Articolo 20 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 19Articolo 21
Versione
15 marzo 1969
Art. 20.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 2411, 3481, 3491, 3524, 3525, 3526, 3527 e 3528 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 15 marzo 1969