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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/09/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Elisa BERTILLO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2331 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea CARRINO e dall'avv. Laura Parte_1
CUSATO
OPPONENTE
E rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Simona MIGLIO
E
, in persona del legale rappresentante pro RO tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emilia TODARELLO
OPPOSTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto che, in data 19 ottobre 2022, gli è stata notificata da RO un'intimazione di pagamento n. 097 2022 9047636868 000 relativa agli avvisi di addebito nn. 397
2016 0019217488 000, 397 2016 0030246278 000 avente ad oggetto contributi previdenziali per crediti relativi all'anno 2010, 2011 e 2015 e chiesto al Tribunale di:
«a) accertata la propria giurisdizione e la propria competenza, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione avversa, dichiarare illegittimi e/o inefficaci per tutti i motivi di cui in narrativa i pretesi crediti avversi disponendo il consequenziale annullamento degli avvisi di addebito nn. 397 2016 0019217488 000
e 397 2016 0030246278 000 opposti;
b) dichiarare intervenuta la decadenza dal diritto di riscuotere i presunti crediti previdenziali ivi contenuti;
c) condannare le parti convenute al pagamento delle spese di giudizio, con clausola di attribuzione in favore
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dei sottoscritti procuratori anticipatari».
e hanno contestato la fondatezza della pretesa e CP_1 RO chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al fine di valutare la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da , deve, innanzitutto, premettersi che il vigente sistema di tutela RO giurisdizionale per le entrate previdenziali, ed in genere per quelle non tributarie, prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione a ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ovverosia nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque pria delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80), dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17 luglio 2015, n. 15116; Cass. 22 maggio 2013, n. 12583).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, aventi ad oggetto il merito della CP_ pretesa creditoria, soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore (l' , mentre il concessionario del servizio di riscossione (nella specie, , ora è CP_3 RO legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo o del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
Pertanto, legittimato a resistere all'azione con la quale il debitore contesta nel merito la
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CP_ sussistenza del credito, eccependone l'estinzione per prescrizione, è l'ente impositore, cioè l mentre legittimato passivo a resistere all'azione volta a far valere vizi formali dell'atto esecutivo è
l'ente concessionario della riscossione, cioè l' . RO
Ne consegue, nel caso di specie, alla luce delle contestazioni formali e di merito sollevate dal ricorrente, il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di RO
.
[...]
2. Occorre, quindi, passare ad inquadrare l'odierna domanda.
L'opponente lamenta la notifica di una intimazione di pagamento con la quale l'ente concessionario ha invitato a regolarizzare il debito derivante da precedenti avvisi di addebito, asseritamente non notificati, con conseguente prescrizione dei crediti contributivi richiesti. Sostiene infatti che tra la data di presunta notifica degli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento opposta sia decorso un termine superiore a cinque anni.
3. Occorre allora valutare gli effetti dalla mancata opposizione agli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata.
L'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 prevede che contro l'iscrizione a ruolo il contribuente possa proporre opposizione entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità tale termine è perentorio, in quanto diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (cfr., tra le altre, Cass., sez. un., 17 novembre
2016, n. 23397; Cass., sez. lav., 8 giugno 2015, n. 11749). Ne consegue che, decorso tale termine, il contribuente può agire, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., solo per far valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo.
Tali argomentazioni riguardano anche gli avvisi di addebito.
Infatti l'avviso di addebito ha la stessa efficacia, quale titolo esecutivo, della cartella esattoriale.
L'art. 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 CP_ luglio 2010 n. 122 relativo al potenziamento dei processi di riscossione dell' ha così disposto:
«A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute CP_ all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio
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fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso
l'atto».
Il comma 14 del citato articolo stabilisce che «Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito CP_1 dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione».
Ne consegue che all'avviso di addebito trovano applicazione le medesime disposizioni riferite alla riscossione dei contributi previdenziali tramite cartella esattoriale di cui al d. lgs. n. 46/1999.
Da queste premesse, posto che il contribuente contesta l'esistenza della notifica degli avvisi di addebito, ne consegue o che tali atti siano stati regolarmente notificati al contribuente ed in tal caso il debito in essi riportato è divenuto incontrovertibile, per cui potrebbero rilevare esclusivamente vicende successive alla cartella esattoriale (per esempio prescrizione dei crediti maturata successivamente alla definitività della cartella esattoriale, ovvero estinzione del debito per pagamento intervenuto successivamente a tale momento) ovvero che gli atti in questione non siano stati regolarmente notificati con la conseguenza che ben potrebbe essere ammessa una opposizione tardiva ovvero una autonoma contestazione della sussistenza del debito.
L'incontrovertibilità dei titoli, tuttavia, non può escludere la rilevanza di vicende ad esso successive, quali per esempio l'estinzione del debito per intervenuto pagamento ovvero l'intervenuta prescrizione successivamente alla notifica della cartella esattoriale.
Essendo stata eccepita da parte ricorrente la prescrizione del debito occorre verificare la tipologia di prescrizione applicabile nei confronti di un credito contenuto in una cartella esattoriale divenuta incontrovertibile. Sul punto, deve ricordarsi che Cass. sez. un. 17.11.2016, n. 23397 ha definitivamente stabilito che il credito riportato in una cartella di pagamento non opposta si prescrive nel termine di cinque anni (e non di dieci) decorrente dalla data della notifica della cartella.
4. Nel caso di specie, il credito portato dall'avviso di addebito n. 397 2016 0019217488
000, asseritamente notificato in data 13 novembre 2016, risulta prescritto.
Invero, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede opposta il termine di prescrizione era decorso. Infatti, pur computando le sospensioni disposte dalla normativa
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emergenziale legate alla pandemia da COVID-19, per complessivi 311 giorni (dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 ex art. 37 del d.l. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020 e dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021 ex art. 11, co. 9 del D.L. 31.12.2020, convertito in l. 21/2021) il nuovo periodo calcolato a decorrere dal 13 novembre 2016 veniva a scadere il 20 settembre 2022, sicchè
l'intimazione di pagamento di ottobre 2022 è successiva e inidonea ad interrompere la prescrizione.
Sono quelle sopra indicate le norme relative alla sospensione dei termini di prescrizione, mentre le disposizioni citate da riguardano la sospensione della prescrizione dei crediti per i CP_1 quali siano stati sospesi i termini di versamento.
Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 che recita, al comma 1: «Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159».
L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione».
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Né può ritenersi che il parziale pagamento – peraltro contestato – nel 2018 sia atto idoneo ad interrompere la prescrizione, in quanto dall'attestazione in atti (v. doc. n. 4 fasc. non è CP_1 dato evincere a quale titolo il pagamento parziale sarebbe stato effettuato e, conseguentemente, verificare l'effettiva volontà del ricorrente di riconoscere la pretesa creditoria e attribuire efficacia interruttiva della prescrizione al pagamento (cfr. Cass. 27 marzo 2017, n. 7820 secondo cui «il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere
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il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione "in acconto", non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata»).
5. Non risulta invece prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n. 397 2016
0030246278 000, notificato in data 22 dicembre 2016.
Infondate sono innanzitutto le censure relative alla notifica effettuata via pec dell'atto impugnato, in merito alle quali è sufficiente richiamare il recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui alle notifiche telematiche di cartelle e avvisi di addebito trova applicazione il principio generale per cui gli eventuali vizi non comportano la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo (sul punto v., da ultimo, Cass., sez. VI, 3 febbraio 2021, n. 2366), scopo che, nel caso di specie, deve ritenersi raggiunto non avendo parte attrice contestato di aver ricevuto la notifica dell'atto opposto, limitandosi a contestazioni del tutto generiche, quali la mancanza dell'attestazione di conformità.
Ne consegue che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede opposta, 19 ottobre 2022, il termine di prescrizione non era decorso. Invero, devono considerarsi, al fine del computo del termine prescrizionale, le sospensioni disposte dalla normativa emergenziale legate alla pandemia da COVID-19, per complessivi 311 giorni (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 ex art. 37 del d.l. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021 ex art. 11, co. 9 del D.L. 31.12.2020, convertito in l. 21/2021), per cui il nuovo periodo calcolato a decorrere dal 22 dicembre 2016 veniva a scadere il 29 ottobre 2022, cosicchè
l'intimazione di pagamento ha tempestivamente interrotto il termine.
6. In conclusione, deve essere dichiarato prescritto il credito portato dall'avviso di addebito 397 2016 0019217488 000 e rigettato per il resto il ricorso.
7. Le spese di lite devono essere integralmente compensate atteso il parziale accoglimento della domanda.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. dichiara prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 397 2016 0019217488 000, che annulla;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite.
6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Civitavecchia, 10 settembre 2025
GIUDICE
Elisa Bertillo
7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Elisa BERTILLO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2331 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea CARRINO e dall'avv. Laura Parte_1
CUSATO
OPPONENTE
E rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Simona MIGLIO
E
, in persona del legale rappresentante pro RO tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emilia TODARELLO
OPPOSTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto che, in data 19 ottobre 2022, gli è stata notificata da RO un'intimazione di pagamento n. 097 2022 9047636868 000 relativa agli avvisi di addebito nn. 397
2016 0019217488 000, 397 2016 0030246278 000 avente ad oggetto contributi previdenziali per crediti relativi all'anno 2010, 2011 e 2015 e chiesto al Tribunale di:
«a) accertata la propria giurisdizione e la propria competenza, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione avversa, dichiarare illegittimi e/o inefficaci per tutti i motivi di cui in narrativa i pretesi crediti avversi disponendo il consequenziale annullamento degli avvisi di addebito nn. 397 2016 0019217488 000
e 397 2016 0030246278 000 opposti;
b) dichiarare intervenuta la decadenza dal diritto di riscuotere i presunti crediti previdenziali ivi contenuti;
c) condannare le parti convenute al pagamento delle spese di giudizio, con clausola di attribuzione in favore
1 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dei sottoscritti procuratori anticipatari».
e hanno contestato la fondatezza della pretesa e CP_1 RO chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al fine di valutare la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da , deve, innanzitutto, premettersi che il vigente sistema di tutela RO giurisdizionale per le entrate previdenziali, ed in genere per quelle non tributarie, prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione a ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ovverosia nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque pria delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80), dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17 luglio 2015, n. 15116; Cass. 22 maggio 2013, n. 12583).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, aventi ad oggetto il merito della CP_ pretesa creditoria, soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore (l' , mentre il concessionario del servizio di riscossione (nella specie, , ora è CP_3 RO legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo o del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
Pertanto, legittimato a resistere all'azione con la quale il debitore contesta nel merito la
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CP_ sussistenza del credito, eccependone l'estinzione per prescrizione, è l'ente impositore, cioè l mentre legittimato passivo a resistere all'azione volta a far valere vizi formali dell'atto esecutivo è
l'ente concessionario della riscossione, cioè l' . RO
Ne consegue, nel caso di specie, alla luce delle contestazioni formali e di merito sollevate dal ricorrente, il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di RO
.
[...]
2. Occorre, quindi, passare ad inquadrare l'odierna domanda.
L'opponente lamenta la notifica di una intimazione di pagamento con la quale l'ente concessionario ha invitato a regolarizzare il debito derivante da precedenti avvisi di addebito, asseritamente non notificati, con conseguente prescrizione dei crediti contributivi richiesti. Sostiene infatti che tra la data di presunta notifica degli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento opposta sia decorso un termine superiore a cinque anni.
3. Occorre allora valutare gli effetti dalla mancata opposizione agli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata.
L'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 prevede che contro l'iscrizione a ruolo il contribuente possa proporre opposizione entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità tale termine è perentorio, in quanto diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (cfr., tra le altre, Cass., sez. un., 17 novembre
2016, n. 23397; Cass., sez. lav., 8 giugno 2015, n. 11749). Ne consegue che, decorso tale termine, il contribuente può agire, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., solo per far valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo.
Tali argomentazioni riguardano anche gli avvisi di addebito.
Infatti l'avviso di addebito ha la stessa efficacia, quale titolo esecutivo, della cartella esattoriale.
L'art. 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 CP_ luglio 2010 n. 122 relativo al potenziamento dei processi di riscossione dell' ha così disposto:
«A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute CP_ all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio
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fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso
l'atto».
Il comma 14 del citato articolo stabilisce che «Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito CP_1 dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione».
Ne consegue che all'avviso di addebito trovano applicazione le medesime disposizioni riferite alla riscossione dei contributi previdenziali tramite cartella esattoriale di cui al d. lgs. n. 46/1999.
Da queste premesse, posto che il contribuente contesta l'esistenza della notifica degli avvisi di addebito, ne consegue o che tali atti siano stati regolarmente notificati al contribuente ed in tal caso il debito in essi riportato è divenuto incontrovertibile, per cui potrebbero rilevare esclusivamente vicende successive alla cartella esattoriale (per esempio prescrizione dei crediti maturata successivamente alla definitività della cartella esattoriale, ovvero estinzione del debito per pagamento intervenuto successivamente a tale momento) ovvero che gli atti in questione non siano stati regolarmente notificati con la conseguenza che ben potrebbe essere ammessa una opposizione tardiva ovvero una autonoma contestazione della sussistenza del debito.
L'incontrovertibilità dei titoli, tuttavia, non può escludere la rilevanza di vicende ad esso successive, quali per esempio l'estinzione del debito per intervenuto pagamento ovvero l'intervenuta prescrizione successivamente alla notifica della cartella esattoriale.
Essendo stata eccepita da parte ricorrente la prescrizione del debito occorre verificare la tipologia di prescrizione applicabile nei confronti di un credito contenuto in una cartella esattoriale divenuta incontrovertibile. Sul punto, deve ricordarsi che Cass. sez. un. 17.11.2016, n. 23397 ha definitivamente stabilito che il credito riportato in una cartella di pagamento non opposta si prescrive nel termine di cinque anni (e non di dieci) decorrente dalla data della notifica della cartella.
4. Nel caso di specie, il credito portato dall'avviso di addebito n. 397 2016 0019217488
000, asseritamente notificato in data 13 novembre 2016, risulta prescritto.
Invero, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede opposta il termine di prescrizione era decorso. Infatti, pur computando le sospensioni disposte dalla normativa
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emergenziale legate alla pandemia da COVID-19, per complessivi 311 giorni (dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 ex art. 37 del d.l. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020 e dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021 ex art. 11, co. 9 del D.L. 31.12.2020, convertito in l. 21/2021) il nuovo periodo calcolato a decorrere dal 13 novembre 2016 veniva a scadere il 20 settembre 2022, sicchè
l'intimazione di pagamento di ottobre 2022 è successiva e inidonea ad interrompere la prescrizione.
Sono quelle sopra indicate le norme relative alla sospensione dei termini di prescrizione, mentre le disposizioni citate da riguardano la sospensione della prescrizione dei crediti per i CP_1 quali siano stati sospesi i termini di versamento.
Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 che recita, al comma 1: «Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159».
L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione».
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Né può ritenersi che il parziale pagamento – peraltro contestato – nel 2018 sia atto idoneo ad interrompere la prescrizione, in quanto dall'attestazione in atti (v. doc. n. 4 fasc. non è CP_1 dato evincere a quale titolo il pagamento parziale sarebbe stato effettuato e, conseguentemente, verificare l'effettiva volontà del ricorrente di riconoscere la pretesa creditoria e attribuire efficacia interruttiva della prescrizione al pagamento (cfr. Cass. 27 marzo 2017, n. 7820 secondo cui «il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere
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il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione "in acconto", non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata»).
5. Non risulta invece prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n. 397 2016
0030246278 000, notificato in data 22 dicembre 2016.
Infondate sono innanzitutto le censure relative alla notifica effettuata via pec dell'atto impugnato, in merito alle quali è sufficiente richiamare il recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui alle notifiche telematiche di cartelle e avvisi di addebito trova applicazione il principio generale per cui gli eventuali vizi non comportano la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo (sul punto v., da ultimo, Cass., sez. VI, 3 febbraio 2021, n. 2366), scopo che, nel caso di specie, deve ritenersi raggiunto non avendo parte attrice contestato di aver ricevuto la notifica dell'atto opposto, limitandosi a contestazioni del tutto generiche, quali la mancanza dell'attestazione di conformità.
Ne consegue che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede opposta, 19 ottobre 2022, il termine di prescrizione non era decorso. Invero, devono considerarsi, al fine del computo del termine prescrizionale, le sospensioni disposte dalla normativa emergenziale legate alla pandemia da COVID-19, per complessivi 311 giorni (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 ex art. 37 del d.l. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021 ex art. 11, co. 9 del D.L. 31.12.2020, convertito in l. 21/2021), per cui il nuovo periodo calcolato a decorrere dal 22 dicembre 2016 veniva a scadere il 29 ottobre 2022, cosicchè
l'intimazione di pagamento ha tempestivamente interrotto il termine.
6. In conclusione, deve essere dichiarato prescritto il credito portato dall'avviso di addebito 397 2016 0019217488 000 e rigettato per il resto il ricorso.
7. Le spese di lite devono essere integralmente compensate atteso il parziale accoglimento della domanda.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. dichiara prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 397 2016 0019217488 000, che annulla;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite.
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Civitavecchia, 10 settembre 2025
GIUDICE
Elisa Bertillo
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