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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/07/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1993/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO ……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1993 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione a seguito di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. all'udienza del 25.6.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via Parini n.28 presso lo studio dell'avv.to Bruno Santini che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 23.5.2024
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Corbetta, Via Dante n.6 presso lo studio dell'avv.to Luisa Bachmann che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 14.1.2025
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per la ricorrente ed il resistente: “conclusioni congiunte come da verbale di udienza del 25.6.2025…”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1993/2023 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 17.11.2023 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Meda il 5.6.2020 con e che dall'unione è nato il figlio Controparte_1 (6 anni, essendo nato il [...]), ancora minorenne;
che il Tribunale di Per_1 Imperia, con provvedimento in data 7.12.2022, omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio. Chiedeva, inoltre, che il figlio minore fosse congiuntamente affidato ad entrambi i genitori e presso di sé collocato, con regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, infine, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento del figlio fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € Per_1 500,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status né a quanto richiesto da controparte in punto affidamento del figlio dall'altro ne chiedeva la Per_1 collocazione presso di sé, con regolamentazione del regime di visite della madre. Chiedeva, inoltre, che a carico di quest'ultima fosse stabilito adeguato contributo al mantenimento del minore (oltreché partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie ed accessorie).
Successivamente le parti, a seguito di confronto medio tempore avviato, raggiungevano tra loro un accordo che consentiva la formulazione di conclusioni congiunte. All'udienza di comparizione dei coniugi del 25.6.2025, acquisita la loro esplicita volontà di non volersi riconciliare e considerata la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni ed, a seguito della discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., la stessa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva preliminarmente il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata da in quanto appare provato Parte_1 come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra i coniugi sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dalle parti allegato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà – espressa all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. - di non volersi riconciliare. È inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate hanno dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto in corso di causa ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione del figlio minore delineando un regime di visite che appare adeguatamente Per_1 rispettoso del suo diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età dello stesso. Hanno, inoltre, previsto un contributo paterno al mantenimento del minore adeguato alle sue esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite. dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1993/2023 R.G.A.C.C.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Meda il 5.6.2020 tra i coniugi nato a [...] il Controparte_1 23.9.2000 e nata a [...] il [...], unitisi Parte_1 in matrimonio in Sanremo il 1.10.2006; matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2000, al n. 8, parte I;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore con Per_1 collocazione prevalente e residenza dello stesso presso l'abitazione della madre;
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, aspirazioni ed inclinazioni, mentre ciascuno di essi eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Con diritto del padre di ricevere indicazioni precise sul luogo in cui vive Per_1 e di potersi recare a prenderlo e/o a riaccompagnarlo presso il luogo della sua residenza principale;
3) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé il figlio minore per un weekend ogni mese dal venerdì alla domenica (come da Per_1 abitudine); quanto precede prevedendosi che il genitore che vive a Milano venga a prendere il bambino ad Imperia, e l'altro genitore si occupi del suo riaccompagnamento da Milano. Con accordo a che nei weekend del periodo estivo (o comunque di vacanza scolastica) il padre, tenuto conto della distanza, possa tenere con sé il figlio minore dal venerdì pomeriggio sino al lunedì. Con accordo a che il padre abbia, altresì, diritto di tenere con sé il figlio anche in altre occasioni, compatibilmente alle esigenze dello stesso e con le proprie esigenze lavorative. Il figlio minore trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori le festività (es. Natale, Pasqua, ecc.) così come il giorno del suo compleanno. Entrambi i genitori nelle vacanze estive potranno tenere con sé il figlio minore per un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi);
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento alla madre di un assegno dell'importo di € Per_1 300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche e ludico sportive per il figlio minore;
spese straordinarie regolate secondo i protocolli vigenti;
5) dandosi atto di come le parti dichiarino di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente, a nessun titolo;
6) compensa integramente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 21.7.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO ……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1993 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione a seguito di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. all'udienza del 25.6.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via Parini n.28 presso lo studio dell'avv.to Bruno Santini che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 23.5.2024
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Corbetta, Via Dante n.6 presso lo studio dell'avv.to Luisa Bachmann che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 14.1.2025
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per la ricorrente ed il resistente: “conclusioni congiunte come da verbale di udienza del 25.6.2025…”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1993/2023 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 17.11.2023 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Meda il 5.6.2020 con e che dall'unione è nato il figlio Controparte_1 (6 anni, essendo nato il [...]), ancora minorenne;
che il Tribunale di Per_1 Imperia, con provvedimento in data 7.12.2022, omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio. Chiedeva, inoltre, che il figlio minore fosse congiuntamente affidato ad entrambi i genitori e presso di sé collocato, con regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, infine, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento del figlio fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € Per_1 500,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status né a quanto richiesto da controparte in punto affidamento del figlio dall'altro ne chiedeva la Per_1 collocazione presso di sé, con regolamentazione del regime di visite della madre. Chiedeva, inoltre, che a carico di quest'ultima fosse stabilito adeguato contributo al mantenimento del minore (oltreché partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie ed accessorie).
Successivamente le parti, a seguito di confronto medio tempore avviato, raggiungevano tra loro un accordo che consentiva la formulazione di conclusioni congiunte. All'udienza di comparizione dei coniugi del 25.6.2025, acquisita la loro esplicita volontà di non volersi riconciliare e considerata la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni ed, a seguito della discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., la stessa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva preliminarmente il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata da in quanto appare provato Parte_1 come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra i coniugi sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dalle parti allegato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà – espressa all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. - di non volersi riconciliare. È inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate hanno dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto in corso di causa ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione del figlio minore delineando un regime di visite che appare adeguatamente Per_1 rispettoso del suo diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età dello stesso. Hanno, inoltre, previsto un contributo paterno al mantenimento del minore adeguato alle sue esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite. dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1993/2023 R.G.A.C.C.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Meda il 5.6.2020 tra i coniugi nato a [...] il Controparte_1 23.9.2000 e nata a [...] il [...], unitisi Parte_1 in matrimonio in Sanremo il 1.10.2006; matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2000, al n. 8, parte I;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore con Per_1 collocazione prevalente e residenza dello stesso presso l'abitazione della madre;
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, aspirazioni ed inclinazioni, mentre ciascuno di essi eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Con diritto del padre di ricevere indicazioni precise sul luogo in cui vive Per_1 e di potersi recare a prenderlo e/o a riaccompagnarlo presso il luogo della sua residenza principale;
3) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé il figlio minore per un weekend ogni mese dal venerdì alla domenica (come da Per_1 abitudine); quanto precede prevedendosi che il genitore che vive a Milano venga a prendere il bambino ad Imperia, e l'altro genitore si occupi del suo riaccompagnamento da Milano. Con accordo a che nei weekend del periodo estivo (o comunque di vacanza scolastica) il padre, tenuto conto della distanza, possa tenere con sé il figlio minore dal venerdì pomeriggio sino al lunedì. Con accordo a che il padre abbia, altresì, diritto di tenere con sé il figlio anche in altre occasioni, compatibilmente alle esigenze dello stesso e con le proprie esigenze lavorative. Il figlio minore trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori le festività (es. Natale, Pasqua, ecc.) così come il giorno del suo compleanno. Entrambi i genitori nelle vacanze estive potranno tenere con sé il figlio minore per un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi);
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento alla madre di un assegno dell'importo di € Per_1 300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche e ludico sportive per il figlio minore;
spese straordinarie regolate secondo i protocolli vigenti;
5) dandosi atto di come le parti dichiarino di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente, a nessun titolo;
6) compensa integramente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 21.7.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3