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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/06/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Gianmarco CALIENNO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Reana del Rojale (Udine), via Celio Nanino 102, in persona del legale rappresentante
pro tempore sig. rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Giunchi del Foro di Parte_2
Udine;
(R.G. P.U. 44-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta dal pubblico ministero con ricorso depositato in data 9.5.2025;
dato atto che l'istanza, la delega al relatore e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 41
CCII sono stati ritualmente notificati alla società debitrice, a mezzo della posta elettronica certificata,
in data 14.5.2025, nel rispetto del termine minimo di comparizione;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, c. 3 lett. c); rilevato che il pubblico ministero ha esposto nel suo ricorso che: -i dati di bilancio degli esercizi 2021, 2022 e 2023 escludono che la debitrice possa essere qualificata impresa minore ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. d) CCII;
-la società debitrice versa in stato di manifesta insolvenza, palesata dall'iscrizione a ruolo a suo carico di crediti dell'agente della riscossione per € 111.453,00, al netto dell'importo sospeso, dall'emissione contro la stessa di sei decreti ingiuntivi, emessi dal Tribunale di
Udine e dal Tribunale di Verona, per un importo complessivo di € 126.451,00, dalla perdita di esercizio di ben € 212.000,00 maturata già al 31.10.2024, data alla quale il patrimonio netto era negativo per € 164.349,00, dovendosi poi considerare le perdite sui crediti registrate nell'ultimo esercizio;
rilevato che ha depositato, in data 2.6.2025, una “memoria di costituzione Parte_1
del debitore nel procedimento instaurato dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione
giudiziale”, esponendo: -di svolgere attività di lavorazione e di trasformazione di prodotti plastici,
metallici e in legno e di assemblaggio e montaggio e fornitura di strutture espositive;
-che alle difficoltà del periodo pandemico aveva fatto seguito un'iniziale ripresa, seguita poi nel corso del 2023
da una crisi di liquidità indotta dalla perdita di un importante cliente, con conseguente blocco del credito bancario;
-che una precedente domanda ex art. 44 c. 1 CCII, che prefigurava una continuità
diretta, era stata dichiarata inammissibile per problemi inerenti alla produzione del piano e della documentazione;
-che era intenzione della debitrice depositare, entro la data dell'udienza del
9.6.2025, un nuovo ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, sulla base di un piano già
predisposto che prevedeva la continuità indiretta mediante l'affitto dell'azienda, con contratto da stipularsi il 3.6.2025, funzionale al mantenimento dell'attività aziendale, onde garantire una migliore soddisfazione dei creditori;
-che non poteva ritenersi sussistente lo stato di insolvenza, atteso che le esecuzioni pendenti erano solo due, non vi era notizia di altri ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale, non era cessata l'attività, nè erano stati chiusi i locali;
rilevato che, sulla scorta di tali deduzioni, la debitrice ha concluso chiedendo di respingere la domanda di apertura della liquidazione giudiziale per assenza del presupposto dell'insolvenza “stante
le operazioni poste in essere”, in subordine di concedere un “breve termine/rinvio” per permettere alla debitrice la produzione della proposta di concordato, del piano, dell'attestazione e della documentazione ex art. 39 CCII “nella denegata ipotesi lo stesso non sia pronto per l'udienza del
09.06.2025”;
rilevato che, nell'udienza del 9.6.2025, fissata con il decreto di cui all'art. 41 CCII, la società
debitrice, evidenziato che il contratto di affitto di ramo d'azienda non era ancora stato sottoscritto in quanto erano in corso le consultazioni sindacali e che il professionista indipendente prevedeva, come da dichiarazione prodotta, di rilasciare l'attestazione entro il 23.6.2025, ha chiesto un differimento dell'udienza a data successiva al 23.6.2025, istanza sulla quale il pubblico ministero si è rimesso alla valutazione del Tribunale;
preso atto, pertanto, che, come desumibile dal tenore complessivo della memoria di costituzione e dalla richiesta formulata nell'udienza, la debitrice ha inteso sollecitare il differimento dell'udienza di comparizione onde poter depositare il ricorso ex art. 37 CCII unitamente alla proposta concordataria ed al piano;
ritenuto che osti alla concessione del rinvio richiesto la decadenza nella quale la debitrice è
incorsa ai sensi del comma 10 dell'art. 40 CCII;
tale norma, modificata dal D.Lvo 136/2024, prevede che, nel caso di pendenza di un procedimento per apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza deve essere proposta “con ricorso ai sensi dell'art. 37, comma 1…..nel medesimo
procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo
41…..Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino
alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale”; le parole sottolineate dall'estensore sono state aggiunte dal citato D.Lvo e vanno ad individuare nell'udienza indicata nel decreto per la comparizione delle parti il termine ultimo entro il quale avvalersi della facoltà per evitare la decadenza, senza che eventuali rinvii dell'udienza possano impedire il verificarsi della stessa;
ricordato, peraltro, che in data 18.12.2024, aveva proposto a questo Parte_1
Tribunale una domanda volta ad ottenere la concessione del termine di cui all'art. 44 CCII, del quale ha fruito, unitamente alle misure protettive, domanda dichiarata inammissibile, previo rigetto dell'istanza di proroga del citato termine, essendosi riscontrata la mancata predisposizione di alcun piano e sinanco l'inesistenza di una base contabile attendibile per la sua predisposizione;
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza;
rilevato che l'assoggettabilità della debitrice alla liquidazione giudiziale è dimostrata dai dati dimensionali relativi all'attivo, ai ricavi e all'indebitamento, riportati nei bilanci depositati presso il registro delle imprese, relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023;
ritenuto che lo stato di insolvenza della società debitrice sia conclamato, ove si consideri che essa stessa riferisce delle richieste “di rientro massivo e immediato di tutte le linee di credito
concesse”, che dall'istruttoria svolta risultano crediti dell'agente della riscossione per contributi previdenziali iscritti a ruolo per complessivi € 120.304,29, che Agenzia delle Entrate ha riferito di vantare crediti non ancora iscritti a ruolo per € 125.904,60 e che la debitrice è decaduta da due rateazioni, che sono stati emessi a carico della debitrice sei decreti ingiuntivi per complessivi €
126.451,00 e pendono nei confronti della stessa due procedimenti esecutivi;
letto l'art. 201 c. 10 CCII, secondo cui al procedimento di accertamento del passivo si applica la sospensione feriale dei termini;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 39, 40, 41, 49, 121 CCII:
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
), con sede legale in Reana del Rojale (Udine), via Celio Nanino 102; P.IVA_1
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore la dott.ssa (C.F. ), con studio a Persona_1 C.F._1
Udine, in via B. De Rubeis n. 19;
-ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare, ove a ciò non si sia già provveduto, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 27 ottobre 2025, ore 12.00, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità
di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto,
anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese delle CCIAA di Pordenone-Udine. Udine, 12 giugno 2025.
Il giudice estensore dott.ssa Annalisa Barzazi
Il presidente dott.ssa Anna Fasan
seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Gianmarco CALIENNO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Reana del Rojale (Udine), via Celio Nanino 102, in persona del legale rappresentante
pro tempore sig. rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Giunchi del Foro di Parte_2
Udine;
(R.G. P.U. 44-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta dal pubblico ministero con ricorso depositato in data 9.5.2025;
dato atto che l'istanza, la delega al relatore e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 41
CCII sono stati ritualmente notificati alla società debitrice, a mezzo della posta elettronica certificata,
in data 14.5.2025, nel rispetto del termine minimo di comparizione;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, c. 3 lett. c); rilevato che il pubblico ministero ha esposto nel suo ricorso che: -i dati di bilancio degli esercizi 2021, 2022 e 2023 escludono che la debitrice possa essere qualificata impresa minore ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. d) CCII;
-la società debitrice versa in stato di manifesta insolvenza, palesata dall'iscrizione a ruolo a suo carico di crediti dell'agente della riscossione per € 111.453,00, al netto dell'importo sospeso, dall'emissione contro la stessa di sei decreti ingiuntivi, emessi dal Tribunale di
Udine e dal Tribunale di Verona, per un importo complessivo di € 126.451,00, dalla perdita di esercizio di ben € 212.000,00 maturata già al 31.10.2024, data alla quale il patrimonio netto era negativo per € 164.349,00, dovendosi poi considerare le perdite sui crediti registrate nell'ultimo esercizio;
rilevato che ha depositato, in data 2.6.2025, una “memoria di costituzione Parte_1
del debitore nel procedimento instaurato dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione
giudiziale”, esponendo: -di svolgere attività di lavorazione e di trasformazione di prodotti plastici,
metallici e in legno e di assemblaggio e montaggio e fornitura di strutture espositive;
-che alle difficoltà del periodo pandemico aveva fatto seguito un'iniziale ripresa, seguita poi nel corso del 2023
da una crisi di liquidità indotta dalla perdita di un importante cliente, con conseguente blocco del credito bancario;
-che una precedente domanda ex art. 44 c. 1 CCII, che prefigurava una continuità
diretta, era stata dichiarata inammissibile per problemi inerenti alla produzione del piano e della documentazione;
-che era intenzione della debitrice depositare, entro la data dell'udienza del
9.6.2025, un nuovo ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, sulla base di un piano già
predisposto che prevedeva la continuità indiretta mediante l'affitto dell'azienda, con contratto da stipularsi il 3.6.2025, funzionale al mantenimento dell'attività aziendale, onde garantire una migliore soddisfazione dei creditori;
-che non poteva ritenersi sussistente lo stato di insolvenza, atteso che le esecuzioni pendenti erano solo due, non vi era notizia di altri ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale, non era cessata l'attività, nè erano stati chiusi i locali;
rilevato che, sulla scorta di tali deduzioni, la debitrice ha concluso chiedendo di respingere la domanda di apertura della liquidazione giudiziale per assenza del presupposto dell'insolvenza “stante
le operazioni poste in essere”, in subordine di concedere un “breve termine/rinvio” per permettere alla debitrice la produzione della proposta di concordato, del piano, dell'attestazione e della documentazione ex art. 39 CCII “nella denegata ipotesi lo stesso non sia pronto per l'udienza del
09.06.2025”;
rilevato che, nell'udienza del 9.6.2025, fissata con il decreto di cui all'art. 41 CCII, la società
debitrice, evidenziato che il contratto di affitto di ramo d'azienda non era ancora stato sottoscritto in quanto erano in corso le consultazioni sindacali e che il professionista indipendente prevedeva, come da dichiarazione prodotta, di rilasciare l'attestazione entro il 23.6.2025, ha chiesto un differimento dell'udienza a data successiva al 23.6.2025, istanza sulla quale il pubblico ministero si è rimesso alla valutazione del Tribunale;
preso atto, pertanto, che, come desumibile dal tenore complessivo della memoria di costituzione e dalla richiesta formulata nell'udienza, la debitrice ha inteso sollecitare il differimento dell'udienza di comparizione onde poter depositare il ricorso ex art. 37 CCII unitamente alla proposta concordataria ed al piano;
ritenuto che osti alla concessione del rinvio richiesto la decadenza nella quale la debitrice è
incorsa ai sensi del comma 10 dell'art. 40 CCII;
tale norma, modificata dal D.Lvo 136/2024, prevede che, nel caso di pendenza di un procedimento per apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza deve essere proposta “con ricorso ai sensi dell'art. 37, comma 1…..nel medesimo
procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo
41…..Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino
alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale”; le parole sottolineate dall'estensore sono state aggiunte dal citato D.Lvo e vanno ad individuare nell'udienza indicata nel decreto per la comparizione delle parti il termine ultimo entro il quale avvalersi della facoltà per evitare la decadenza, senza che eventuali rinvii dell'udienza possano impedire il verificarsi della stessa;
ricordato, peraltro, che in data 18.12.2024, aveva proposto a questo Parte_1
Tribunale una domanda volta ad ottenere la concessione del termine di cui all'art. 44 CCII, del quale ha fruito, unitamente alle misure protettive, domanda dichiarata inammissibile, previo rigetto dell'istanza di proroga del citato termine, essendosi riscontrata la mancata predisposizione di alcun piano e sinanco l'inesistenza di una base contabile attendibile per la sua predisposizione;
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza;
rilevato che l'assoggettabilità della debitrice alla liquidazione giudiziale è dimostrata dai dati dimensionali relativi all'attivo, ai ricavi e all'indebitamento, riportati nei bilanci depositati presso il registro delle imprese, relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023;
ritenuto che lo stato di insolvenza della società debitrice sia conclamato, ove si consideri che essa stessa riferisce delle richieste “di rientro massivo e immediato di tutte le linee di credito
concesse”, che dall'istruttoria svolta risultano crediti dell'agente della riscossione per contributi previdenziali iscritti a ruolo per complessivi € 120.304,29, che Agenzia delle Entrate ha riferito di vantare crediti non ancora iscritti a ruolo per € 125.904,60 e che la debitrice è decaduta da due rateazioni, che sono stati emessi a carico della debitrice sei decreti ingiuntivi per complessivi €
126.451,00 e pendono nei confronti della stessa due procedimenti esecutivi;
letto l'art. 201 c. 10 CCII, secondo cui al procedimento di accertamento del passivo si applica la sospensione feriale dei termini;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 39, 40, 41, 49, 121 CCII:
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
), con sede legale in Reana del Rojale (Udine), via Celio Nanino 102; P.IVA_1
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore la dott.ssa (C.F. ), con studio a Persona_1 C.F._1
Udine, in via B. De Rubeis n. 19;
-ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare, ove a ciò non si sia già provveduto, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 27 ottobre 2025, ore 12.00, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità
di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto,
anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese delle CCIAA di Pordenone-Udine. Udine, 12 giugno 2025.
Il giudice estensore dott.ssa Annalisa Barzazi
Il presidente dott.ssa Anna Fasan