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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11986 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 7292/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- QUARTA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7292 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mariantonia Coppola presso il cui studio, sito in Palma
Campania (NA), alla Via Municipio n. 132, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-ATTRICE-
E
(C.F. ), procuratore di se stesso CP_1 C.F._2 nonché rappresentato e difeso anche dall' avv.to Gianfranco Pisa presso il cui studio, sito in Napoli al Viale Augusto n. 105, è elettivamente domiciliato, giusto mandato in atti;
-CONVENUTO-
NONCHÈ
C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv.to Stefano Carnevale presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via
MA MO n. 3, è elettivamente domiciliata, giusta procura generale alle liti in atti;
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA-
Oggetto: risarcimento danni da lesione personale;
Conclusioni: all'udienza del 09/12/2025 il procuratore di parte attrice: “si riporta alle note conclusionali da ultimo depositate;
reitera la richiesta di nomina di ctu medico legale sulla persona dell'attrice e si riporta a tutti gli scritti difensivi in atti insistendo per il loro accoglimento”; il procuratore di parte convenuta: “impugna e contesta ogni avverso dedotto;
si oppone alla nomina di ctu per la ragioni meglio esposte in atti e si riporta alle proprie difese insistendo per
l'accoglimento integrale delle stesse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 14/03/2022, ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, al fine di sentirlo condannare, ai sensi degli artt. CP_3
2043 c.c. o 2051 c.c., al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non, dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 24/11/2025, alle ore 16:00 circa, all'interno dello stabile di Via Diocleziano n. 400 in
Napoli, di proprietà del Pisa, allorquando la stessa, nel mentre saliva i gradini dell'androne, “cadeva rovinosamente al suolo, in quanto si era bloccata col piede in uno scalino rialzato e mobile”, riportando così lesioni personali.
In data 31/05/2022, si è costituito in giudizio il quale, CP_3 in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la , che con la polizza assicurativa Controparte_4
- 2 -
globale fabbricati n. 19600212297, copriva la proprietà del fabbricato sito in
Napoli alla via Diocleziano n. 400 dal rischio di responsabilità civile verso terzi per essere dalla stessa manlevato in ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa;
nel merito, poi, ha contestato integralmente la ricostruzione dei fatti proposta dall'attrice insistendo per il rigetto dell'avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di lite.
Con provvedimento del 1°/06/2022 il giudice allora titolare della controversia ha autorizzato la chiamata in causa della la Controparte_2 quale si è, poi, costituita in giudizio in data 23/11/2022 confermando l'esistenza della dedotta polizza assicurativa, ma eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo dell'assicurato ai sensi dell'art. 2952 co. II c.c. Nel merito, poi, ha eccepito l'infondatezza della pretesa di parte attrice in quanto l'evento dannoso dedotto in atti era stato causato dal caso fortuito costituto dalla “evidente negligenza del preteso danneggiato”; nello specifico ha addebitato la caduta per cui è causa al solo “comportamento del tutto sbadato ed imprudente della parte attrice che, in condizioni di piena visibilità non ha fatto attenzione alla sede stradale ed ha perso l'equilibrio per propria sbadataggine” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta). Ha, poi, contestato anche nel quantum
l'avversa pretesa di parte attrice ritenendola “assolutamente spropositata nonché sfornita del benchè minimo supporto probatorio”.
All'esito della prima udienza, tenutasi in data 13/12/2022, la scrivente, subentrata nelle more del giudizio nella titolarità del fascicolo, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
Nella prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. la difesa di parte attrice ha parzialmente modificato la ricostruzione dei fatti per cui è causa deducendo che l'attrice “mentre scendeva gli scalini, antistanti l'androne del palazzo, la sig.ra inciampava sul rimo gradino, non saldamente Pt_1 fissato al suolo”.
- 3 -
Il convenuto Pisa, poi, nella sua prima memoria istruttoria ha, per la prima volta, genericamente eccepito la prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice.
La causa, istruita con la sola prova testimoniale, all'udienza del 09/12/2025 è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo co. c.p.c..
Osserva preliminarmente il Tribunale che la fattispecie prospettata da nell'atto introduttivo del presente giudizio, è da Parte_1 ricondursi nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c.; norma quest'ultima che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (cfr. Cass n.16422/2011).
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, la cui prova è a carico del custode e che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo.
In argomento la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr.ord. n. 20943 del
30/06/2022) ha espresso, in funzione nomofilattica, il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della
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regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”.
In ordine al caso fortuito, con particolare riferimento al comportamento del danneggiato, l'orientamento maggioritario della Suprema
Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Cass. Sez. 2 n.
2376 del 24.01.2024) ha superato l'orientamento, tra l'altro del tutto minoritario secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035). Ed invero i giudici di legittimità, sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), hanno ribadito che “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228).
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In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.).
Tanto premesso in punto di diritto, rileva il Tribunale che nel caso di specie non è emerso alcun dubbio circa l'esistenza di un effettivo rapporto di custodia tra la res ed il convenuto giacché l'incidente per cui è causa, per come prospettato dell'attrice in citazione, si è verificato all'interno dello stabile di cui il convenuto risulta essere proprietario e custode, in quanto circostanza rimasta incontestata e, pertanto, da ritenersi pacifica tra le parti.
Quanto, poi, alla preliminare di prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice la stessa è inammissibile in quanto sollevata dal convenuto Pisa per la prima volta solo nella memoria n. 1 ex art. 183 co. VI c.p.c.
Ed invero, come noto, la prescrizione del diritto non è rilevabile d'ufficio essendo un'eccezione in senso stretto e come tale va tempestivamente proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione. Inoltre è appena il caso di precisare che le memorie successive, previste dall'art. 183 c.p.c., hanno la funzione di precisare e modificare le
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domande e le eccezioni già proposte, nonché di replicare alle nuove difese della controparte, ma non di introdurre eccezioni in senso stretto per la prima volta. Secondo la Cassazione, consentire di formulare un'eccezione di prescrizione nella prima memoria scritta significherebbe estendere indebitamente il thema decidendum (l'oggetto del giudizio) oltre i limiti fissati dalla prima udienza, violando le preclusioni processuali. Inoltre, la generica richiesta di rigetto della domanda avversaria, formulata inizialmente, non può essere considerata come un'implicita formulazione di tale eccezione, che richiede una manifestazione di volontà non equivoca (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 22688/2025).
Viceversa, risulta tempestivamente proposta e va accolta l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo dell'assicurato sollevato dalla compagnia assicurativa chiamata in causa.
Ed invero, nell'assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre - ai sensi dell'art. 2952, comma 3, c.c. - dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Nessuna rilevanza può essere conferita all'accertamento della riconducibilità del sinistro nell'ambito della copertura assicurativa. Il solo fatto che venga avanzata una richiesta risarcitoria con cui si fa valere una responsabilità astrattamente rientrante fra quelle assicurate onera l'assicurato/responsabile di attivare il proprio assicuratore e comporta - di conseguenza - la decorrenza del termine prescrizionale, assumendo rilievo non il fatto che l'evento indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi e ciò al fine di porre celermente l'assicuratore in condizione di compiere gli accertamenti necessari e di determinarsi in ordine all'indennizzo (cfr. Cassazione civile sez. III, n.25430 del 26/10/2017).
Tanto chiarito, nel caso di specie, l'odierna attrice ha inoltrato, con pec del 29/02/2016, a la lettera di messa in mora (cfr. all. atto di CP_3 citazione) a fronte della quale l'odierno convenuto non ha dato prova di avere,
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a sua volta, nel biennio successivo provveduto a denunciare il sinistro o comunicare tale richiesta alla compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 2952, co. II e III, c.c.; ne consegue che il diritto all'indennizzo di
[...]
deve ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 2952, comma 3, c.c.. CP_3
Ciò posto, passando ora al merito ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice sia infondata e vada, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Nello specifico ritiene il Tribunale che il materiale probatorio raccolto in atti non permetta di ritenere provata la dinamica dei fatti per come descritti in citazione dall'attrice.
Ed invero, in via preliminare, si osserva che una prima rilevante discordanza emerge già dagli stessi atti difensivi di parte attrice laddove mentre nell'atto introduttivo del giudizio si legge che il sinistro per cui è causa si verificava allorquando “si accingeva a percorrere Parte_1
l'androne dell'immobile ed a salire i gradini” nella prima memoria ex art. 183 co. 6, c.p.c., la stessa afferma, invece, che la caduta si verificava “nel mentre scendeva gli scalini, antistanti l'androne del palazzo” (pag. 2 memoria art. 183, co. 6, n. 1). Mfn
Ulteriore grave incongruenza, che induce il Tribunale a dubitare della veridicità dei fatti per come riferiti dall'attrice, emerge anche dal confronto tra l'atto di citazione e il verbale di pronto soccorso laddove mentre nel primo la deduce di essere caduta nell'androne del fabbricato di via Diocleziano Pt_1
n. 400 intorno alle ore 16:00 del giorno 24/11/2015 e di essere poi stata trasportata in ospedale, nel referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale
AR si legge che la stessa accedeva presso il predetto presidio ospedaliero alle ore 12:42 (v. Pronto Soccorso allegato alla memoria 183, co.
6, n. 1, c.p.c. della . Controparte_5
Parimenti anche i due testi di parte attrice, e Testimone_1 Tes_2
, escussi il primo nel corso dell'udienza del 16/04/2024 e il secondo nel
[...] corso dell'udienza del 10/01/2025, hanno riferito che il sinistro per cui è
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causa, al quale gli stessi hanno riferito di aver assistito, si verificava intorno alle ore 16:00 del 24/11/2015 confermando per il resto la dinamica dei fatti per come esposti in citazione.
Dunque anche le loro dichiarazioni contrastano con quanto riportato nel referto di pronto soccorso da cui si evince che la caduta per cui è causa si verificava nella mattina del 24/11/2015 e non nel pomeriggio di quello stesso giorno.
Ebbene, quanto al valore probatorio da riconoscere al referto del P.S. appare decisivo richiamare l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ed ampiamente condiviso da questo giudicante, secondo cui “Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (cfr. Cass. Sez. 6-
3, ord. n. 27288 del 16/09/2022 (RV. 66574 – 01)).
Pertanto, posto che fino a querela di falso debba ritenersi provato che l'attrice si sia recata al P.S. del AR nella mattina del 24/11/2015, le dichiarazioni rese da entrambi i testi in corso di causa non possono che portare il Tribunale a ritenere gli stessi inattendibili.
Di conseguenza, stante l'inattendibilità dei testi che si estende al complesso delle dichiarazioni rese in corso di causa, ritenere il Tribunale, valutato il materiale probatorio in atti, che la parte attrice non abbia adeguatamente provato il verificarsi dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria azionata nei termini descritti in citazione.
La domanda di parte attrice va, quindi, rigettata.
Le spese di lite nei rapporti tra la parte attrice e
[...]
seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in CP_3
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conformità ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m tenuto conto del valore della causa (valore da € 5.201,00 a 26.000,00) e dell'attività concretamente espletata con la precisazione che si applicano i parametri minimi di liquidazione stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali sostenute dai terzi chiamati in causa, sono poste a carico di CP_3 posto che, secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici
(cfr. tra le altre: Cass, Sez.3, ord. 31889 del 6.12.2019 e cass. Sez. 2,sentenza n. 23948 del 25.00.2019): “ In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece,
a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
Applicando tali principi al caso in esame, essendo risultato prescritto il diritto all'indennizzo del Pisa nei confronti della Controparte_5
, quest'ultimo va condannato alla rifusione delle spese di costituzione e
[...] di rappresentanza della terza chiamata in causa liquidate sulla base degli stessi parametri utilizzati per parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- 10 -
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in CP_3
€ 2.540,00 per compensi oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
3. Condanna al pagamento, in favore della CP_3
delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_5
€ 2.540,00 per compensi oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, 18/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- QUARTA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7292 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mariantonia Coppola presso il cui studio, sito in Palma
Campania (NA), alla Via Municipio n. 132, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-ATTRICE-
E
(C.F. ), procuratore di se stesso CP_1 C.F._2 nonché rappresentato e difeso anche dall' avv.to Gianfranco Pisa presso il cui studio, sito in Napoli al Viale Augusto n. 105, è elettivamente domiciliato, giusto mandato in atti;
-CONVENUTO-
NONCHÈ
C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv.to Stefano Carnevale presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via
MA MO n. 3, è elettivamente domiciliata, giusta procura generale alle liti in atti;
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA-
Oggetto: risarcimento danni da lesione personale;
Conclusioni: all'udienza del 09/12/2025 il procuratore di parte attrice: “si riporta alle note conclusionali da ultimo depositate;
reitera la richiesta di nomina di ctu medico legale sulla persona dell'attrice e si riporta a tutti gli scritti difensivi in atti insistendo per il loro accoglimento”; il procuratore di parte convenuta: “impugna e contesta ogni avverso dedotto;
si oppone alla nomina di ctu per la ragioni meglio esposte in atti e si riporta alle proprie difese insistendo per
l'accoglimento integrale delle stesse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 14/03/2022, ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, al fine di sentirlo condannare, ai sensi degli artt. CP_3
2043 c.c. o 2051 c.c., al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non, dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 24/11/2025, alle ore 16:00 circa, all'interno dello stabile di Via Diocleziano n. 400 in
Napoli, di proprietà del Pisa, allorquando la stessa, nel mentre saliva i gradini dell'androne, “cadeva rovinosamente al suolo, in quanto si era bloccata col piede in uno scalino rialzato e mobile”, riportando così lesioni personali.
In data 31/05/2022, si è costituito in giudizio il quale, CP_3 in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la , che con la polizza assicurativa Controparte_4
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globale fabbricati n. 19600212297, copriva la proprietà del fabbricato sito in
Napoli alla via Diocleziano n. 400 dal rischio di responsabilità civile verso terzi per essere dalla stessa manlevato in ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa;
nel merito, poi, ha contestato integralmente la ricostruzione dei fatti proposta dall'attrice insistendo per il rigetto dell'avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di lite.
Con provvedimento del 1°/06/2022 il giudice allora titolare della controversia ha autorizzato la chiamata in causa della la Controparte_2 quale si è, poi, costituita in giudizio in data 23/11/2022 confermando l'esistenza della dedotta polizza assicurativa, ma eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo dell'assicurato ai sensi dell'art. 2952 co. II c.c. Nel merito, poi, ha eccepito l'infondatezza della pretesa di parte attrice in quanto l'evento dannoso dedotto in atti era stato causato dal caso fortuito costituto dalla “evidente negligenza del preteso danneggiato”; nello specifico ha addebitato la caduta per cui è causa al solo “comportamento del tutto sbadato ed imprudente della parte attrice che, in condizioni di piena visibilità non ha fatto attenzione alla sede stradale ed ha perso l'equilibrio per propria sbadataggine” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta). Ha, poi, contestato anche nel quantum
l'avversa pretesa di parte attrice ritenendola “assolutamente spropositata nonché sfornita del benchè minimo supporto probatorio”.
All'esito della prima udienza, tenutasi in data 13/12/2022, la scrivente, subentrata nelle more del giudizio nella titolarità del fascicolo, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
Nella prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. la difesa di parte attrice ha parzialmente modificato la ricostruzione dei fatti per cui è causa deducendo che l'attrice “mentre scendeva gli scalini, antistanti l'androne del palazzo, la sig.ra inciampava sul rimo gradino, non saldamente Pt_1 fissato al suolo”.
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Il convenuto Pisa, poi, nella sua prima memoria istruttoria ha, per la prima volta, genericamente eccepito la prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice.
La causa, istruita con la sola prova testimoniale, all'udienza del 09/12/2025 è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo co. c.p.c..
Osserva preliminarmente il Tribunale che la fattispecie prospettata da nell'atto introduttivo del presente giudizio, è da Parte_1 ricondursi nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c.; norma quest'ultima che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (cfr. Cass n.16422/2011).
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, la cui prova è a carico del custode e che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo.
In argomento la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr.ord. n. 20943 del
30/06/2022) ha espresso, in funzione nomofilattica, il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della
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regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”.
In ordine al caso fortuito, con particolare riferimento al comportamento del danneggiato, l'orientamento maggioritario della Suprema
Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Cass. Sez. 2 n.
2376 del 24.01.2024) ha superato l'orientamento, tra l'altro del tutto minoritario secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035). Ed invero i giudici di legittimità, sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), hanno ribadito che “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228).
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In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.).
Tanto premesso in punto di diritto, rileva il Tribunale che nel caso di specie non è emerso alcun dubbio circa l'esistenza di un effettivo rapporto di custodia tra la res ed il convenuto giacché l'incidente per cui è causa, per come prospettato dell'attrice in citazione, si è verificato all'interno dello stabile di cui il convenuto risulta essere proprietario e custode, in quanto circostanza rimasta incontestata e, pertanto, da ritenersi pacifica tra le parti.
Quanto, poi, alla preliminare di prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice la stessa è inammissibile in quanto sollevata dal convenuto Pisa per la prima volta solo nella memoria n. 1 ex art. 183 co. VI c.p.c.
Ed invero, come noto, la prescrizione del diritto non è rilevabile d'ufficio essendo un'eccezione in senso stretto e come tale va tempestivamente proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione. Inoltre è appena il caso di precisare che le memorie successive, previste dall'art. 183 c.p.c., hanno la funzione di precisare e modificare le
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domande e le eccezioni già proposte, nonché di replicare alle nuove difese della controparte, ma non di introdurre eccezioni in senso stretto per la prima volta. Secondo la Cassazione, consentire di formulare un'eccezione di prescrizione nella prima memoria scritta significherebbe estendere indebitamente il thema decidendum (l'oggetto del giudizio) oltre i limiti fissati dalla prima udienza, violando le preclusioni processuali. Inoltre, la generica richiesta di rigetto della domanda avversaria, formulata inizialmente, non può essere considerata come un'implicita formulazione di tale eccezione, che richiede una manifestazione di volontà non equivoca (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 22688/2025).
Viceversa, risulta tempestivamente proposta e va accolta l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo dell'assicurato sollevato dalla compagnia assicurativa chiamata in causa.
Ed invero, nell'assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre - ai sensi dell'art. 2952, comma 3, c.c. - dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Nessuna rilevanza può essere conferita all'accertamento della riconducibilità del sinistro nell'ambito della copertura assicurativa. Il solo fatto che venga avanzata una richiesta risarcitoria con cui si fa valere una responsabilità astrattamente rientrante fra quelle assicurate onera l'assicurato/responsabile di attivare il proprio assicuratore e comporta - di conseguenza - la decorrenza del termine prescrizionale, assumendo rilievo non il fatto che l'evento indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi e ciò al fine di porre celermente l'assicuratore in condizione di compiere gli accertamenti necessari e di determinarsi in ordine all'indennizzo (cfr. Cassazione civile sez. III, n.25430 del 26/10/2017).
Tanto chiarito, nel caso di specie, l'odierna attrice ha inoltrato, con pec del 29/02/2016, a la lettera di messa in mora (cfr. all. atto di CP_3 citazione) a fronte della quale l'odierno convenuto non ha dato prova di avere,
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a sua volta, nel biennio successivo provveduto a denunciare il sinistro o comunicare tale richiesta alla compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 2952, co. II e III, c.c.; ne consegue che il diritto all'indennizzo di
[...]
deve ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 2952, comma 3, c.c.. CP_3
Ciò posto, passando ora al merito ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice sia infondata e vada, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Nello specifico ritiene il Tribunale che il materiale probatorio raccolto in atti non permetta di ritenere provata la dinamica dei fatti per come descritti in citazione dall'attrice.
Ed invero, in via preliminare, si osserva che una prima rilevante discordanza emerge già dagli stessi atti difensivi di parte attrice laddove mentre nell'atto introduttivo del giudizio si legge che il sinistro per cui è causa si verificava allorquando “si accingeva a percorrere Parte_1
l'androne dell'immobile ed a salire i gradini” nella prima memoria ex art. 183 co. 6, c.p.c., la stessa afferma, invece, che la caduta si verificava “nel mentre scendeva gli scalini, antistanti l'androne del palazzo” (pag. 2 memoria art. 183, co. 6, n. 1). Mfn
Ulteriore grave incongruenza, che induce il Tribunale a dubitare della veridicità dei fatti per come riferiti dall'attrice, emerge anche dal confronto tra l'atto di citazione e il verbale di pronto soccorso laddove mentre nel primo la deduce di essere caduta nell'androne del fabbricato di via Diocleziano Pt_1
n. 400 intorno alle ore 16:00 del giorno 24/11/2015 e di essere poi stata trasportata in ospedale, nel referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale
AR si legge che la stessa accedeva presso il predetto presidio ospedaliero alle ore 12:42 (v. Pronto Soccorso allegato alla memoria 183, co.
6, n. 1, c.p.c. della . Controparte_5
Parimenti anche i due testi di parte attrice, e Testimone_1 Tes_2
, escussi il primo nel corso dell'udienza del 16/04/2024 e il secondo nel
[...] corso dell'udienza del 10/01/2025, hanno riferito che il sinistro per cui è
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causa, al quale gli stessi hanno riferito di aver assistito, si verificava intorno alle ore 16:00 del 24/11/2015 confermando per il resto la dinamica dei fatti per come esposti in citazione.
Dunque anche le loro dichiarazioni contrastano con quanto riportato nel referto di pronto soccorso da cui si evince che la caduta per cui è causa si verificava nella mattina del 24/11/2015 e non nel pomeriggio di quello stesso giorno.
Ebbene, quanto al valore probatorio da riconoscere al referto del P.S. appare decisivo richiamare l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ed ampiamente condiviso da questo giudicante, secondo cui “Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (cfr. Cass. Sez. 6-
3, ord. n. 27288 del 16/09/2022 (RV. 66574 – 01)).
Pertanto, posto che fino a querela di falso debba ritenersi provato che l'attrice si sia recata al P.S. del AR nella mattina del 24/11/2015, le dichiarazioni rese da entrambi i testi in corso di causa non possono che portare il Tribunale a ritenere gli stessi inattendibili.
Di conseguenza, stante l'inattendibilità dei testi che si estende al complesso delle dichiarazioni rese in corso di causa, ritenere il Tribunale, valutato il materiale probatorio in atti, che la parte attrice non abbia adeguatamente provato il verificarsi dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria azionata nei termini descritti in citazione.
La domanda di parte attrice va, quindi, rigettata.
Le spese di lite nei rapporti tra la parte attrice e
[...]
seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in CP_3
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conformità ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m tenuto conto del valore della causa (valore da € 5.201,00 a 26.000,00) e dell'attività concretamente espletata con la precisazione che si applicano i parametri minimi di liquidazione stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali sostenute dai terzi chiamati in causa, sono poste a carico di CP_3 posto che, secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici
(cfr. tra le altre: Cass, Sez.3, ord. 31889 del 6.12.2019 e cass. Sez. 2,sentenza n. 23948 del 25.00.2019): “ In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece,
a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
Applicando tali principi al caso in esame, essendo risultato prescritto il diritto all'indennizzo del Pisa nei confronti della Controparte_5
, quest'ultimo va condannato alla rifusione delle spese di costituzione e
[...] di rappresentanza della terza chiamata in causa liquidate sulla base degli stessi parametri utilizzati per parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
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2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in CP_3
€ 2.540,00 per compensi oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
3. Condanna al pagamento, in favore della CP_3
delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_5
€ 2.540,00 per compensi oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, 18/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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