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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2108/2024 RG avente ad oggetto: «retribuzione: arretrati e straordinario – art. 29 d.lgs. 276/2003 – art. 1676 c.c.»
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato CAMPESAN ALDO Parte_1 ed elettivamente domiciliato in Piazza Pontelandolfo n. 6 36100 Vicenza
ITALIA
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentate pro tempore – contumace CP_1
-resistente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avvocati COSENTINI SALVATORE, DI MATTEO
ANTONELLA, DE NISCO ERSILIA, FAZIO CARMELO, FUSO RICCARDO e
BLONDA IVANA, CAPUTO Andrea ed elettivamente domiciliata in VIA S.
ORSATO 8 VENEZIA - MARGHERA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/10/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio le resistenti oltre a
[...]
[...
[...] chiedendo nei loro confronti « 1. Accertarsi e Controparte_3 dichiararsi l'avvenuta stipulazione e comunque la sussistenza tra Controparte_1
e di un contratto di Controparte_4 Controparte_2 appalto e/o subappalto per l'esecuzione di lavori presso i cantieri di CP_2
committente, nonché l'esecuzione di prestazioni di lavoro dipendente
[...] tra il ricorrente e (all'interno e in esecuzione dei suddetti rapporti Controparte_1 di appalto) per il periodo e con il livello di inquadramento di cui in narrativa;
2. Accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra CP_1
e ai sensi dell'art. 29
[...] Controparte_4 Controparte_2 comma 2 D. Lgs. n. 276/2003 e/o in ogni caso il diritto al pagamento diretto ai sensi dell'art. 1676 c.c., per la corresponsione al ricorrente, in qualità di lavoratore utilizzato nell'appalto e per i titoli meglio specificati in narrativa;
3.
Conseguentemente condannarsi C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, C.F.: entrambe con sede legale in Controparte_4 P.IVA_2
80054 Gragnano (NA), Via Quarantola n. 29, e C.F.: Controparte_2
, con sede legale in 34121 Trieste, Via Genova n. 1, e con unità P.IVA_3 operativa 30175 Venezia - Marghera, Via Delle Industrie n. 18, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo € 12.121,47 al lordo fiscale e previdenziale, di cui € 2.282,37 a titolo di TFR, € 9.071,18 a titolo di straordinari e € 767,92
a titolo di elemento perequativo, ovvero le diverse somme, anche maggiori, risultanti di giustizia, o in seguito a C.T.U. contabile.
4. Condannarsi in ogni caso le convenute, sempre in solido tra loro o ciascuna pro quota, a corrispondere sugli importi comunque dovuti al ricorrente la rivalutazione e gli interessi di legge dalla maturazione di ogni singolo credito fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (quantificabile nella rivalutazione e negli interessi); con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma 4 c.c., così come modificato dal D.L. n. 132/2014 conv. in Legge n. 162/2014, pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali;
5. Spese e compensi integralmente rifusi. Quanto alla
2 determinazione delle spese legali, se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n.
55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018»
Nel costituirsi ha contestato le pretese del Controparte_2
ricorrente e concluso « ➢ In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della con sede legale in Vicenza (36100) alla Via Zamenhof Controparte_5
843 (C.F. e P IVA ); ➢ in via principale, nel merito, rigettare la P.IVA_4
domanda formulata dal ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto;
➢ in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale proposta nei confronti di in accoglimento della domanda di manleva, accertare e CP_2 dichiarare con sede legale in Vicenza (36100) alla Via Controparte_5
Zamenhof 843 (C.F. e P.IVA ), P.IVA_4 Controparte_6
(C.F. con sede in Gragnano (NA), Via Quarantola n.
[...] P.IVA_2
29 e (P.IVA: con sede legale in Gragnano (NA) – CP_1 P.IVA_1
80054 – Via Quarantola,29, in persona dei rispettivi l.r.p.t., tenute a manlevare e garantire , per l'intero, da ogni richiesta del ricorrente e/o Controparte_2 accertare e dichiarare il diritto di regresso nei confronti di Controparte_2
, e ai Controparte_5 Controparte_6 CP_1 sensi del combinato disposto degli art. 1299 c.c. e 29, comma 2, D.lgs.
276/2003 e, ➢ per l'effetto, condannare, dichiarare , Controparte_5 [...]
e in persona dei rispettivi l.r.p.t., a Controparte_6 CP_1 manlevare e/o rifondere a da quanto e/o quanto la stessa fosse Controparte_2 eventualmente tenuta a corrispondere al ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio»
e pur CP_1 Controparte_3 regolarmente raggiunte da notifica non si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia.
3 La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l'esame di alcuni testi addotti dal ricorrente e l'interrogatorio di quest'ultimo. All'odierna udienza la difesa del ricorrente ha dichiarato che
è stata posta in liquidazione giudiziale in data 18/4/25 dal Tribunale di CP_4
Gorizia con conseguente dichiarazione di interruzione del processo nei confronti di detta società.
*** *** ***
1. Il ricorrente ex dipendente di dal 17/10/2022 al CP_1
18/5/2024, in virtù di un contratto a tempo determinato, inquadrato nel livello
D1 CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA, con mansioni di aiuto elettricista, espone di essere stato sempre ed esclusivamente impiegato nel cantiere di di Porto Marghera in un sub appalto tra la propria datrice di CP_2 lavoro e appaltatrice di Controparte_4 ed agisce nei confronti della propria datrice di lavoro ed Controparte_2 ex artt. 29 d.lgs. 276/2003 e art. 1676 c.c. nei confronti di
[...]
e di per il pagamento dei Controparte_4 Controparte_2 seguenti emolumenti non corrisposti: lavoro straordinario (avendo sempre svolto il seguente orario: dalle ore 7:00 alle ore 16:30, con mezz'ora di pausa, il sabato: dalle ore 6:00 alle ore 12:00, due volte al mese), TFR, elemento perequativo ex art. 25 ter CCNL.
2. Si è costituita unicamente riconoscendo Controparte_2
l'esistenza dell'appalto con che avrebbe subappaltato a Controparte_5
e questa a Controparte_4 CP_1 contestando per il resto i fatti esposti dal ricorrente e le pretese dallo stesso avanzate, contestando altresì la responsabilità ex art. 29 per i trattamenti non strettamente retributivi.
3. Deve preliminarmente ribadirsi quanto alla domanda di manleva, che la domanda c.d. trasversale svolta da uno dei convenuti nei confronti degli altri deve essere proposta con la forma della chiamata in causa del coevocato (Cass. 12662/2021) e che, nel rito del lavoro, la chiamata in causa deve comunque essere autorizzata dal Giudice previo contraddittorio delle parti (vd Corte Cost. 67/2003):
4 4. Nel caso in esame quanto alla domanda proposta nei confronti di e non è stata formulata né la richiesta di chiamata in causa né CP_4 CP_1 la richiesta di spostamento d'udienza ex art. 418 c.p.c., con la conseguenza che deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda.
5. In ogni caso quanto a e e con riguardo alla CP_4 CP_1 chiamata in causa di nel caso in esame la chiamata in causa quanto CP_5 alla domanda di manleva non potrebbe e non può essere autorizzata riguardando rapporti commerciali tra le parti resistenti che, esulando dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., non sono soggette al rito del lavoro e l'accertamento della cui fondatezza ritarderebbe la definizione del giudizio sia per la necessità di chiamare in causa i coevocati, nemmeno costituiti (quindi con ogni rischio sul buon fine delle notifiche) sia per la necessità di affrontare questioni che non attengono al rapporto di lavoro ma ai rapporti commerciali, magari con necessità di complessa istruttoria a seguito delle difese dei chiamati in causa/coevocati ( per esempio con necessità di CTU).
6. Non potrebbe e non può nemmeno essere autorizzata la chiamata in causa per la domanda di regresso posto che questa ai sensi dell'art. 1299 c.c. presuppone l'intervenuto pagamento del debito.
7. Ciò posto nel merito è stato provato il sistematico svolgimento di lavoro straordinario da parte del ricorrente atteso che i testi escussi hanno riferito:
« ho lavorato per e e lavoravamo Parte_2 Pt_3 CP_4 insieme con quelli di (...) ho lavorato con il ricorrente. entrambi con CP_1 mansioni di elettricista. (...) il mio orario era sempre dalle 7:30 alle 16:30 con mezz'ora di pausa questo orario da lunedì a venerdì. Sabato dalle 6:00 alle
12:00. Si lavorava tre sabati o anche quattro sabati al mese dipendeva dal lavoro. (...) l'orario del ricorrente era uguale al mio. (...) l'orario che ho detto era l'orario di lavoro effettivo. (...) per entrare in si usava un CP_2 tesserino di che andava passato per entrare e poi per uscire, si CP_2 usava lo stessi tesserino anche per timbrare per la ditta Sogil o Sories o GM&S.
(...) in questo periodo abbiamo lavorato sempre detto il cantiere CP_2 di Marghera»;
5 « sono stato collega dei ricorrenti , Testimone_1 Persona_1
, , e eravamo dipedenti di Persona_2 Persona_3 Parte_1 CP_1 tutti con mansioni di elettricisti di bordo. (...) lavoravamo per che CP_1 lavorava per che lavorava per e abbiamo sempre lavorato CP_4 CP_2 dentro il cantiere di di Marghera. (...) facevamo un orario dalle CP_2
7:00 alle 16:00 – 16:30 con mezz'ora di pausa, l'orario non era sempre lo stesso, dipendeva a volte facevamo 8 ore a volte 9 ore questo da lunedì a venerdì, e lavoravamo anche il sabati molto spesso con orario dalle 6:00 alle
12:00. Io poiché arrivavo da Pellestrina a volte durante al settimana iniziavo alle 7:30 e finivo mezz'ora dopo e lo stesso di sabato poteva accadere che iniziassi dopo e finivo dopo. (...) questo era l'orario l'effettivo di timbratura in ditta. E quindi entravamo in cantiere un po' prima ed uscivamo un po' dopo.
(...) per entrare nel cantiere avevamo un tesserino di FINCANTIERI e senza questo tesserino non si poteva entrare, usavamo lo stesso tesserino per timbrare alla macchinetta della ditta che si trovava sottobordo. ADR: non lavoro più in
; CP_2
8. Anche il ricorrente ha confermato «di aver lavorato da ottobre
2022 a maggio 2024 per che lavorava per la quale lavorava pe CP_1 CP_4 dentro il cantiere di Marghera. (...) facevo mansioni di CP_2 elettricista. (...) il mio orario era dalle 7:00 alle 16:30 con mezz'ora di pausa pranzo, questo da lunedì a venerdì. Di sabato si lavorava sei ore, almeno tre sabati al mese sempre. Quindi si faceva dalle 6:00 alle 12:00. (...) l'orario che ho detto è proprio quello di lavoro, si entrava in cantiere prima e si usciva dopo. (...) quando ho lavorato per si usava lo stesso tesserino di CP_1 sia per entrare in cantiere sia per timbrare alla macchinetta della CP_2 ditta per segnare l'orario di lavoro all'inizio e alla fine dello stesso. Adesso invece lavoro pe un'altra ditta che mi ha dato oltre al tesserino di CP_2 un altro tesserino della ditta per timbrare per l'orario. (...) facevamo 9 ore quando eravamo indietro con il lavoro e a volte anche 10, e anche a volte abbiamo fatto 7 ore di sabato. da quanto ricordo sicuramente abbiamo fatto 9 ore negli ultimi due mesi [prima] che partisse la nave. (...) facevamo almeno a due sabati al mese spesso tre a volte quando eravamo indietro anche 4»
6 9. L'istruttoria svolta ha provato che l'orario di lavoro non era sempre lo stesso e che comunque lo straordinario era svolto in modo sistematico o perché si lavorava dal lunedì al venerdì 8 o 8 ore e mezza ore al giorno e di sabato almeno due volte al mese dalle 6:00 alle 12:00 o perché si svolgevano 9 ore al giorno dal lunedì al venerdì o anche più ( o dalle 7:00 alle
16:30 con mezz'ora di pausa pranzo o dalle 7:00 alle 17:00 con un'ora di pausa pranzo) oltre due sabati al mese dalle 6:00 alle 12:00 o anche più.
10. Dunque deve ritenersi provato lo svolgimento sistematico di lavoro straordinario, tuttavia non nei termini precisi indicati in ricorso.
11. A fronte della prova dello svolgimento sistematico di lavoro straordinario ritiene la giudicante che possa farsi ricorso ai poteri di cui all'art. 432 c.p.c. e ridurre quanto richiesto a titolo di straordinario di 1/3.
12. L'istruttoria testimoniale, inoltre, ha provato che il ricorrente ha lavorato sempre in appalto di a Marghera. Tale ultima CP_2 circostanza è altresì comprovata dalla copia del badge per accedere al cantiere
CP_2
13. Il ricorrente ha dunque provato alla luce delle buste paga in proprio possesso, dello svolgimento del lavoro straordinario, del CCNL di aver diritto a quanto indicato in ricorso.
14. L' «elemento perequativo» è previsto dall'art. 25 ter CCNL
Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione Impianti – Confsal « 1. Le imprese prive di contrattazione aziendale dovranno corrispondere ai dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno un importo pari ad euro 485,00 unitamente alla retribuzione del mese di giugno. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nell'anno precedente. I dipendenti che abbiano comunque percepito a qualsiasi titolo importi aggiuntivi rispetto ai minimi contrattuali, riceveranno la somma suddetta fino a concorrenza. (...)»
15. Dalle buste paga risulta un premio di produzione di variato nel tempo da € 75.40 ad € 80,34. Tuttavia in assenza di diverse indicazioni in ordine alla natura del detto premio di produzione – previsto espressamente da
7 altri contratti collettivi come incompatibile con l'elemento perequativo - il predetto elemento va riconosciuto.
16. Ciò posto i conteggi non sono stati specificamente contestati da né tanto meno e – che non si sono CP_2 CP_1 CP_4 costituite – hanno offerto elementi atti ad evidenziarne errori o incongruità.
17. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vd. ex plurimis Cass. S.U. 30/10/2001 n.
13533) ove nel caso in esame non vi è prova del pagamento di quanto maturato dal ricorrente.
18. Quindi deve ritersi accertato il credito del ricorrente nei confronti di alle seguenti somme: € 2.282,37 per TFR, € 767,92 per CP_1 elemento perequativo ed € 6047,45 per straordinario
19. Per quanto riguarda l'art. 29 d.lgs. 276/2003 è CP_2 limitato agli emolumenti di natura strettamente retributiva ( Cass. L.,
28517/2019; Cass. L., 23303/19) con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti (Cass. 15958/2021 che richiama . Cass.
16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298), con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 8717/1990, 7109/1990,
4081/1990; in senso contrario Cass. n. 27140/2024 alla quale questa sezione allo stato non intende aderire in quanto fondata sul rilievo della «natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria» dell'indennità di preavviso mentre la costante giurisprudenza di legittimità fa riferimento alla nozione di «natura strettamente retributiva» e quindi con esclusione di quegli emolumenti che hanno una componente anche indennitaria o risarcitoria), con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro (Cass. L., 10354/2016) ed ancora con inclusione di mensilità supplementari (quindi 13esima), EAR (=
8 Elemento Aggiuntivo della Retribuzione), straordinario, retribuzione ordinaria,
TFR, elemento perequativo ( alla luce della declaratoria contrattuale trattasi all'evidenza di un elemento retributivo).
20. Dalla responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 è altresì escluso il pagamento di retribuzioni non corrisposte per l'unilaterale sospensione del rapporto. In tal senso si veda infatti ex plurimis Cass. L., 28517/2019 «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs.
n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro».
21. Dunque è tenuta quale responsabile in solido CP_2 con la datrice di lavoro ex art. 29 d.lgs. 276/2003 al pagamento di quanto sopra indicato.
22. Quanto alla responsabilità ex art. 1676 c.c. : la norma prevede che coloro i quali , alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
23. Non vi sono limiti alla responsabilità in ragione della natura dell'emolumento vantato ma solo dell'entità del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui il dipendente dell'appaltatore propone la domanda.
24. La norma non trova tuttavia applicazione nei confronti di in quanto la stessa non era committente diretta di mentre CP_2 CP_1 per quanto riguarda è in liquidazione giudiziale. CP_4
25. Deve dunque concludersi come in dispositivo, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c., dovendosi escludere il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, co. 4,
9 c.c. ( si richiama sul punto propria sentenza 183/2025 RG ex art. 118 disp. att.
c.p.c.).
26. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e
DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro, scaglione € 5200-26.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta attività istruttoria (unica per più cause parallele), del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti), aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati
27. Il ricorrente ha dichiarato di essere esente dal contributo unificato.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accertato e dichiarato che il ricorrente va creditore nei confronti di delle seguenti somme: € 2.282,37 per TFR, € 767,92 per elemento CP_1 perequativo ed € 6047,45 per straordinario, condanna e CP_1 in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 a corrispondere al Controparte_2 ricorrente i suddetti importi oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) Condanna e in solido alla rifusione CP_1 Controparte_2 delle spese di lite che liquida in € 2.100,00 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1
DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Venezia, all'udienza del 09/07/2025
Il Giudice
10 Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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