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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6263/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
Rosario Maria Annibale Cupri Presidente
Stefania Muratore Giudice rel.-est.
Rossella Vittorini Giudice riunito in camera di consiglio;
all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127ter c.p.c. del 03/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 6263/2023 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Lo Faro Rosa Emanuela come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note del 24/06/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex artt. 281decies c.p.c. e 19ter d. lgs. 150/2011, depositato in data 17/05/2023,
[...]
, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento di rigetto Parte_1 per inammissibilità della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, emesso dalla
Questura di Catania in data 20/04/2023, notificato in pari data, chiedendo di annullare il pagina 1 di 10 provvedimento impugnato e, per l'effetto, di riconoscere il proprio diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Con decreto del 14/06/2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Il P.M. ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso, ritenuto infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza del 19/11/2024 nessuno è comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata ex artt. 181 e
309 c.p.c.
All'udienza del 14/01/2025 parte ricorrente ha fatto presente che, per errore, il procedimento è stato iscritto due volte, ha depositato copia cartacea della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e ha chiesto rinvio per il deposito di documentazione lavorativa. Il Giudice designato, rilevata la pendenza innanzi ad altro giudice della sezione di identico procedimento, iscritto al n. R.G. 6294/2023, ha disposto la trasmissione del fascicolo al presidente della sezione per gli adempimenti di sua competenza.
Con ordinanza del 20/2/2025 il giudice designato per la trattazione, vista l'assegnazione da parte del presidente di sezione del procedimento n. R.G. 6294/2023, al fine di valutarne la riunione con quello iscritto al n. R.G. 6263/2023, rilevato che trattasi di procedimenti identici, ne ha disposto la riunione ai sensi dell'art. 273 comma II c.p.c.
Con ulteriore ordinanza del 20/02/2025 il giudice designato per la trattazione ha invitato il ricorrente a rinnovare il ricorso, integrandolo con l'avvertimento di cui al numero 7), comma 3, art. 163 c.p.c. e a notificarlo alla controparte, rinviando per la prosecuzione al 15/05/2025, ex art. 127ter c.p.c.
In data 04/03/2025 parte ricorrente ha depositato prova della notifica della rinnovazione del ricorso.
Con ordinanza del 19/05/2025, rilevato che parte ricorrente non ha depositato note ex art. 127ter
c.p.c., la causa è stata rinviata, ex art. 127ter comma IV c.p.c., al 10/06/2025 (poi differita al
17/06/2025 in presenza).
All'udienza del 17/6/2025, il ricorrente ha insistito in ricorso, deducendo la sussistenza di un'integrazione socio-lavorativa del ricorrente.
Con ordinanza resa all'esito della predetta udienza, il giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, visti gli artt. 281terdecies e 275bis c.p.c., ha fissato per la precisazione delle conclusioni e pagina 2 di 10 la discussione orale l'udienza del 03/07/2025, poi sostituita da termine per note ex art. 127ter c.p.c.,
e ha assegnato alle parti termine fino al 24 giugno 2025 per il deposito di note limitate alla sola precisazione delle conclusioni e fino al 1 luglio 2025 per note conclusionali.
Con note del 24/5/2025 parte ricorrente ha insistito in ricorso e riepilogato il percorso di integrazione compiuto nel tessuto socio-lavorativo italiano e, con note in data 01/7/2025, ha insistito in ricorso e chiesto che la causa venisse posta in decisione.
II. Parte resistente, , non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica Controparte_1 del ricorso rinnovato, per cui deve esserne dichiarata la contumacia.
Si rileva che, ai fini della regolare costituzione della predetta parte, non può essere considerata la memoria depositata in data 23/4/2024 dalla in persona del Dirigente Controparte_2 dell' in quanto nel presente giudizio, che segue il rito semplificato di Controparte_3 cognizione, è necessaria la partecipazione dell'amministrazione statale tramite difesa tecnica dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, non essendo prevista nel presente rito la possibilità di costituzione tramite il funzionario dell'articolazione periferica dell'amministrazione.
III. Va precisato che, sebbene in ricorso si domandi impropriamente il riconoscimento di un permesso "per motivi speciali", è evidente dalle motivazioni dell'atto introduttivo che la domanda riguardi il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 d. lgs. 286/1998.
Ciò premesso, il decreto-legge n. 130/2020, convertito, con modifiche, in legge n. 173/2020, in vigore dal 20.12.2020, ha introdotto molteplici modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (D.
Lgs. n. 286/1998).
In particolare, l'art. 1 ha sostituito il comma 1.1 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998, così prevedendo:
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati,
pagina 3 di 10 firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”.
Dopo il comma 1.1 è stato inserito il seguente:
“1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
L'art. 15 del decreto legge 130/2020, intitolato “Disposizioni transitorie”, ha previsto che “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali”.
L'art. 7 del decreto legge n. 20/2023 («Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare»), convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023, ha tra l'altro modificato la disciplina della protezione speciale, espungendo il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, e quindi l'esplicito riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare. Ha inoltre espunto la seconda parte del comma 1.2, che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Ha, infine, escluso (espungendo la lett. a) dall'art. 6, comma 1-bis, d. lgs. n. 286/1998) la sua convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Al comma 2 l'art. 7 ha inoltre previsto una particolare disciplina transitoria, stabilendo che, per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continui ad applicarsi la disciplina previgente.
pagina 4 di 10 Ciò chiarito in diritto, l'odierno ricorrente ha avanzato l'istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in data 20/4/2023, per cui trova applicazione la disciplina successiva all'entrata in vigore del d.l. 20/2023 ma anteriore alla legge di conversione 50/2023.
I periodi abrogati dell'art. 19, comma 1.2 d. lgs. 286/1998 prevedevano un espresso divieto di respingimento o di espulsione tutte le volte in cui l'allontanamento potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, salvo che l'allontanamento stesso non fosse necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, o di protezione della salute (da qui la definizione di questa forma di protezione speciale come “relativa”, in quanto il diritto in questione era bilanciabile con tali ragioni). La norma indicava poi i noti quattro indici -elencazione da ritenersi non tassativa, ma solo esemplificativa- alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare.
Stante l'espresso divieto, non sottoposto ad ulteriori condizioni o requisiti, è opinione pacifica che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non fosse più necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa . Il principio, pacifico, era stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n.
173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023).
Ciò premesso, il Collegio rileva che la prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit. non ha invece subito alcuna modifica;
dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione
“di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. A sua volta, resta immutato il sesto comma dell'art. 5 cui tale norma fa rinvio, che dispone che pagina 5 di 10 nell'adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare
“salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma 1.1. TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti vuoi nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), vuoi più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3; alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare.
Sulla medesima scia si collocano i primi orientamenti della Suprema Corte, la quale, in una recente decisione, relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, offre -sebbene in un obiter dictum- una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998 (…). In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”.
In questo contesto normativo, si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti pagina 6 di 10 un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”.
La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461/2019 è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva della Corte, che negli ultimi anni, sempre fondandosi su principi costituzionali o di diritto unionale o internazionale, ha ritenuto che ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito (13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21,
3768/23 ); degli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel paese di origine
(2563/20); del rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa delle sevizie subite (8990/21); della situazione oggettiva del paese di origine (ai fini del giudizio di 'comparazione attenuata' (11912/20,
26671/22); del diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU. 24413/21, 41778/21) e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia
(23720/20, 32237/21, 34096/21) e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale (ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; dello sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione
(17204/21); della situazione esistente nel Paese di transito, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (13758/20); del considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica (4369/23).
Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto del percorso di inclusione intrapreso dal ricorrente nel contesto socio-economico italiano.
Il ricorrente, infatti, è arrivato in Italia nel 2004 con un visto regolare e, fino al 2012, ha lavorato con regolare permesso di soggiorno, con scadenza nel 2013.
pagina 7 di 10 Il ricorrente ha provato di aver frequentato, nell'anno scolastico 2022/2023, un corso di apprendimento della lingua italiana di livello A2, come certificato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo A. Malerba in data 2/5/2023.
Il ricorrente ha provato di essersi inserito nel tessuto socio-culturale italiano producendo: diploma di merito rilasciato dall'Associazione Coscienza Giovani per l'attività di volontariato svolta durante l'anno 2022, in cui si dichiara: “si è distinto/a per l'impegno, diligenza e costanza per la promozione dei valori, mostrando sempre rispetto e continuità senza mai oltrepassare i limiti della comune armonia”; dichiarazione rilasciata il 12/4/2024 dalla Presidente dell'Associazione culturale Gammazita, in cui si attesta: “è un membro attivo e parte integrante della Scuola di Percussioni Sambazita e della nostra associazione culturale dal
2021. Da quasi tre anni, partecipa alle attività da noi promosse e organizzate in qualità di musicista e volontario di Sambazita e dell'associazione, facendo parte delle parate artistiche e degli eventi durante i quali si esibisce la banda di percussioni. In questi anni è riuscito ad integrarsi completamente con il gruppo che costituisce l'orchestra di samba e l'associazione Gammazita, facendosi apprezzare e voler bene da tutti, grazie alle sue spiccate capacità relazionali, il suo altruismo, l'impegno come volontario nel sociale e grazie alla ferrea volontà di essere parte attiva del contesto sociale in cui vive e di cui è parte attiva ed integrata”.
E' quindi ampiamente provato un percorso di integrazione in Italia sotto il profilo culturale e sociale (con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato e culturali svolte con continuità, vedi Cass. 16716/23, 14370/23).
Il ricorrente ha, inoltre, documentato la propria integrazione lavorativa, a partire dal 2009, producendo la seguente documentazione: denuncia di rapporto di lavoro domestico alle dipendenze di a decorrere dal 01/4/2009, presso Aci Catena;
buste paga di Persona_1 maggio, luglio e settembre 2011, relative a contratto di lavoro, a decorrere dal 18/4/2011, con la mansione di addetto alle pulizie alle dipendenze di contratto di lavoro part-time Persona_2
a tempo determinato, dal 19/5/2023 al 30/9/2023, con la mansione di portero presso la Res
Ponere S.r.l. sita a Riposto;
contratto di lavoro part-time a tempo determinato, dal 1/3/2024 al
31/3/2024, prorogato al 30/4/2024, con la mansione di aiuto cameriere presso la Nero S.r.l. sita a
Catania e relative comunicazioni Unilav;
contratto di lavoro part-time, a tempo determinato, dal
22/11/2024 al 28/2/2025, con la mansione di cameriere presso Happy Wok Golden S.r.l. sita a
Catania e relativa comunicazione Unilav e busta paga di novembre 2024; comunicazione di dimissioni volontarie, a decorrere dal 20/7/2024, dal contratto di lavoro a tempo determinato, decorrente dal 1/7/2024, con la sita a Messina;
comunicazione di dimissioni CP_4
pagina 8 di 10 volontarie, a decorrere dal 8/8/2024, dal contratto di lavoro a tempo determinato, decorrente dal
22/7/2024, con la Eur. Co. Ma.s. S.r.l.., sita a Pontassieve.
Il ricorrente ha, altresì, dato atto di essere iscritto nelle liste della popolazione residente nel comune di Catania, come da certificato di residenza rilasciato il 4/12/2024.
E' evidente dunque che il percorso di inclusione compiuto verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Brasile, rendendo probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che -valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia- dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale, in quanto il suo rimpatrio integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata, tuttora garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1
d.lgs. 286/98.
Quanto alla convertibilità del permesso così rilasciato, si osserva che a norma dell'art. 6 comma 1- bis lett. a) d. lgs. 286/1998, vigente al momento della presentazione della domanda (20/4/2023), il permesso per protezione speciale era convertibile in permesso per motivi di lavoro. Tale disposizione è poi stata abrogata dalla legge di conversione del decreto legge (l. 50/23), entrata in vigore il 6/5/2023.
Pertanto, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L. 20/23, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro.
IV. Considerato che gran parte della documentazione attestante i requisiti per il riconoscimento della protezione speciale è stata prodotta soltanto nel presente giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti iscritti ai numeri
R.G. 6263/2023 e 6294/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie il ricorso avanzato e, per l'effetto, dichiara il diritto di al Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1.1 e 1.2, del D.
Lgs. n. 286/1998, convertibile in permesso per motivi di lavoro;
pagina 9 di 10 compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10/07/2025.
Il presidente
Rosario Maria Annibale Cupri
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
Rosario Maria Annibale Cupri Presidente
Stefania Muratore Giudice rel.-est.
Rossella Vittorini Giudice riunito in camera di consiglio;
all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127ter c.p.c. del 03/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 6263/2023 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Lo Faro Rosa Emanuela come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note del 24/06/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex artt. 281decies c.p.c. e 19ter d. lgs. 150/2011, depositato in data 17/05/2023,
[...]
, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento di rigetto Parte_1 per inammissibilità della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, emesso dalla
Questura di Catania in data 20/04/2023, notificato in pari data, chiedendo di annullare il pagina 1 di 10 provvedimento impugnato e, per l'effetto, di riconoscere il proprio diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Con decreto del 14/06/2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Il P.M. ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso, ritenuto infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza del 19/11/2024 nessuno è comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata ex artt. 181 e
309 c.p.c.
All'udienza del 14/01/2025 parte ricorrente ha fatto presente che, per errore, il procedimento è stato iscritto due volte, ha depositato copia cartacea della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e ha chiesto rinvio per il deposito di documentazione lavorativa. Il Giudice designato, rilevata la pendenza innanzi ad altro giudice della sezione di identico procedimento, iscritto al n. R.G. 6294/2023, ha disposto la trasmissione del fascicolo al presidente della sezione per gli adempimenti di sua competenza.
Con ordinanza del 20/2/2025 il giudice designato per la trattazione, vista l'assegnazione da parte del presidente di sezione del procedimento n. R.G. 6294/2023, al fine di valutarne la riunione con quello iscritto al n. R.G. 6263/2023, rilevato che trattasi di procedimenti identici, ne ha disposto la riunione ai sensi dell'art. 273 comma II c.p.c.
Con ulteriore ordinanza del 20/02/2025 il giudice designato per la trattazione ha invitato il ricorrente a rinnovare il ricorso, integrandolo con l'avvertimento di cui al numero 7), comma 3, art. 163 c.p.c. e a notificarlo alla controparte, rinviando per la prosecuzione al 15/05/2025, ex art. 127ter c.p.c.
In data 04/03/2025 parte ricorrente ha depositato prova della notifica della rinnovazione del ricorso.
Con ordinanza del 19/05/2025, rilevato che parte ricorrente non ha depositato note ex art. 127ter
c.p.c., la causa è stata rinviata, ex art. 127ter comma IV c.p.c., al 10/06/2025 (poi differita al
17/06/2025 in presenza).
All'udienza del 17/6/2025, il ricorrente ha insistito in ricorso, deducendo la sussistenza di un'integrazione socio-lavorativa del ricorrente.
Con ordinanza resa all'esito della predetta udienza, il giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, visti gli artt. 281terdecies e 275bis c.p.c., ha fissato per la precisazione delle conclusioni e pagina 2 di 10 la discussione orale l'udienza del 03/07/2025, poi sostituita da termine per note ex art. 127ter c.p.c.,
e ha assegnato alle parti termine fino al 24 giugno 2025 per il deposito di note limitate alla sola precisazione delle conclusioni e fino al 1 luglio 2025 per note conclusionali.
Con note del 24/5/2025 parte ricorrente ha insistito in ricorso e riepilogato il percorso di integrazione compiuto nel tessuto socio-lavorativo italiano e, con note in data 01/7/2025, ha insistito in ricorso e chiesto che la causa venisse posta in decisione.
II. Parte resistente, , non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica Controparte_1 del ricorso rinnovato, per cui deve esserne dichiarata la contumacia.
Si rileva che, ai fini della regolare costituzione della predetta parte, non può essere considerata la memoria depositata in data 23/4/2024 dalla in persona del Dirigente Controparte_2 dell' in quanto nel presente giudizio, che segue il rito semplificato di Controparte_3 cognizione, è necessaria la partecipazione dell'amministrazione statale tramite difesa tecnica dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, non essendo prevista nel presente rito la possibilità di costituzione tramite il funzionario dell'articolazione periferica dell'amministrazione.
III. Va precisato che, sebbene in ricorso si domandi impropriamente il riconoscimento di un permesso "per motivi speciali", è evidente dalle motivazioni dell'atto introduttivo che la domanda riguardi il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 d. lgs. 286/1998.
Ciò premesso, il decreto-legge n. 130/2020, convertito, con modifiche, in legge n. 173/2020, in vigore dal 20.12.2020, ha introdotto molteplici modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (D.
Lgs. n. 286/1998).
In particolare, l'art. 1 ha sostituito il comma 1.1 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998, così prevedendo:
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati,
pagina 3 di 10 firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”.
Dopo il comma 1.1 è stato inserito il seguente:
“1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
L'art. 15 del decreto legge 130/2020, intitolato “Disposizioni transitorie”, ha previsto che “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali”.
L'art. 7 del decreto legge n. 20/2023 («Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare»), convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023, ha tra l'altro modificato la disciplina della protezione speciale, espungendo il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, e quindi l'esplicito riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare. Ha inoltre espunto la seconda parte del comma 1.2, che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Ha, infine, escluso (espungendo la lett. a) dall'art. 6, comma 1-bis, d. lgs. n. 286/1998) la sua convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Al comma 2 l'art. 7 ha inoltre previsto una particolare disciplina transitoria, stabilendo che, per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continui ad applicarsi la disciplina previgente.
pagina 4 di 10 Ciò chiarito in diritto, l'odierno ricorrente ha avanzato l'istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in data 20/4/2023, per cui trova applicazione la disciplina successiva all'entrata in vigore del d.l. 20/2023 ma anteriore alla legge di conversione 50/2023.
I periodi abrogati dell'art. 19, comma 1.2 d. lgs. 286/1998 prevedevano un espresso divieto di respingimento o di espulsione tutte le volte in cui l'allontanamento potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, salvo che l'allontanamento stesso non fosse necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, o di protezione della salute (da qui la definizione di questa forma di protezione speciale come “relativa”, in quanto il diritto in questione era bilanciabile con tali ragioni). La norma indicava poi i noti quattro indici -elencazione da ritenersi non tassativa, ma solo esemplificativa- alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare.
Stante l'espresso divieto, non sottoposto ad ulteriori condizioni o requisiti, è opinione pacifica che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non fosse più necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa . Il principio, pacifico, era stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n.
173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023).
Ciò premesso, il Collegio rileva che la prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit. non ha invece subito alcuna modifica;
dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione
“di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. A sua volta, resta immutato il sesto comma dell'art. 5 cui tale norma fa rinvio, che dispone che pagina 5 di 10 nell'adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare
“salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma 1.1. TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti vuoi nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), vuoi più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3; alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare.
Sulla medesima scia si collocano i primi orientamenti della Suprema Corte, la quale, in una recente decisione, relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, offre -sebbene in un obiter dictum- una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998 (…). In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”.
In questo contesto normativo, si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti pagina 6 di 10 un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”.
La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461/2019 è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva della Corte, che negli ultimi anni, sempre fondandosi su principi costituzionali o di diritto unionale o internazionale, ha ritenuto che ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito (13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21,
3768/23 ); degli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel paese di origine
(2563/20); del rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa delle sevizie subite (8990/21); della situazione oggettiva del paese di origine (ai fini del giudizio di 'comparazione attenuata' (11912/20,
26671/22); del diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU. 24413/21, 41778/21) e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia
(23720/20, 32237/21, 34096/21) e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale (ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; dello sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione
(17204/21); della situazione esistente nel Paese di transito, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (13758/20); del considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica (4369/23).
Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto del percorso di inclusione intrapreso dal ricorrente nel contesto socio-economico italiano.
Il ricorrente, infatti, è arrivato in Italia nel 2004 con un visto regolare e, fino al 2012, ha lavorato con regolare permesso di soggiorno, con scadenza nel 2013.
pagina 7 di 10 Il ricorrente ha provato di aver frequentato, nell'anno scolastico 2022/2023, un corso di apprendimento della lingua italiana di livello A2, come certificato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo A. Malerba in data 2/5/2023.
Il ricorrente ha provato di essersi inserito nel tessuto socio-culturale italiano producendo: diploma di merito rilasciato dall'Associazione Coscienza Giovani per l'attività di volontariato svolta durante l'anno 2022, in cui si dichiara: “si è distinto/a per l'impegno, diligenza e costanza per la promozione dei valori, mostrando sempre rispetto e continuità senza mai oltrepassare i limiti della comune armonia”; dichiarazione rilasciata il 12/4/2024 dalla Presidente dell'Associazione culturale Gammazita, in cui si attesta: “è un membro attivo e parte integrante della Scuola di Percussioni Sambazita e della nostra associazione culturale dal
2021. Da quasi tre anni, partecipa alle attività da noi promosse e organizzate in qualità di musicista e volontario di Sambazita e dell'associazione, facendo parte delle parate artistiche e degli eventi durante i quali si esibisce la banda di percussioni. In questi anni è riuscito ad integrarsi completamente con il gruppo che costituisce l'orchestra di samba e l'associazione Gammazita, facendosi apprezzare e voler bene da tutti, grazie alle sue spiccate capacità relazionali, il suo altruismo, l'impegno come volontario nel sociale e grazie alla ferrea volontà di essere parte attiva del contesto sociale in cui vive e di cui è parte attiva ed integrata”.
E' quindi ampiamente provato un percorso di integrazione in Italia sotto il profilo culturale e sociale (con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato e culturali svolte con continuità, vedi Cass. 16716/23, 14370/23).
Il ricorrente ha, inoltre, documentato la propria integrazione lavorativa, a partire dal 2009, producendo la seguente documentazione: denuncia di rapporto di lavoro domestico alle dipendenze di a decorrere dal 01/4/2009, presso Aci Catena;
buste paga di Persona_1 maggio, luglio e settembre 2011, relative a contratto di lavoro, a decorrere dal 18/4/2011, con la mansione di addetto alle pulizie alle dipendenze di contratto di lavoro part-time Persona_2
a tempo determinato, dal 19/5/2023 al 30/9/2023, con la mansione di portero presso la Res
Ponere S.r.l. sita a Riposto;
contratto di lavoro part-time a tempo determinato, dal 1/3/2024 al
31/3/2024, prorogato al 30/4/2024, con la mansione di aiuto cameriere presso la Nero S.r.l. sita a
Catania e relative comunicazioni Unilav;
contratto di lavoro part-time, a tempo determinato, dal
22/11/2024 al 28/2/2025, con la mansione di cameriere presso Happy Wok Golden S.r.l. sita a
Catania e relativa comunicazione Unilav e busta paga di novembre 2024; comunicazione di dimissioni volontarie, a decorrere dal 20/7/2024, dal contratto di lavoro a tempo determinato, decorrente dal 1/7/2024, con la sita a Messina;
comunicazione di dimissioni CP_4
pagina 8 di 10 volontarie, a decorrere dal 8/8/2024, dal contratto di lavoro a tempo determinato, decorrente dal
22/7/2024, con la Eur. Co. Ma.s. S.r.l.., sita a Pontassieve.
Il ricorrente ha, altresì, dato atto di essere iscritto nelle liste della popolazione residente nel comune di Catania, come da certificato di residenza rilasciato il 4/12/2024.
E' evidente dunque che il percorso di inclusione compiuto verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Brasile, rendendo probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che -valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia- dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale, in quanto il suo rimpatrio integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata, tuttora garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1
d.lgs. 286/98.
Quanto alla convertibilità del permesso così rilasciato, si osserva che a norma dell'art. 6 comma 1- bis lett. a) d. lgs. 286/1998, vigente al momento della presentazione della domanda (20/4/2023), il permesso per protezione speciale era convertibile in permesso per motivi di lavoro. Tale disposizione è poi stata abrogata dalla legge di conversione del decreto legge (l. 50/23), entrata in vigore il 6/5/2023.
Pertanto, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L. 20/23, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro.
IV. Considerato che gran parte della documentazione attestante i requisiti per il riconoscimento della protezione speciale è stata prodotta soltanto nel presente giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti iscritti ai numeri
R.G. 6263/2023 e 6294/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie il ricorso avanzato e, per l'effetto, dichiara il diritto di al Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1.1 e 1.2, del D.
Lgs. n. 286/1998, convertibile in permesso per motivi di lavoro;
pagina 9 di 10 compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10/07/2025.
Il presidente
Rosario Maria Annibale Cupri
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