussistenza del dolo in ordine alla minaccia in lingua sarda. Esso \u00e8 stato desunto sia dalle modalit\u00e0 della condotta dell'AL, avendo egli profferito l'espressione minatoria a gran voce, in modo che il AN, posto in una stanza sita a poca distanza, potesse sentirla, sia dalla circostanza che tale condotta \u00e8 avvenuta circa mezzora dopo che tra \u00ed due vi era stato un altro contrasto. La circostanza che taluno di coloro che avevano assistito all'antecedente contrasto tra i due lo abbia definito un \u00abbattibecco\u00bb, mentre il Giudice ha utilizzato la parola \u00abdiverbio\u00bb, e che esso sia durato pochi secondi non assume particolare rilievo e non inficia il ragionamento posto a base della decisione. Peraltro, in tal modo il Giudice ha fornito adeguata risposta alla tesi difensiva secondo la quale l'AL, con detta espressione, intendeva riferirsi ad un detenuto e quindi a soggetto diverso dal AN. Quanto all'episodio del 9 agosto 2017, che pure viene utilizzato dal Giudice per attribuire a detta espressione un significato minatorio, esso, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, \u00e8 stato ritenuto provato dal giudice del merito, come appresso si dir\u00e0. Del tutto irrilevante \u00e8 poi la circostanza che il Giudice abbia ritenuto che l'imputato nel profferire la minaccia in lingua sarda, si sia mostrato o meno incurante della presenza di altre persone, oltre al AN, poich\u00e9 non \u00e8 da tale circostanza che dipende la sussistenza del reato.
3. Anche il terzo motivo \u00e8 inammissibile per manifesta infondatezza. Il Giudice di primo grado ha assolto l'imputato dai reati di ingiuria non perch\u00e9 ad essi non avrebbe assistito alcuno di coloro che hanno reso dichiarazioni nel corso delle indagini, ma perch\u00e9, anche aderendo alla ipotesi accusatoria, la condotta complessiva dell'imputato non integrava il reato di atti persecutori, trattandosi di condotte sporadiche e molto diluite nel tempo, e le ingiurie di per se stesse non sono penalmente sanzionate. Ne consegue che non sussiste alcuna contraddittoriet\u00e0 o manifesta illogicit\u00e0 della motivazione laddove si assolve l'AL dalle imputazioni di ingiuria e lo si condanna per i soli fatti integranti minaccia. Quanto alla mancanza di motivazione in ordine alla attendibilit\u00e0 del AN, deve osservarsi che il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio reiteratamente affermato da questa Corte di cassazione in tema di testimonianza, secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilit\u00e0 penale dell'imputato, previa verifica, pi\u00f9 penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilit\u00e0 soggettiva del dichiarante e dell'attendibilit\u00e0 intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, n\u00e9 assistere ogni segmento della narrazione (ex multis Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312). In particolare, nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza si ricava che il Giudice del merito ha ritenuto le dichiarazioni del AN attendibili in quanto riscontrate, quanto all'episodio del 14 settembre 2017, dalle dichiarazioni di AR IA TT, e quanto all'episodio del 9 agosto 2017, in quanto non contraddette da alcun elemento. Inoltre, dando credito alle dichiarazioni del AN, il giudice di primo grado ha implicitamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni dell'imputato, che aveva negato l'addebito. N\u00e9 poteva ravvisarsi un obbligo del giudicante di motivare specificamente le ragioni per le quali non riteneva di condividere la tesi difensiva, essendosi il difensore limitato, con la sua memoria, ad affermare genericamente che il suo assistito mai aveva minacciato o ingiuriato il AN.
4. Anche il quarto motivo di ricorso \u00e8 inammissibile. Il giudice di primo grado ha fatto riferimento ai certificati medici non quale riscontro alle dichiarazioni accusatorie del AN, ma per affermare che le due condotte andavano qualificate come minaccia grave ai sensi dell'art. 612, secondo comma, cod. pen.. Il ricorrente mostra di non confrontarsi con le reali ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione, cosicch\u00e9 il motivo di ricorso risulta inammissibile per genericit\u00e0. La mancanza di specificit\u00e0 del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericit\u00e0, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificit\u00e0 conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilit\u00e0 (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
5. All'inammissibilit\u00e0 del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t"], "relatore": ["ROMANO MICHELE"], "presidente": ["GUARDIANO ALFREDO"], "decision_date": "2022-01-13", "hearing_date": "2021-09-30", "short_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.01042 del 13/01/2022", "long_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.01042 del 13/01/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:01042PEN), udienza del 30/09/2021,Presidente
GUARDIANO ALFREDO
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udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore del ricorrente, avv. Siro Bargiacchi, in sostituzione dell'avv. Alessandro Ballicu, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. ha dichiarato non punibile PI GO AL per due delitti di minaccia commessi verbalmente, uno in lingua italiana il 9 agosto 2017 e l'altro in lingua sarda il 14 settembre 2017, ai danni di PA AN, come lui infermiere professionale assegnato alla medesima casa circondariale, cos\u00ec diversamente qualificati i fatti originariamente contestati come un unico delitto di atti persecutori.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso PI GO AL, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione alla minaccia in lingua sarda, la violazione dell'art. 612 cod. pen., sostenendo che il Giudice avrebbe travisato il fatto e le prove relative, non essendo dimostrata la commissione del reato. Quanto all'elemento materiale il giudice contraddittoriamente afferma che l'imputato ha usato un linguaggio sibillino, ossia ambiguo e misterioso, ma poi sostiene che con la frase sarebbe stato preannunciato un male imprecisato. Inoltre, il Giudice avrebbe mal interpretato il significato della frase in lingua sarda ed avrebbe omesso di motivare su un'eccezione difensiva con la quale si deduceva che il male minacciato non era possibile e quindi il reato era impossibile ai sensi dell'art. 49 cod. pen.. Mancava la prova ogni oltre ragionevole dubbio del reato contestato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, insufficienza e contraddittoriet\u00e0 della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di minaccia commesso in lingua sarda. Il Giudice ha asserito che poich\u00e9 tra l'imputato e la vittima vi era stato un diverbio circa mezzora prima, la minaccia era stata pronunciata a gran voce proprio nei pressi della stanza in cui si trovava il AN affinch\u00e9 fosse da lui ascoltata. Tuttavia, LV PI e MA SS, quanto al diverbio, avevano riferito che si era trattato di un piccolo battibecco durato pochi secondi, mentre AR IA TT non aveva affermato che l'imputato aveva pronunciato la frase a gran voce affinch\u00e9 fosse ascoltata dal AN e tale circostanza era stata arbitrariamente dedotta dal Giudice. Neppure il giudice si era confrontato con la tesi sostenuta dall'imputato, che aveva affermato che la frase era indirizzata ad un detenuto e non al AN. Inoltre, il Giudice aveva arbitrariamente interpretato le prove ponendo in collegamento la minaccia in lingua sarda, onde affermarne la sua natura minatoria ai danni del AN, con quella in lingua italiana del 9 agosto 2017, che neppure era stata provata. Infine, il Giudice aveva affermato un dato che trascendeva le prove, sostenendo che la minaccia in lingua sarda era stata profferita dall'imputato senza curarsi della presenza di altre persone oltre il AN, non considerando che l'odierno ricorrente aveva asserito di non essersi accorto della presenza di altre persone.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, insufficienza e contraddittoriet\u00e0 della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilit\u00e0 per il reato di minaccia commesso in lingua italiana in data 9 agosto 2017. Il Giudice, evidenzia il ricorrente, ha affermato la sua responsabilit\u00e0 pur in assenza di testimoni, asserendo che della veridicit\u00e0 delle dichiarazioni accusatorie del AN non vi era motivo di dubitare. Tale motivazione risulta apodittica, non indicando le ragioni per le quali il AN \u00e8 stato ritenuto pi\u00f9 attendibile dell'imputato. Inoltre, essa si pone in contrasto con la motivazione posta a base dell'assoluzione dell'imputato dai reati di ingiuria, ossia la circostanza che in relazione ad essi le dichiarazioni del AN non risultavano riscontrate da quelle di altri soggetti che avevano assistito ai fatti. La motivazione non dava risposta alle argomentazioni difensive contenute nelle memorie con le quali si era evidenziata la assenza di persone che avessero assistito alla minaccia in lingua italiana.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine all'idoneit\u00e0 dei certificati medici a riscontrare le minacce. Il Giudice aveva affermato che da un certificato medico del 18 settembre 2017 del dott. Tronci emergeva che la minaccia aveva cagionato turbamento psichico nel AN. In realt\u00e0 i certificati medici erano tre e il Giudice non aveva chiarito le ragioni per le quali aveva ritenuto vere e probanti le affermazioni contenute nel certificato, considerato anche che l'imputato, nel corso del suo interrogatorio, aveva asserito di essere stato a sua volta minacciato dalla infermiera ND, moglie del medico che aveva redatto il certificato. Nella memoria difensiva si era pure dedotto che i certificati erano estremamente generici, perch\u00e9 si limitavano a riportare quanto asserito dal AN, e comunque erano inattendibili. Peraltro, i certificati erano in contrasto tra loro in ordine al luogo ove il AN avrebbe subito le minacce dell'AL. Il Giudice non poteva, quindi, utilizzare i certificati quali riscontri alle dichiarazioni del AN.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso \u00e8 inammissibile. Laddove il ricorrente si duole dell'utilizzo, in motivazione, del termine \u00absibillino\u00bb per descrivere il linguaggio utilizzato per minacciare l'imputato, in quanto tale termine contrasterebbe con la affermazione secondo la quale il male minacciato sarebbe imprecisato, non risulta ravvisabile una contraddittoriet\u00e0 o una illogicit\u00e0 manifesta della motivazione stessa. Quanto alla affermazione del ricorrente secondo la quale la espressione in lingua sarda da lui utilizzata non integrerebbe una minaccia e sarebbe stata mal interpretata dal Giudice, che avrebbe ad essa attribuito un significato minatorio in realt\u00e0 insussistente, il ricorrente solleva una questione che, inerendo alla corretta interpretazione da parte del Giudice dell'espressione pronunciata in una lingua diversa da quella italiana, costituisce una questione d\u00ec merito e che, in quanto tale, non \u00e8 deducibile in questa sede di legittimit\u00e0. 2. Anche il secondo motivo di ricorso \u00e8 inammissibile, non potendo ravvisarsi alcuna mancanza, contraddittoriet\u00e0 o manifesta illogicit\u00e0 della motivazione circa la sussistenza del dolo in ordine alla minaccia in lingua sarda. Esso \u00e8 stato desunto sia dalle modalit\u00e0 della condotta dell'AL, avendo egli profferito l'espressione minatoria a gran voce, in modo che il AN, posto in una stanza sita a poca distanza, potesse sentirla, sia dalla circostanza che tale condotta \u00e8 avvenuta circa mezzora dopo che tra \u00ed due vi era stato un altro contrasto. La circostanza che taluno di coloro che avevano assistito all'antecedente contrasto tra i due lo abbia definito un \u00abbattibecco\u00bb, mentre il Giudice ha utilizzato la parola \u00abdiverbio\u00bb, e che esso sia durato pochi secondi non assume particolare rilievo e non inficia il ragionamento posto a base della decisione. Peraltro, in tal modo il Giudice ha fornito adeguata risposta alla tesi difensiva secondo la quale l'AL, con detta espressione, intendeva riferirsi ad un detenuto e quindi a soggetto diverso dal AN. Quanto all'episodio del 9 agosto 2017, che pure viene utilizzato dal Giudice per attribuire a detta espressione un significato minatorio, esso, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, \u00e8 stato ritenuto provato dal giudice del merito, come appresso si dir\u00e0. Del tutto irrilevante \u00e8 poi la circostanza che il Giudice abbia ritenuto che l'imputato nel profferire la minaccia in lingua sarda, si sia mostrato o meno incurante della presenza di altre persone, oltre al AN, poich\u00e9 non \u00e8 da tale circostanza che dipende la sussistenza del reato.
3. Anche il terzo motivo \u00e8 inammissibile per manifesta infondatezza. Il Giudice di primo grado ha assolto l'imputato dai reati di ingiuria non perch\u00e9 ad essi non avrebbe assistito alcuno di coloro che hanno reso dichiarazioni nel corso delle indagini, ma perch\u00e9, anche aderendo alla ipotesi accusatoria, la condotta complessiva dell'imputato non integrava il reato di atti persecutori, trattandosi di condotte sporadiche e molto diluite nel tempo, e le ingiurie di per se stesse non sono penalmente sanzionate. Ne consegue che non sussiste alcuna contraddittoriet\u00e0 o manifesta illogicit\u00e0 della motivazione laddove si assolve l'AL dalle imputazioni di ingiuria e lo si condanna per i soli fatti integranti minaccia. Quanto alla mancanza di motivazione in ordine alla attendibilit\u00e0 del AN, deve osservarsi che il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio reiteratamente affermato da questa Corte di cassazione in tema di testimonianza, secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilit\u00e0 penale dell'imputato, previa verifica, pi\u00f9 penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilit\u00e0 soggettiva del dichiarante e dell'attendibilit\u00e0 intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, n\u00e9 assistere ogni segmento della narrazione (ex multis Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312). In particolare, nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza si ricava che il Giudice del merito ha ritenuto le dichiarazioni del AN attendibili in quanto riscontrate, quanto all'episodio del 14 settembre 2017, dalle dichiarazioni di AR IA TT, e quanto all'episodio del 9 agosto 2017, in quanto non contraddette da alcun elemento. Inoltre, dando credito alle dichiarazioni del AN, il giudice di primo grado ha implicitamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni dell'imputato, che aveva negato l'addebito. N\u00e9 poteva ravvisarsi un obbligo del giudicante di motivare specificamente le ragioni per le quali non riteneva di condividere la tesi difensiva, essendosi il difensore limitato, con la sua memoria, ad affermare genericamente che il suo assistito mai aveva minacciato o ingiuriato il AN.
4. Anche il quarto motivo di ricorso \u00e8 inammissibile. Il giudice di primo grado ha fatto riferimento ai certificati medici non quale riscontro alle dichiarazioni accusatorie del AN, ma per affermare che le due condotte andavano qualificate come minaccia grave ai sensi dell'art. 612, secondo comma, cod. pen.. Il ricorrente mostra di non confrontarsi con le reali ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione, cosicch\u00e9 il motivo di ricorso risulta inammissibile per genericit\u00e0. La mancanza di specificit\u00e0 del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericit\u00e0, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificit\u00e0 conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilit\u00e0 (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
5. All'inammissibilit\u00e0 del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
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