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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18688 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 56725/2023, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. TRIMARCHI SONIA
E
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. GIANGOLINI RAOUL
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 04.07.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 29/07/2022 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni:
“La sig.ra ha già abbandonato la casa coniugale sita in Roma, Via Naide n. 62 Controparte_1
restituendone il relativo possesso al sig. legittimo proprietario. Parte_1 La figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente è rimasta a vivere con il padre e il sig. Per_1 provvederà, entro il giorno 05 di ogni mese, a versare alla stessa figlia Parte_1 Pt_2
l'importo di € 650,00 (seicentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento, sino al
[...] raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_1
Viene richiamato il contenuto del Protocollo d'Intesa del 2014 per le spese straordinarie che saranno ripartite in ragione del 50% fra i genitori sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di
Per_1
- la sig.ra relativamente al mutuo numero 06/97/335306 acceso presso l'istituto Controparte_1 di credito BARCLAYS, oggi , che si estinguerà in data 01/03/2035, inerente Parte_3
l'abitazione sita in Via Piano Posi 16 Montecchio (Terni) di sua esclusiva proprietà, si impegna a pagare per intero le rate sino all'estinzione del finanziamento. Con contestuale rinuncia del sig.
alla restituzione di quanto sino ad ora versato come contribuzione al pagamento Parte_1 del mutuo e alla ristrutturazione per il suddetto immobile.
La rinuncia del sig. come sopra formulata è però espressamente condizionata al Parte_1 puntuale pagamento da parte della sig.ra di tutte le restanti rate di mutuo. Controparte_1
Qualora, pertanto, il sig. - quale garante del finanziamento – dovesse essere Parte_1 chiamato alla copertura anche di una sola rata del mutuo di cui sopra sarà, per l'effetto, libero di procedere nei confronti della sig.ra per il recupero di quanto sinora versato quale Controparte_1 contribuzione per la copertura del mutuo e la ristrutturazione dell'immobile.”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 in Roma, in data 30.07.2005, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2005, atto n.01600, parte 1,serie 01,alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 3/12/2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 56725/2023, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. TRIMARCHI SONIA
E
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. GIANGOLINI RAOUL
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 04.07.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 29/07/2022 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni:
“La sig.ra ha già abbandonato la casa coniugale sita in Roma, Via Naide n. 62 Controparte_1
restituendone il relativo possesso al sig. legittimo proprietario. Parte_1 La figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente è rimasta a vivere con il padre e il sig. Per_1 provvederà, entro il giorno 05 di ogni mese, a versare alla stessa figlia Parte_1 Pt_2
l'importo di € 650,00 (seicentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento, sino al
[...] raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_1
Viene richiamato il contenuto del Protocollo d'Intesa del 2014 per le spese straordinarie che saranno ripartite in ragione del 50% fra i genitori sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di
Per_1
- la sig.ra relativamente al mutuo numero 06/97/335306 acceso presso l'istituto Controparte_1 di credito BARCLAYS, oggi , che si estinguerà in data 01/03/2035, inerente Parte_3
l'abitazione sita in Via Piano Posi 16 Montecchio (Terni) di sua esclusiva proprietà, si impegna a pagare per intero le rate sino all'estinzione del finanziamento. Con contestuale rinuncia del sig.
alla restituzione di quanto sino ad ora versato come contribuzione al pagamento Parte_1 del mutuo e alla ristrutturazione per il suddetto immobile.
La rinuncia del sig. come sopra formulata è però espressamente condizionata al Parte_1 puntuale pagamento da parte della sig.ra di tutte le restanti rate di mutuo. Controparte_1
Qualora, pertanto, il sig. - quale garante del finanziamento – dovesse essere Parte_1 chiamato alla copertura anche di una sola rata del mutuo di cui sopra sarà, per l'effetto, libero di procedere nei confronti della sig.ra per il recupero di quanto sinora versato quale Controparte_1 contribuzione per la copertura del mutuo e la ristrutturazione dell'immobile.”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 in Roma, in data 30.07.2005, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2005, atto n.01600, parte 1,serie 01,alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 3/12/2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi