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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/08/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 641 del R.G.V.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 12.06.2025 da:
(CF: nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Autilia Cavezza e ALESSANDRINI IN (CF: ) C.F._2
nata ad [...] l'[...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Elena Bertoni;
avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.06.2025 i ricorrenti sulla premessa che: - i coniugi hanno contratto matrimonio in data 20 settembre 1997 presso il Comune di Castel di Lama (AP) scegliendo il regime della comunione dei beni;
- il relativo atto di matrimonio è stato trascritto nel registro di matrimonio del
Comune di Castel di Lama (AP) anno 1997 numero 11 parte II serie A ufficio 1;
- successivamente, con atto notarile del notaio con studio a Persona_1
Fermo del 27 giugno 2000 le parti sceglievano la separazione dei beni;
- dal matrimonio è nata a [...] una figlia Persona_2
( ) residente a [...]; C.F._3
- in data 26 marzo 2003 veniva omologata la separazione consensuale fra i coniugi presso l'intestato tribunale Rg. 1775/2022;
- dall'udienza presidenziale ad oggi non si è più ricostituita l'unione morale e spirituale fra i coniugi né gli stessi hanno più ripreso la convivenza;
- con provvedimento n. cronol. 8096/2024 del 29/07/2024 RG n. 730/2024 il Giudice tutelare presso l'intestato tribunale di Ascoli Piceno d.ssa nominava Pt_2
amministratore di sostegno del sig.re la figlia Parte_1 Persona_2
- con provvedimento agli atti il giudice tutelare autorizzava l'amministratore di sostegno a depositare ricorso congiunto per la cessazione degli Persona_2
effetti civili del matrimonio tra e MI SS e autorizzava Parte_1
quest'ultima a presenziare ed a esprimere all'udienza presidenziale - in nome e per conto dell'amministrato - il consenso allo scioglimento del Parte_1
matrimonio o in alternativa a sottoscrivere, per la stessa udienza, le note in sostituzione d'udienza; tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
- i coniugi ratificano la superiore premessa in ogni suo assunto. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono riconosciute come vere da entrambe le parti del presente accordo che sostituisce ogni intesa, e/o accordo, precedentemente definito;
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Comune di Castel di Lama (AP) anno 1997 numero 11 parte II serie A ufficio 1;
- comandare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castel di Lama (AP) di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e procedere a tutte le incombenze di legge;
- accertare che i coniugi dichiarano di essere entrambi autonomi economicamente e che pertanto alcun assegno divorzile dovrà essere determinato;
- le parti dichiarano di aver già provveduto a regolamentare ogni questione relativa a beni mobili;
- spese legali compensate.
Il Presidente del Tribunale nominava quale giudice relatore, la Dott.ssa Rita De
Angelis, alla quale delegava la trattazione del procedimento e fissava per il giorno
08.07.2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato, disponendo sostituirsi tale udienza con il deposito di note scritte. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda proposta congiuntamente dai ricorrenti merita accoglimento in quanto dalla separazione non hanno più ripreso la convivenza;
sono ormai decorsi i termini di legge e alcuna comunione morale e/o spirituale fra gli stessi può più essere ricostituita.
Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo intervenuto tra le parti, le spese di lite sono da compensarsi, integralmente, tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto delle condizioni concordate tra le medesime, così provvede: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e SS MI;
- dispone che questa sentenza quando divenuta definitiva sia comunicata, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel Di Lama (AP) in quanto l'atto è stato trascritto nel registro atti di matrimonio di detto Comune all'anno 1997 numero 11 parte II serie A ufficio 1;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 641 del R.G.V.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 12.06.2025 da:
(CF: nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Autilia Cavezza e ALESSANDRINI IN (CF: ) C.F._2
nata ad [...] l'[...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Elena Bertoni;
avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.06.2025 i ricorrenti sulla premessa che: - i coniugi hanno contratto matrimonio in data 20 settembre 1997 presso il Comune di Castel di Lama (AP) scegliendo il regime della comunione dei beni;
- il relativo atto di matrimonio è stato trascritto nel registro di matrimonio del
Comune di Castel di Lama (AP) anno 1997 numero 11 parte II serie A ufficio 1;
- successivamente, con atto notarile del notaio con studio a Persona_1
Fermo del 27 giugno 2000 le parti sceglievano la separazione dei beni;
- dal matrimonio è nata a [...] una figlia Persona_2
( ) residente a [...]; C.F._3
- in data 26 marzo 2003 veniva omologata la separazione consensuale fra i coniugi presso l'intestato tribunale Rg. 1775/2022;
- dall'udienza presidenziale ad oggi non si è più ricostituita l'unione morale e spirituale fra i coniugi né gli stessi hanno più ripreso la convivenza;
- con provvedimento n. cronol. 8096/2024 del 29/07/2024 RG n. 730/2024 il Giudice tutelare presso l'intestato tribunale di Ascoli Piceno d.ssa nominava Pt_2
amministratore di sostegno del sig.re la figlia Parte_1 Persona_2
- con provvedimento agli atti il giudice tutelare autorizzava l'amministratore di sostegno a depositare ricorso congiunto per la cessazione degli Persona_2
effetti civili del matrimonio tra e MI SS e autorizzava Parte_1
quest'ultima a presenziare ed a esprimere all'udienza presidenziale - in nome e per conto dell'amministrato - il consenso allo scioglimento del Parte_1
matrimonio o in alternativa a sottoscrivere, per la stessa udienza, le note in sostituzione d'udienza; tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
- i coniugi ratificano la superiore premessa in ogni suo assunto. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono riconosciute come vere da entrambe le parti del presente accordo che sostituisce ogni intesa, e/o accordo, precedentemente definito;
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Comune di Castel di Lama (AP) anno 1997 numero 11 parte II serie A ufficio 1;
- comandare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castel di Lama (AP) di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e procedere a tutte le incombenze di legge;
- accertare che i coniugi dichiarano di essere entrambi autonomi economicamente e che pertanto alcun assegno divorzile dovrà essere determinato;
- le parti dichiarano di aver già provveduto a regolamentare ogni questione relativa a beni mobili;
- spese legali compensate.
Il Presidente del Tribunale nominava quale giudice relatore, la Dott.ssa Rita De
Angelis, alla quale delegava la trattazione del procedimento e fissava per il giorno
08.07.2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato, disponendo sostituirsi tale udienza con il deposito di note scritte. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda proposta congiuntamente dai ricorrenti merita accoglimento in quanto dalla separazione non hanno più ripreso la convivenza;
sono ormai decorsi i termini di legge e alcuna comunione morale e/o spirituale fra gli stessi può più essere ricostituita.
Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo intervenuto tra le parti, le spese di lite sono da compensarsi, integralmente, tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto delle condizioni concordate tra le medesime, così provvede: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e SS MI;
- dispone che questa sentenza quando divenuta definitiva sia comunicata, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel Di Lama (AP) in quanto l'atto è stato trascritto nel registro atti di matrimonio di detto Comune all'anno 1997 numero 11 parte II serie A ufficio 1;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi